Il vincolo sportivo rappresenta una caratteristica dello sport nostrano che nel corso degli anni ha ricevuto molte critiche perché, di fatto, ha limitato la libertà di circolazione degli atleti di non professionisti.
Lo scrivente ha già redatto un articolo sull’argomento, evidenziando le problematiche in relazione ad un caso concreto trattato dallo studio legale.
Il vincolo sportivo, che lega l’atleta non professionista ad una Federazione, si attua attraverso il tesseramento del primo presso una società sportiva o associazione sportiva affiliata alla Federazione. Il vincolo è previsto dalle Federazioni sportive nazionali per gli atleti che intendono svolgere attività sportiva, sia amatoriale che agonistica, nel campo di un determinato sport federale (mentre non è più previsto per i professionisti). Nel concreto, le condizioni variano a seconda della disciplina.
Il rapporto di tesseramento comporta, per l’atleta, un obbligo positivo di prestare la propria attività sportiva a favore della associazione o società affiliata presso cui è tesserato. Ad esso corrisponde, inoltre, l’obbligo negativo a non svolgere la medesima attività sportiva a favore o per conto di associazioni o società affiliate diverse da quella presso cui è tesserato. In altri termini, il vincolo sportivo è un rapporto con il quale l’atleta si obbliga, per un determinato periodo di tempo, a prestare la propria attività sportiva solo ed esclusivamente in favore della società presso cui si è volontariamente tesserato, senza possibilità di cambiare società prima del termine del periodo stabilito dal vincolo.
Di recente, il legislatore è intervenuto in materia di vincolo sportivo con il d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell’articolo 5 della legge di delega n. 86 dell’8 agosto 2019, facente parte dei c.d. decreti legislativi di riordino e di riforma dell’ordinamento sportivo in attuazione. Il d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, all’articolo 31 (Abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica), prevede, da un lato, l’abolizione del vincolo sportivo e, dall’altro, il riconoscimento di un premio – secondo modalità e parametri che tengono conto della durata e del contenuto formativo del rapporto – a favore delle società dilettantistiche che hanno formato l’atleta nel momento in cui il medesimo passi da una società a un’altra. Il termine per l’abolizione di tale vincolo (per tutte le federazioni sportive) previsto inizialmente al 1° luglio 2022, è stato da ultimo prorogato nei termini così come modificati dal d.l. 29 dicembre 2022, n. 198 (c.d. Milleproroghe), al 1° luglio 2023 per i nuovi tesserati e al 31 dicembre 2023 per coloro che sono già tesserati e per i quali è previsto quindi il rinnovo del tesseramento.
In questo senso, pur riconoscendo in via di principio l’esistenza di un possibile investimento, il legislatore, all’atto della menzionata riforma dello sport, non ha per questa ragione rinunciato all’abolizione del vincolo, così riconoscendo che esso costituisce una limitazione alla libertà degli atleti di scegliere la società con la quale allenarsi. D’altro canto, ha previsto una remunerazione per l’eventuale investimento effettuato dalle società che hanno formato l’atleta, stabilendo che, al momento del passaggio del medesimo alla società professionistica, sia quest’ultima a riconoscere un compenso alle società dilettantistiche che hanno formato l’atleta, in modo che tale onere non rimanga in capo all’atleta che passa da una società a un’altra.
La diatriba tra FIPAV e AGCM
Il caso è stato affrontato dall’Antitrust italiano (AGCM) nel lontano 2017, a seguito di una denuncia da parte di un atleta, dato che all’epoca il vincolo di permanenza nelle società o associazioni sportive affiliate alla FIPAV veniva imposto agli atleti tesserati che, secondo lo Statuto della Federazione allora vigente, ove di età superiore ai 14 anni e fino all’età di 24 anni, proprio in considerazione della vigenza del vincolo sportivo decennale, non potevano trasferirsi presso una diversa associazione sportiva. Successivamente, ossia dal 24 esimo anno di età e fino ai 34 anni il vincolo era invece quinquennale.
Nel corso della istruttoria la FIPAV ha deciso di assumere degli impegni per ridurre la durata del vincolo. In tale occasione FIPAV ha comunicato l’intendimento di ridelineare l’intero sistema del vincolo, adottando una nuova regolamentazione che prevedesse vincoli di durata inferiore, in particolare un vincolo annuale fino ai 12 anni, un vincolo di 6 anni dal 12 al 24 anno di età e di 5 anni tra i 24 e i 34 anni. La Federazione aveva sottolineato che tale modifica avrebbe consentito, da un lato, di ridurre la durata massima del vincolo dai 10 ai 6 anni e, dall’altro, di rendere possibile all’atleta di poter sottoscrivere in proprio, all’età di 18 anni, il vincolo sportivo per la durata dei successivi 6 anni.
Inoltre FIPAV, con lettera a firma del Presidente, datata 25 giugno 2019, si era impegnata a non prevedere alcuna fase transitoria per l’adozione delle modifiche statutarie una volta che il testo dello Statuto fosse stato approvato dal CONI. Per tale ragione l’AGCM aveva proceduto all’archiviazione della istruttoria.
Il problema è che, successivamente a questo impegno, quando finalmente la FIPAV il 29 ottobre 2021 approvava il nuovo statuto, l’AGCM verificava che invece la Federazione inseriva un “cuscinetto”, ossia un periodo transitorio (che aveva negato) per l’adozione delle nuove regole in relazione all’età dell’atleta 1
Essendo questi impegni differenti da quelli promessi precedentemente, l’Antitrust nell’ottobre 2022 decideva di riaprire una istruttoria nei confronti di FIPAV per presunta violazione dell’articolo 101 TFUE (norma comunitaria che vieta le pratiche commerciali tra gli Stati membri che impediscono, restringono o falsano la concorrenza).
In particolare, in avvio è stato evidenziato come l’eccessiva e ingiustificata durata del vincolo sportivo, applicata tra l’altro anche ad atleti minorenni, possa condurre, oltre che a un diretto peggioramento della situazione degli atleti (e delle loro famiglie), anche a una generale riduzione dell’incentivo a competere per le società sportive, con ulteriori effetti negativi sugli atleti. Ciò in quanto l’eccessiva estensione del vincolo sportivo produce l’effetto di ripartire il mercato, cristallizzando per ogni società sportiva che opera sul mercato la propria “clientela”. In questo modo viene fortemente disincentivata la concorrenza fra le società sportive che si può esprimere, ad esempio, attraverso costi di iscrizione e rette inferiori o attraverso la prestazione di servizi migliori quali, ad esempio, gli impianti sportivi messi a disposizione per gli allenamenti e le partite, personale tecnico sportivo impiegato (allenatori) dalle diverse società.
Successivamente, nel corso della nuova istruttoria, FIPAV si impegnava nuovamente nei confronti dell’AGCM e, alla luce di quanto pattuito e stabilito, i problemi antitrust sembrano fortemente ridotti.
In particolare, FIPAV ha depositato copia delle modifiche apportate allo Statuto federale a seguito dell’approvazione da parte dell’Assemblea Nazionale straordinaria della Federazione, tenutasi il 22 gennaio 2022 e successivamente approvate dalla Giunta Nazionale del CONI con Delibera n. 34 del 23 febbraio 2023, che le ha rese definitive. In particolare la modifica ha riguardato gli artt. 10-bis e ter e 69 dello Statuto. 2
In particolare, con gli impegni proposti, che modificano i suindicati articoli dello Statuto, da un lato il termine “vincolo sportivo” è stato eliminato sostituendolo con “tesseramento”, dall’altro viene specificato che “il tesseramento ha la durata pari a quella dell’anno sportivo” (articolo 10 ter, comma 1) e che “Si intende per anno sportivo quello che inizia il primo luglio di ogni anno e termina al 30 giugno dell’anno successivo” (articolo 10 -ter, comma 2).
Pertanto, al termine di ciascun anno sportivo, l’atleta tesserato potrà esercitare il diritto di recesso, senza alcuna condizione se non quella di esercitare tale diritto nei tempi stabiliti dai regolamenti tecnici della federazione (articolo 10-ter, comma 3). Infatti, nel testo del nuovo Statuto viene esplicitamente affermato che “Alla scadenza del tesseramento, l’atleta è libero di rinnovare lo stesso con il medesimo associato o di chiedere il tesseramento con altro associato” (articolo 10-ter, comma 4), mentre al comma 5 sono elencate le circostanze per le quali, anche nel corso dell’anno sportivo in corso, il tesseramento può, comunque, essere sciolto, che sono le medesime di quelle precedentemente previste per lo scioglimento del vincolo sportivo.
Tuttavia, come prevede il nuovo regolamento, anche se l’atleta sarà libero di non rinnovare il tesseramento dopo un anno e chiedere il tesseramento presso un’altra squadra “…sono fatte salve le indennità o i premi, comunque denominati, che in tali casi siano previsti dai Regolamenti federali” (articolo 10-ter, comma 4). Ciò vuol dire che, sebbene il vincolo sia stato ridotto a un anno, il successivo trasferimento non potrà aver luogo se il nuovo associato (squadra) non pagherà al precedente associato i contributi stabiliti dai regolamenti federali. Ergo, se da un lato è vero che il tesseramento (ex vincolo) è stato ridotto a un solo anno, è pur vero che i premi e le indennità vanno sempre pagati alla squadra che ha formato l’atleta. Ad oggi il Consiglio Federale non ha fissato i “prezzi” ma chiaramente questo sarà un elemento molto importante nella concreta valutazione della novità regolamentare. E il motivo è semplice: ridurre il vincolo a un anno ma imporre pagamenti abnormi vorrebbe dire continuare a bloccare gli atleti.
Per quanto riguarda i contratti di lavoro sportivo di nuova introduzione legislativa, al comma 6 del medesimo articolo, è previsto che la durata del tesseramento seguirà le vicende del contratto, rimettendo così all’autonomia contrattuale delle parti la fissazione della durata del medesimo. Inoltre, nella versione definitiva degli impegni, è stata eliminata la fase transitoria che, per alcune classi di età, si sarebbe conclusa solo al termine dell’anno sportivo 2027/2028. Infatti, l’attuale articolo 69 dello Statuto stabilisce che l’entrata in vigore della nuova normativa statutaria, con riguardo agli artt. 10-bis e 10-ter, sia contestuale all’entrata in vigore della disciplina del lavoro sportivo dilettantistico di cui al d.lgs. n. 36/2021, attualmente prevista, nei termini così come modificati dal d.l. 29 dicembre 2022, n. 198 (c.d. Milleproroghe), al 1° luglio 2023 per i nuovi tesserati e al 31 dicembre 2023 per coloro che sono già tesserati, e che quindi hanno il rinnovo del tesseramento.
Deve rilevarsi che nel nuovo Statuto di FIPAV viene in ogni caso previsto un termine ultimo per l’entrata in vigore degli articoli. 10-bis e 10-ter, corrispondente alla fine della stagione sportiva 2023/2024, in modo da vincolare a una data certa e predefinita l’applicazione delle modifiche statutarie approvate dall’Assemblea di FIPAV e sottoposte all’Autorità. Pertanto, anche laddove l’entrata in vigore della norma statuale sulla riforma dello sport dovesse essere ulteriormente rinviata, le modifiche allo Statuto FIPAV verranno comunque attuate nei tempi previsti dall’articolo 69, comma 1. A tale riguardo, con dichiarazione pervenuta ad AGCM in data 22 febbraio 2023, FIPAV ha precisato che la durata annuale del tesseramento, alla data del 30 giugno 2024 (fine stagione 2023-2024), sarà in vigore sia per i nuovi tesserati che per i tesseramenti in corso, a prescindere dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 36/2021.
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Note
- In particolare il nuovo Statuto, all’articolo 69, disciplina delle “Norme transitorie”, al primo comma inseriva un rimando all’articolo 10ter, comma 2, relativo alla nuova durata del vincolo, che prevedeva l’entrata in vigore come segue: • dall’anno 2021/22 per gli atleti di primo tesseramento assoluto; • dall’anno 2022/23 per gli atleti nati nel 1° semestre 1999 e 2° semestre 1998; • dall’anno 2023/24 per gli atleti nati nel 1° semestre 2000 e 2° semestre 1999; • dall’anno 2024/25 per gli atleti nati nel 1° semestre 2001 e 2° semestre 2000; • dall’anno 2025/26 per gli atleti nati nel 1° semestre 2002 e 2° semestre 2001; • dall’anno 2026/27 per gli atleti nati nel 1° semestre 2003 e 2° semestre 2002;
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Art. 10 bis Effetti del tesseramento
1. Per la durata del tesseramento in corso, l’atleta ha l’obbligo di praticare lo sport della pallavolo esclusivamente nell’interesse dell’associato titolare del tesseramento e gli è vietato praticare il medesimo sport con altro associato, salvo il consenso dell’associato titolare del tesseramento.
Art. 10 ter Durata e rinnovo del tesseramento
1. Il tesseramento ha la durata pari a quella dell’anno sportivo. 2. Si intende per anno sportivo quello che inizia il primo di luglio di ogni anno e termina il 30 giugno dell’anno successivo. 3. Il tesseramento si rinnova automaticamente per la stagione sportiva successiva, salvo il diritto di recesso del tesserato, da comunicarsi con le modalità e nei termini stabiliti dai Regolamenti federali. 4. Alla scadenza del tesseramento, l’atleta è libero di rinnovare lo stesso con il medesimo associato o di chiedere il tesseramento con altro associato: sono fatte salve le indennità o i premi, comunque denominati, che in tali casi siano previsti dai Regolamenti federali. 5. Il tesseramento può comunque essere sciolto in qualunque momento, secondo quanto previsto dai regolamenti Federali: a) Per estinzione o cessazione dell’attività dell’associato; b) Per mancata adesione dell’atleta all’assorbimento o alla fusione dell’associato vincolante; c) Per consenso dell’associato titolare; d) Per mancato rinnovo del tesseramento dell’atleta da parte dell’associato entro il termine annuale; e) Per mancata partecipazione dell’associato titolare all’attività federale di settore e per fascia di età tale da permettere all’atleta di prendervi parte; f) Per giusta causa; g) Per cessione del diritto sportivo o per rinuncia all’iscrizione ad un campionato da parte dell’associato titolare; h) Per ritiro dell’associato titolare da un campionato effettuato entro il termine del girone di andata. 6. Nel caso di stipula di un contratto sportivo, nelle forme e nei modi previsti dalla legge ed in conformità alle previsioni dei regolamenti federali, il tesseramento si rinnoverà di anno in anno sportivo per la durata stabilita dal contratto di lavoro sportivo e ne seguirà le vicende.
Art. 69 – Entrata in vigore
1. Gli artt. 10-bis e 10-ter del presente Statuto entreranno in vigore contestualmente all’entrata in vigore della disciplina del lavoro sportivo dilettantistico di cui al D.lgs. n. 36/2021 e s.m.i. o, in ogni caso, al termine della stagione sportiva 2023-2024. 2. È dato mandato al Consiglio federale di stabilire con proprio regolamento i criteri, i parametri e le modalità di determinazione delle indennità e dei premi di cui all’art. 10-ter