avv.feliceraimondo@gmail.com

  • MISSION
    • IL TITOLARE DELLO STUDIO: AVV. FELICE RAIMONDO
  • CONSULENZA
    • CONSULENZE BUONI FRUTTIFERI POSTALI
    • TRUST: TUTELA IL TUO PATRIMONIO
    • BONUS CARTA DOCENTI E INDENNITA’ FERIE NON GODUTE
    • CITTADINANZA ITALIANA IURE SANGUINIS
    • SUPERBONUS 110%
    • DIRITTO SPORTIVO
  • DOMICILIAZIONI
Avv. Felice Raimondo
  • CASI DI STUDIO
  • CONTATTI
  • BLOG
    • NOTIZIE
  • MISSION
    • IL TITOLARE DELLO STUDIO: AVV. FELICE RAIMONDO
  • CONSULENZA
    • CONSULENZE BUONI FRUTTIFERI POSTALI
    • TRUST: TUTELA IL TUO PATRIMONIO
    • BONUS CARTA DOCENTI E INDENNITA’ FERIE NON GODUTE
    • CITTADINANZA ITALIANA IURE SANGUINIS
    • SUPERBONUS 110%
    • DIRITTO SPORTIVO
  • DOMICILIAZIONI
  • CASI DI STUDIO
  • CONTATTI
  • BLOG
    • NOTIZIE

Tutela dell’immagine dei vip: il caso Gianni Rivera, soccombente due volte in Cassazione.

7 Gennaio 2024 In Diritto Sportivo, News
ball-3499453_1280-1228×691

Tra il 2022 e il 2023 la Suprema Corte di Cassazione è tornata ad esprimersi su un argomento di estrema attualità: lo sfruttamento economico dell’immagine di una persona famosa. Protagonista del caso è la bandiera del Milan, Gianni Rivera, classe 1943.

Il caso del 2022: l’esimente prevista dall’art. 97 LDA è allargata anche alle attività collegate a quella che ha reso famoso il personaggio pubblico.

La prima pronuncia del 2022 vedeva contrapposto l’ex giocatore a RCS Mediogroup, che aveva utilizzato l’immagine di Rivera per alcune produzioni all’interno di DVD posti in commercio. Le doglianze dell’ex “Golden Boy” poggiavano sul presunto sfruttamento illecito della sua immagine legata a eventi non sportivi. La Corte d’Appello (che confermava la decisione del Tribunale di Milano) condannava la media company a pagare a 50.000 euro di risarcimento del danno, ma la decisione veniva successivamente ribaltata dalla Cassazione con l’ordinanza n. 19515/2022.

Al centro della diatriba giuridica troviamo l’esimente prevista dall’art. 97 della Legge sul Diritto D’Autore:

“Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.

Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l’esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata”.

Questo articolo rappresenta l’eccezione rispetto alla regola generale indicata nel precedente art. 96:

“Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell’articolo seguente”.

Nei primi due gradi i giudici avevano ritenuta illecita la diffusione (a) di immagini fotografiche che ritraevano l’attore “non in azioni di gioco, escluse quelle in cui egli era in posa con la propria squadra“, e (b) di alcune medaglie richiamanti l’immagine dell’attore. La Corte d’Appello, in particolare, ha ritenuto che I’esimente Iegata aIIa notorietà del personaggio sportivo fosse strettamente correIata aII’ambito di effettiva espIicazione e che quindi non potessero essere utilizzate, in difetto di consenso, immagini di Rivera in scene di vita quotidiana e al di fuori del contesto calcistico in cui la notorietà trovava concretizzazione. Il ragionamento, però, è stato censurato dalla Suprema Corte di Cassazione.

La ratio della deroga prevista dall’art. 97, infatti, è ispirata dall’interesse pubblico all’informazione e di conseguenza, avendo carattere derogatorio del diritto alla immagine, quale diritto inviolabile della persona tutelato dalla Costituzione, è di stretta interpretazione (Sez. 3, n. 11353 del 11.5.2010).

La divulgazione della fotografia, a prescindere dal consenso della persona ritratta, è giustificata dalla notorietà del soggetto ripreso, dall’ufficio pubblico dallo stesso ricoperto, dalla necessità di perseguire finalità di giustizia o di polizia, oppure scopi scientifici, didattici o culturali, o dal collegamento della riproduzione a fatti, avvenimenti, cerimonie d’interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il punto è quindi se la notorietà di un personaggio possa essere rigorosamente delimitata allo stretto ambito delle attività in cui si è inizialmente delineata e da cui è emersa.

Secondo il Procuratore Generale, le cui conclusioni sono condivise dalla Suprema Corte, la notorietà ex art.97 L.D.A. – fatta saIva I’ipotesi di Iesione del decoro, deIIa reputazione e della riservatezza – non può essere strettamente delimitata al contesto sociale (culturale, sportivo, artistico, letterario, politico) che ha reso celebre la persona riprodotta. Ciò perché I’interesse pubbIico, strettamente commisto al concetto stesso di notorietà, si comunica alla vita personale del personaggio famoso, sicché le esigenze di pubblica informazione si estendono a tutti gli aspetti della vita del personaggio celebre che il pubblico trova interessanti e vuol conoscere.

Nella decisione in esame si è osservato che, nel caso del personaggio del mondo del calcio, come pure dei protagonisti del mondo dello spettacoIo e deII’intrattenimento di massa, I’interesse del pubblico si rivolge anche agli aspetti e alle abitudini di vita che compongono inscindibilmente l’immagine pubblica del personaggio. Ciò varrebbe, quindi, per le immagini che ritraggono il personaggio in viaggio, in un momento di relax, al bar o al ristorante, a passeggio o in un’attività domestica, beninteso con Ia già ricordata barriera deI rispetto deI decoro, deIIa reputazione, deII’intimità e deIIa riservatezza.

Ciò posto, specifica la Cassazione, pare tuttavia eccessivo spingersi sino a sostenere che i ritratti fotografici dei personaggi dello sport, come pure quelli dei protagonisti della musica di consumo o del cinema, per limitarsi ai casi esemplificati nella requisitoria del Procuratore generale, possano essere divulgati, senza il loro consenso, anche in contesti del tutto avulsi da quelli che hanno reso noti tali personaggi. Occorre pur sempre verificare non solo il rispetto del decoro, della convenienza e della reputazione, ma anche quello della sfera di riservatezza che la persona ritratta ha inteso legittimamente proteggere dalle ingerenze altrui.

Nel caso di specie, le immagini utilizzate da RCS Mediagroup rispettavano l’esimente ex art. 97 L.D.A., rendendo legittima la divulgazione di ritratti fotografici di personaggi famosi “non solo allorché essi siano raffigurati nell’espletamento dell’attività specifica (vale a dire: per lo sportivo l’attività agonistica, per il cantante l’esibizione sul palco, per l’attore la recitazione in scena), come troppo restrittivamente perimetrato dalla Corte milanese, ma anche quando la fotografia li ritrae nello svolgimento di attività accessorie e connesse, che rientrano nel cono di proiezione della loro immagine pubblica“.

Vi rientrano pertanto certamente le fotografie che ritraggono un noto calciatore in partenza o al rientro per una competizione sportiva, o mentre esibisce un trofeo vinto, o nell’atto di rilasciare a un giornalista una intervista legata alla sua attività, o ancora insieme ad altri calciatori, per di più se in un ritiro organizzato dalla sua squadra o dalla Nazionale. Secondo la Cassazione “è evidente che nei casi esempIificati I’interesse deI pubbIico è rivolto proprio al personaggio sportivo, per vedere come gioisca dei propri trionfi, come si relazioni con la stampa specializzata, come si prepari alle partite e come si rilassi dopo di esse, come interagisca con altri atleti famosi: per personaggi di quel calibro non si può circoscrivere la notorietà all’ambito originario da cui è germinata (nel caso il calcio) per escludere situazioni in cui l’atleta viaggia, parla con altri calciatori, o appare in pubblico in abiti borghesi ma in connessione con la propria attività“.

Peraltro, a chiusura del ragionamento giuridico, la Suprema Corte afferma che non si possono desumere meccanicamente dalla natura imprenditoriale dell’attività di RCS i “fini pubblicitari e promozionali” di utilizzo dell’immagine. “Non bisogna infatti confondere la natura professionale dell’attività di cronaca informativa e documentazione didattico-culturale, che comporta la pubblicazione di informazioni e di immagini, con le finalità di utilizzo dell’immagine in senso stretto. Altrimenti – come osserva efficacemente la ricorrente – si finirebbe per interdire l’esercizio stesso della cronaca giornalistica“.

Il caso del 2023: l’esposizione dei cimeli nel Museo di San Siro ha scopi didattici e culturali, quindi è del tutto lecita.

Nella seconda decisione di fine 2023, Gianni Rivera conveniva in giudizio la società M-I Stadio srl, società che gestisce lo stadio San Siro di Milano e, all’interno del quale, la società ha allestito una mostra-museo celebrativa dei grandi campioni delle squadre di calcio Milan ed Inter, che espone cimeli, ritratti e abbigliamento dei campioni del passato: tra questi anche immagini, un busto, la maglietta ed altri oggetti che richiamano la persona di Gianni Rivera.

L’ex “Golden Boy” ha ritenuto però abusiva l’utilizzazione della propria immagine, perché fatta senza il suo consenso, ed a scopo di lucro: infatti, secondo il ricorrente, l’ingresso alla esposizione comportava il pagamento di un biglietto di 7 euro, salvo che per minori di anni 14, maggiori di 65, tesserati delle squadre, abbonati al Touring Club. Il Tribunale di Milano accoglieva le doglianze di Rivera, condannando la società a risarcire il danno nella misura di 200.000 euro, decisione però riformata dalla Corte d’Appello di Milano e poi confermata dalla Suprema Corte di Cassazione.

Secondo Gianni Rivera non si trattava di un museo ma di una esposizione privata e finalizzata a scopo di lucro come testimoniavano gli incassi che, nella stagione 2016/17, avevano raggiunto 2,3 milioni di euro.

Nella recente decisione n. 36106/2023, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che la ratio della decisione impugnata non sta nell’attribuzione della natura di museo alla esposizione in questione ma nella finalità celebrativa della medesima: se è vero che i giudici usano la parola ‘museo’ o ‘iniziativa museale’, è altresì vero che l’accento è posto sulla finalità della esposizione che è quella di “rispondere ad un diffuso interesse degli appassionati di calcio e per soddisfare la curiosità e la sete di conoscenza degli amanti del calcio“.

Del resto, prosegue la Cassazione, “l’articolo 97 della legge 633 del 1941 prevede che non serve il consenso della persona ritratta non già quando l’immagine sia esposta in un museo, ma quando la sua esposizione è giustificata da scopi scientifici, didattici o culturali, anche dunque al di fuori di un vero e proprio museo. E dunque la Corte di merito utilizza qui il termine ‘ museo’ in senso non tecnico, ma nel senso ampio di una esposizione destinata a raccogliere ricordi del passato”.

Parimenti, non è stata accolta dalla Cassazione la censura che riguardava l’assenza dello scopo di lucro a beneficio di quello culturale, perché trattasi di un accertamento in fatto (se vi fosse o meno scopo di lucro) effettuato mediante un ragionamento presuntivo non censurabile dinanzi alla Suprema Corte, se non per violazione dei criteri legali che presiedono ad una presunzione.

Tuttavia, anche questa doglianza è stata considerata fuori fuoco, in quanto la Corte di merito ha indotto che non vi era scopo di lucro da indici non contestati: che l’esposizione non era strumentale a pubblicizzare altre attività della società, né serviva ad incentivare altra attività commerciale; che il prezzo del biglietto è di entità modesta (sette euro); che alcune categorie di utenti ne erano esentati (minori di 14 anni, maggiori di 65, tifosi tesserati, abbonati al Touring club); che infine quel prezzo ben si giustifica con la necessità di coprire i costi che pure ci sono. In sostanza, affermano gli Ermellini “l’induzione del fatto ignoto (a cosa è finalizzato il pagamento dei sette euro) è basata su fatti noti certi, in quanto non contestati, precisi, in quanto niente affatto generici, e concordanti: in questa sede niente altro può essere censurato che il mancato rispetto dei criteri legali del ragionamento presuntivo, non l’esistenza degli elementi indiziari nella loro fattualità. Né può dirsi immotivata la induzione in questione, posto che, come si è detto, sono espresse le ragioni che hanno portato i giudici di merito a concludere per l’assenza dello scopo di lucro”.

La Cassazione, nel prosieguo della decisione, conferma inoltre che anche nel caso in esame sussiste l’esimente di cui all’art. 97 LDA. La norma, infatti, consente l’uso della immagine di personaggio noto quando è fatta a scopi, tra gli altri, culturali: con accertamento in fatto, afferma la Suprema Corte, si è stabilito che l’esposizione non ha uno scopo di lucro, ma uno scopo di far rivivere ai tifosi la gloria dei campioni del passato. Se questo è lo scopo, allora esso rientra tra quelli ‘culturali’ che la norma considera esimenti, ossia in vista dei quali consente l’uso della immagine altrui pur senza il consenso dell’interessato.

In secondo luogo, afferma la Cassazione “lo scopo di far rivivere ai tifosi i momenti del passato ha anche finalità didattiche, posto che i più giovani non conoscono la maggior parte di quei campioni per diretta esperienza e dunque la mostra serve a farglieli conoscere indirettamente: didattico è lo scopo che mira a fornire conoscenza di eventi o personaggi del passato”.

Infine, gli Ermellini affermano che, semmai, Gianni Rivera avrebbe avuto un pregiudizio se non fosse stato inserito nella storia del Milan. Per tale motivo la sua presenza appare legittima e, come spiegato, non vi era necessità di alcun consenso perché la sua immagine è stata utilizzata soltanto per scopi culturali e didattici.

Conclusioni

Le due summenzionate decisioni confermano l’indirizzo della giurisprudenza di legittimità, così come sancito dalla Legge sul diritto d’autore: ossia consentire l’utilizzo dell’immagine di personaggi famosi nei casi in cui lo sfruttamento sia legato a scopi informativi, culturali, didattici o scientifici. L’unico limite invalicabile è legato alla sfera personale, quindi situazioni del tutto scollegate rispetto all’attività che ha reso celebre quel personaggio, nonché all’onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata. Se questi limiti vengono rispettati, il personaggio famoso non può opporre la mancanza del suo consenso così come previsto dall’art. 96 LDA, in quanto la disciplina generale viene derogata dal successivo articolo 97 LDA.

In altri termini, il prezzo da pagare per la notorietà risiede nel dover accettare che la propria immagine, in determinati casi, possa essere utilizzata anche senza il proprio consenso.

Avv. Felice Raimondo

Per richieste di consulenze o informazioni, contatta lo studio a questi recapiti: Link.


Condividi l'articolo:

Related Articles

  • water-2438837_1280
    Consumi idrici occulti: Tribunale di Vasto revoca decreto ingiuntivo di 14.500 euro.
  • trust-3031679_1280
    Il trust: scopri come tutelare il tuo patrimonio.

Rubrica Substack

Se apprezzi i contenuti del blog, puoi supportare l'autore iscrivendoti alla rubrica in abbonamento su Substack: https://feliceraimondo.substack.com/

Categorie

  • Contenuto Premium (41)
  • News (97)
    • Condominio (6)
    • Diritti reali (3)
    • Diritto bancario (22)
    • Diritto dei consumatori (24)
    • Diritto del Lavoro (4)
    • Diritto di Famiglia (6)
    • Diritto Sportivo (44)

Articoli Recenti – News

  • Consumi idrici occulti: Tribunale di Vasto revoca decreto ingiuntivo di 14.500 euro.
  • Il trust: scopri come tutelare il tuo patrimonio.
  • Boban-Milan: la Cassazione conferma l’Appello. Non ci fu la giusta causa di licenziamento, ma il giocatore deve restituire il danno non patrimoniale.
  • Tutela dei consumatori per eventi rinviati o annullati: voucher o rimborso in denaro?
  • Risarcimento del danno da risoluzione anticipata del contratto di locazione

Tutti i contenuti presenti nel sito e anche nell’area riservata, salvo prova contraria o laddove altrimenti indicato, sono protetti dal diritto d’autore.

Ergo non possono essere copiati, riprodotti, pubblicati o redistribuiti perché appartenenti al proprietario del sito web fin dalla loro creazione.

E’ vietata la copia e la riproduzione dei contenuti in qualsiasi modo o forma.

E’ vietata la pubblicazione e la redistribuzione dei contenuti non autorizzata espressamente dall’autore.

Leggi qui la Policy sui diritti d’autore.

Studio Legale Avv. Felice Raimondo

Via Mazzini 40/b
86100 Campobasso
Tel. +(39) 0873 65 62 38
P.I. 01671240701

avv.feliceraimondo@gmail.com

Privacy Policy
Cookie Policy
Condizioni Generali di Vendita
Aggiorna le preferenze sui cookie

Copyright ©2024 Avv. Felice Raimondo. All Rights Reserved.

Translate »
Utilizziamo i cookie sul nostro sito web per offrirti l'esperienza più pertinente ricordando le tue preferenze e le visite ripetute. Cliccando su "Accetta", acconsenti all'utilizzo di TUTTI i cookie. Tuttavia, puoi visitare le impostazioni dei cookie per fornire un consenso controllato.
IMPOSTAZIONIRIFIUTAACCETTA
Gestisci il consenso

Gestione Cookie

Questo sito web utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza durante la navigazione. Di questi cookie, quelli che sono categorizzati come necessari vengono memorizzati sul tuo browser poiché sono essenziali per il funzionamento di base del sito web. Utilizziamo anche cookie di terze parti che ci aiutano ad analizzare e comprendere come utilizzi questo sito web. Questi cookie verranno memorizzati nel tuo browser solo con il tuo consenso. Hai anche la possibilità di optare per non utilizzare questi cookie. Tuttavia, la disattivazione di alcuni di questi cookie potrebbe influire sulla tua esperienza di navigazione.
Necessari
Sempre abilitato
I cookie necessari sono assolutamente essenziali per il corretto funzionamento del sito web. Questi cookie garantiscono le funzionalità di base e le caratteristiche di sicurezza del sito web in modo anonimo.
CookieDurataDescrizione
apbct_cookies_testsessionCleanTalk sets this cookie to prevent spam on comments and forms and act as a complete anti-spam solution and firewall for the site.
apbct_headlesssessionCleantalk set this cookie to detect spam and improve the website's security.
apbct_page_hitsneverCleanTalk sets this cookie to prevent spam on comments and forms and act as a complete anti-spam solution and firewall for the site.
apbct_prev_refererneverFunctional cookie placed by CleanTalk Spam Protect to store referring IDs and prevent unauthorized spam from being sent from the website.
apbct_site_landing_tssessionCleanTalk sets this cookie to prevent spam on comments and forms and act as a complete anti-spam solution and firewall for the site.
apbct_site_referer3 daysThis cookie is placed by CleanTalk Spam Protect to prevent spam and to store the referrer page address which led the user to the website.
apbct_timestampsessionCleanTalk sets this cookie to prevent spam on comments and forms and act as a complete anti-spam solution and firewall for the site.
apbct_urls3 daysThis cookie is placed by CleanTalk Spam Protect to prevent spam and to store the addresses (urls) visited on the website.
cookielawinfo-checkbox-advertisement1 yearSet by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category .
cookielawinfo-checkbox-analytics11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics".
cookielawinfo-checkbox-functional11 monthsThe cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional".
cookielawinfo-checkbox-necessary11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".
cookielawinfo-checkbox-others11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other.
cookielawinfo-checkbox-performance11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance".
CookieLawInfoConsent1 yearRecords the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie.
ct_checked_emailssessionCleanTalk sets this cookie to prevent spam on the site's comments/forms and to act as the site's complete anti-spam solution and firewall.
ct_checkjssessionCleanTalk–Used to prevent spam on our comments and forms and acts as a complete anti-spam solution and firewall for this site.
ct_fkp_timestampsessionCleanTalk sets this cookie to prevent spam on the site's comments/forms, and to act as a complete anti-spam solution and firewall for the site.
ct_has_scrolledsessionCleanTalk sets this cookie to store dynamic variables from the browser.
ct_pointer_datasessionCleanTalk sets this cookie to prevent spam on the site's comments/forms, and to act as a complete anti-spam solution and firewall for the site.
ct_ps_timestampsessionCleanTalk sets this cookie to prevent spam on the site's comments/forms, and to act as a complete anti-spam solution and firewall for the site.
ct_sfw_pass_key1 monthCleanTalk sets this cookie to prevent spam on comments and forms and act as a complete anti-spam solution and firewall for the site.
ct_timezonesessionCleanTalk–Used to prevent spam on our comments and forms and acts as a complete anti-spam solution and firewall for this site.
PHPSESSIDsessionThis cookie is native to PHP applications. The cookie is used to store and identify a users' unique session ID for the purpose of managing user session on the website. The cookie is a session cookies and is deleted when all the browser windows are closed.
ts1 year 1 month 4 daysPayPal sets this cookie to enable secure transactions through PayPal.
ts_c1 year 1 month 4 daysPayPal sets this cookie to make safe payments through PayPal.
viewed_cookie_policy11 monthsThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.
wordpress_test_cookiesessionThis cookie is used to check if the cookies are enabled on the users' browser.
Funzionali
I cookie funzionali aiutano a svolgere determinate funzionalità come la condivisione dei contenuti del sito web sui social media, la raccolta di feedback e altre funzionalità di terze parti.
Prestazioni
I cookie di prestazione vengono utilizzati per comprendere e analizzare gli indicatori chiave di performance del sito web, il che aiuta a fornire una migliore esperienza utente per i visitatori.
Analisi
I cookie analitici vengono utilizzati per capire come i visitatori interagiscono con il sito web. Questi cookie aiutano a fornire informazioni sulle metriche come il numero di visitatori, il tasso di rimbalzo, la fonte del traffico, ecc.
CookieDurataDescrizione
CONSENT2 yearsYouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data.
ct_screen_infosessionCleanTalk sets this cookie to complete an anti-spam solution and firewall for the website, preventing spam from appearing in comments and forms.
u1 yearThis cookie is used by Bombora to collect information that is used either in aggregate form, to help understand how websites are being used or how effective marketing campaigns are, or to help customize the websites for visitors.
__gads1 year 24 daysThe __gads cookie, set by Google, is stored under DoubleClick domain and tracks the number of times users see an advert, measures the success of the campaign and calculates its revenue. This cookie can only be read from the domain they are set on and will not track any data while browsing through other sites.
Pubblicitari
I cookie pubblicitari vengono utilizzati per fornire ai visitatori annunci pertinenti e campagne di marketing. Questi cookie tracciano i visitatori tra diversi siti web e raccolgono informazioni per fornire annunci personalizzati.
CookieDurataDescrizione
A31 yearYahoo set this cookie for targeted advertising.
ab1 yearOwned by agkn, this cookie is used for targeting and advertising purposes.
c1 yearThis cookie is set by Rubicon Project to control synchronization of user identification and exchange of user data between various ad services.
DSID1 hourThis cookie is set by DoubleClick to note the user's specific user identity. It contains a hashed/encrypted unique ID.
everest_g_v21 yearThe cookie is set under the everesttech.net domain to map clicks to other events on the client's website.
IDE1 year 24 daysGoogle DoubleClick IDE cookies are used to store information about how the user uses the website to present them with relevant ads and according to the user profile.
pxrc2 monthsThis cookie is set by pippio to provide users with relevant advertisements and limit the number of ads displayed.
rlas31 yearRLCDN sets this cookie to provide users with relevant advertisements and limit the number of ads displayed.
test_cookie15 minutesThe test_cookie is set by doubleclick.net and is used to determine if the user's browser supports cookies.
tuuid1 yearThe tuuid cookie, set by BidSwitch, stores an unique ID to determine what adverts the users have seen if they have visited any of the advertiser's websites. The information is used to decide when and how often users will see a certain banner.
tuuid_lu1 yearThis cookie, set by BidSwitch, stores a unique ID to determine what adverts the users have seen while visiting an advertiser's website. This information is then used to understand when and how often users will see a certain banner.
VISITOR_INFO1_LIVE5 months 27 daysA cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines whether the user gets the new or old player interface.
YSCsessionYSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages.
yt-remote-connected-devicesneverYouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video.
yt-remote-device-idneverYouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video.
yt.innertube::nextIdneverThis cookie, set by YouTube, registers a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen.
yt.innertube::requestsneverThis cookie, set by YouTube, registers a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen.
_rxuuid1 yearUnruly Media sets this cookie to store information on how the end user uses the website and any advertising that the end user may have seen before visiting the said website.
__gpi1 year 24 daysGoogle Ads Service uses this cookie to collect information about from multiple websites for retargeting ads.
Altri
Altri cookie non categorizzati sono quelli che vengono analizzati e non sono ancora stati classificati in una categoria.
CookieDurataDescrizione
GoogleAdServingTestsessionNo description