Stai pagando le rate del mutuo da anni e ti chiedi se la banca abbia applicato correttamente i tassi di interesse. Forse hai sentito parlare di usura bancaria, ma non sai se riguarda davvero il tuo caso. O forse il tuo mutuo è «agevolato», assistito da garanzie regionali o statali, e ti hanno detto che in quel caso le regole cambiano. Non è così. I tassi usurari nel mutuo si verificano con più frequenza di quanto si creda, e la legge prevede una conseguenza precisa: se il tasso applicato supera la soglia legale, la clausola è nulla e tutti gli interessi — anche quelli già pagati — sono potenzialmente ripetibili. L’ordinanza della Cassazione del 18 febbraio 2026 (n. 3708) ha ribadito questo principio in modo netto, chiarendo anche i casi in cui le classificazioni della Banca d’Italia devono cedere di fronte alla legge. Questo articolo spiega come funziona la disciplina antiusura applicata ai mutui, cosa dice la giurisprudenza più recente e cosa puoi fare se hai il sospetto che il tuo contratto non sia in regola.
Il quadro normativo
La disciplina italiana sull’usura bancaria ruota attorno a due poli normativi fondamentali. Il primo è la legge 7 marzo 1996, n. 108, che ha introdotto nel nostro ordinamento il meccanismo del «tasso soglia»: un limite trimestrale oltre il quale qualsiasi interesse — sia esso corrispettivo o moratorio — è considerato usurario per legge. Il secondo è l’articolo 644 del codice penale, che punisce il reato di usura, e l’articolo 1815, secondo comma, del codice civile, che ne regola le conseguenze civili: se gli interessi convenuti sono usurari, la clausola è nulla e il mutuatario non deve pagare interessi di alcun tipo, ma soltanto il capitale ricevuto.
Il meccanismo del tasso soglia funziona sulla base dei Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) rilevati dalla Banca d’Italia e pubblicati ogni trimestre dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in Gazzetta Ufficiale. Attualmente, a seguito delle modifiche introdotte nel 2011, il tasso soglia si ottiene aumentando il TEGM di un quarto, a cui si sommano ulteriori 4 punti percentuali (con il limite per cui la differenza tra la soglia e il tasso medio non può superare gli 8 punti). Per il secondo trimestre 2026 (aprile–giugno), il MEF ha già pubblicato le soglie aggiornate. La verifica dell’usura richiede perciò di confrontare il Tasso Effettivo Globale (TEG) effettivamente applicato al proprio mutuo con il tasso soglia vigente al momento della stipula.
TEG e interessi moratori
Il TEG comprende tutti i costi collegati al finanziamento: il tasso nominale, le spese di istruttoria, i costi assicurativi imposti dalla banca come condizione del mutuo, le commissioni di ogni tipo. Non si considerano, secondo le istruzioni applicative, le spese per imposte e tasse. Attenzione: la corretta individuazione di quali costi vadano inclusi nel calcolo è spesso al centro del contenzioso, perché le banche tendono a escludere voci che la giurisprudenza ritiene invece rilevanti.
Un aspetto fondamentale riguarda gli interessi moratori, cioè quelli applicati in caso di ritardo nel pagamento delle rate. Per lungo tempo le banche hanno sostenuto che questi non dovessero essere conteggiati ai fini della verifica dell’usura. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 19597 del 18 settembre 2020, hanno chiuso definitivamente questo dibattito: anche i tassi di mora soggiacciono alla disciplina antiusura.
La giurisprudenza aggiornata sui tassi usurari nel mutuo
Il filone giurisprudenziale sui tassi usurari nel mutuo è tra i più vivaci del contenzioso bancario italiano e ha visto nel 2025–2026 alcune pronunce di assoluto rilievo.
Decisioni di legittimità
Cassazione civile, Sez. I, 18 febbraio 2026, n. 3708 (Pres. Scoditti, Rel. Caiazzo). Si tratta dell’ordinanza più recente e più significativa. Il caso riguardava quattro contratti di mutuo stipulati per la costruzione di un parco giochi, uno dei quali assistito da garanzia fideiussoria della Regione Sardegna. La banca sosteneva che i finanziamenti agevolati non fossero soggetti alla disciplina antiusura e che, comunque, dovessero essere classificati come «altri finanziamenti» — categoria con tasso soglia più elevato — anziché come «mutui ipotecari». La Cassazione ha respinto entrambe le tesi. Quanto al primo punto, ha ribadito che la natura agevolata del finanziamento — compresi i contributi pubblici e le garanzie regionali — non costituisce alcun esonero dall’obbligo di rispettare i tassi soglia. Quanto al secondo, ha stabilito che la classificazione del contratto ai fini del tasso soglia deve basarsi sull’omogeneità della prestazione rispetto alle categorie ministeriali, e che le istruzioni della Banca d’Italia vanno disattese quando non sono conformi ai criteri classificatori dettati dalla legge (art. 2, L. 108/1996: natura, oggetto, importo, durata, rischi e garanzie). Il risultato: il debito residuo è stato dichiarato inesistente con riferimento a tre dei quattro finanziamenti, perché il mutuatario aveva già restituito un importo superiore al capitale ricevuto.
Cassazione, ord. 15 dicembre 2025, n. 32706 (Pres. Scoditti, Rel. Di Marzio). La Corte è tornata sul tema dell’usura sopravvenuta, confermando l’orientamento secondo cui il superamento del tasso soglia in corso di rapporto non genera la nullità della clausola ex art. 1815 c.c. (riservata all’usura originaria), ma consente al debitore di invocare la tutela dell’esecuzione del contratto secondo buona fede, paralizzando la pretesa della banca per la parte eccedente la sanzione legale e rimodulando l’importo nei limiti della liceità.
Decisioni di merito
Tribunale di Milano, Sez. VI, 13 gennaio 2026, n. 256. Il Tribunale meneghino ha affrontato un caso di mutuo fondiario del 2008 in cui il mutuatario contestava contemporaneamente l’usura ab origine (estesa anche ai moratori), l’anatocismo derivante dal piano di ammortamento alla francese e l’indeterminatezza del tasso. Il Tribunale ha ritenuto l’usura non provata in concreto, ma ha confermato che la metodologia di verifica — la somma del TEG corrispettivo con il TEG moratorio — è quella corretta, in linea con i principi delle Sezioni Unite del 2020. La pronuncia è utile perché chiarisce le regole tecniche del calcolo e conferma l’ampiezza del «perimetro» degli interessi da includere nella verifica.
Sul fronte dell’ABF, i Collegi di coordinamento hanno adottato negli ultimi anni decisioni coerenti con la giurisprudenza di legittimità, riconoscendo la competenza dell’Arbitro sulle controversie in materia di usura bancaria nei rapporti di mutuo fino al limite di 200.000 euro e confermando la rilevanza dei tassi di mora nel calcolo dell’usurarietà.
Cosa succede nella pratica
Il problema dei tassi usurari nei mutui è spesso invisibile agli occhi del mutuatario. Le clausole contrattuali che fissano gli interessi moratori raramente indicano un tasso percentuale esplicito: la banca si limita a prevedere una maggiorazione sul tasso corrispettivo (ad esempio «tasso base più 2 punti percentuali»), e il mutuatario non si accorge che la somma dei due valori supera la soglia legale.
Le situazioni più frequenti in cui emerge il problema sono tre. La prima riguarda i mutui stipulati tra il 2007 e il 2012, quando i tassi di interesse erano elevati e le banche applicavano una mora particolarmente aggressiva: molti di quei contratti, riesaminati alla luce dei TEGM dell’epoca, risultano usurari. La seconda riguarda i mutui a tasso variabile con cap di tasso o con indici di riferimento anomali: la variazione in corso di rapporto può far superare la soglia anche a contratti inizialmente regolari. La terza — confermata proprio dalla Cassazione n. 3708/2026 — riguarda i mutui agevolati con garanzie pubbliche, che le banche tendevano a classificare in categorie «meno tutelate» per beneficiare di soglie usura più alte.
La verifica richiede necessariamente una perizia tecnica: occorre ricostruire il TEG effettivamente applicato in ogni momento del rapporto, confrontarlo con il TEGM del trimestre corrispondente e verificare il superamento della soglia. Si tratta di un’operazione che richiede competenze econometriche specializzate e accesso al piano di ammortamento completo, agli estratti conto e al documento di sintesi del contratto.
Un aspetto che spesso sorprende il cliente è la conseguenza legale dell’usura originaria: non si tratta di rinegoziare il contratto o di ottenere uno sconto sugli interessi futuri. L’articolo 1815, secondo comma, del codice civile è netto: la clausola sugli interessi è nulla, e il mutuatario è tenuto a restituire soltanto il capitale. Questo significa che tutte le rate già pagate, per la parte che eccede il capitale, possono essere ripetute — cioè richieste indietro.
Cosa puoi fare concretamente
Se hai un mutuo e vuoi verificare se i tassi applicati sono nei limiti di legge, il percorso da seguire è preciso.
Il primo passo è raccogliere la documentazione contrattuale: il contratto di mutuo originale, il piano di ammortamento completo (in ogni sua versione, se è stato modificato), il documento di sintesi, gli estratti conto e ogni comunicazione della banca relativa a variazioni di tasso. Hai il diritto di ottenerli dalla banca, ai sensi del Testo Unico Bancario (art. 119 d.lgs. 385/1993), anche retrospettivamente.
Il secondo passo è affidarti a una perizia tecnica redatta da un esperto in calcoli attuariali bancari. La perizia ricostruisce il TEG effettivo — includendo interessi corrispettivi, moratori, costi assicurativi, commissioni — e lo confronta con i tassi soglia vigenti trimestre per trimestre. Solo all’esito di questa analisi si può stabilire se e in quale misura il contratto sia usurario.
Ricorso ABF e prescrizione decennale
Se la perizia conferma il superamento del tasso soglia, le strade percorribili sono due. La prima, più rapida ed economica, è il ricorso all’ABF (Arbitro Bancario Finanziario): il procedimento è gratuito per il consumatore, dura mediamente sei mesi e ha tassi di accoglimento significativi nelle controversie in materia di usura documentata. La seconda è l’azione giudiziale ordinaria, con una domanda di accertamento della nullità delle clausole e di restituzione degli interessi indebiti. In questo caso la perizia diventa un documento difensivo essenziale.
Sotto il profilo temporale, va ricordato che l’azione di ripetizione dell’indebito è soggetta a prescrizione decennale. Nel caso dei mutui e dei finanziamenti a rate, la decorrenza del termine va valutata con attenzione in base alla natura dei singoli pagamenti e alla struttura del rapporto, sicché non sempre è corretto assumere come riferimento automatico il singolo versamento o, al contrario, la sola chiusura del finanziamento. Per questo, anche le anomalie risalenti alle prime fasi dell’ammortamento possono restare rilevanti, ma è opportuno verificare con precisione, caso per caso, quando inizi a decorrere la prescrizione
Conclusione
L’usura bancaria nei contratti di mutuo non è un fenomeno del passato: è una realtà che ancora oggi interessa molti contratti in corso. La Cassazione, con l’ordinanza n. 3708 del 18 febbraio 2026, ha ribadito che nessun tipo di mutuo — nemmeno quello assistito da garanzie pubbliche o agevolazioni regionali — è esonerato dall’obbligo di rispettare i tassi soglia antiusura. Se i tassi applicati li superano, le conseguenze civili sono radicali: nessun interesse è dovuto, e quanto già pagato può essere recuperato.
Verificare un contratto di mutuo richiede competenze tecniche e giuridiche specifiche. Se hai dubbi sul tuo mutuo o hai già ricevuto una perizia che segnala anomalie, contatta lo Studio Legale Avv. Felice Raimondo per una valutazione del tuo caso.
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