Dalla lettura della scheda di sintesi del procedimento di cui alla causa C-333/21, è possibile leggere il documento con cui la Corte di Giustizia riepiloga la domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di Giustizia UE.
Il documento è interessante perché indica quelle che, secondo il Giudice spagnolo del rinvio pregiudiziale, sono le normative comunitarie violate e, inoltre, anche i precedenti analoghi già decisi dinanzi alla Corte di Giustizia UE, che sarà chiamata a pronunciarsi con una sentenza che può segnare una vera rivoluzione nel mondo del calcio.
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Oggetto del procedimento principale
Domanda giudiziale mediante cui la ricorrente chiede che si dichiari che le resistenti, opponendosi all’organizzazione della Superlega europea, conducono pratiche concordate e abusano della loro posizione dominante nel mercato relativo all’organizzazione di competizioni internazionali di club calcistici in Europa nel mercato della commercializzazione dei diritti connessi a tali competizioni. La ricorrente chiede inoltre che siano adottate misure cautelari atte a consentire l’organizzazione e lo sviluppo della Superlega europea.
Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale
Rinvio pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE mediante cui si chiede l’interpretazione degli articoli 101 TFUE, 102 TFUE, 45 TFUE, 56 TFUE, 49 TFUE e 63 TFUE.
Questioni pregiudiziali
- Se l’articolo 102 TFUE debba essere interpretato nel senso che vieta un abuso di posizione dominante in base al quale la FIFA e la UEFA stabiliscono nei loro statuti (in particolare, agli articoli 22 e da 71 a 73 dello statuto della FIFA, agli articoli 49 e 51 dello statuto della UEFA, nonché in qualsiasi articolo analogo contenuto negli statuti delle federazioni membri e delle leghe nazionali) che è richiesta una previa autorizzazione da parte di tali enti, ai quali è stata attribuita la competenza esclusiva di organizzare o autorizzare competizioni internazionali per club in Europa, affinché un’entità terza istituisca una nuova competizione paneuropea per club come la Superlega, in particolare, quando non esiste una procedura regolamentata sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, e tenuto conto del possibile conflitto di interessi che interessa la FIFA e la UEFA.
- Se l’articolo 101 TFUE debba essere interpretato nel senso che vieta alla FIFA e alla UEFA di imporre nei loro statuti (in particolare agli articoli 22 e da 71 a 73 dello statuto della FIFA, agli articoli 49 e 51 dello statuto della UEFA, nonché in qualsiasi articolo di analogo contenuto negli statuti delle federazioni membri e delle leghe nazionali) una previa autorizzazione da parte di tali enti, ai quali è stata attribuita la competenza esclusiva di organizzare o autorizzare competizioni internazionali in Europa, affinché un’entità terza possa istituire una competizione paneuropea per club come la Superlega, in particolare, quando non esiste una procedura regolamentata sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, e tenuto conto del possibile conflitto di interessi che interesserebbe la FIFA e la UEFA.
- Se gli articoli 101 e/o 102 debbano essere interpretati nel senso che vietano un’azione da parte della FIFA, della UEFA, delle loro federazioni che ne sono membri e/o delle leghe nazionali diretta a minacciare l’adozione di sanzioni contro i club che partecipano alla Superlega e/o i loro giocatori per la dissuasione che potrebbero generare. Se, qualora siano adottate le sanzioni di esclusione da competizioni o di divieto di [OR 30] partecipare a partite delle squadre nazionali, tali sanzioni, senza essere fondate su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, costituiscono una violazione degli articoli 101 e/o 102 del TFUE.
- Se gli articoli 101 e/o 102 TFUE debbano essere interpretati nel senso che sono con essi incompatibili le disposizioni degli articoli 67 e 68 dello statuto della FIFA in quanto identificano la UEFA e le federazioni nazionali che ne sono membri come «proprietari originali di tutti i diritti derivanti dagli incontri (…) sotto la rispettiva giurisdizione», privando i club partecipanti e qualsiasi altro organizzatore di competizioni alternative della titolarità originaria di tali diritti, assumendosi la responsabilità esclusiva della loro commercializzazione.
- Se, qualora la FIFA e la UEFA, quali entità a cui è attribuita la competenza esclusiva di organizzare e autorizzare competizioni internazionali di club calcistici in Europa, vietassero o si opponessero, sulla base delle suddette disposizioni dei loro statuti, allo sviluppo della Superlega, l’articolo 101 TFUE debba essere interpretato nel senso che tali restrizioni alla concorrenza potrebbero beneficiare dell’eccezione stabilita in detta disposizione, dato che la produzione è circoscritta in maniera sostanziale, la comparsa sul mercato di prodotti alternativi a quelli offerti dalla FIFA/UEFA è protetta e l’innovazione è limitata, precludendo formati e modalità ulteriori, eliminando la concorrenza potenziale nel mercato e limitando la scelta del consumatore. Se siffatta restrizione trarrebbe vantaggio da una giustificazione obiettiva che consenta di ritenere che non vi sia abuso di posizione dominante ai sensi dell’articolo 102 TFUE.
- Se gli articoli 45, 49, 56 e/o 63 TFUE debbano essere interpretati nel senso che una disposizione come quella contenuta negli statuti della FIFA e della UEFA (in particolare gli articoli 22 e da 71 a 73 dello statuto della FIFA, gli articoli 49 e 51 dello statuto della UEFA, nonché qualsiasi altro articolo analogo contenuto negli statuti delle federazioni membri e delle leghe nazionali) costituisce una restrizione contraria ad alcune delle libertà fondamentali sancite in tali disposizioni, richiedendo una previa autorizzazione di tali enti per l’istituzione da parte di un operatore economico di uno Stato membro di una competizione per club paneuropea come la Superlega.
Disposizioni del diritto dell’Unione fatte valere
Articoli del TFUE relativi al divieto di pratiche concordate (101 TFUE) e di abuso di posizione dominante (102 TFUE) e principi giurisprudenziali generali definiti dalla giurisprudenza, in particolare dalle seguenti sentenze:
- Sentenza del 6 dicembre 2012, AstraZeneca/Commissione (C-457/10 P, EU:C:2012:770), punto 175: la nozione di «posizione dominante» di cui all’articolo 82 CE (attuale articolo 102 TFUE) concerne una posizione di potenza economica detenuta da un’impresa, che le consente di ostacolare il mantenimento di una concorrenza effettiva sul mercato in esame, fornendo alla stessa la possibilità di comportamenti significativamente indipendenti nei confronti dei suoi concorrenti, dei suoi clienti e, in ultima analisi, dei consumatori.
- Sentenza del 30 settembre 2003, Michelin/Commissione (T-203/01, EU:T:2003:250), punto 54: la nozione di sfruttamento abusivo è una nozione oggettiva, che riguarda i comportamenti di un’impresa in posizione dominante atti ad influire sulla struttura di un mercato in cui, proprio per il fatto che vi opera l’impresa considerata, il grado di concorrenza è già ridotto e che hanno come effetto di ostacolare, ricorrendo a mezzi diversi da quelli su cui si impernia la normale concorrenza tra prodotti o servizi fondata sulle prestazioni degli operatori economici, il mantenimento del grado di concorrenza ancora esistente sul mercato o lo sviluppo di detta concorrenza.
- Sentenza del Tribunale del 26 gennaio 2005, Piau/Commissione (T-193/02, EU:T:2005:22), punto 109: l’articolo 102 TFUE riguarda il comportamento di uno o più operatori economici che sfruttano in maniera abusiva una posizione di potenza economica e ostano così al mantenimento di un’effettiva concorrenza sul mercato in questione, dando a tale/i operatore/i la possibilità di tenere comportamenti alquanto indipendenti nei confronti dei propri concorrenti, dei propri clienti e, in ultima analisi, dei consumatori.
- Sentenza del 13 febbraio 1979, Hoffmann-La Roche/Commissione (85/76, EU:C:1979:36), punto 91: la nozione di sfruttamento abusivo è una nozione oggettiva, che riguarda il comportamento dell’impresa in posizione dominante atto ad influire sulla struttura di un mercato in cui, proprio per il fatto che vi opera detta impresa, il grado di concorrenza è già sminuito e che ha come effetto di ostacolare, ricorrendo a mezzi diversi da quelli su cui si impernia la concorrenza normale tra prodotti o servizi, fondata sulle prestazioni degli operatori economici, la conservazione del grado di concorrenza ancora esistente sul mercato o lo sviluppo di detta concorrenza.
- Disposizioni del TFUE relative alla libera circolazione dei lavoratori (articolo 45 TFUE), alla libera prestazione dei servizi (articolo 56 TFUE), alla libertà di stabilimento (articolo 49 TFUE) e al libero movimento dei capitali e dei pagamenti (articolo 63 TFUE), nonché la sentenza della Corte del 13 giugno 2019, TopFit e Biffi (C-22/18, EU:C:2019:497), in cui al punto 49 si afferma che nel settore sportivo, la Corte ha ripetutamente dichiarato che le disposizioni del diritto dell’Unione in materia di libera circolazione delle persone e dei servizi non ostano a normative o a prassi giustificate da motivi inerenti alla natura e al contesto specifici di talune competizioni sportive, come le partite tra squadre nazionali di paesi diversi. Tuttavia, tale restrizione della sfera d’applicazione delle norme di cui trattasi deve restare entro i limiti del suo obiettivo specifico e non può essere invocata per escludere un’intera attività sportiva dalla sfera di applicazione del Trattato.
Disposizioni del diritto nazionale fatte valere
Non sono citate disposizioni di diritto spagnolo.
Breve esposizione dei fatti e del procedimento principale
Struttura, obiettivi e competenze della FIFA e della UEFA
1. La FIFA è un organismo di diritto privato il cui statuto stabilisce, tra gli altri, i seguenti obiettivi: «organizzare le proprie competizioni internazionali» e «controllare ogni tipo di pratica calcistica prendendo misure adeguate per prevenire violazioni allo Statuto, ai regolamenti o alle decisioni adottate dalla FIFA o alle Regole di gioco». Le federazioni nazionali e le confederazioni regionali calcistiche, inclusa la UEFA nella regione europea, sono affiliate alla FIFA. I club professionistici sono membri indiretti della FIFA. L’articolo 20 dello statuto della FIFA prevede espressamente che «le leghe o qualsiasi altro gruppo di club affiliati ad un’affiliata della FIFA dovranno essere subordinate a tale affiliata e da quest’ultima riconosciuti». L’articolo 73 dello statuto della FIFA vieta alle federazioni, leghe e club affiliati alle federazioni membri di aderire a un’altra federazione membro o di partecipare a competizioni nel territorio di tale federazione, salvo in circostanze eccezionali e previa autorizzazione della FIFA e delle confederazioni o della confederazione regionale competenti.
2. La UEFA è un organismo privato che persegue i seguenti obiettivi: a) occuparsi di tutte le questioni relative al calcio a livello europeo, b) supervisionare e controllare lo sviluppo del calcio in Europa in tutte le sue forme, e c) organizzare e sviluppare le competizioni e i tornei internazionali di calcio in tutte le loro modalità a livello europeo. Anche le federazioni, le leghe nazionali e i club sono membri indiretti della UEFA e sono vincolati al suo statuto e alle sue normative.
3. La FIFA e le confederazioni regionali hanno il monopolio dell’autorizzazione e organizzazione delle competizioni internazionali di calcio professionistico. L’articolo 22 dello statuto della FIFA conferisce alla UEFA e alle altre confederazioni regionali il diritto di organizzare le proprie competizioni internazionali e impone loro l’obbligo di assicurarsi che nessuna lega internazionale o altro raggruppamento analogo di club non formato senza il proprio consenso o l’approvazione della FIFA. L’articolo 70 dello statuto FIFA attribuisce al Comitato di quest’ultima la competenza esclusiva di redigere il calendario delle partite internazionali, che sarà vincolante per le confederazioni, le federazioni nazionali membri e le leghe. L’articolo 71 dello statuto della FIFA conferisce alla FIFA e alle confederazioni e federazioni nazionali membri la competenza esclusiva di concedere la previa autorizzazione all’organizzazione di competizioni internazionali e vieta espressamente la possibilità di svolgere gare e competizioni che non siano previamente autorizzati dalla FIFA, dalle federazioni nazionali membri o dalle confederazioni. Tali disposizioni sono ribadite agli articoli da 49 a 51 dello statuto della UEFA, attribuendo alla UEFA il monopolio per quanto concerne l’organizzazione di competizioni internazionali in Europa e il potere di vietare le competizioni internazionali in Europa che non siano state precedentemente autorizzate dalla UEFA. L’articolo 6 del regolamento della FIFA sugli incontri internazionali stabilisce la competenza esclusiva della FIFA e delle sue confederazioni e federazioni membri di autorizzare lo svolgimento di gare internazionali. L’articolo 72 dello statuto della FIFA vieta ai giocatori e alle squadre affiliate alle federazioni membri di giocare o mantenere rapporti sportivi con giocatori e squadre non affiliate a membri della FIFA, restando attribuita alla FIFA la competenza esclusiva di autorizzare deroghe a tale divieto.
4. Ai sensi dell’articolo 67 dello statuto della FIFA, quest’ultima, le sue confederazioni regionali e le federazioni membri detengono la proprietà esclusiva di tutti i diritti (patrimoniali, commerciali e di marketing o immateriali) sulle competizioni internazionali senza alcun limite quanto alla FIFA, alle sue federazioni nazionali e alle sue confederazioni. L’articolo 68 concede loro la responsabilità esclusiva per l’autorizzazione alla distribuzione delle immagini, del sonoro e dei dati relativi alle gare.
5. Entrambe le organizzazioni hanno un potere sanzionatorio o disciplinare nei confronti dei club e giocatori che partecipano alle competizioni calcistiche.
Struttura, obiettivi e funzionamento della Superlega europea
6. La European Superleague Company, S.L. (in prosieguo: l’«ESLC») è una società a responsabilità limitata i cui soci sono i seguenti club fondatori: Real Madrid club de fútbol, Associazione Calcio Milan, Fútbol Club Barcelona, Club Atlético de Madrid, Manchester United Football Club, Football Club Internazionale Milano S.p.A., Juventus Football club, The Liverpool Football Club and Athletic Grounds Limited, Tottenham Hostpur Football Club, Arsenal Football Club, Manchester City Football Club e Chelsea FC Plc.
7. L’ESLC è l’unica proprietaria della Superlega e sarà la capogruppo di:
- SL Sports Co S.L., società incaricata della supervisione e della gestione del funzionamento quotidiano della Superlega dal punto di vista sportivo, disciplinare e di sostenibilità finanziaria.
- SL MediaCo, società responsabile del controllo e della gestione del funzionamento ordinario della Superlega esclusivamente per quanto riguarda la commercializzazione e la vendita a livello mondiale dei diritti audiovisivi della Superlega.
- SL CommercialCo, società preposta alla supervisione e alla gestione ordinaria della commercializzazione delle attività commerciali della Superlega che non siano diritti audiovisivi.
8. La Superlega mira a diventare la prima competizione europea al di fuori della UEFA a svolgersi con cadenza annuale e con la partecipazione dei calciatori e club di altissimo livello sportivo, compresi i club membri permanenti della Superlega e altri club che avranno ottenuto la classificazione per disputare tale competizione. Quest’ultima non impedirebbe ai club partecipanti di prendere parte alle rispettive competizioni e campionati nazionali.
9. Il patto parasociale e contratto di investimento dei club fondatori della Superlega realizza il seguente modello aziendale:
- I club firmeranno accordi di partecipazione con le società della Superlega che regoleranno il trasferimento di diritti dei club partecipanti alla Superlega a SL MediaCo e il compenso che i club partecipanti alla Superlega riceveranno.
- SL SportsCo, SL MediaCo e SL CommercialCo stipuleranno un contratto di prestazione di servizi in virtù del quale SL SportsCo sarà incaricata di gestire gli aspetti sportivi, disciplinari e di sostenibilità finanziaria della Superlega.
- Tramite l’Infrastruttura Grant Agreement, saranno regolati i termini e le condizioni in base a cui i club fondatori riceveranno gli importi a cui SL.
- MediaCo ha accesso. I fondi per la concessione dell’Infrastruttura Grant Agreement sono garantiti dall’impegno assunto da JP Morgan AG il 17 aprile 2021 a concedere il prestito ponte per un ammontare di EUR 3 983 000 000. Saranno poi emesse obbligazioni sui mercati finanziari per consentire agli investitori di partecipare al finanziamento della Superlega.
- SL MediaCo gestirà la commercializzazione e distribuzione dei diritti audiovisivi della Superlega mediante «Media Agreements» e «Distribution Agreements».
- Successivamente, saranno firmati gli accordi di partecipazione tra i club fondatori e le società della Superlega e si terrà un’assemblea dei soci dell’ESLC in cui sarà approvata la trasformazione di quest’ultima in società per azioni.
10. Tale patto parasociale e contratto di investimento include le seguenti condizioni sospensive per l’esecuzione del progetto della Superlega (condizioni da cui dipende la concessione del finanziamento per realizzare il progetto):
- il riconoscimento della Superlega da parte della FIFA e/o della UEFA quale nuova competizione compatibile con i loro statuti, o in alternativa,
- l’ottenimento di una tutela giuridica da parte dei giudici e/o organi amministrativi che consenta la partecipazione dei club fondatori alla Superlega affinché sia mantenuta la loro partecipazione alle rispettive leghe, competizioni e tornei nazionali.
Iniziative adottate da entrambe le parti prima della controversia
11. I club fondatori hanno informato la FIFA e la UEFA di aver istituito una nuova competizione di calcio professionistico.
12. Il 21 gennaio 2021, la FIFA e la UEFA hanno rilasciato una dichiarazione in cui:
- Hanno manifestato il loro rifiuto di riconoscere l’istituzione della Superlega.
- Hanno avvisato dell’espulsione di qualunque giocatore o club che partecipi a tale competizione da quelle organizzate dalla FIFA e dalle confederazioni regionali.
- Hanno espresso che tutte le competizioni devono essere organizzate o riconosciute dall’organismo interessato.
13. Tale comunicato è stato confermato da una nuova dichiarazione del 18 aprile 2021 rilasciata dalla UEFA, dalla Federazione calcistica dell’Inghilterra e dalla Premier League, dalla Reale Federazione Spagnola di Calcio, da La Liga, dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio e dalla Lega Serie A. Detta dichiarazione contiene un nuovo avvertimento circa l’adozione di misure disciplinari nei confronti di quei club e calciatori che partecipino alla creazione della Superlega e annuncia espressamente l’esclusione dei club da qualsiasi altra competizione a livello nazionale, europea o mondiale e la privazione per i loro giocatori dell’opportunità di rappresentare le loro squadre nazionali. L’adozione di tali misure comporterebbe il fallimento del progetto della Superlega e la cessazione degli impegni di finanziamento assunti da JP Morgan.
14. L’Associazione Europea delle Leghe Professionistiche di Calcio ha pubblicato un comunicato di sostegno unanime alla dichiarazione della FIFA e della UEFA al fine di coordinare le misure necessarie per impedire l’avvio della nuova competizione e per adottare le misure disciplinari annunciate dalla FIFA e dalla UEFA nei confronti di quei club e calciatori partecipanti alla nuova competizione.
Instaurazione della controversia dinanzi al giudice del rinvio e concessione di misure cautelari
15. L’ESLC ha presentato una domanda di giudizio ordinario e una richiesta di misure cautelari inaudita parte nei confronti della UEFA e della FIFA.
16. Più precisamente, la ESLC ha formulato le seguenti domande di accertamento:
- Dichiarare che la UEFA e la FIFA hanno abusato della loro posizione dominante in violazione dell’articolo 102 TFUE attribuendosi il potere discrezionale di vietare competizioni alternative e obbligando i club ed eventualmente la Superlega a cedere i diritti di sfruttamento delle competizioni cui partecipano.
- Dichiarare che gli articoli 22, 67, 68, 79, 71, 72 e 73 dello statuto della FIFA, l’articolo 6 del regolamento della FIFA disciplinante le gare internazionali e gli articoli 49 e 51 dello statuto della UEFA sono incompatibili con gli articoli 101 TFUE e/o 102 TFUE.
- Dichiarare che la UEFA e la FIFA ostacolano la libera concorrenza sul mercato imponendo restrizioni ingiustificate e sproporzionate alla Superlega in violazione dell’articolo 101 TFUE.
- Dichiarare che il contenuto della dichiarazione rilasciata dalla FIFA e dalla UEFA il 21 gennaio 2021 viola gli articoli 101 TFUE e 102 TFUE.
17. Inoltre, l’ESCL ha chiesto di ordinare alla FIFA e alla UEFA di porre fine ai comportamenti anticoncorrenziali di cui sopra e di vietarne la futura reiterazione. In particolare, ha chiesto di:
- Imporre alla FIFA e alla UEFA di astenersi dall’adottare qualsiasi misura o azione, e dal rilasciare qualunque dichiarazione o comunicato che impedisca o ostacoli, in maniera diretta o indiretta, la preparazione della Superlega, il suo avvio e sviluppo e la partecipazione dei club e giocatori alla stessa.
- Ordinare alla FIFA e alla UEFA, se necessario, di adottare qualsiasi misura o azione, e rilasciare qualunque dichiarazione o comunicato che, in maniera diretta o indiretta, non impedisca o ostacoli la preparazione della Superlega, il suo avvio e sviluppo e la partecipazione dei club e giocatori alla stessa.
- Vietare alla FIFA e UEFA di annunciare o minacciare con, predisporre, avviare e/o adottare, direttamente o tramite i membri associati (incluse le federazioni nazionali), le confederazioni, i club titolari di licenze o le leghe nazionali, qualsiasi misura disciplinare o sanzionatoria (oppure, direttamente o indirettamente, di incitare o promuovere che tali misure disciplinari o sanzionatorie siano annunciate, minacciate di essere adottate, predisposte, avviate e/o adottate da terze parti), nei confronti dei club, dei dirigenti o del personale dei club e/o dei giocatori che partecipano alla preparazione della Superlega e, se del caso, che riescono a partecipare alla stessa e, in particolare, di astenersi, direttamente o indirettamente (tramite i loro membri associati, le confederazioni, i club titolari di licenze o le leghe nazionali), dall’escludere tali club e/o giocatori da qualsiasi competizione internazionale o nazionale a cui hanno partecipato regolarmente o di cui soddisfano i requisiti ordinari per farlo.
- Ordinare alla FIFA e alla UEFA di istruire, mediante i propri strumenti normativi, guide, decisioni e direttive ―ai sensi dell’articolo 52 dello statuto UEFA―, e, se del caso, il requisito della loro conformità se non sono stati rispettati o osservati, i propri membri associati (comprese le federazioni nazionali), le confederazioni, i club titolari di licenze e le leghe nazionali, al rispetto dell’ordine e del divieto di cui ai precedenti trattini e, in particolare, di avvisarli che qualsiasi violazione dello statuto o dei regolamenti della i) FIFA, (ii) UEFA, (iii) dei suoi membri associati (comprese le federazioni nazionali), (iv) delle confederazioni, o (v) delle leghe nazionali, la cui origine è la preparazione, l’avvio o la partecipazione alla Superlega potrà essere addotta dai membri associati alla FIFA o alla UEFA, dalle confederazioni, dai club titolari di licenze o dalle leghe nazionali come motivo di sanzione, esclusione, reclamo o qualsiasi altra misura analoga, nei confronti di club, dirigenti e personale di club e/o giocatori di competizioni internazionali o nazionali.
18. Infine, l’ESLC ha chiesto la condanna della FIFA e della UEFA all’eliminazione immediata di tutti gli effetti delle azioni anticoncorrenziali di cui ai punti precedenti esercitate prima o durante la pendenza del presente procedimento.
19. Il giudice del rinvio ha accolto la domanda il 19 aprile 2021 e mediante ordinanza del 20 aprile 2021 sono state adottate misure cautelari inaudita parte che saranno vigenti durante lo svolgimento del procedimento principale e che coincidono con le pretese dell’ESLC di cui ai precedenti punti 17 e 18.
Argomenti principali delle parti nel procedimento principale
20. La decisione di rinvio non contiene espressamente gli argomenti delle parti, sebbene la posizione dell’ESLC si evinca dalle pretese esposte ai precedenti punti da 16 a 18.
Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale
Sull’esistenza di un monopolio contrario alle norme antitrust
21. Il giudice del rinvio valuta gli indizi che evidenziano l’esistenza di un monopolio della FIFA e della UEFA circa l’organizzazione e l’autorizzazione delle competizioni internazionali.
22. Pertanto, da una parte, risulta che la FIFA e la UEFA possiedono il 100% della quota di mercato per quanto riguarda l’organizzazione di competizioni calcistiche internazionali, detenendo quindi una situazione di monopolio. La sentenza del Tribunale del 6 ottobre 1994 (Causa T-83/91 Tetrapak) stabiliva al punto 109 che la detenzione di quote di mercato del 90% «poneva la ricorrente in una posizione tale da renderla interlocutrice obbligata (…) e le garantiva l’autonomia di comportamento tipica di un’impresa in posizione dominante. Pertanto, la Commissione ha correttamente ritenuto che simili quote di mercato costituissero di per sé stesse, e in mancanza di circostanze eccezionali, la prova dell’esistenza di una posizione dominante».
23. Rileva inoltre che la FIFA e la UEFA organizzano e sfruttano in monopolio il mercato relativo all’organizzazione di competizioni calcistiche da decenni, approvando tutte le norme applicabili a dette competizioni e attribuendosi il potere sanzionatorio o disciplinare nei confronti dei club e dei giocatori partecipanti a tali competizioni calcistiche, non essendoci allo stato attuale alcun concorrente nel mercato rilevante per l’organizzazione e lo sfruttamento delle competizioni calcistiche. Al riguardo, menziona la sentenza del Tribunale del 26 gennaio 2005, Piau/Commissione (T-193/02, EU:T:2005:22), al cui punto 114 si affermava che «dato il carattere obbligatorio del regolamento per loro previsto, le federazioni nazionali membri della FIFA e le società che esse raggruppano appaiono durevolmente vincolate nei loro comportamenti da regole che accettano e che gli altri soggetti (giocatori e agenti di giocatori) non possono trasgredire senza andare incontro a sanzioni che, nel caso particolare degli agenti di giocatori, possono andare fino all’espulsione dal mercato. Ciò caratterizza, nel senso della giurisprudenza citata ai precedenti punti 110 e 111, una posizione dominante collettiva delle società sul mercato delle prestazioni di servizi da parte degli agenti di giocatori, poiché sono le società, tramite la regolamentazione cui aderiscono, che impongono le condizioni di prestazione di tali servizi».
24. Secondo il giudice del rinvio, gli statuti della FIFA e della UEFA e l’applicazione delle sanzioni e dei divieti derivanti dagli stessi costituiscono una barriera insormontabile all’accesso di nuovi concorrenti nel mercato europeo delle competizioni internazionali di club calcistici e la commercializzazione dei diritti relativi a dette competizioni, attività che non sono interscambiabili, ma rivestono piuttosto un carattere di complementarietà funzionale, come stabilito dalla sentenza della Corte del 1° luglio 2008, MOTOE, C-49/07, EU:C:2008:376, al punto 33. Risulta in particolare che:
- Il potere detenuto dalla FIFA e dalla UEFA di autorizzare la disputa di partite e competizioni internazionali non è soggetto ad alcun tipo di limite né a una procedura oggettiva e trasparente ma al potere discrezionale dei rispettivi organismi privati che, dato il monopolio nell’organizzazione delle competizioni e gestione in esclusiva di rendimenti economici derivanti da dette competizioni sportive, hanno un chiaro interesse a negare tale autorizzazione. Quest’ultima non è nemmeno subordinata a ragioni di interesse generale o a un termine massimo entro il quale la FIFA e la UEFA devono pronunciarsi sulla stessa. Tale facoltà non risponde alle esigenze di certezza del diritto, può limitare la libera concorrenza ed essere contraria alla sentenza del 22 gennaio 2002, Canal Satélite Digital, C-390/99, EU:C:2002:34, il cui punto 35 stabilisce che un regime di previa autorizzazione amministrativa non può legittimare un comportamento discrezionale da parte delle autorità nazionali, tale da vanificare le disposizioni comunitarie, in particolare quelle relative ad una libertà fondamentale come quella oggetto della causa principale (…). Pertanto, un regime di previa autorizzazione amministrativa, perché sia giustificato anche quando deroghi ad una libertà fondamentale, deve essere fondato in ogni caso su criteri oggettivi, non discriminatori e noti in anticipo, in modo da circoscrivere l’esercizio del potere discrezionale delle autorità nazionali affinché esso non sia usato in modo arbitrario. Anche in tale contesto il giudice del rinvio richiama la sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2020, International Skating Union/Commissione, T-93/18, EU:T:2020:610, che al punto 70 rammenta che quando una normativa affida ad una persona giuridica, che organizza e sfrutta commercialmente essa stessa talune competizioni, il potere di designare i soggetti autorizzati a organizzare dette competizioni nonché di fissare le condizioni alle quali queste ultime sono organizzate, essa conferisce a tale ente un evidente vantaggio sui suoi concorrenti. Un tale diritto può quindi indurre l’impresa che ne dispone ad impedire l’accesso di altri operatori al mercato di cui trattasi. Occorre pertanto che l’esercizio di tale funzione regolamentare sia soggetto a limiti, obblighi o a un controllo al fine di evitare che la persona giuridica in questione possa falsare la concorrenza favorendo le gare che essa organizza o quelle alla cui organizzazione partecipa, e la sentenza della Corte del 1° luglio 2008, MOTOE, C-49/07, EU:C:2008:376, che afferma al punto 51 che un sistema di concorrenza non falsata, come quello previsto dal Trattato, può essere garantito solo se sono garantite pari opportunità tra i vari operatori economici. Affidare ad una persona giuridica come l’ELPA, che, essa stessa, organizza e sfrutta commercialmente gare motociclistiche, il compito di fornire all’amministrazione competente un parere conforme sulle domande di autorizzazione presentate ai fini dell’organizzazione di tali gare, equivale de facto a conferirle il potere di designare i soggetti autorizzati ad organizzare le suddette gare nonché a fissare le condizioni in cui le stesse si svolgono, concedendo in tal modo all’ente in questione un evidente vantaggio sui concorrenti (…). Una prerogativa siffatta può indurre l’impresa che ne dispone a impedire l’accesso degli altri operatori sul mercato di cui trattasi. Tale situazione di disparità tra le condizioni di concorrenza è inoltre sottolineata dal fatto, confermato all’udienza dinanzi alla Corte, che l’ELPA, quando organizza o partecipa all’organizzazione di gare motociclistiche, non è tenuta ad ottenere alcun parere conforme affinché l’amministrazione competente le conceda l’autorizzazione richiesta.
- Le sanzioni che la FIFA e la UEFA minacciano di applicare impedirebbero ai club e ai giocatori partecipanti alla Superlega di prendere parte alle prossime competizioni internazionali (Campionato europeo di calcio di luglio 2021, Giochi olimpici di luglio 2021 e Campionato mondiale di calcio 2022). Tali sanzioni non sono proporzionate, hanno un evidente effetto deterrente sull’organizzazione di competizioni calcistiche da parte di potenziali concorrenti e implicano de facto l’imposizione di restrizioni ingiustificate e sproporzionate che hanno l’effetto di limitare la concorrenza nel mercato interno.
25. Oltre a rilevare i suddetti indizi di monopolio nell’organizzazione di competizioni internazionali, il giudice del rinvio sottolinea che da tale monopolio derivano conseguenze economiche significative, in quanto l’articolo 67 dello statuto della FIFA, prevede che quest’ultima, le sue federazioni membri e le confederazioni sono i proprietari originali dei diritti sulle competizioni, compresi i diritti patrimoniali, di registrazione e trasmissione audiovisive, i diritti multimediali, promozionali, di commercializzazione e marketing, nonché i diritti immateriali in materia di marchi e diritti d’autore. Inoltre, l’articolo 68 dello statuto della FIFA concede a quest’ultima, alle federazioni e confederazioni la responsabilità esclusiva per l’autorizzazione alla distribuzione di tali diritti di utilizzazione. L’attribuzione di tali diritti economici avviene in maniera assoluta e senza alcun limite temporale.
26. Tale attribuzione dei diritti economici, che comporta l’obbligo dei club di cedere i diritti commerciali delle competizioni sportive a cui partecipano, unitamente al potere disciplinare e organizzativo sopra descritto, conferiscono alla FIFA e alla UEFA una posizione dominante, rispetto a cui si evincono indizi di abuso in quanto la possibilità che potenziali concorrenti come i club calcistici possano organizzare tornei di calcio alternativi indipendentemente dalla FIFA e dalla UEFA e possano inoltre sfruttare i diritti economici derivanti è parzialmente e ingiustificatamente limitata.
27. Il giudice del rinvio osserva che la situazione di cui sopra è dovuta all’esistenza di un accordo di due organismi privati che consente il coordinamento dei comportamenti diretti a condizionare l’organizzazione di competizioni calcistiche internazionali e la commercializzazione dei diritti economici derivanti dalle stesse, il che è contrario al divieto di cui all’articolo 101 TFUE. Essa rileva inoltre che un siffatto accordo ha un effetto evidente sulla concorrenza nel mercato rilevante nei termini di cui all’articolo 101 TFUE e può incidere sugli scambi tra gli Stati membri. Rammenta in tal senso le sentenze della Corte del 30 giugno 1966, LTM (56/65, EU:C:1966:38), che, a pagina 170, espone che perché si verifichi la condizione di incidenza sul commercio deve apparire ragionevolmente probabile, in base ad un complesso di elementi oggettivi di diritto o di fatto, che l’accordo eserciti un’influenza diretta o indiretta, attuale o potenziale, sulle correnti degli scambi fra Stati membri, e del 16 luglio 2015, ING Pensii, C-172/14, EU:C:2015:484, che ribadisce al punto 31 che, quanto alla nozione di «restrizione per oggetto», occorre rilevare che talune forme di coordinamento tra imprese rivelano, per loro stessa natura, un grado di dannosità per il buon funzionamento del gioco normale della concorrenza sufficiente perché si possa ritenere che l’esame dei loro effetti non sia necessario. In tal senso, il giudice del rinvio ricorda il punto 33 di detta sentenza da cui emerge che, per valutare se un accordo tra imprese o una decisione di un’associazione di imprese presenti tali caratteristiche, occorre riferirsi al tenore delle sue disposizioni, agli obiettivi che mira a raggiungere, nonché al contesto economico e giuridico nel quale si colloca. Nella valutazione di tale contesto, devono essere prese in considerazione la natura dei beni o dei servizi coinvolti e le condizioni reali del funzionamento e della struttura del mercato o dei mercati in questione. Anche in tale contesto, cita la sentenza della Corte del 20 novembre de 2008, Beef Industry Development Society e Barry Brothers, C-209/07, EU:C:2008:643, il cui punto 21 afferma che per stabilire se un accordo rientri nel divieto enunciato all’art. 81, paragrafo 1, CE (attuale articolo 101 TFUE), si deve guardare al tenore delle sue disposizioni e agli scopi oggettivi che persegue. Al riguardo, quand’anche sia dimostrato che le parti di un accordo hanno agito senza alcuna intenzione soggettiva di restringere la concorrenza, bensì allo scopo di rimediare agli effetti di una crisi del settore, nulla cambierebbe ai fini dell’applicazione di detta disposizione. Si può ritenere, infatti, che un accordo abbia un oggetto restrittivo anche se non ha come unico obiettivo una restrizione della concorrenza, ma persegue altresì il conseguimento di altri obiettivi legittimi.
Sulla violazione delle libertà fondamentali
28. Le misure disciplinari annunciate dalla FIFA e dalla UEFA potrebbero inoltre comportare una violazione delle libertà comunitarie, in particolare:
- La libera prestazione dei servizi di cui all’articolo 56 TFUE, impedendo la prestazione dei servizi dell’ESLC.
- La libera circolazione dei lavoratori di cui all’articolo 45 TFUE, precludendo ai giocatori la prestazione dei loro servizi tramite la partecipazione alla Superlega europea. A tale proposito, il giudice del rinvio ricorda la sentenza della Corte del 15 dicembre 1995, Bosman, C-415/93, EU:C:1995:463, al cui punto 96 statuisce che le disposizioni che impediscano ad un cittadino di uno Stato membro di lasciare il paese d’origine per esercitare il suo diritto di libera circolazione, o che lo dissuadano dal farlo, costituiscono quindi ostacoli frapposti a tale libertà anche se si applicano indipendentemente dalla cittadinanza dei lavoratori interessati.
- La libertà di stabilimento di cui all’articolo 49 TFUE, ostacolando la costituzione delle tre società che si assumerebbero la gestione e il controllo dell’ELSC.
- Il libero movimento dei capitali e dei pagamenti di cui all’articolo 63 TFUE, impedendo l’esecuzione di movimenti di pagamenti e capitali intracomunitari legati al progetto Superlega europea.