Hai intenzione di vendere un immobile sul quale è stato effettuato un intervento di efficientamento energetico grazie al Superbonus 110%? Dal 1° gennaio 2024 potresti correre il rischio di pagare un conto salato.
Nella recente Legge di Bilancio, il Governo Meloni ha introdotto una tassazione pari al 26% sulla plusvalenza generata dalle compravendite (a partire dal 2024) dei beni immobili che hanno usufruito del Superbonus. In pratica viene tassata la rivalutazione della casa.
Nel dettaglio, la novità va ad incidere sul Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), introducendo un nuovo comma, il b-bis), all’articolo 67, comma 1. La norma prevede la possibilità di tassare le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto (ergo anche gli affittuari, comodatari, ecc) abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (c.d. Superbonus) che si siano conclusi da non più di dieci anni all’atto della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo.
Stando così le cose, la previsione classica dell’art. 67 TUIR, comma 1, lettera b), secondo cui costituiscono plusvalenze imponibili quelle derivanti dalle cessioni di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, si applicherà solo alle ipotesi diverse da quelle riconducibili alla nuova lettera b-bis).
Chi ha sfruttato il credito fiscale in detrazione diretta, potrà dedurre dalla plusvalenza i costi relativi all’intervento, consentendo cosi di ridurre l’imposta da pagare.
Chi ha sfruttato il credito fiscale con cessione del credito o sconto in fattura, in caso di cessione del bene immobile durante i primi 5 anni dovrà pagare il 26% sugli importi transitati con cessione credito/sconto in fattura; invece, chi ha ceduto il bene immobile decorsi i primi 5 anni potrà dedurre e scalare i predetti importi del 50%, attenuando così il peso di questa tassa. Tutto questo verrà chiaramente accertato dal notaio in sede di rogito, quindi in quella occasione ciascuno capirà se e quanto dovrà pagare.
Ma cosa si intende per plusvalenza? La differenza positiva (aumento) risultante tra il prezzo di vendita odierno e quello risultante dal precedente atto. Questo aumento sarà oggetto della suindicata tassazione, con l’unica esclusione riguardante i beni immobili ricevuti in eredità e quelli adibiti ad abitazione principale per la maggior parte dei dieci anni (o se meno, per la maggior parte di tale periodo) antecedenti alla cessione. Decorsi più di dieci anni dalla conclusione dei lavori Superbonus 110%, l’immobile sarà sgravato da questa nuova tassa.
Avv. Felice Raimondo