FIFA, UEFA, giocatori, governi, tifosi… una valanga ha travolto la Super League che è stata uccisa nella culla dopo appena 48 ore. Almeno in apparenza.
Lo scrivente ha già discusso del progetto con un articolo in cui spiegava i motivi per cui la SL era nata, le sue basi giuridiche ed i risvolti legali della vicenda (LINK). Ebbene, grazie alla lettura integrale della decisione del Tribunale di Madrid, rilanciata nei giorni scorsi da molti media italiani e stranieri, posso riferirvi per la prima volta le motivazioni che hanno spinto il magistrato ad emanare un’ordinanza cautelare di tipo inibitorio nei confronti di FIFA e UEFA. Con molta soddisfazione posso anticiparvi che risultano pienamente confermate le motivazioni di diritto esplicate nel mio approfondimento e nei diversi tweet degli ultimi giorni.
L’articolo sarà una lunga nota a commento in cui analizzerò il ragionamento del Giudicante, la normativa comunitaria/spagnola/sportiva, e le conseguenze di questa decisione.
Buona lettura.
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IL VAGLIO PRELIMINARE
Il provvedimento del Giudice spagnolo è equiparabile ad una ordinanza ex art. 700 del nostro codice di procedura civile. Per l’emanazione di questo particolare provvedimento cautelare, adottato in fasi di estrema urgenza e gravità, anche nell’ordinamento giuridico spagnolo sono richiesti due fondamentali presupposti: il fumus boni iuris, ossia la presenza dei necessari requisiti giuridici per l’emanazione del provvedimento, ed il periculum in mora, ossia il rischio di un pregiudizio causato dal ritardo nell’emanazione del provvedimento. Affinché sia possibile ottenere un provvedimento cautelare d’urgenza, devono sussistere entrambi questi requisiti. Solitamente, in Italia come in Spagna, il Giudice si riserva di adottare le misure idonee a tutelare la fattispecie esposta nel ricorso introduttivo all’esito della prima udienza. Ergo, con la presenza del convenuto. Soltanto in casi di estrema urgenza, laddove la notifica dell’udienza rappresenti essa stessa un pericolo per la tutela del diritto invocato – che potrebbe venire irreparabilmente compromesso – il Giudice adotta la misura cautelare inaudita altera parte. Quindi in assenza del convenuto, che poi si potrà difendere successivamente.
Ebbene, esaurita questa necessaria premessa, leggendo l’ordinanza del Tribunale di Madrid è possibile affermare che il magistrato ha ritenuto sussistenti sia il fumus boni iuris che il periculum in mora, ma non solo: vista la particolarità della fattispecie e le gravi ed imminenti conseguenze che potrebbero colpire i clubs coinvolti, il Giudice ha emesso il provvedimento inaudita altera parte. Quindi in assenza dei convenuti.
La competenza territoriale è radicata in Spagna in quanto la SL ha stabilito la sua sede legale nella penisola iberica, quindi è soggetta alla giurisdizione dell’autorità di quel posto. L’impugnazione dei provvedimenti di FIFA e UEFA, invece, come da statuto dovrà avvenire presso l’arbitro svizzero del CAS.
IL MERITO DELLA VICENDA
Il Giudice di Madrid inquadra subito la normativa applicabile al caso di specie e fa un esplicito richiamo agli articoli 101 e 102 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione europea), quindi le norme comuni sulla concorrenza:
Articolo 101
Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato interno (…)
Articolo 102
È incompatibile con il mercato interno e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo (…)
Secondo la giurisprudenza predominante del Tribunale di Madrid, in riferimento all’articolo 102 TFUE, la nozione di sfruttamento abusivo è una nozione oggettiva che riguarda le attività di un’impresa in posizione dominante che possono influenzare la struttura di un mercato in cui, proprio a causa della presenza dell’impresa interessata, l’intensità della concorrenza è già indebolita e ostacola, con mezzi diversi da quelli che disciplinano la normale concorrenza per i beni o servizi basati sulle prestazioni degli operatori economici, il mantenimento del grado di concorrenza ancora esistente sul mercato o lo sviluppo di tale concorrenza.
Appare subito chiaro, quindi, che il team legale della SL ha chiaramente studiato l’orientamento del Tribunale che poi si sarebbe trovato costretto ad adire. Il Giudice, infatti, nel richiamare i precedenti fa esplicito riferimento alla concordanza tra l’art. 102 TFUE e l’articolo 2 della legge spagnola n. 16/1989 sulla difesa della concorrenza.
La normativa che vieta l’abuso della posizione dominante è rigorosa e, a differenza del divieto di collusione tra imprese, non ammette alcuna eccezione. Si possono stabilire tre requisiti il cui concorso comporterebbe l’applicazione del divieto. I primi due sono comuni al diritto interno spagnolo e al diritto comunitario. Il terzo si riferisce esclusivamente a quest’ultimo. I requisiti sono i seguenti:
a) l’esistenza di una posizione di dominio;
b) sfruttamento abusivo della posizione dominante; e
c) l’influenza degli scambi tra Stati membri.
Nel caso di specie, la SL lamenta una serie di azioni relative:
- all’abuso della posizione dominante da parte della FIFA e dell’UEFA nel mercato interno del calcio (in violazione dell’art. 102 TFUE);
- alla violazione della libera concorrenza nel mercato interno del calcio che l’UEFA e la FIFA avrebbero effettuato mediante l’imposizione di restrizioni ingiustificate e sproporzionate (in violazione dell’art. 101 TFUE);
Lo scopo della SL, quindi, è quello di utilizzare tale procedimento d’urgenza per far cessare a FIFA e UEFA i comportamenti anticoncorrenziali, il divieto che ciò accada in futuro e rimuovere gli effetti di qualsiasi misura o azione che i convenuti possano aver intrapreso direttamente o indirettamente in danno dei 12 clubs.
Il Giudice analizza le forme giuridiche dei convenuti ed afferma che FIFA e UEFA (organismi privati) sostanzialmente hanno il compito di organizzare le proprie gare internazionali e gestire il calcio in generale, adottando le misure appropriate per prevenire la violazione dei loro statuti e regolamenti. I ricorrenti sono membri indiretti di queste due organizzazioni sportive che possiedono il monopolio sull’autorizzazione e organizzazione delle competizioni calcistiche internazionali professionistiche. Tutto ciò sulla base dei seguenti regolamenti:
- L’articolo 22 dello Statuto FIFA obbliga le confederazioni regionali (es. UEFA) a garantire che le leghe internazionali o altre organizzazioni analoghe di club o leghe non siano costituite senza il loro consenso o senza l’approvazione della FIFA.
- L’articolo 71 dello statuto della FIFA conferisce alla FIFA, alle confederazioni e alle federazioni nazionali dei membri la competenza esclusiva per concedere l’autorizzazione preventiva per l’organizzazione di competizioni internazionali e vieta espressamente la possibilità di tenere partite e competizioni che non sono precedentemente autorizzate dalla FIFA, dalle federazioni nazionali o dalle confederazioni dei membri.
- L’articolo 72 dello Statuto FIFA vieta ai giocatori e alle squadre affiliate alle federazioni membri di giocare partite o di mantenere relazioni sportive con giocatori, squadre non affiliate ai membri della FIFA o che non sono membri provvisori Delle confederazioni.
- L’articolo 67 dello statuto della FIFA conferisce la titolarità esclusiva di tutti i diritti (patrimoniali, commerciali e commerciali o immateriali) sulle competizioni internazionali senza restrizioni per la FIFA, le sue federazioni e confederazioni nazionali.
- L’articolo 68 concede a quest’ultime la responsabilità esclusiva per l’autorizzazione alla distribuzione di immagini, suoni e dati di partita.
Tali disposizioni sono ribadite anche negli articoli da 49 a 51 dello statuto UEFA, che conferiscono alla stessa il monopolio dell’organizzazione di competizioni internazionali in Europa e vietano le competizioni internazionali in Europa che non siano state precedentemente autorizzate dall’UEFA.
La successiva deduzione del Giudicante è ovvia e tranchant: FIFA e UEFA detengono il 100% della quota di mercato in termini di organizzazione di competizioni calcistiche internazionali, avendo così una situazione di monopolio nel mercato dell’organizzazione rilevante delle competizioni calcistiche. Ma non solo: gli statuti di FIFA e UEFA e l’applicazione delle sanzioni e dei divieti derivati dai suddetti articoli rappresentano un ostacolo insormontabile all’ingresso di nuovi concorrenti nel mercato rilevante per l’organizzazione di competizioni calcistiche internazionali in Europa.
In altri termini secondo il Giudice un siffatto impianto regolamentare comporta un effetto dissuasivo sull’organizzazione di competizioni calcistiche al di fuori dei predetti enti privati, limitando la concorrenza nel mercato rilevante per l’organizzazione di gare di calcio a causa della natura e della gravità dei danni che deriverebbero dall’irrogazione di tali sanzioni.
Scorrendo le pagine del provvedimento, inoltre, è possibile comprendere come la SL avesse studiato tutto nei minimi dettagli, con la creazione di tre distinte società satellite per:
- la gestione quotidiana della SL dal punto di vista della sostenibilità sportiva, disciplinare e finanziaria;
- la commercializzazione e la vendita a livello mondiale dei diritti audiovisivi della SL;
- la commercializzazione dei beni commerciali della SL che non sono diritti audiovisivi;
Insomma tutto era pronto per partire. Gli obiettivi dichiarati della SL sono quelli di diventare la prima competizione europea e massimizzare le possibilità di competere per calciatori e club di altissimo livello sportivo. Tale nuova competizione, al contrario di quanto avrebbero lasciato intendere FIFA e UEFA, non impedirebbe la partecipazione dei 20 clubs alle rispettive competizioni e campionati nazionali.
Tutti i club partecipanti hanno accettato di subordinare l’attuazione del progetto Super League a due condizioni sospensive:
- Il riconoscimento nell’ordinamento sportivo da parte di FIFA e UEFA secondo i loro statuti attualmente vigenti; o in alternativa
- La protezione giuridica dei Tribunali e/o organi amministrativi che consentano ai club fondatori di partecipare alla SL continuando a giocare nei rispettivi campionati nazionali e internazionali.
Appare il caso di specificare, quindi, che i clubs coinvolti erano consapevoli di partecipare ad un progetto che avrebbe potuto avere anche soltanto l’avallo della magistratura, come infatti è avvenuto con la decisione in commento.
Non a caso FIFA e UEFA, come noto, dopo aver appreso della nascita della SL, hanno rifiutato di riconoscere la nuova competizione e minacciato di squalificare qualsiasi giocatore e club coinvolto in questa iniziativa.
Questa dichiarazione belligerante ha trovato il pieno sostegno delle Federazioni Nazionali e Leghe coinvolte, quindi English Football, Premier League Association, Royal Spanish Football Federation, La Liga, Federazione Italiana Gioco Calcio e Lega Serie A. L’avvertimento sanzionatorio veniva esteso anche ai giocatori dei club coinvolti.
Tra le altre cose, l’adozione di queste misure avrebbe impedito ai giocatori coinvolti di partecipare ai prossimi Europei, Giochi Olimpici e Mondiali di Calcio. Per tutti questi motivi viene confermata l’inesistenza di una libera concorrenza sul mercato delle competizioni. L’adozione di simili misure, infatti, secondo il magistrato comporterebbe il naufragio del progetto Super League e la perdita di impegni e investimenti sottoscritti con JP Morgan. Come poi infatti è accaduto.
Ma non solo. Come già anticipato dallo scrivente, nel provvedimento cautelare viene specificato che le misure disciplinari annunciate dalla FIFA e dall’UEFA causerebbero anche plurime violazioni delle libertà comunitarie e in particolare:
- La libera prestazione dei servizi di cui all’articolo 56 del TFUE impedendo la fornitura dei servizi della SL.
- La libera circolazione dei lavoratori all’articolo 45 del TFUE, infatti ai giocatori verrebbe impedito di fornire i loro servizi (in altre competizioni) attraverso la partecipazione alla SL.
- La libertà di stabilimento dell’articolo 49 TFUE, impedendo la creazione delle tre società che sarebbero responsabili della gestione e della supervisione della SL.
- Le libertà di circolazione di capitale e dei pagamenti disciplinata dall’articolo 63 del TFUE, in quanto verrebbero impediti la realizzazione dei pagamenti intracomunitari e dei movimenti di capitali relativi al progetto SL.
(N.B. se è vero che i clubs di Premier League non fanno più parte della UE, e quindi non soggiacciono al diritto comunitario, è altrettanto vero che molti dei suesposti principi concorrenziali vengono adottati e sanzionati anche in Inghilterra dal relativo Garante della concorrenza e del mercato).
Lo scioglimento apparente (attraverso comunicati ufficiali) della SL, inoltre, non è ostativo alla causa legale. Infatti, il Tribunale di Madrid ha autorizzato il soggetto giuridico SL ad operare come competitor di UEFA e FIFA. Che poi questa società sia composta da 1,2 o 12 membri interessa poco ai fini della disputa legale. Ciò vuol dire che i club spagnoli, se volessero, potrebbero portare avanti la vertenza nelle competenti sedi fino a quando il soggetto giuridico “Super League” non risulterà formalmente estinto dal registro delle imprese spagnolo.
Ergo, sulla base di quanto testè indicato, nel provvedimento si giunge ad una conclusione inevitabile: grazie al potere regolatorio e alle misure disciplinari adottabili, FIFA e UEFA nel rivestire una posizione dominante sul mercato rilevante (grazie all’organizzazione monopolistica di competizioni calcistiche professionistiche) abusano della loro posizione dominante.
Tale abuso secondo il Giudicante si concretizza nell’applicazione degli statuti FIFA e UEFA mediante i quali gli enti sportivi da un lato organizzano i tornei internazionali e dall’altro autorizzano la creazione di competizioni sportive alternative, potendo adottare misure sanzionatorie nei confronti di quelle società calcistiche che non si sottomettono a detta autorizzazione e violano la normativa a cui si fa riferimento.
Se non bastasse il solo fatto che i soggetti che organizzano le competizioni proprie e i soggetti che autorizzano le competizioni alternative sono gli stessi (se la cantano e se la suonano da soli, ndr), il magistrato afferma che, cosa ancor più grave, la richiamata autorizzazione preventiva (alle competizioni alternative) non è soggetta ad alcun tipo di limite o canone o procedura oggettiva e trasparente, ma al potere discrezionale di entrambe le organizzazioni private che, per il monopolio nell’organizzazione delle competizioni e per la gestione esclusiva dei ritorni economici derivanti da dette competizioni sportive, hanno un chiaro interesse al rifiuto o all’autorizzazione all’organizzazione dei suddetti tornei.
Tali azioni, infine, comportano di fatto l’imposizione di restrizioni ingiustificate e sproporzionate che hanno l’effetto di restringere la concorrenza nel mercato interno. Infatti gli statuti della FIFA e dell’UEFA non contengono disposizioni volte a garantire obiettivi di interesse generale nella concessione di un’autorizzazione preventiva per quanto riguarda l’organizzazione delle competizioni calcistiche. Né contengono criteri oggettivi e trasparenti che impediscano l’esistenza di effetti discriminatori o conflitti di interesse con la FIFA e l’UEFA nel rifiuto dell’autorizzazione per l’organizzazione di competizioni alternative da parte di club integrati nelle federazioni affiliate a tali organismi privati.
Peraltro, gli articoli 67 e 68 dello statuto FIFA attribuiscono a Zurigo, Nyon, confederazioni e federazioni la proprietà delle competizioni, nonché dei diritti audiovisivi, multimediali, promozionali, culturali e la responsabilità esclusiva dell’autorizzazione alla distribuzione di tali diritti operativi.
Da ciò si deduce l’esistenza di un abuso di posizione dominante, per cui la FIFA obbliga i club a cedere i diritti commerciali delle competizioni sportive alle quali partecipano. Per il Giudicante, quindi, risulta provato il fumus boni iuris per ciò che concerne gli artt. 101 e 102 TFUE, ed anche il periculum in mora, perché le misure minacciate da FIFA e UEFA – e l’attesa per l’adozione delle stesse – potrebbero causare il fallimento del progetto SL e danni irreparabili sia ai giocatori che alle società coinvolte, vanificando la tutela che solitamente si ottiene in un normale giudizio di merito.
Per questi motivi il provvedimento cautelare impedisce a FIFA e UEFA di astenersi dall’intraprendere (o di adottare qualora lo volessero) qualsiasi tentativo o azione; e di rilasciare qualsiasi dichiarazione o comunicazione, che impedisca o ostacoli, direttamente o indirettamente, la preparazione della SL. Altresì, viene fatto divieto a FIFA e UEFA sia in forma diretta che indiretta (tramite i suoi membri associati, confederazioni, club licenziatari o leghe nazionali o nazionali), di minacciare, preparare, incitare o adottare qualsiasi misura disciplinare o sanzionatoria (o, direttamente o indirettamente, incitare o promuovere detti provvedimenti disciplinari o sanzionatori affinché siano annunciati, minacciati, preparati, avviati e/o adottati da terzi) ai club, ai dirigenti e alle persone di club e/o giocatori coinvolti nella preparazione della SL.
Infine viene ordinato a FIFA e UEFA di astenersi, direttamente o indirettamente (tramite i loro membri associati, confederazioni, club che concedono licenze o leghe nazionali o nazionali), dall’escludere club e/o giocatori (che partecipano alla preparazione della SL) da qualsiasi competizione (nazionale o internazionale) di club a cui partecipano regolarmente o soddisfano i requisiti necessari per farlo. E se qualcuno dei comportamenti che precedono sia stato già fatto, viene fatto ordine a FIFA e UEFA di rimuoverlo.
LE CONSEGUENZE DI QUESTA DECISIONE
“Contra ésta resolución no cabe recurso alguno”. La decisione non è impugnabile, almeno direttamente. Tuttavia leggiamo cosa dice l’art. 733, comma due del codice di procedura spagnolo:
Articolo 733 Audizione del convenuto. Eccezioni
1. Di norma, il giudice presenta la richiesta di provvedimenti ingiuntivi all’udienza del convenuto.
2. In deroga al paragrafo precedente, qualora il richiedente lo richieda e dimostri che vi sono motivi di urgenza o che l’udienza preliminare può compromettere la corretta finalità dell’ingiunzione, il giudice può accordarsi su di essa senza ulteriori formalità con ordinanza, entro cinque giorni, in cui motiva separatamente il rispetto delle prescrizioni della misura cautelare e dei motivi che le hanno consigliato di concordare senza sentire il convenuto.
L’ordinanza che accetta misure ingiuntive senza l’udienza del convenuto non può essere impugnata ed è soggetta al capitolo III del presente titolo. L’ordinanza è notificata alle parti senza dilazione e, se non possibile prima, immediatamente dopo l’attuazione delle misure.
Ergo nei casi come quello descritto in questo approfondimento, quindi decisione cautelare inaudita altera parte, l’ordinanza è soggetta al capitolo III del titolo VI (Misure Precauzionali). Vediamo cosa dice il titolo III:
III – Dell’opposizione alle misure cautelari adottate senza l’udienza del convenuto
Articolo 739 Opposizione alla misura cautelare
Nei casi in cui la misura cautelare sia stata adottata senza audizione preventiva del convenuto, il convenuto può opporsi entro venti giorni dalla notifica dell’ordinanza che accetta le misure cautelari.
Articolo 740 Cause di opposizione. Offerta di fideiussione sostitutiva
Chi si oppone alla misura cautelare può utilizzare come cause di essa tutti i fatti e le ragioni che si oppongono all’origine, ai requisiti, alla portata, al tipo e ad altre circostanze della misura o delle misure effettivamente convenute, senza alcuna limitazione. Può anche offrire fideiussione sostitutiva, in conformità con le disposizioni del capitolo V del presente titolo. Essa può inoltre offrire un legame sostitutivo, conformemente al capitolo V del presente titolo.
A livello pratico l’ordinanza inibitoria è subito efficace nei confronti di FIFA e UEFA che, tuttavia, possono opporsi entro 20 giorni dalla notifica del provvedimento. Se ciò non dovesse accadere, l’ordinanza diventerebbe definitiva e con essa tutti gli effetti che ne derivano. Ossia la SL avrebbe una decisione passata in giudicato che la legittimerebbe ad operare. Se invece FIFA e UEFA volessero opporsi alla decisione del Tribunale di Madrid, instaurando un procedimento a cognizione piena, in considerazione della rilevanza del diritto comunitario in gioco molto probabilmente avremmo un rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia dell’UE. Quest’ultima soltanto pochi mesi fa (dicembre 2020) si è espressa in un caso analogo in cui la federazione internazionale del pattinaggio su ghiaccio (ISU), già censurata calla Commissione Europea, è stata nuovamente bocciata in fase di gravame per aver sanzionato con misure sproporzionate – prima esclusione a vita e poi altre misure meno gravi ma comunque esagerate – dei pattinatori olandesi a cui nel 2014 era stato impedito di partecipare ad una competizione internazionale non approvata dall’ISU negli EAU (Dubai). In quel caso furono gli atleti, portatori d’interesse, a denunciare il fatto dinanzi alla Commissione Europea che – vale la pena ricordarlo – da 5 anni non si esprime sulle denunce incrociate di FIBA ed ULEB relativamente all’Eurolega, ossia la Super Lega del basket. Quindi probabilmente, anziché aspettare la pronuncia di un organo politico, sarebbe opportuno adire anche la Corte di Giustizia UE per il tramite di un Tribunale nazionale.
E’ bene specificare, inoltre, che il Giudicante spagnolo ritiene sussistenti anche dei pericoli economici molto rilevanti. Infatti se venisse dimostrato che a causa dei comportamenti di FIFA, UEFA, Federazioni Nazionali e Leghe Sportive, il progetto SL è fallito e con esso l’impegno vincolante pari a circa 4 miliardi di euro con JP Morgan, la SL potrebbe legittimamente chiedere danni per una cifra identica a tutti i soggetti prima citati, responsabili in solido.
Sulla base di quanto testè indicato, a parere dello scrivente la situazione è tutt’altro che chiusa, malgrado le dichiarazioni pacifiche arrivate dai 12 clubs coinvolti, costretti a fare marcia indietro dopo che sono stati travolti (oltre che da FIFA/UEFA come si aspettavano) anche dall’opinione pubblica e dai governi. Ciò nonostante, ritengo che esistano dei validi motivi sia giuridici che economici per sedersi attorno ad un tavolo e cercare di trovare un punto d’incontro. L’interesse dovrebbe coinvolgere tutti: da una parte i 12 clubs fondatori, che avrebbero voluto portare avanti il progetto SL, ma che dovrebbero accettare di modificarlo almeno in parte per limitare i punti deboli contestabili dinnanzi ad una nuova Corte di Giustizia (magari europea); dall’altra parte FIFA e UEFA, palesemente in difetto con degli statuti repressivi ed a rischio di subire una causa da 4 miliardi di euro. E’ necessario che si apra un dialogo, auspicabilmente anche con il coinvolgimento delle autorità politiche europee che non possono restare più impassibili di fronte al business globale che ruota attorno al mondo del calcio.
Quindi si mettano finalmente da parte le minacce e si colga la stessa occasione di 20 anni fa, quando il progetto Gandalf fu messo da parte per la creazione dell’odierna Champion’s League, con soddisfazione di tutte le parti coinvolte. Non sprechiamo questa opportunità, perché sarebbe un’occasione persa per il rilancio del calcio europeo che deve inevitabilmente passare attraverso un cambiamento sistemico ed innovazioni forti che continuino a premiare il merito (cosa che accade anche nelle Leghe semi-chiuse, magari con licenze fisse rinnovabili anche in base ai risultati) e allo stesso tempo innovazioni che sfruttino la forza commerciale trainante di chi ha da sempre immesso nel calcio miliardi di euro: i top clubs, fonte di denaro a cui le piccole e medie squadre non possono rinunciare sia direttamente (acquisti) che indirettamente (valore dei diritti tv nei campionati).
Avv. Felice Raimondo
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