Con una notizia battuta pochi minuti fa, la UEFA ha annunciato di aver avviato un procedimento disciplinare nei confronti di Real Madrid, Barcellona e Juventus. Ecco il comunicato (link):
“In conformità con l’Articolo 31 (4) del Regolamento Disciplinare UEFA, gli ispettori disciplinari e etici della UEFA sono stati oggi incaricati di condurre un’indagine disciplinare su una potenziale violazione del quadro giuridico della UEFA da parte di Real Madrid CF, FC Barcelona e Juventus FC in relazione al cosiddetto progetto “Super League”. Ulteriori informazioni su questo argomento saranno rese disponibili a tempo debito.”
Il comunicato fa riferimento al regolamento disciplinare UEFA, a cui sono soggetti tutti coloro che ricadono nella giurisdizione della Confederazione Europea: quindi federazioni, squadre e giocatori.
Tale regolamento contiene le disposizioni sostanziali e formali che disciplinano le sanzioni degli illeciti disciplinari rientranti nel loro ambito di applicazione. Descrivono le infrazioni, regolano l’applicazione delle sanzioni e disciplinano l’organizzazione e le azioni degli organi disciplinari e il procedimento da seguire dinanzi a tali organi. In altri termini il regolamento serve a garantire il raggiungimento degli obiettivi della UEFA così come definiti nell’Articolo 2 dello Statuto, che elenca tutti gli obiettivi di natura sportiva a cui ambisce la Confederazione.
Logicamente ogni sanzione disciplinare deve essere inerente e proporzionale a simili obiettivi, così come più volte ha ribadito la giurisprudenza comunitaria. Sul punto appare sufficiente indicare che la Commissione Europea ed i garanti nazionali hanno più volte censurato i comportamenti delle Federazioni volti a disincentivare la partecipazione a manifestazioni organizzate da soggetti ad esse estranei, sulla base di obiettivi non sportivi ma attinenti esclusivamente a logiche di mercato.
Il nocciolo della questione è quello di verificare se le sanzioni saranno inerenti e proporzionali rispetto agli obiettivi sportivi che la Confederazione si propone di attuare. In caso contrario, tali sanzioni verrebbero sicuramente bocciate dalle autorità arbitrali competenti (CAS di Losanna). Nel caso in esame, infatti, la Confederazione Sportiva Internazionale riveste una posizione dominante sul mercato che riguarda l’organizzazione dei tornei sportivi, in quanto – come associazione d’imprese – rappresenta l’organo che in via esclusiva gestisce, promuove e regola l’attività calcistica in Europa.
L’attività della UEFA, quindi, sarà sindacabile secondo la normativa antitrust comunitaria, in ossequio agli artt. 101 e 102 TFUE.
La Confederazione ha affermato di aver avviato un’indagine etica ai sensi dell’Articolo 31, comma 4 che prevede quanto segue: “Il Comitato Esecutivo UEFA, il Presidente UEFA, il Segretario Generale UEFA e gli organi disciplinari possono incaricare ispettori etici e disciplinari di condurre indagini, da soli o in collaborazione con altri organi UEFA o non UEFA”.
I principi generali che disciplinano l’etica e le indagini degli ispettori disciplinari sono i seguenti:
– Un ispettore etico e disciplinare può indagare su eventuali illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione di queste norme.
– In linea di principio, quando viene avviata un’indagine, le parti interessate vengono informate. Ciò non si applica laddove tale notifica non sia ritenuta appropriata. Tali accertamenti vengono condotti mediante indagini scritte e, ove necessario, interrogazioni di persone. Possono essere impiegati anche altri mezzi investigativi, compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, ispezioni in loco, richieste di documenti e acquisizione di pareri di esperti.
– Un ispettore etico e disciplinare può nominare il personale dell’amministrazione UEFA per fungere da segretario e / o per fornire supporto alle indagini.
– Se un ispettore etico e disciplinare ritiene che siano stati commessi uno o più illeciti rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento, le conclusioni dell’ispettore etico e disciplinare sono presentate sotto forma di verbale con la richiesta di apertura del procedimento.
– Se si sospetta una violazione dell’articolo 12 di questo regolamento (“Integrità delle competizioni e partite truccate”), le persone vincolate dalle regole e dai regolamenti UEFA devono fornire all’ispettore etico e disciplinare qualsiasi informazione, documento, registrazione di dati e dispositivi di archiviazione (testo, immagini, suoni, ecc.) in relazione a il possibile reato o comportamento scorretto.
– Se una persona viene interrogata, l’intervista viene generalmente registrata in formato elettronico o sotto forma di verbale, che viene quindi letto e firmato dalla persona interrogata.
– L’indagine può essere riaperta qualora emergano nuove prove o fatti che implichino che possa essere stato commesso un reato rientrante nell’ambito di applicazione del presente regolamento.
I membri degli organi disciplinari e gli ispettori etici e disciplinari sono indipendenti e non possono appartenere a nessun altro organo o comitato UEFA. Non devono prendere alcuna misura né esercitare alcuna influenza in relazione a una questione in cui esiste, può esistere o è percepita l’esistenza di un conflitto di interessi. I membri degli organi disciplinari UEFA devono firmare una dichiarazione ufficiale che li impegna ad esercitare le proprie funzioni nelle condizioni sopra espresse. Sono vincolati esclusivamente dallo Statuto, dalle regole e dai regolamenti UEFA e dalla legge.
L’attività d’indagine viene disciplinata nella parte IV, art. 37 e seguenti del Regolamento. A norma dell’art. 44 qualsiasi tipo di prova può essere utilizzata durante le indagini e i procedimenti disciplinari, a condizione che non venga violata la dignità umana. I mezzi di prova validi includono rapporti e documenti ufficiali, l’esame di testimoni, l’esame delle parti e degli ispettori etici e disciplinari, ispezioni in loco, pareri di esperti, registrazioni televisive e video, confessioni personali e altri documenti (come i rapporti sulle frodi nelle scommesse). Gli organi disciplinari possono richiedere in qualsiasi momento ulteriori prove.
Il presidente dell’organo disciplinare competente, o un suo delegato, ha facoltà di emanare provvedimenti provvisori ai sensi dell’art. 49 ove ritenuto necessario per assicurare la corretta amministrazione della giustizia, per mantenere la disciplina sportiva o per evitare danni irreparabili, o per ragioni di incolumità e sicurezza. Non è obbligato a sentire le parti e / o l’ispettore etico e disciplinare.
Una misura provvisoria può essere applicata fino a 90 giorni. La durata di tale misura può essere dedotta dalla sanzione disciplinare finale. Il presidente dell’organo disciplinare competente, o un suo delegato, può eccezionalmente prorogare la validità di un provvedimento provvisorio fino a 30 giorni.
I provvedimenti provvisori pronunciati dal presidente dell’Organo di Controllo, Etica e Disciplina, o suo incaricato, possono essere impugnati secondo quanto previsto dal regolamento. Tuttavia, il ricorso deve pervenire alla UEFA per iscritto e motivato entro tre giorni dalla notifica della misura contestata e non è prevista alcuna tassa di ricorso. Il presidente dell’organo d’appello, o il suo candidato, decide su tali ricorsi in qualità di giudice monocratico. Tali decisioni sono definitive.
Le decisioni vengono disciplinate dall’art. 52. In linea di principio, gli organi di disciplina emettono decisioni senza motivazione, e solo il dispositivo della decisione viene notificato alle parti, che hanno cinque giorni di tempo da tale notifica per richiedere, per iscritto, una decisione motivata. La mancata presentazione di tale richiesta fa sì che la decisione diventi definitiva e vincolante e si ritenga che le parti abbiano rinunciato al diritto di presentare ricorso.
Se una decisione motivata è richiesta entro il termine stabilito al paragrafo sopra, il termine per la presentazione di un ricorso inizia solo con la notifica dei motivi. Solo i soggetti destinatari della decisione e l’ispettore etico e disciplinare possono richiederne i motivi. Qualsiasi ricorso presentato prima della notifica dei motivi è considerato esclusivamente come una richiesta di decisione motivata.
Le decisioni relative al doping sono sempre motivate. L’amministrazione UEFA pubblica le decisioni emesse dagli organi disciplinari.
Laddove tale decisione contenga informazioni riservate, l’amministrazione UEFA può decidere, ex officio o su richiesta di una delle parti o dell’ispettore etico e disciplinare entro sette giorni dalla notifica della decisione, di pubblicare una versione anonima, ad eccezione delle decisioni relative al doping che sono soggette alle disposizioni specifiche della UEFA per i regolamenti antidoping.
Le decisioni dell’organismo disciplinare sono appellabili ai sensi dell’art. 60 del regolamento, quindi il primo rimedio esperibile è di tipo interno. A pena d’inammissibilità, la dichiarazione di ricorso contro una decisione dell’organo di controllo, etica e disciplina deve essere presentata all’amministrazione UEFA, per iscritto, entro tre giorni dall’emissione della relativa decisione con motivi.
Entro cinque giorni dalla scadenza del termine per la dichiarazione di ricorso, il ricorrente deve depositare, per iscritto, i motivi del ricorso. Questi devono contenere le richieste legali, un resoconto dei fatti, prove, un elenco di eventuali testimoni proposti (con un breve riassunto della loro testimonianza attesa) e le conclusioni del ricorrente (in particolare sull’opportunità di condurre il procedimento di appello oralmente o per iscritto) . In assenza di una preferenza dichiarata tra procedimento scritto e orale, il procedimento sarà condotto per iscritto. Le parti e l’ispettore etico e disciplinare non sono autorizzati a produrre ulteriori memorie o prove scritte oltre il termine per la presentazione dei motivi di ricorso. In casi urgenti, il presidente può abbreviare questo termine.
Sono ammissibili i ricorsi avverso le decisioni dell’Organo di Controllo, Etica e Disciplina, salvo che il provvedimento disciplinare irrogato in primo grado fosse limitato a: un avvertimento; un rimprovero; una sospensione automatica di una partita.
L’elenco delle sanzioni irrogabili dall’organo di disciplina lo leggiamo all’interno dell’art. 6 del Regolamento. Nei confronti dei membri (squadre, federazioni) è possibile comminare:
a. avvertimento;
b. rimproverare;
c. multa;
d. divieto di vendita di biglietti ai tifosi per le partite in trasferta;
e. annullamento del risultato di una partita;
f. ordinare che una partita venga ripetuta;
g. detrazione di punti (per la competizione in corso e / o futura);
h. ordinare che una partita venga persa;
i. giocare una partita a porte chiuse;
j. chiusura totale o parziale dello stadio;
k. giocare una partita in un paese terzo;
l. trattenere i ricavi da una competizione UEFA;
m. divieto di registrare nuovi giocatori nelle competizioni UEFA;
n. restrizione al numero di giocatori che un club può registrare per la partecipazione a competizioni UEFA;
o. squalifica da competizioni in corso e / o esclusione da competizioni future;
p. ritiro di un titolo o di un premio;
q. ritiro di una licenza;
r. servizio socialmente utile al calcio;
L’organo d’appello delibera a porte chiuse. Nell’ambito del procedimento di ricorso, l’Organo d’Appello ha piena facoltà di controllo dei fatti e del diritto. La decisione dell’organo di ricorso conferma, modifica o annulla la decisione impugnata. In caso di errore giudiziario fondamentale, l’Organo di Ricorso può ribaltare la decisione impugnata e rinviare il caso all’Organo di Controllo, Etica e Disciplina per il riesame.
Se l’imputato è l’unico ad aver presentato ricorso, o se l’ispettore etico e disciplinare propone appello a favore dell’imputato, la sanzione non può essere aumentata. Se durante il procedimento di ricorso vengono alla luce nuovi illeciti disciplinari, questi possono essere giudicati nel corso dello stesso procedimento. In una tale situazione, la sanzione può essere aumentata.
Gli illeciti disciplinari sono soggetti a termini prescrizionali di un anno per gli illeciti commessi sul terreno di gioco o nelle immediate vicinanze; dieci anni per reati di doping; cinque anni per tutti gli altri illeciti (in tal caso la prescrizione è quinquennale).
Le decisioni dell’organo di appello sono definitive, fatte salve le disposizioni degli articoli 62 e 63 dello Statuto UEFA che consentono l’impugnazione del provvedimento definitivo dinanzi al CAS. L’art. 62 prevede che “The time limit for appeal to the CAS shall be ten days from the receipt of the decision in question”.
CONCLUSIONI
Le indagini non hanno una durata prefissata, quindi bisogna attendere il loro espletamento e poi verificare che tipo di sanzione verrà irrogata a Barcellona, Real e Juventus. Nel caso in cui i clubs volessero impugnare la decisione, dovrebbero prima di tutto adire l’organo di appello interno alla UEFA e poi il CAS di Losanna. In ogni caso è auspicabile che le indagini e le sanzioni arrivino entro la fine della stagione, così da espletare velocemente anche la procedura di ricorso interno e poi andare eventualmente dinanzi al CAS.
In questa sede, se i clubs dovessero subire la sanzione della esclusione dalle coppe UEFA a partire dalla stagione 21/22, potrebbero chiedere dinanzi al CAS una c.d. “expedited procedure”, ossia una procedura velocizzata che arrivi al lodo arbitrale in poche settimane, così da consentire anche alla UEFA di conoscere con certezza le squadre che parteciperanno alle sue competizioni e poter compiere gli adempimenti a ciò collegati.
E’ bene ricordare che i club partecipanti alla SL hanno accettato di subordinare l’attuazione del progetto Super League a due condizioni sospensive (Link):
a) Il riconoscimento nell’ordinamento sportivo da parte di FIFA e UEFA secondo i loro statuti attualmente vigenti; o in alternativa
b) La protezione giuridica dei Tribunali e/o organi amministrativi che consentano ai club fondatori di partecipare alla SL continuando a giocare nei rispettivi campionati nazionali e internazionali.
Nel caso di specie si è verificata la seconda condizione, tuttavia gli statuti della UEFA e della FIFA prevedono soltanto la prima condizione, quindi l’autorizzazione preventiva da parte loro. Ergo i tre clubs che fanno ancora parte della SL sarebbero andati oltre quanto previsto dagli statuti sportivi. A parere dello scrivente, quindi, a meno che non riuscissero a dimostrare che – malgrado l’ordinanza di Madrid – il progetto non è ancora formalmente partito, teoricamente i 3 clubs secondo gli statuti (che comunque a prescindere devono essere considerati trasparenti ed equi) sarebbero passibili di una sanzione da parte dell’organo disciplinare della UEFA ma tale sanzione non potrebbe essere l’esclusione dalle coppe, reazione che considero sproporzionale rispetto al comportamento assunto dagli indagati e rispetto agli obiettivi sportivi che si propone la UEFA.
Avv. Felice Raimondo
Ti è piaciuto il contenuto di questo articolo? Su Amazon sono presenti 4 libri interamente dedicati ad argomenti analoghi:
Il Diavolo è nei dettagli vol. 1: https://amzn.to/3NAmyoW
Il Diavolo è nei dettagli vol. 2: https://amzn.to/3NBm9Cz
Fair Play Finanziario: https://amzn.to/449WMir
Super Lega vs Super Federazioni: https://amzn.to/3rgmAus
Disclaimer: si autorizza la diffusione dell’articolo unicamente previa citazione dell’autore e collegamento (link) ipertestuale che rimandi alla fonte. Ogni diverso trattamento del presente contenuto sarà perseguito nei termini di legge.Per chi fosse interessato ad argomenti simili, nel blog sono presenti altri approfondimenti acquistabili singolarmente o con abbonamento.In alternativa, se apprezzi i contenuti gratuiti che oggi rappresentano i 2/3 di quelli pubblicati nel blog, puoi effettuare una donazione di libero importo a questo Link.