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Stop al Decreto Crescita: ma sono salvi i contratti che già ne beneficiano. Rinnovi compresi.

31 Dicembre 2023 In Aspetti economici e giuridici, Diritto Sportivo, L'avvocato del Diavolo, News
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Il Governo Meloni ha deciso di limitare l’esperienza relativa ai benefici fiscali per i lavoratori impatriati, introdotti con il c.d. Decreto Crescita nel 2019 (chi vuole può leggere un approfondimento a questo Link).

La modifica, che ha suscitato le proteste di tutto il mondo del calcio, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 28 dicembre 2023 (Decreto Legislativo n. 209/2023) ed è entrata in vigore il giorno successivo. Lo scrivente, con un post su Twitter (oggi X), aveva già messo in guardia molti commentatori che pensavano al peggio, ossia che la nuova disciplina travolgesse anche i rinnovi di chi già era stato impatriato e avesse già spostato la residenza fiscale in Italia.

Panico Decreto Crescita: calm down, nell'attesa di leggere il provvedimento e i chiarimenti di fonte governativa.

Assodato che per i nuovi acquisti dal 1° gennaio non ci sarà più nulla da fare, sulle agevolazioni in essere ci andrei cauto. Quei benefici, infatti, sono stati… pic.twitter.com/pbkJaPui5T

— Felix (@FeliceRaimondo) December 29, 2023

Dunque, rinnovi salvi oppure no? Scopriamo insieme i dettagli della nuova disciplina.

Il “nuovo regime a favore dei lavoratori impatriati”, di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023, prevede che i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, entro il limite annuo di 600.000 euro concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:

  • i lavoratori si impegnano a risiedere fiscalmente in Italia per un periodo di tempo corrispondente a quattro anni. Se questo requisito non viene rispettato, il lavoratore decade dai benefici e si provvede al recupero di quelli già fruiti, con applicazione dei relativi interessi. La nuova disciplina si applica a partire dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale in Italia e nei quattro periodi d’imposta successivi;
  • i lavoratori non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il loro trasferimento. Se il lavoratore presta l’attività lavorativa nel territorio dello Stato in favore dello stesso soggetto presso il quale è stato impiegato all’estero prima del trasferimento oppure in favore di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo, il requisito minimo di permanenza all’estero è di: 1) sei periodi d’imposta, se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo; 2) sette periodi d’imposta, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all’estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
  • l’attività lavorativa è prestata per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio dello Stato;
  • i lavoratori sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108 e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

La percentuale pari al 50% può essere ulteriormente abbattuta fino al 40% se il lavoratore si trasferisce in Italia con un figlio minore o in caso di nascita di un figlio ovvero di adozione di un minore di età durante il periodo di fruizione del regime di cui alla nuova disciplina (a condizione che, durante il periodo di fruizione del regime da parte del lavoratore, il figlio minore di età, ovvero il minore adottato, sia residente nel territorio dello Stato).

Attenzione: il comma 8 del D.Lgs prevede esplicitamente che la nuova disciplina si applica solo a favore dei soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2024, fatto salvo quanto previsto dai commi 9, secondo periodo, e 10.

Il successivo comma 9 prevede che dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. sono abrogati l’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e l’articolo 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (la vecchia disciplina del Decreto Crescita, dunque, risulta abrogata dalla data di entrata in vigore di questa nuova disciplina, cioè dal 29 dicembre 2023).

Tuttavia, e veniamo al punto cruciale per il mondo del calcio (e non solo), le disposizioni di cui al primo periodo del comma 9 (cioè il vecchio Decreto Crescita) continuano a trovare applicazione nei confronti dei soggetti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023 ovvero, per i rapporti di lavoro sportivo, che hanno stipulato il relativo contratto entro la stessa data.

Con l’espressione “stipulato il relativo contratto entro la stessa data (31/12/23)” si fa chiaramente riferimento al rapporto di lavoro sportivo che con il club/datore di lavoro italiano si instaura con il contratto di acquisto, dato che il prolungamento rappresenta una modifica del primo accordo. Una differente interpretazione che differisca solo nei riguardi dei rapporti di lavoro sportivo rispetto agli altri contratti di lavoro potrebbe essere ritenuta incostituzionale. La ratio della novella, infatti, a mio avviso risiede nel tutelare con la vecchia disciplina i rapporti di lavoro in essere al 31/12/23 e gli spostamenti delle residenze fiscali e anagrafiche già effettuate al 31/12/23.

Questo vuol dire che, come lo scrivente già ipotizzava (fatte salve differenti interpretazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, che probabilmente verrà interpellata nei prossimi mesi) la novità legislativa impatterà soltanto sui nuovi acquisti e, quindi, sui calciatori che verranno acquistati dal 1° gennaio 2024. Mentre coloro i quali già usufruiscono dei benefici fiscali potranno continuare a farlo fino alla massima durata prevista dalla precedente disciplina (5 periodi d’imposta ulteriormente estensibili per altri 5 nei casi in cui il lavoratore dipendente abbia almeno un figlio minorenne, oppure acquisti almeno una unità immobiliare di tipo residenziale in Italia).

Ciò detto, come chiarito dalla costante giurisprudenza che si è occupata del tema, si verte in ipotesi di proroga contrattuale allorquando vi sia una integrale conferma delle precedenti condizioni (fatta salva la modifica di quelle non più attuali), con il solo effetto del differimento del termine finale del rapporto, per il resto regolato dall’atto originario; mentre ricorre l’ipotesi di rinnovo, quando interviene una nuova negoziazione tra i medesimi soggetti che si conclude con una modifica delle precedenti condizioni.

Prossimamente, quindi, l’ADE potrebbe essere chiamata ad esprimersi sul fatto se la vecchia disciplina del Decreto Crescita (c.d. regime transitorio) nel caso degli sportivi continuerà a mantenersi dal 2024 in poi solo per i casi di proroga (interpretazione restrittiva) oppure anche per i casi di rinnovo (interpretazione estensiva, come credo). Nel primo caso nel 2024 si potranno differire soltanto le durate degli accordi, mentre nel secondo caso nel 2024 si potranno mutare anche le condizioni economiche. “Avvocato, ma chi prolungherebbe solo le durate alle stesse condizioni economiche?”. Nessuno, a meno che… non si sfruttino le falle dell’attuale sistema, dato che la FIFA ha bloccato l’applicazione del nuovo regolamento agenti sportivi in attesa della pronuncia della CGUE che arriverà non prima del 2025. Ergo, volendo prolungare solo le durate contrattuali (c.d. proroga e non rinnovo), le differenze potrebbero essere pagate tramite le commissioni agli agenti sportivi. Questo farebbe lievitare il costo storico dei giocatori e la loro quota ammortamento ma sarebbe un costo inferiore rispetto all’aumento che si avrebbe applicando la tassazione massima sulla totalità del nuovo stipendio.

A prescindere da ciò, i contratti che non verranno toccati (né da proroghe e né da rinnovi) continueranno comunque a beneficiare della vecchia agevolazione fino alla loro naturale scadenza.

Avv. Felice Raimondo

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