Con una recente pronuncia, la Corte di Cassazione Penale ha affermato che gli SMS e i messaggi ricevuti sulla nota applicazione WhatsApp rappresentano a tutti gli effetti delle prove documentali ai sensi dell’art. 234 c.p.p. Quindi le succitate fonti di prova non vanno ricondotte nell’ambito delle intercettazioni telefoniche o della corrispondenza, in quanto non vi è alcuna captazione di conversazioni ma soltanto l’acquisizione di qualcosa (il messaggio) che è già presente nella memoria del cellulare.
Articolo 234
Codice di procedura penale
Prova documentale1. È consentita l’acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo.
2. Quando l’originale di un documento del quale occorre far uso è per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non è possibile recuperarlo, può esserne acquisita copia.
3. È vietata [191] l’acquisizione di documenti che contengono informazioni sulle voci correnti nel pubblico intorno ai fatti di cui si tratta nel processo o sulla moralità in generale delle parti, dei testimoni, dei consulenti tecnici e dei periti [195 7, 203, 240].
Ecco la sentenza integrale: Cassazione Penale n. 1822/2018