Il Fair Play Finanziario rappresenta un corpus normativo che la UEFA ha istituito per calmierare i debiti dei club, almeno apparentemente. Infatti nella sostanza, come il sottoscritto ha già ribadito più volte, dal momento della sua introduzione il FPF ha accentuato le distanze tra i club più ricchi (diventati ancora più ricchi) e quelli più poveri (impossibilitati a competere con i primi).
Tuttavia la UEFA, tra le pieghe del FPF, ha introdotto delle scappatoie che potrebbero notevolmente aiutare l’attuale proprietario del club rossonero. Come infatti abbiamo scoperto grazie ad Antonio (Twitter: @MidHedge), Elliott attualmente possiede quote in 47 società USA ed europee, oltre ad influenzare anche diverse società asiatiche.
Nello specifico, il fondo americano possiede una quota di maggioranza in 7 società (Milan escluso).
Capitoli:
- Il concetto di “significant influence” in rapporto col “fair value”.
- In che modo Elliott può sfruttare questa normativa a suo vantaggio.
[private]
Il concetto di “significant influence” in rapporto col “fair value”.
Così come evidenziato all’interno dell’allegato 10, punto F), il FPF limita l’apporto economico delle c.d. “parti correlate”. In particolare per la UEFA
“una parte correlata è una persona fisica o giuridica correlata all’entità che sta preparando il proprio bilancio (la “entità segnalante”). Nel considerare ogni possibile relazione con le parti correlate, l’attenzione è rivolta alla sostanza della relazione e non semplicemente alla forma legale.”
I soggetti in questione possono essere due: una persona fisica oppure una entità giuridica in qualche modo collegati con la società che redige il proprio bilancio. In particolare leggiamo:
- “Una persona o un membro stretto della famiglia di quella persona (vale a dire quei familiari che potrebbero influenzare o essere influenzati da quella persona nei suoi rapporti con l’entità, compresi i figli e il coniuge o il partner domestico di quella persona, figli di quella persona il coniuge o il partner domestico e le persone a carico di quella persona o il coniuge o il convivente di quella persona) che sono collegati all’entità che redige il bilancio se quella persona:
a) ha il controllo o il controllo congiunto sull’entità che redige il bilancio;
b) ha un’influenza notevole sull’entità che redige il bilancio; o
c) è un membro del personale con responsabilità strategiche dell’entità che redige il bilancio o di una controllante dell’entità che redige il bilancio. - Un’entità è correlata a un’entità che redige il bilancio se si verifica una delle seguenti condizioni:
a) L’entità (esterna) e l’entità che redige il bilancio sono membri dello stesso gruppo (il che significa che ogni controllante, controllata e consociata è collegata alle altre);
b) l’entità e l’entità che redige il bilancio sono controllate, controllate congiuntamente o significativamente influenzate dallo stesso governo o dalla stessa parte;
c) Un’entità ha un’influenza notevole sull’altra entità;
d) Un’entità è una collegata o una joint venture dell’altra entità (o una collegata o una joint venture di un membro di un gruppo di cui l’altra entità è un membro);
e) Entrambe le entità sono joint venture della stessa terza parte;
f) Un’entità è una joint venture di una terza entità e l’altra entità è una collegata della terza entità;
g) L’entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona così come identificata nel paragrafo 2;
Com’è possibile notare, i soggetti prima citati possono incidere in qualità di parti correlate in diversi modi. Quello più generico individuato dalla UEFA è la cosiddetta “influenza notevole”. Quest’ultima viene interpretata come la “capacità di influenzare ma non controllare il processo decisionale della politica finanziaria e operativa. Un’influenza notevole può essere acquisita tramite la proprietà delle azioni, lo statuto o accordo tra le parti. A scanso di equivoci, una parte o parti aggregate con la stessa parte controllante (escludendo la UEFA, un’associazione membro della UEFA e una lega affiliata) si ritiene abbia un’influenza significativa se fornisce entro un periodo di riferimento un importo equivalente al 30% o più delle entrate totali del licenziatario.“
Per la UEFA una transazione con una parte correlata è un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato addebitato un prezzo (gli obblighi di informativa in relazione alle parti correlate e alle operazioni con parti correlate sono definiti nell’allegato VI).
Una transazione con una parte correlata può essere o non essere avvenuta al c.d. “fair value” (valore equo). Il fair value è l’ammontare al quale un’attività può essere scambiata, o una passività estinta, tra parti consapevoli in una libera transazione. Un accordo o una transazione è considerato come “non trattato a condizioni di mercato” se è stato stipulato a condizioni più favorevoli per entrambe le parti dell’accordo rispetto a quanto sarebbe stato ottenuto se non vi fosse stata alcuna relazione con parti correlate.
In tutti i casi in cui il fair value dichiarato della transazione con parti correlate viene esaminato dall’Organismo di Controllo Finanziario UEFA, un valutatore indipendente di terze parti effettuerà una valutazione del valore equo conformemente alle normali prassi di mercato e assegnerà un fair value alla transazione della parte correlata. Il club può scegliere un valutatore indipendente di terze parti che è stato approvato dalla UEFA. In questo caso il valutatore di terze parti non deve essere soggetto ad alcun conflitto di interesse con il club che lo ha scelto (ad esempio, se ha già contrattato con il club in qualsiasi altra attività). Il valore assegnato dal valutatore esterno verrà quindi utilizzato per il calcolo del risultato di pareggio.
In che modo Elliott può sfruttare questa normativa a suo vantaggio.
Come illustrato in apertura, il fondo americano attualmente detiene percentuali in numerose società di capitali americane, europee ed asiatiche. In tutte quelle aziende in cui Elliott NON possiede una quota di maggioranza (la maggior parte) l’apporto che potrebbe dare al club rossonero – influenzando queste società – non potrebbe superare il 30% delle entrate totali relative all’ultimo bilancio approvato dal Milan.
Quindi, ad esempio, se Elliott dal 1 luglio 2019 volesse sfruttare queste società per stipulare accordi con il club rossonero, dato che l’ultimo bilancio approvato dal Milan è quello chiuso al 30 giugno 2018, che ha generato 213M di ricavi, il fondo americano potrà incidere sul bilancio 19/20 per ben 63,9M (il 30% di 213M).
Allo stesso modo, nelle società dove addirittura Elliott è in una situazione di controllo, l’apporto del fondo con le sue parti correlate non potrà mai superare il limite del “fair value”, ossia il valore di mercato definito dall’azienda terza individuata dalla UEFA o comunque scelta dal club ma approvata dalla UEFA. Appare il caso di sottolineare che, a parere dello scrivente, vi è una chiara commistione di ruoli. Infatti non sembra equa o imparziale la scelta di lasciare alla UEFA la decisione di approvare la società valutatrice dell’accordo commerciale ai fini del fair value. Soprattutto se poi quella scelta influenzerà la decisione della stessa UEFA relativamente al rispetto del Break Even result.
Volendo tirare le fila del discorso, si può affermare che le sponsorizzazioni tramite parti correlate devono SEMPRE rispettare i valori di mercato e, in particolare, gli accordi commerciali con società in cui il proprietario (del club calcistico) ha una influenza significativa non possono superare il 30% dei ricavi complessivi (del cub calcistico).[/private]