La Prima Sezione civile della Corte di Cassazione ha ritenuto non essere contraria all’ordine pubblico (internazionale) la rettifica, in Italia, in conformità al corrispondente atto britannico già validamente rettificato, dell’atto di nascita di un minore registrato come figlio originariamente solo di una donna italiana e, successivamente, anche di un’altra, con stessa nazionalità, che, pur non avendo con lui alcun rapporto biologico, aveva con la prima contratto matrimonio all’estero.
La corte giunge a questa conclusione muovendo dalla normativa internazionale ed europea che tutela l’interesse del minore e affermando che la donazione di un ovulo fecondato da gamete anonimo non costituisce maternità surrogata, ma piuttosto fecondazione assistita allorquando l’ovulo donato proviene da una delle due partner che lo “affida” all’altra per la dovuta gestazione.