Nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2022 è stato pubblicato il Decreto 5 settembre 2022 del Ministero delle infrastrutture (“Disciplina dei dispositivi countdown da applicare ai semafori stradali”).
Una tematica molto sentita, soprattutto in quelle città dove sono presenti numerosi semafori collegati al rilevamento di infrazioni stradali. Spesso, infatti, si verificano tamponamenti dovuti al fatto che gli automobilisti – mossi dal timore di subire una multa – arrestano di colpo il veicolo appena scatta la luce gialla.
Per tale ragione, nel 2022 il Governo ha introdotto un Decreto Ministeriale che disciplina l’utilizzo del c.d. “contasecondi”, ossia un dispositivo che mostra chiaramente quanti secondi mancano prima che cambi la lanterna semaforica.
Il decreto specifica che – in coerenza con il principio di carattere generale dell’essenzialità della segnaletica stradale – il coundown non può mai essere utilizzato per mostrare all’automobilista quanto tempo resta per il passaggio dalla luce verde a quella gialla, ma può essere usato per la transizione della luce gialla e rossa, prevedendo un preciso obbligo in alcuni casi specifici.
La normativa nel dettaglio: quando i comuni possono installare il contasecondi
Ai fini dell’installazione, i dispositivi countdown devono essere dotati della dichiarazione di prestazione di prodotto, prevista ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011, rilasciata dal fornitore e redatta dal produttore, in coerenza con la norma armonizzata UNI EN 12368:2015, sulla base delle presenti disposizioni e dell’allegato tecnico.
L’articolo 3 del decreto in commento indica quali sono i casi in cui i Comuni hanno la facoltà di installare il countdown:
1) In abbinamento con le lanterne pedonali e ciclabili di luce gialla, esclusivamente nei seguenti ambiti:
- a) intersezioni in cui sono presenti attraversamenti pedonali o ciclabili o ciclopedonali;
- b) attraversamenti isolati, pedonali o ciclabili o ciclopedonali, ovvero al di fuori delle intersezioni.
2) In abbinamento con le lanterne veicolari normali di luce rossa, esclusivamente nei seguenti ambiti:
- a) strade regolate, anche temporaneamente, con senso unico alternato;
- b) intersezioni, senza attraversamenti pedonali, ciclabili e ciclopedonali, nelle quali la fase semaforica verde di una corrente veicolare è attuata dalla presenza dei veicoli, limitatamente al/ai ramo/i dell’intersezione interessato/i da una sola corrente veicolare per senso di marcia.
3) In abbinamento con le lanterne veicolari normali di luce gialla, esclusivamente nel caso in cui l’impianto semaforico comandi un’unica direzione di marcia, e solamente nei seguenti ambiti:
- a) intersezioni in ambito extraurbano, interessate da flussi veicolari significativi e velocita’ operative dei veicoli elevate, che richiedono un dimensionamento della durata della fase di giallo,
pari o superiore a 5 secondi; - b) intersezioni in ambito urbano, interessate da un numero di corsie superiore a due e con flussi veicolari significativi che richiedono un dimensionamento della durata della fase di giallo, pari
o superiore a 5 secondi; - c) intersezioni in ambito urbano, nelle quali sono installati sistemi di rilevamento delle infrazioni di passaggio con il semaforo rosso.
La normativa nel dettaglio: quando i comuni devono installare il contasecondi
L’art. 4 del decreto in commento indica quali sono i casi in cui i Comuni hanno l’obbligo di installare il countdown:
1) In abbinamento alle lanterne pedonali di luce gialla, soltanto nei seguenti attraversamenti pedonali:
- a) collocati su rami di intersezioni semaforizzate su strade che presentano, almeno in un senso di marcia, un numero di corsie veicolari maggiore di due, o che comunque richiedono per il completo attraversamento un tempo pari ad almeno 20 secondi;
- b) isolati e semaforizzati, che richiedono per il completo attraversamento un tempo pari ad almeno 20 secondi.
2) In abbinamento alle lanterne ciclabili di luce gialla, soltanto nei seguenti attraversamenti ciclabili:
- a) collocati su rami di intersezioni semaforizzate su strade che presentano, almeno in un senso di marcia, un numero di corsie veicolari maggiore di due, o che comunque richiedono per il completo attraversamento un tempo pari ad almeno 10 secondi;
- b) isolati e semaforizzati, che richiedono per il completo attraversamento un tempo pari ad almeno 10 secondi.
3) In abbinamento alle lanterne pedonali di luce gialla, soltanto nei seguenti attraversamenti ciclopedonali:
- a) collocati su rami di intersezioni semaforizzate su strade che presentano, almeno in un senso di marcia, un numero di corsie veicolari maggiore di due, o che comunque richiedono per il completo attraversamento del pedone un tempo pari ad almeno 20 secondi;
- b) isolati e semaforizzati, che richiedono per il completo attraversamento del pedone un tempo pari ad almeno 20 secondi.
4) In abbinamento alle lanterne veicolari normali di luce rossa, soltanto nei seguenti sensi unici alternati, anche temporanei:
- a) nel caso in cui la fase di rosso sia superiore a 120 secondi;
- b) nel caso in cui, la fase semaforica verde di una corrente veicolare è attuata dall’arrivo del veicolo, e la fase di rosso residuo, dall’istante di attivazione, sia superiore a 90 secondi.
5) sono installati obbligatoriamente, in abbinamento alle lanterne veicolari normali di luce rossa, soltanto nelle seguenti intersezioni semaforizzate, senza attraversamenti pedonali o ciclabili o ciclopedonali:
- a) nelle intersezioni tra strade con flussi veicolari disomogenei, sui rami con flussi veicolari minori aventi una durata della fase di verde inferiore a 1/3 di quella degli altri rami, e nel caso in cui la relativa fase di rosso sia superiore a 120 secondi;
- b) nelle intersezioni tra strade con flussi veicolari disomogenei, sui rami con flussi veicolari minori, nel caso in cui il semaforo sia di tipo attuato dall’arrivo del veicolo, e la fase di rosso residuo, dall’istante di attivazione, sia superiore a 90 secondi.
6) sono installati obbligatoriamente, in abbinamento alle lanterne veicolari normali di luce gialla, soltanto nelle intersezioni in ambito urbano, nelle quali sono installati sistemi di rilevamento delle infrazioni di passaggio con il semaforo rosso, quando la durata del giallo veicolare è impostata ad un tempo inferiore a 5 secondi.
Le tempistiche entro le quali ogni Comune deve adeguarsi
A questo punto, il decreto si occupa di indicare le tempistiche entro le quali tutti i Comuni devono adeguarsi alla normativa in commento:
1) Negli impianti semaforici esistenti (alla data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale, NDR) nei casi di installazione obbligatoria di cui all’art. 4, i dispositivi countdown sono installati entro due anni dall’approvazione del Programma triennale dei lavori pubblici o del Programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi redatti, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, «Codice dei contratti pubblici», da parte di ogni singolo ente proprietario e/o gestore della strada. I Programmi devono essere redatti e/o aggiornati tenendo conto delle disposizioni del presente decreto e approvati entro due anni dalla sua entrata in vigore.
2) Negli impianti semaforici di nuova progettazione i dispositivi countdown sono previsti, nei casi di cui all’art. 4 (obbligatorietà), contestualmente al progetto delle lanterne semaforiche.
3) Gli impianti semaforici in corso di realizzazione e installazione al momento dell’entrata in vigore del presente decreto sono considerati impianti esistenti, mentre gli impianti semaforici in corso di progettazione sono considerati di nuova progettazione.
Conclusioni
Il decreto ministeriale, ufficialmente in vigore dall’11 novembre 2022, è passato quasi sotto silenzio, con molte amministrazioni comunali che ancora non si sono adeguate, pur essendo ormai scaduti i termini previsti per legge. In diversi casi la giustificazione sarebbe quella di “generiche difficoltà tecniche”, ma è chiaro che l’installazione del contasecondi ridurrebbe drasticamente le infrazioni e anche i possibili tamponamenti (Il semaforo contasecondi aiuta: nei dati il calo delle infrazioni).
Appare paradossale soprattutto il caso di quelle città in cui sono installati impianti T-Red nel centro urbano, nella specie quei semafori in grado di elevare sanzioni con una durata del giallo inferiore ai 5 secondi. Infatti, sempre più spesso notiamo l’installazione di questi impianti privi del countdown, in chiaro spregio della normativa in vigore da ormai due anni. La conseguenza è la chiara irregolarità dell’impianto semaforico.
Ergo, tutti quei comuni che non volessero dotarsi di contasecondi dovrebbero aumentare la durata del giallo ad almeno 5 secondi netti. In caso contrario, quindi per le durate tra i 3 e i 4 secondi, scatta l’obbligo del countdown. La normativa non ammette ritardi o giustificazioni di natura tecnica. Questo vuol dire che le amministrazioni che si comporteranno diversamente dovranno sopportare il rischio di vedersi annullare i verbali dal Prefetto o dal Giudice di Pace.
Avv. Felice Raimondo