Dopo aver analizzato la clausola rescissoria (Link), è il momento di approfondire un altro strumento utilizzato di sovente dai club calcistici di tutto il mondo: la clausola di rivendita.
Meglio nota come “sell-on clause“, si tratta di una clausola che viene inserita nei contratti di trasferimento e che garantisce al club cedente una futura percentuale di guadagno qualora il club cessionario si privi del giocatore vendendolo ad un terzo club. Nel caso dell’AC Milan, un esempio documentabile di sell-on clause lo troviamo in merito all’acquisizione del calciatore Alessio Romagnoli. Dal comunicato ufficiale dell’AS Roma è possibile leggere quanto segue:
“L’A.S. Roma S.p.A. rende noto di aver sottoscritto con l’ A.C. Milan il contratto per la cessione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alessio Romagnoli, a fronte di un corrispettivo fisso di 25 milioni di euro. Inoltre, in caso di futuro trasferimento a titolo definitivo del Calciatore, l’A.C. Milan riconoscerà all’A.S. Roma un importo pari al 30% del valore eccedente i 25 milioni di euro“
Dalla lettura del comunicato, non potendo leggere l’accordo di trasferimento completo, traspare tuttavia l’interpretazione classica che viene data alle clausole di rivendita, ossia la volontà da parte del club cessionario (Milan) di riconoscere al club cedente (Roma) una percentuale pari al 30% del valore eccedente i 25 milioni di euro. Attenzione: si parla semplicemente di soldi incassati, quindi la plusvalenza non è quella classica che si registra nel conto economico (Link) ma la semplice differenza tra il valore di cessione e la cifra pattuita nella clausola. Quindi, nel caso di Romagnoli, se il Milan vendesse il giocatore ad un prezzo di 70 milioni, dovrebbe riconoscere alla Roma il 30% di 70-25 = 45 milioni. Ossia 13,5 milioni di euro.
Tuttavia se nel contratto firmato tra Romagnoli ed il club rossonero fosse inserita una clausola rescissoria, la sell-on clause avrebbe seguito? In altre parole, la contemporanea presenza di una clausola rescissoria ed una clausola di rivendita potrebbe causare l’inefficacia della sell-on clause dato che il trasferimento non dipenderebbe dalla volontà del club cessionario, ma dal pagamento sic et simpliciter di una somma di danaro da parte di un club terzo?
La risposta ce la fornisce il CAS di Losanna, che ha analizzato la questione in una recente diatriba tra il Siviglia, club spagnolo, e il Nancy, club francese (Link). Oggetto del contendere: la percentuale di rivendita stabilita in favore del Nancy relativamente al trasferimento del giocatore Clement Lenglet nel capoluogo andaluso, allorquando il Barcellona esercitava la clausola rescissoria a fronte del pagamento di 35 milioni di euro.
Il club francese, infatti, sulla base degli accordi stipulati con il Siviglia, dopo aver saputo che il Barcellona aveva sfruttato la clausola rescissoria, chiedeva al club andaluso il pagamento della percentuale di rivendita in base a quanto pattuito nel contratto di trasferimento, che prevedeva quanto segue:
“SEVILLA FC si impegna a versare ad ASNL una compensazione di trasferimento aggiuntiva come segue: nel caso in cui venga firmato un trasferimento definitivo del giocatore e quest’ultimo venga trasferito da SEVILLA FC a un altro club, consentendo a SEVILLA FC di realizzare una plusvalenza, il 12% di questo valore verrà trasferito al club ASNL.
La plusvalenza deve essere intesa come la differenza tra l’importo ricevuto (indennità di allenamento inclusa) dal club Siviglia FC a seguito del trasferimento definitivo del giocatore in un terzo club, e la somma di 5.000.000 € pagata dal SIVIGLIA FC ad ASNL in relazione al pagamento del trasferimento finale.
Ad esempio, in caso di trasferimento del giocatore dal SEVILLA FC a una terza squadra per un importo di 7.000.000 € (incluso il compenso per l’allenamento), il SEVILLA FC dovrà versare ad ASNL un compenso aggiuntivo del 12% di 2.000.000 €, vale a dire di ‘240.000€ ”.
Tuttavia il club spagnolo rispondeva picche. Secondo il Siviglia, infatti, il trasferimento non dipendeva dalla sua volontà, in quanto il Barcellona esercitava la clausola rescissoria. Quindi la sell-on clause non aveva avuto efficacia e, conseguentemente, il Nancy non aveva diritto ad alcun compenso aggiuntivo. Ma il piccolo club francese non si perdeva d’animo e trascinava il club andaluso dinanzi alla Camera Arbitrale della FIFA che, com’è possibile leggere nella sentenza TAS, si esprimeva in questi termini:
“12. Alla luce della posizione conflittuale delle parti e considerando i fatti indiscussi sopra menzionati, il giudice unico ha concluso che la questione principale della vertenza era determinare se l’esecuzione da parte del Barcellona del pagamento della clausola di acquisizione contenuta nel contratto di lavoro del giocatore abbia innescato la vendita e quindi la clausola contenuta nell’accordo di trasferimento tra il richiedente e il convenuto.
13. A tale proposito, il giudice unico ha osservato che il convenuto si è basato su un riconoscimento specifico reso dalla Corte arbitrale per lo sport (CAS) il 29 novembre 2010, ovvero CAS 2010 / A / 2098 Sevilla FC contro RC Lens.
20. …il giudice unico ha sottolineato che: (i) contrariamente al caso CAS 2010 / A / 2098, in base al quale la clausola di sell-on sottostante faceva esplicito riferimento a una “rivendita” del giocatore, la clausola di sell-on alla base della presente controversia si riferisce esclusivamente a un “trasferimento definitivo del giocatore […] dal [convenuto] a un altro club, consentendo [al convenuto] di realizzare una plusvalenza”
(ii) come sottolineato dal Panel nel caso CAS 2010 / A / 2098, un trasferimento di un giocatore può avvenire al di fuori dello schema contrattuale di una vendita.
21. Ciò premesso, il giudice unico era del parere che, al fine di chiarire il significato della clausola di vendita, avrebbe dovuto considerare il suo tenore letterale come primo mezzo per interpretare la reale intenzione delle parti.
A tale proposito, ha osservato che tale clausola non sembra richiedere esplicitamente lo schema contrattuale di una vendita, una “rivendita” o qualsiasi altro schema contrattuale determinato per l’attivazione della clausola di vendita del 12%.
22. La clausola in questione sembra piuttosto richiedere solo che il giocatore venga trasferito in una terza squadra e che il convenuto realizzi un “guadagno in conto capitale” da detto trasferimento. Al giudice unico è sembrato che entrambe circostanze siano indiscutibilmente avvenute nel caso in esame, poiché:
a. il giocatore è stato trasferito dal Siviglia al Barcellona a seguito del pagamento di 35.910.000 EUR che il primo ha ricevuto indiscutibilmente dal secondo;
b. di conseguenza, il Convenuto ha realizzato una “plusvalenza” di EUR 30.910.000, vale a dire un profitto al netto dell’importo di EUR 5.000.000 che aveva originariamente pagato per il giocatore nel contesto del suo trasferimento dal Richiedente il 5 gennaio 2017.
23. Inoltre, il giudice unico ha esaminato la parte dell’art. 3.2 dell’accordo di trasferimento che stabilisce che la clausola sarebbe stata attivata “nel caso in cui venga firmato un trasferimento definitivo del giocatore”. A questo proposito, il giudice unico ha osservato che i trasferimenti non vengono “firmati”, ma piuttosto conclusi o eseguiti. Pertanto, secondo l’opinione del giudice unico, per quanto riguarda questa espressione, la vera intenzione delle parti non potrebbe essere altro che assoggettare il funzionamento della clausola di vendita a un trasferimento del giocatore concluso.
24. Pur essendo fiducioso dell’esaustività della precedente linea di ragionamento, per completezza, il giudice unico ha ritenuto che valesse la pena ricordare, ancora una volta, lo scopo stesso delle clausole di vendita. Nella realtà del mercato dei trasferimenti, in base al quale il valore dei giocatori subisce fluttuazioni imprevedibili, i club accettano di includere tali clausole al fine di “proteggersi” da un aumento significativo del valore di un giocatore incerto o difficilmente prevedibile che, in una determinata fase , decidono o hanno la necessità di vendere ad un altro club.
25. In questo contesto, il giudice unico ha anche ricordato che il mercato del calcio mostra che le società a volte seguono la pratica di includere clausole di acquisto nei contratti di lavoro che firmano con i giocatori.
26. Alla luce di quanto precede, il giudice unico ha ritenuto che, sebbene in alcune occasioni l’inclusione di tali clausole di acquisto nei contratti di lavoro sul calcio sembra essere la diretta conseguenza di una disposizione della legge statale, devono essere sempre tenuti a mente la sostanza dell’operazione sottostante l’esecuzione e lo scopo che tali clausole servono. A questo proposito, il giudice unico ha voluto sottolineare che la realtà e la sostanza delle transazioni dovrebbero prevalere sulle discussioni su forme o schemi di trasferimenti.
27. Inoltre, il giudice unico ha ritenuto importante tenere presente che, sebbene formalmente parlando, queste clausole di acquisizione sembrano richiedere che il giocatore paghi personalmente l’importo corrispondente, in realtà la maggior parte delle volte, se non sempre, il loro importo è, di fatto, non pagabile da una persona fisica. In effetti, i giocatori non attivano clausole di riscatto pagando loro stessi cifre spesso enormi. I club che desiderano garantire i propri servizi lo fanno per loro conto.
28. In altre parole, le clausole di acquisto, indipendentemente dal modo in cui sono redatte, costituiscono di fatto un’accettazione anticipata di un possibile trasferimento futuro di un giocatore a fronte del relativo importo predeterminato.
29. Alla luce di tutte le considerazioni di cui sopra, il giudice unico ha concluso che, poiché il trasferimento del giocatore dal Siviglia al Barcellona si era verificato indiscutibilmente, il ricorrente aveva diritto al 12% dell’utile netto realizzato dall’intervistato in relazione ad esso , ai sensi dell’art. 3.2. dell’accordo di trasferimento firmato tra le parti il 5 gennaio 2017.
30. Essendo stato stabilito quanto sopra, il giudice unico ha osservato che, sebbene avesse diritto al 12% della “plusvalenza” fatta dal convenuto in relazione al trasferimento del giocatore al Barcellona, il richiedente limitava le sue richieste all’importo di 3.708.000 EUR.
31. Di conseguenza, il giudice unico ha deciso che, conformemente al principio giuridico generale pacta sunt servanda, il convenuto è tenuto a versare al ricorrente l’importo di EUR 3.708.000 conformemente alla clausola 3.2 dell’accordo di trasferimento.
32. Inoltre, tenendo conto della richiesta del richiedente, la Camera ha deciso che il convenuto deve pagare al richiedente un interesse del 5% p.a. su tale importo alla data dell’8 settembre 2018, come richiesto, fino alla data del pagamento effettivo”.
Il Siviglia però non demordeva e decideva di ricorrere al CAS che, con decisione del 14 aprile 2020, confermava le motivazioni della Camera Arbitrale della FIFA. Ecco la statuizione del Collegio riunitosi nello Château de Béthusy e presieduto dall’italiano prof. Luigi Fumagalli:
“65. Passando al merito della controversia, il Collegio osserva che, come indicato sopra, il contratto di trasferimento (e quindi la clausola di vendita in esso contenuta) deve essere interpretato principalmente sulla base delle norme e dei regolamenti FIFA, con la legge svizzera applicabile in via sussidiaria.
66. L’articolo 18.1 del Codice delle obbligazioni svizzero (“CO”), relativo all’interpretazione dei contratti, stabilisce la seguente disposizione:
“Per valutare la forma e il contenuto di un contratto, è necessario indagare l’intento reale e comune delle parti, senza limitare l’indagine alle espressioni o alle parole usate in modo improprio dalle parti, per errore o per nascondere la vera natura del accordo”.
67. Di conseguenza, l’interpretazione di un contratto ai sensi dell’articolo 18 CO mira a valutare l’intenzione delle parti quando hanno concluso il contratto. Su questa base, studiosi svizzeri (WIEGAND, in Basler Kommentar, n. 7 e seguenti, ad art. 18 CO) e giurisprudenza (decisioni del Tribunale federale del 28 settembre 1999, ATF 125 III 435 e del 6 marzo 2000, ATF 126 III 119) hanno indicato che l’obiettivo principale dell’interpretazione è accertare la vera intenzione comune (consenso) delle parti. Laddove non sia possibile dimostrare un consenso fattuale, le dichiarazioni delle parti devono essere interpretate in base al principio di buona fede nel senso in cui avrebbero potuto e dovuto essere comprese, tenendo conto della formulazione, del contesto e di tutte le circostanze.
68. Pertanto, questo gruppo di esperti deve esplorare “l’intenzione reale e comune delle parti”.
69. Come osservato in CAS 2010 / A / 2098 (§ 67), cui fanno riferimento le Parti, la clausola Sell-On contiene un meccanismo ben noto nel mondo del calcio professionistico. Il suo scopo è quello di “proteggere” un club (il “vecchio club”) a seguito della cessione di un giocatore in un altro club (il “nuovo club”) da un aumento imprevisto, dopo il trasferimento, del valore di mercato del giocatore; pertanto, il vecchio club riceve un pagamento aggiuntivo nel caso in cui il giocatore venga “venduto” dal nuovo club a un terzo club per un importo superiore a quello pagato dal nuovo club al vecchio club. In altre parole, il nuovo club si impegna a condividere con il vecchio club una parte degli utili realizzati dal nuovo club in relazione al trasferimento di un giocatore. Nei contratti di trasferimento, per tale motivo, una clausola di sell-on è combinata con la disposizione che definisce la commissione di trasferimento: nel complesso, le parti dividono il corrispettivo che il nuovo club dovrà pagare in due componenti, vale a dire un importo fisso, da versare al momento del trasferimento del giocatore nel nuovo club e un importo variabile, nozionale, pagabile al vecchio club in caso di una successiva “vendita” del giocatore dal nuovo club a un terzo club.
70. Seguendo questo schema, nel caso in esame, Nancy (il “vecchio club”) e Siviglia (il “nuovo club”) stabiliscono nel contratto di trasferimento una commissione di trasferimento (EUR 5.000.000) da versare al momento del trasferimento a Siviglia del Giocatore; e la clausola Sell-On, che prevede un pagamento aggiuntivo in caso di “trasferimento firmato” dal Siviglia a un terzo club. La controversia tra le parti (come sintetizzato sopra) fa esattamente riferimento a questo punto, cioè all’esatta identificazione del significato e della portata di questo elemento scatenante (“trasferimento firmato” da Sevilla).
71. Il gruppo di esperti scientifici nota (come già sottolineato nel CAS 2010 / A / 2098) che nel mondo del calcio professionistico un “trasferimento” di un giocatore significa in termini generali un cambiamento di “registrazione” di un giocatore o – scambiando i punti di vista – per un giocatore professionista significa un “cambio di datore di lavoro”. Quindi un giocatore registrato per giocare in un club diventa idoneo a giocare in un altro club o, se impiegato in un club, diventa un dipendente di un altro club. Le regole della FIFA, e principalmente i regolamenti sullo status e il trasferimento dei giocatori, in tutte le loro edizioni, si basano su tale concetto. A tal proposito, quindi, un “trasferimento” può essere equiparato a un “movimento” nel rapporto di registrazione / lavoro.
72. Più specificamente, e anche considerando le disposizioni della FIFA, un trasferimento può essere l’oggetto e lo scopo dell’accordo tra le parti. In tal caso, può effettivamente essere fatto in due modi: (i) mediante cessione del contratto di lavoro; e (ii) mediante la risoluzione del contratto di lavoro con il vecchio club e la firma di un nuovo contratto di lavoro con il nuovo club. In entrambi i casi, il vecchio club esprime il proprio accordo (sull’assegnazione o sulla risoluzione del vecchio contratto di lavoro, a seconda dei casi) a fronte della ricezione di un pagamento – che compensa la perdita dei servizi del giocatore; il nuovo club accetta il trasferimento del contratto di lavoro esistente o acconsente a stipulare un nuovo contratto con il giocatore; e il giocatore acconsente a trasferirsi nel nuovo club.
73. Allo stesso tempo, un trasferimento di un giocatore può avvenire anche al di fuori dello schema contrattuale tra il vecchio e il nuovo club, nel caso in cui il giocatore si sposti da un club all’altro a seguito della risoluzione del vecchio contratto di lavoro a seguito della (i) sua scadenza o (ii) sua violazione. In entrambi i casi, il trasferimento del giocatore da una squadra all’altra avviene senza (o addirittura contro) il consenso della sua vecchia squadra. Pertanto, si svolge senza un contratto, poiché non esiste un contratto (in una situazione in cui non vi è alcun obbligo assunto liberamente da una parte nei confronti dell’altra). Nel secondo caso (trasferimento a seguito di una violazione), un importo è dovuto al vecchio club, ma non può essere definito come un prezzo pagato come corrispettivo per il consenso al trasferimento, poiché ha carattere e titolo diversi: è risarcimento del danno causato dalla violazione.
74. Alla luce di quanto precede, il Collegio osserva che la formulazione della clausola Sell-on è sufficientemente ampia da coprire ogni tipo di trasferimento, sia in un contesto contrattuale che extracontrattuale, per il quale il Siviglia doveva ricevere un pagamento. Questo punto segna una distinzione decisiva tra questo caso e la controversia decisa nel CAS 2010 / A / 2098, in cui l’elemento scatenante non era in termini generali un “trasferimento”, ma in particolare una “rivendita”. Questa interpretazione è confermata dalla definizione di “plusvalenza” nell’Articolo 3.2 del Contratto di trasferimento, che fa semplicemente riferimento alla differenza tra l’importo pagato e l’importo ricevuto a seguito del trasferimento del Giocatore, senza qualificazione aggiuntiva, e sembra corrispondere all’intento reale e comune delle parti, in quanto coerente con lo scopo generale delle clausole di vendita, che, in assenza di limitazioni specifiche, richiedono la loro applicazione a tutti i casi in cui lo scopo previsto (per consentire al vecchio club di condividere i benefici di un successivo trasferimento) può essere raggiunto.
75. La conclusione di cui sopra rende irrilevante ipotizzare l’effetto della legge spagnola sull’esercizio della clausola rescissoria. Accettando, in linea con il CAS 2010 / A / 2098, che in seguito all’esercizio di detta clausola, il Giocatore si è trasferito al di fuori di uno schema contrattuale (cioè senza accordo tra Siviglia e Barcellona), il suo trasferimento avrebbe comunque innescato l’applicazione della clausola di vendita.
76. Inoltre, questa conclusione non è influenzata dal riferimento che nella clausola sell-on il trasferimento debba essere “firmato” dal Sevilla. A tale proposito, il Collegio concorda con il giudice unico che tale riferimento appare solo per confermare che il “trasferimento”, al fine di attivare il pagamento, doveva essere concluso o essere definitivo, come indicato nella stessa disposizione.
77. In sintesi e in conclusione, la Decisione che stabiliva l’attivazione della clausola sell-on deve essere approvata e confermata: il convenuto aveva il diritto di ricevere il 12% degli utili realizzati dall Siviglia per il trasferimento del Giocatore a Barcellona. Tale importo deve essere pagato dal convenuto alla ricorrente, come già ordinato dal giudice unico.
3.6 Conclusione
78. Alla luce di quanto precede, il gruppo di esperti scientifici ritiene che l’impugnazione proposta dalla ricorrente nei confronti della convenuta nei confronti della decisione debba essere respinta e la decisione confermata.“
Considerazioni finali sulla clausola di rivendita
Alla luce di quanto stabilito dalla Camera Arbitrale della FIFA e dal CAS, è possibile trarre queste conclusioni:
- Le sell-on clause possono riferirsi alla sola rivendita (CAS 2010/A/2098) oppure al generico trasferimento del giocatore (la fattispecie in esame, CAS 2019/A/6525).
- Nel primo caso per l’attivazione della sell-on clause sarà necessario un accordo di trasferimento tra club cessionario e club terzo. Nel secondo caso, invece, basta il semplice trasferimento del giocatore, indipendentemente dalla volontà del club cessionario.
- Nell’esempio fatto in apertura, il Milan ha chiaramente stipulato con la Roma una sell-on clause del secondo tipo, quindi legata al semplice trasferimento. Ciò vuol dire che anche se il club rossonero perdesse il giocatore a seguito dell’attivazione di una clausola rescissoria, dovrebbe comunque versare alla Roma la percentuale pattuita.
- Nel caso in cui tra le parti vi sia una differente interpretazione sulla sell-on clause, bisogna risalire alla reale volontà dei contraenti secondo il principio di buona fede. Quindi lo scopo genuino che le parti volevano dare a quel tipo di clausola.
Avv. Felice Raimondo