avv.feliceraimondo@gmail.com

  • MISSION
    • IL TITOLARE DELLO STUDIO: AVV. FELICE RAIMONDO
  • CONSULENZA
    • CONSULENZE BUONI FRUTTIFERI POSTALI
    • TRUST: TUTELA IL TUO PATRIMONIO
    • BONUS CARTA DOCENTI E INDENNITA’ FERIE NON GODUTE
    • CITTADINANZA ITALIANA IURE SANGUINIS
    • SUPERBONUS 110%
    • DIRITTO SPORTIVO
  • DOMICILIAZIONI
Avv. Felice Raimondo
  • CASI DI STUDIO
  • CONTATTI
  • BLOG
    • NOTIZIE
  • MISSION
    • IL TITOLARE DELLO STUDIO: AVV. FELICE RAIMONDO
  • CONSULENZA
    • CONSULENZE BUONI FRUTTIFERI POSTALI
    • TRUST: TUTELA IL TUO PATRIMONIO
    • BONUS CARTA DOCENTI E INDENNITA’ FERIE NON GODUTE
    • CITTADINANZA ITALIANA IURE SANGUINIS
    • SUPERBONUS 110%
    • DIRITTO SPORTIVO
  • DOMICILIAZIONI
  • CASI DI STUDIO
  • CONTATTI
  • BLOG
    • NOTIZIE

Sell-On clause: cosa sono le clausole sulla futura rivendita e perché vanno scritte bene.

15 Luglio 2020 In Aspetti economici e giuridici, Contenuto Premium, L'avvocato del Diavolo
football-142952_1280

Dopo aver analizzato la clausola rescissoria (Link), è il momento di approfondire un altro strumento utilizzato di sovente dai club calcistici di tutto il mondo: la clausola di rivendita.

Meglio nota come “sell-on clause“, si tratta di una clausola che viene inserita nei contratti di trasferimento e che garantisce al club cedente una futura percentuale di guadagno qualora il club cessionario si privi del giocatore vendendolo ad un terzo club. Nel caso dell’AC Milan, un esempio documentabile di sell-on clause lo troviamo in merito all’acquisizione del calciatore Alessio Romagnoli. Dal comunicato ufficiale dell’AS Roma è possibile leggere quanto segue:

“L’A.S. Roma S.p.A. rende noto di aver sottoscritto con l’ A.C. Milan il contratto per la cessione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alessio Romagnoli, a fronte di un corrispettivo fisso di 25 milioni di euro. Inoltre, in caso di futuro trasferimento a titolo definitivo del Calciatore, l’A.C. Milan riconoscerà all’A.S. Roma un importo pari al 30% del valore eccedente i 25 milioni di euro“

Dalla lettura del comunicato, non potendo leggere l’accordo di trasferimento completo, traspare tuttavia l’interpretazione classica che viene data alle clausole di rivendita, ossia la volontà da parte del club cessionario (Milan) di riconoscere al club cedente (Roma) una percentuale pari al 30% del valore eccedente i 25 milioni di euro. Attenzione: si parla semplicemente di soldi incassati, quindi la plusvalenza non è quella classica che si registra nel conto economico (Link) ma la semplice differenza tra il valore di cessione e la cifra pattuita nella clausola. Quindi, nel caso di Romagnoli, se il Milan vendesse il giocatore ad un prezzo di 70 milioni, dovrebbe riconoscere alla Roma il 30% di 70-25 = 45 milioni. Ossia 13,5 milioni di euro.

Tuttavia se nel contratto firmato tra Romagnoli ed il club rossonero fosse inserita una clausola rescissoria, la sell-on clause avrebbe seguito? In altre parole, la contemporanea presenza di una clausola rescissoria ed una clausola di rivendita potrebbe causare l’inefficacia della sell-on clause dato che il trasferimento non dipenderebbe dalla volontà del club cessionario, ma dal pagamento sic et simpliciter di una somma di danaro da parte di un club terzo?

La risposta ce la fornisce il CAS di Losanna, che ha analizzato la questione in una recente diatriba tra il Siviglia, club spagnolo, e il Nancy, club francese (Link). Oggetto del contendere: la percentuale di rivendita stabilita in favore del Nancy relativamente al trasferimento del giocatore Clement Lenglet nel capoluogo andaluso, allorquando il Barcellona esercitava la clausola rescissoria a fronte del pagamento di 35 milioni di euro.

Il club francese, infatti, sulla base degli accordi stipulati con il Siviglia, dopo aver saputo che il Barcellona aveva sfruttato la clausola rescissoria, chiedeva al club andaluso il pagamento della percentuale di rivendita in base a quanto pattuito nel contratto di trasferimento, che prevedeva quanto segue:

“SEVILLA FC si impegna a versare ad ASNL una compensazione di trasferimento aggiuntiva come segue: nel caso in cui venga firmato un trasferimento definitivo del giocatore e quest’ultimo venga trasferito da SEVILLA FC a un altro club, consentendo a SEVILLA FC di realizzare una plusvalenza, il 12% di questo valore verrà trasferito al club ASNL.

La plusvalenza deve essere intesa come la differenza tra l’importo ricevuto (indennità di allenamento inclusa) dal club Siviglia FC a seguito del trasferimento definitivo del giocatore in un terzo club, e la somma di 5.000.000 € pagata dal SIVIGLIA FC ad ASNL in relazione al pagamento del trasferimento finale.

Ad esempio, in caso di trasferimento del giocatore dal SEVILLA FC a una terza squadra per un importo di 7.000.000 € (incluso il compenso per l’allenamento), il SEVILLA FC dovrà versare ad ASNL un compenso aggiuntivo del 12% di 2.000.000 €, vale a dire di ‘240.000€ ”.

Tuttavia il club spagnolo rispondeva picche. Secondo il Siviglia, infatti, il trasferimento non dipendeva dalla sua volontà, in quanto il Barcellona esercitava la clausola rescissoria. Quindi la sell-on clause non aveva avuto efficacia e, conseguentemente, il Nancy non aveva diritto ad alcun compenso aggiuntivo. Ma il piccolo club francese non si perdeva d’animo e trascinava il club andaluso dinanzi alla Camera Arbitrale della FIFA che, com’è possibile leggere nella sentenza TAS, si esprimeva in questi termini:

“12. Alla luce della posizione conflittuale delle parti e considerando i fatti indiscussi sopra menzionati, il giudice unico ha concluso che la questione principale della vertenza era determinare se l’esecuzione da parte del Barcellona del pagamento della clausola di acquisizione contenuta nel contratto di lavoro del giocatore abbia innescato la vendita e quindi la clausola contenuta nell’accordo di trasferimento tra il richiedente e il convenuto.

13. A tale proposito, il giudice unico ha osservato che il convenuto si è basato su un riconoscimento specifico reso dalla Corte arbitrale per lo sport (CAS) il 29 novembre 2010, ovvero CAS 2010 / A / 2098 Sevilla FC contro RC Lens.

20. …il giudice unico ha sottolineato che: (i) contrariamente al caso CAS 2010 / A / 2098, in base al quale la clausola di sell-on sottostante faceva esplicito riferimento a una “rivendita” del giocatore, la clausola di sell-on alla base della presente controversia si riferisce esclusivamente a un “trasferimento definitivo del giocatore […] dal [convenuto] a un altro club, consentendo [al convenuto] di realizzare una plusvalenza”

(ii) come sottolineato dal Panel nel caso CAS 2010 / A / 2098, un trasferimento di un giocatore può avvenire al di fuori dello schema contrattuale di una vendita.

21. Ciò premesso, il giudice unico era del parere che, al fine di chiarire il significato della clausola di vendita, avrebbe dovuto considerare il suo tenore letterale come primo mezzo per interpretare la reale intenzione delle parti.

A tale proposito, ha osservato che tale clausola non sembra richiedere esplicitamente lo schema contrattuale di una vendita, una “rivendita” o qualsiasi altro schema contrattuale determinato per l’attivazione della clausola di vendita del 12%.

22. La clausola in questione sembra piuttosto richiedere solo che il giocatore venga trasferito in una terza squadra e che il convenuto realizzi un “guadagno in conto capitale” da detto trasferimento. Al giudice unico è sembrato che entrambe circostanze siano indiscutibilmente avvenute nel caso in esame, poiché:

a. il giocatore è stato trasferito dal Siviglia al Barcellona a seguito del pagamento di 35.910.000 EUR che il primo ha ricevuto indiscutibilmente dal secondo;

b. di conseguenza, il Convenuto ha realizzato una “plusvalenza” di EUR 30.910.000, vale a dire un profitto al netto dell’importo di EUR 5.000.000 che aveva originariamente pagato per il giocatore nel contesto del suo trasferimento dal Richiedente il 5 gennaio 2017.

23. Inoltre, il giudice unico ha esaminato la parte dell’art. 3.2 dell’accordo di trasferimento che stabilisce che la clausola sarebbe stata attivata “nel caso in cui venga firmato un trasferimento definitivo del giocatore”. A questo proposito, il giudice unico ha osservato che i trasferimenti non vengono “firmati”, ma piuttosto conclusi o eseguiti. Pertanto, secondo l’opinione del giudice unico, per quanto riguarda questa espressione, la vera intenzione delle parti non potrebbe essere altro che assoggettare il funzionamento della clausola di vendita a un trasferimento del giocatore concluso.

24. Pur essendo fiducioso dell’esaustività della precedente linea di ragionamento, per completezza, il giudice unico ha ritenuto che valesse la pena ricordare, ancora una volta, lo scopo stesso delle clausole di vendita. Nella realtà del mercato dei trasferimenti, in base al quale il valore dei giocatori subisce fluttuazioni imprevedibili, i club accettano di includere tali clausole al fine di “proteggersi” da un aumento significativo del valore di un giocatore incerto o difficilmente prevedibile che, in una determinata fase , decidono o hanno la necessità di vendere ad un altro club.

25. In questo contesto, il giudice unico ha anche ricordato che il mercato del calcio mostra che le società a volte seguono la pratica di includere clausole di acquisto nei contratti di lavoro che firmano con i giocatori.

26. Alla luce di quanto precede, il giudice unico ha ritenuto che, sebbene in alcune occasioni l’inclusione di tali clausole di acquisto nei contratti di lavoro sul calcio sembra essere la diretta conseguenza di una disposizione della legge statale, devono essere sempre tenuti a mente la sostanza dell’operazione sottostante l’esecuzione e lo scopo che tali clausole servono. A questo proposito, il giudice unico ha voluto sottolineare che la realtà e la sostanza delle transazioni dovrebbero prevalere sulle discussioni su forme o schemi di trasferimenti.

27. Inoltre, il giudice unico ha ritenuto importante tenere presente che, sebbene formalmente parlando, queste clausole di acquisizione sembrano richiedere che il giocatore paghi personalmente l’importo corrispondente, in realtà la maggior parte delle volte, se non sempre, il loro importo è, di fatto, non pagabile da una persona fisica. In effetti, i giocatori non attivano clausole di riscatto pagando loro stessi cifre spesso enormi. I club che desiderano garantire i propri servizi lo fanno per loro conto.

28. In altre parole, le clausole di acquisto, indipendentemente dal modo in cui sono redatte, costituiscono di fatto un’accettazione anticipata di un possibile trasferimento futuro di un giocatore a fronte del relativo importo predeterminato.

29. Alla luce di tutte le considerazioni di cui sopra, il giudice unico ha concluso che, poiché il trasferimento del giocatore dal Siviglia al Barcellona si era verificato indiscutibilmente, il ricorrente aveva diritto al 12% dell’utile netto realizzato dall’intervistato in relazione ad esso , ai sensi dell’art. 3.2. dell’accordo di trasferimento firmato tra le parti il ​​5 gennaio 2017.

30. Essendo stato stabilito quanto sopra, il giudice unico ha osservato che, sebbene avesse diritto al 12% della “plusvalenza” fatta dal convenuto in relazione al trasferimento del giocatore al Barcellona, ​​il richiedente limitava le sue richieste all’importo di 3.708.000 EUR.

31. Di conseguenza, il giudice unico ha deciso che, conformemente al principio giuridico generale pacta sunt servanda, il convenuto è tenuto a versare al ricorrente l’importo di EUR 3.708.000 conformemente alla clausola 3.2 dell’accordo di trasferimento.

32. Inoltre, tenendo conto della richiesta del richiedente, la Camera ha deciso che il convenuto deve pagare al richiedente un interesse del 5% p.a. su tale importo alla data dell’8 settembre 2018, come richiesto, fino alla data del pagamento effettivo”.

Il Siviglia però non demordeva e decideva di ricorrere al CAS che, con decisione del 14 aprile 2020, confermava le motivazioni della Camera Arbitrale della FIFA. Ecco la statuizione del Collegio riunitosi nello Château de Béthusy e presieduto dall’italiano prof. Luigi Fumagalli:

“65. Passando al merito della controversia, il Collegio osserva che, come indicato sopra, il contratto di trasferimento (e quindi la clausola di vendita in esso contenuta) deve essere interpretato principalmente sulla base delle norme e dei regolamenti FIFA, con la legge svizzera applicabile in via sussidiaria.

66. L’articolo 18.1 del Codice delle obbligazioni svizzero (“CO”), relativo all’interpretazione dei contratti, stabilisce la seguente disposizione:

“Per valutare la forma e il contenuto di un contratto, è necessario indagare l’intento reale e comune delle parti, senza limitare l’indagine alle espressioni o alle parole usate in modo improprio dalle parti, per errore o per nascondere la vera natura del accordo”.

67. Di conseguenza, l’interpretazione di un contratto ai sensi dell’articolo 18 CO mira a valutare l’intenzione delle parti quando hanno concluso il contratto. Su questa base, studiosi svizzeri (WIEGAND, in Basler Kommentar, n. 7 e seguenti, ad art. 18 CO) e giurisprudenza (decisioni del Tribunale federale del 28 settembre 1999, ATF 125 III 435 e del 6 marzo 2000, ATF 126 III 119) hanno indicato che l’obiettivo principale dell’interpretazione è accertare la vera intenzione comune (consenso) delle parti. Laddove non sia possibile dimostrare un consenso fattuale, le dichiarazioni delle parti devono essere interpretate in base al principio di buona fede nel senso in cui avrebbero potuto e dovuto essere comprese, tenendo conto della formulazione, del contesto e di tutte le circostanze.

68. Pertanto, questo gruppo di esperti deve esplorare “l’intenzione reale e comune delle parti”.

69. Come osservato in CAS 2010 / A / 2098 (§ 67), cui fanno riferimento le Parti, la clausola Sell-On contiene un meccanismo ben noto nel mondo del calcio professionistico. Il suo scopo è quello di “proteggere” un club (il “vecchio club”) a seguito della cessione di un giocatore in un altro club (il “nuovo club”) da un aumento imprevisto, dopo il trasferimento, del valore di mercato del giocatore; pertanto, il vecchio club riceve un pagamento aggiuntivo nel caso in cui il giocatore venga “venduto” dal nuovo club a un terzo club per un importo superiore a quello pagato dal nuovo club al vecchio club. In altre parole, il nuovo club si impegna a condividere con il vecchio club una parte degli utili realizzati dal nuovo club in relazione al trasferimento di un giocatore. Nei contratti di trasferimento, per tale motivo, una clausola di sell-on è combinata con la disposizione che definisce la commissione di trasferimento: nel complesso, le parti dividono il corrispettivo che il nuovo club dovrà pagare in due componenti, vale a dire un importo fisso, da versare al momento del trasferimento del giocatore nel nuovo club e un importo variabile, nozionale, pagabile al vecchio club in caso di una successiva “vendita” del giocatore dal nuovo club a un terzo club.

70. Seguendo questo schema, nel caso in esame, Nancy (il “vecchio club”) e Siviglia (il “nuovo club”) stabiliscono nel contratto di trasferimento una commissione di trasferimento (EUR 5.000.000) da versare al momento del trasferimento a Siviglia del Giocatore; e la clausola Sell-On, che prevede un pagamento aggiuntivo in caso di “trasferimento firmato” dal Siviglia a un terzo club. La controversia tra le parti (come sintetizzato sopra) fa esattamente riferimento a questo punto, cioè all’esatta identificazione del significato e della portata di questo elemento scatenante (“trasferimento firmato” da Sevilla).

71. Il gruppo di esperti scientifici nota (come già sottolineato nel CAS 2010 / A / 2098) che nel mondo del calcio professionistico un “trasferimento” di un giocatore significa in termini generali un cambiamento di “registrazione” di un giocatore o – scambiando i punti di vista – per un giocatore professionista significa un “cambio di datore di lavoro”. Quindi un giocatore registrato per giocare in un club diventa idoneo a giocare in un altro club o, se impiegato in un club, diventa un dipendente di un altro club. Le regole della FIFA, e principalmente i regolamenti sullo status e il trasferimento dei giocatori, in tutte le loro edizioni, si basano su tale concetto. A tal proposito, quindi, un “trasferimento” può essere equiparato a un “movimento” nel rapporto di registrazione / lavoro.

72. Più specificamente, e anche considerando le disposizioni della FIFA, un trasferimento può essere l’oggetto e lo scopo dell’accordo tra le parti. In tal caso, può effettivamente essere fatto in due modi: (i) mediante cessione del contratto di lavoro; e (ii) mediante la risoluzione del contratto di lavoro con il vecchio club e la firma di un nuovo contratto di lavoro con il nuovo club. In entrambi i casi, il vecchio club esprime il proprio accordo (sull’assegnazione o sulla risoluzione del vecchio contratto di lavoro, a seconda dei casi) a fronte della ricezione di un pagamento – che compensa la perdita dei servizi del giocatore; il nuovo club accetta il trasferimento del contratto di lavoro esistente o acconsente a stipulare un nuovo contratto con il giocatore; e il giocatore acconsente a trasferirsi nel nuovo club.

73. Allo stesso tempo, un trasferimento di un giocatore può avvenire anche al di fuori dello schema contrattuale tra il vecchio e il nuovo club, nel caso in cui il giocatore si sposti da un club all’altro a seguito della risoluzione del vecchio contratto di lavoro a seguito della (i) sua scadenza o (ii) sua violazione. In entrambi i casi, il trasferimento del giocatore da una squadra all’altra avviene senza (o addirittura contro) il consenso della sua vecchia squadra. Pertanto, si svolge senza un contratto, poiché non esiste un contratto (in una situazione in cui non vi è alcun obbligo assunto liberamente da una parte nei confronti dell’altra). Nel secondo caso (trasferimento a seguito di una violazione), un importo è dovuto al vecchio club, ma non può essere definito come un prezzo pagato come corrispettivo per il consenso al trasferimento, poiché ha carattere e titolo diversi: è risarcimento del danno causato dalla violazione.

74. Alla luce di quanto precede, il Collegio osserva che la formulazione della clausola Sell-on è sufficientemente ampia da coprire ogni tipo di trasferimento, sia in un contesto contrattuale che extracontrattuale, per il quale il Siviglia doveva ricevere un pagamento. Questo punto segna una distinzione decisiva tra questo caso e la controversia decisa nel CAS 2010 / A / 2098, in cui l’elemento scatenante non era in termini generali un “trasferimento”, ma in particolare una “rivendita”. Questa interpretazione è confermata dalla definizione di “plusvalenza” nell’Articolo 3.2 del Contratto di trasferimento, che fa semplicemente riferimento alla differenza tra l’importo pagato e l’importo ricevuto a seguito del trasferimento del Giocatore, senza qualificazione aggiuntiva, e sembra corrispondere all’intento reale e comune delle parti, in quanto coerente con lo scopo generale delle clausole di vendita, che, in assenza di limitazioni specifiche, richiedono la loro applicazione a tutti i casi in cui lo scopo previsto (per consentire al vecchio club di condividere i benefici di un successivo trasferimento) può essere raggiunto.

75. La conclusione di cui sopra rende irrilevante ipotizzare l’effetto della legge spagnola sull’esercizio della clausola rescissoria. Accettando, in linea con il CAS 2010 / A / 2098, che in seguito all’esercizio di detta clausola, il Giocatore si è trasferito al di fuori di uno schema contrattuale (cioè senza accordo tra Siviglia e Barcellona), il suo trasferimento avrebbe comunque innescato l’applicazione della clausola di vendita.

76. Inoltre, questa conclusione non è influenzata dal riferimento che nella clausola sell-on il trasferimento debba essere “firmato” dal Sevilla. A tale proposito, il Collegio concorda con il giudice unico che tale riferimento appare solo per confermare che il “trasferimento”, al fine di attivare il pagamento, doveva essere concluso o essere definitivo, come indicato nella stessa disposizione.

77. In sintesi e in conclusione, la Decisione che stabiliva l’attivazione della clausola sell-on deve essere approvata e confermata: il convenuto aveva il diritto di ricevere il 12% degli utili realizzati dall Siviglia per il trasferimento del Giocatore a Barcellona. Tale importo deve essere pagato dal convenuto alla ricorrente, come già ordinato dal giudice unico.

3.6 Conclusione

78. Alla luce di quanto precede, il gruppo di esperti scientifici ritiene che l’impugnazione proposta dalla ricorrente nei confronti della convenuta nei confronti della decisione debba essere respinta e la decisione confermata.“

Considerazioni finali sulla clausola di rivendita

Alla luce di quanto stabilito dalla Camera Arbitrale della FIFA e dal CAS, è possibile trarre queste conclusioni:

  • Le sell-on clause possono riferirsi alla sola rivendita (CAS 2010/A/2098) oppure al generico trasferimento del giocatore (la fattispecie in esame, CAS 2019/A/6525).
  • Nel primo caso per l’attivazione della sell-on clause sarà necessario un accordo di trasferimento tra club cessionario e club terzo. Nel secondo caso, invece, basta il semplice trasferimento del giocatore, indipendentemente dalla volontà del club cessionario.
  • Nell’esempio fatto in apertura, il Milan ha chiaramente stipulato con la Roma una sell-on clause del secondo tipo, quindi legata al semplice trasferimento. Ciò vuol dire che anche se il club rossonero perdesse il giocatore a seguito dell’attivazione di una clausola rescissoria, dovrebbe comunque versare alla Roma la percentuale pattuita.
  • Nel caso in cui tra le parti vi sia una differente interpretazione sulla sell-on clause, bisogna risalire alla reale volontà dei contraenti secondo il principio di buona fede. Quindi lo scopo genuino che le parti volevano dare a quel tipo di clausola.

Avv. Felice Raimondo


Condividi l'articolo:
calciomercato cas clausola di rivendita sell-on clause

Related Articles

  • tennis-178696_1280
    Sinner vs WADA: l'orientamento CAS e i possibili scenari.
  • football-142952_1280
    Calciomercato 2024/25: scopriamo gli investimenti e i costi di tutte le operazioni.

Rubrica Substack

Se apprezzi i contenuti del blog, puoi supportare l'autore iscrivendoti alla rubrica in abbonamento su Substack: https://feliceraimondo.substack.com/

Categorie

  • Contenuto Premium (41)
  • L'avvocato del Diavolo (196)
    • Analisi statistiche ed elaborazione dati (Categoria gratuita) (2)
    • Aspetti economici e giuridici (66)
    • Attualità (90)
    • Documenti ufficiali AC Milan (14)
    • Elliott Management (21)
    • Fair Play Finanziario (33)
    • RedBird Capital Partners (10)

Articoli Recenti – L’Avvocato del Diavolo

  • Boban-Milan: la Cassazione conferma l’Appello. Non ci fu la giusta causa di licenziamento, ma il giocatore deve restituire il danno non patrimoniale.
  • Nuovo San Siro: scopriamo tutti i problemi sulla strada di Milan e Inter.
  • Calciomercato 2024/25: scopriamo gli investimenti e i costi di tutte le operazioni.
  • Stadio a San Donato: scopriamo l’interesse pubblico di Regione Lombardia.
  • Ristrutturazione di San Siro: ecco cosa prevede la concessione pattuita con i clubs.

Notizie AC Milan

  • Milan, brutto record: la prima italiana senza gol in Champions per 5 gare di fila
  • Calabria: "Chi non ci crede stia a casa". Pioli: "Ha sbagliato a dire così"
  • Psg-Milan 3-0: gol di Mbappé, Kolo Muani e Lee
  • Psg-Milan, Donnarumma insultato dai tifosi rossoneri
  • Milan, Cardinale e Todt insieme a Riad

Tutti i contenuti presenti nel sito e anche nell’area riservata, salvo prova contraria o laddove altrimenti indicato, sono protetti dal diritto d’autore.

Ergo non possono essere copiati, riprodotti, pubblicati o redistribuiti perché appartenenti al proprietario del sito web fin dalla loro creazione.

E’ vietata la copia e la riproduzione dei contenuti in qualsiasi modo o forma.

E’ vietata la pubblicazione e la redistribuzione dei contenuti non autorizzata espressamente dall’autore.

Leggi qui la Policy sui diritti d’autore.

Studio Legale Avv. Felice Raimondo

Via Mazzini 40/b
86100 Campobasso
Tel. +(39) 0873 65 62 38
P.I. 01671240701

avv.feliceraimondo@gmail.com

Privacy Policy
Cookie Policy
Condizioni Generali di Vendita
Aggiorna le preferenze sui cookie

Copyright ©2024 Avv. Felice Raimondo. All Rights Reserved.

Translate »
Utilizziamo i cookie sul nostro sito web per offrirti l'esperienza più pertinente ricordando le tue preferenze e le visite ripetute. Cliccando su "Accetta", acconsenti all'utilizzo di TUTTI i cookie. Tuttavia, puoi visitare le impostazioni dei cookie per fornire un consenso controllato.
IMPOSTAZIONIRIFIUTAACCETTA
Gestisci il consenso

Gestione Cookie

Questo sito web utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza durante la navigazione. Di questi cookie, quelli che sono categorizzati come necessari vengono memorizzati sul tuo browser poiché sono essenziali per il funzionamento di base del sito web. Utilizziamo anche cookie di terze parti che ci aiutano ad analizzare e comprendere come utilizzi questo sito web. Questi cookie verranno memorizzati nel tuo browser solo con il tuo consenso. Hai anche la possibilità di optare per non utilizzare questi cookie. Tuttavia, la disattivazione di alcuni di questi cookie potrebbe influire sulla tua esperienza di navigazione.
Necessari
Sempre abilitato
I cookie necessari sono assolutamente essenziali per il corretto funzionamento del sito web. Questi cookie garantiscono le funzionalità di base e le caratteristiche di sicurezza del sito web in modo anonimo.
CookieDurataDescrizione
apbct_cookies_testsessionCleanTalk sets this cookie to prevent spam on comments and forms and act as a complete anti-spam solution and firewall for the site.
apbct_headlesssessionCleantalk set this cookie to detect spam and improve the website's security.
apbct_page_hitsneverCleanTalk sets this cookie to prevent spam on comments and forms and act as a complete anti-spam solution and firewall for the site.
apbct_prev_refererneverFunctional cookie placed by CleanTalk Spam Protect to store referring IDs and prevent unauthorized spam from being sent from the website.
apbct_site_landing_tssessionCleanTalk sets this cookie to prevent spam on comments and forms and act as a complete anti-spam solution and firewall for the site.
apbct_site_referer3 daysThis cookie is placed by CleanTalk Spam Protect to prevent spam and to store the referrer page address which led the user to the website.
apbct_timestampsessionCleanTalk sets this cookie to prevent spam on comments and forms and act as a complete anti-spam solution and firewall for the site.
apbct_urls3 daysThis cookie is placed by CleanTalk Spam Protect to prevent spam and to store the addresses (urls) visited on the website.
cookielawinfo-checkbox-advertisement1 yearSet by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category .
cookielawinfo-checkbox-analytics11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics".
cookielawinfo-checkbox-functional11 monthsThe cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional".
cookielawinfo-checkbox-necessary11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".
cookielawinfo-checkbox-others11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other.
cookielawinfo-checkbox-performance11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance".
CookieLawInfoConsent1 yearRecords the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie.
ct_checked_emailssessionCleanTalk sets this cookie to prevent spam on the site's comments/forms and to act as the site's complete anti-spam solution and firewall.
ct_checkjssessionCleanTalk–Used to prevent spam on our comments and forms and acts as a complete anti-spam solution and firewall for this site.
ct_fkp_timestampsessionCleanTalk sets this cookie to prevent spam on the site's comments/forms, and to act as a complete anti-spam solution and firewall for the site.
ct_has_scrolledsessionCleanTalk sets this cookie to store dynamic variables from the browser.
ct_pointer_datasessionCleanTalk sets this cookie to prevent spam on the site's comments/forms, and to act as a complete anti-spam solution and firewall for the site.
ct_ps_timestampsessionCleanTalk sets this cookie to prevent spam on the site's comments/forms, and to act as a complete anti-spam solution and firewall for the site.
ct_sfw_pass_key1 monthCleanTalk sets this cookie to prevent spam on comments and forms and act as a complete anti-spam solution and firewall for the site.
ct_timezonesessionCleanTalk–Used to prevent spam on our comments and forms and acts as a complete anti-spam solution and firewall for this site.
PHPSESSIDsessionThis cookie is native to PHP applications. The cookie is used to store and identify a users' unique session ID for the purpose of managing user session on the website. The cookie is a session cookies and is deleted when all the browser windows are closed.
ts1 year 1 month 4 daysPayPal sets this cookie to enable secure transactions through PayPal.
ts_c1 year 1 month 4 daysPayPal sets this cookie to make safe payments through PayPal.
viewed_cookie_policy11 monthsThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.
wordpress_test_cookiesessionThis cookie is used to check if the cookies are enabled on the users' browser.
Funzionali
I cookie funzionali aiutano a svolgere determinate funzionalità come la condivisione dei contenuti del sito web sui social media, la raccolta di feedback e altre funzionalità di terze parti.
Prestazioni
I cookie di prestazione vengono utilizzati per comprendere e analizzare gli indicatori chiave di performance del sito web, il che aiuta a fornire una migliore esperienza utente per i visitatori.
Analisi
I cookie analitici vengono utilizzati per capire come i visitatori interagiscono con il sito web. Questi cookie aiutano a fornire informazioni sulle metriche come il numero di visitatori, il tasso di rimbalzo, la fonte del traffico, ecc.
CookieDurataDescrizione
CONSENT2 yearsYouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data.
ct_screen_infosessionCleanTalk sets this cookie to complete an anti-spam solution and firewall for the website, preventing spam from appearing in comments and forms.
u1 yearThis cookie is used by Bombora to collect information that is used either in aggregate form, to help understand how websites are being used or how effective marketing campaigns are, or to help customize the websites for visitors.
__gads1 year 24 daysThe __gads cookie, set by Google, is stored under DoubleClick domain and tracks the number of times users see an advert, measures the success of the campaign and calculates its revenue. This cookie can only be read from the domain they are set on and will not track any data while browsing through other sites.
Pubblicitari
I cookie pubblicitari vengono utilizzati per fornire ai visitatori annunci pertinenti e campagne di marketing. Questi cookie tracciano i visitatori tra diversi siti web e raccolgono informazioni per fornire annunci personalizzati.
CookieDurataDescrizione
A31 yearYahoo set this cookie for targeted advertising.
ab1 yearOwned by agkn, this cookie is used for targeting and advertising purposes.
c1 yearThis cookie is set by Rubicon Project to control synchronization of user identification and exchange of user data between various ad services.
DSID1 hourThis cookie is set by DoubleClick to note the user's specific user identity. It contains a hashed/encrypted unique ID.
everest_g_v21 yearThe cookie is set under the everesttech.net domain to map clicks to other events on the client's website.
IDE1 year 24 daysGoogle DoubleClick IDE cookies are used to store information about how the user uses the website to present them with relevant ads and according to the user profile.
pxrc2 monthsThis cookie is set by pippio to provide users with relevant advertisements and limit the number of ads displayed.
rlas31 yearRLCDN sets this cookie to provide users with relevant advertisements and limit the number of ads displayed.
test_cookie15 minutesThe test_cookie is set by doubleclick.net and is used to determine if the user's browser supports cookies.
tuuid1 yearThe tuuid cookie, set by BidSwitch, stores an unique ID to determine what adverts the users have seen if they have visited any of the advertiser's websites. The information is used to decide when and how often users will see a certain banner.
tuuid_lu1 yearThis cookie, set by BidSwitch, stores a unique ID to determine what adverts the users have seen while visiting an advertiser's website. This information is then used to understand when and how often users will see a certain banner.
VISITOR_INFO1_LIVE5 months 27 daysA cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines whether the user gets the new or old player interface.
YSCsessionYSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages.
yt-remote-connected-devicesneverYouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video.
yt-remote-device-idneverYouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video.
yt.innertube::nextIdneverThis cookie, set by YouTube, registers a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen.
yt.innertube::requestsneverThis cookie, set by YouTube, registers a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen.
_rxuuid1 yearUnruly Media sets this cookie to store information on how the end user uses the website and any advertising that the end user may have seen before visiting the said website.
__gpi1 year 24 daysGoogle Ads Service uses this cookie to collect information about from multiple websites for retargeting ads.
Altri
Altri cookie non categorizzati sono quelli che vengono analizzati e non sono ancora stati classificati in una categoria.
CookieDurataDescrizione
GoogleAdServingTestsessionNo description