Contenzioso bancario e finanziario stragiudiziale — Assistenza specializzata per consumatori, imprese ed eredi dinanzi all’ABF
L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è il sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra clienti e intermediari bancari e finanziari istituito presso la Banca d’Italia. I dati ufficiali della Relazione annuale sull’attività dell’ABF per il 2024 (Numero 15 — giugno 2025) confermano che si tratta di uno strumento rapido, efficace ed economico:
- 13.944 ricorsi ricevuti nel 2024;
- 14.012 decisioni adottate dai Collegi territoriali;
- 48% di ricorsi accolti totalmente o parzialmente in favore dei clienti;
- 15% di procedimenti conclusi per cessazione della materia del contendere (accordo tra le parti);
- 114 giorni di durata media del procedimento, ampiamente al di sotto del termine normativo di 180 giorni;
- 96% di tasso di adesione degli intermediari alle decisioni (al netto del contenzioso sulla cessione del quinto);
- 15,7 milioni di euro riconosciuti ai ricorrenti, di cui 9,8 milioni già restituiti;
- Costo del ricorso: soli 20 euro.
A fronte di questi numeri, lo Studio Legale dell’Avv. Felice Raimondo, con sedi in Vasto (CH) e Campobasso ma operativo su tutto il territorio nazionale in modalità telematica, offre assistenza qualificata nella redazione e nella gestione dei ricorsi ABF in tutte le materie di competenza dell’Arbitro.
Le materie più dibattute nel 2024: dove interviene lo Studio Raimondo
Dai dati della Relazione ABF emerge la seguente ripartizione del contenzioso per oggetto della controversia:
| Materia | Ricorsi 2024 | % sul totale |
|---|---|---|
| Cessione del quinto (CQS) | 4.783 | 34% |
| Conto corrente | 1.637 | 12% |
| Bancomat e carte di debito | 1.456 | 10% |
| Carte di credito | 1.183 | 8% |
| Bonifico | 1.016 | 7% |
| Sistemi di informazione creditizia (SIC) | 769 | 6% |
| Buoni Fruttiferi Postali (BFP) | 717 | 5% |
| Credito ai consumatori | 419 | 3% |
| Mutuo | 400 | 3% |
| Centrale dei rischi | 353 | 3% |
| Altro | 1.211 | 9% |
Lo Studio Raimondo offre assistenza specializzata in tutte le materie sopra indicate. Di seguito, una rassegna ragionata dei principali casi decisi dai Collegi ABF nel 2024 e illustrati nella Relazione, con indicazione delle situazioni concrete in cui il cliente può rivolgersi allo Studio.
1. Conto corrente
1.1. Il rifiuto dell’apertura del conto corrente di base
Il caso tipo. Il pensionato al quale l’INPS comunichi che la pensione non può essergli pagata se non tramite conto corrente, e che si veda rifiutare l’apertura del cosiddetto “conto di base” senza spiegazioni, ha pieno diritto a ottenere tutela.
L’ABF ha chiarito che banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento (PSP) possono rifiutare l’apertura di un conto di base soltanto in presenza di specifici requisiti normativi mancanti (consumatore non legalmente soggiornante nell’UE, possesso di altro conto in Italia, impedimenti antiriciclaggio).
Come ti aiuta lo Studio Raimondo? Predisponiamo reclamo all’intermediario, e in caso di rigetto o di silenzio, ricorso all’ABF per ottenere l’accertamento del diritto all’apertura del conto e l’eventuale risarcimento del danno.
1.2. Il ritardo nella portabilità e nel trasferimento dei servizi di pagamento
Il caso tipo. Il cliente che abbia chiesto il trasferimento dei servizi di pagamento (accredito stipendio, domiciliazione bollette, bonifici ricorrenti) verso una nuova banca e che subisca ritardi oltre i 12 giorni lavorativi previsti dalla normativa, con conseguente mancata esecuzione di pagamenti programmati.
L‘ABF ha riconosciuto un indennizzo in favore del cliente per il ritardo nella portabilità, chiarendo che il trasferimento non può essere condizionato alla restituzione di carte o assegni.
Come ti aiuta lo Studio Raimondo? Quantifichiamo l’indennizzo dovuto, predisponiamo reclamo e, ove necessario, proponiamo ricorso ABF per ottenere ristoro del danno da disagio e da mancata esecuzione dei pagamenti.
2. Il diritto di ricevere copia della documentazione bancaria (art. 119 TUB)
2.1. Il diritto del legittimario pretermesso
Il caso tipo. L’erede legittimario escluso dal testamento che, prima di agire in riduzione, abbia necessità di ricostruire l’asse ereditario del de cuius ottenendo copia dei contratti e degli estratti conto.
L’ABF ha affermato che il diritto a ricevere copia della documentazione bancaria spetta non solo all’erede in senso stretto, ma anche a chi dimostri un’aspettativa qualificata al titolo di erede. Il Tribunale di Torre Annunziata (sentenza 28 marzo 2024, n. 929) ha confermato questa impostazione.
Come ti aiuta lo Studio Raimondo? Predisponiamo l’istanza ex art. 119 TUB, gestiamo il reclamo e, in caso di diniego, proponiamo ricorso ABF per ottenere la consegna dei documenti entro il termine di 90 giorni previsto dalla legge.
2.2. Il costo della richiesta di documentazione
Il caso tipo. Il cliente al quale la banca chieda commissioni sproporzionate (ad esempio 5 o 8 euro per ogni singolo estratto conto) per la produzione di copia della documentazione bancaria.
L‘ABF ha ribadito che il diritto di accesso deve essere non solo tempestivo, ma anche economico: la banca può richiedere soltanto il rimborso dei costi effettivamente sostenuti. Il Tribunale di Benevento (sentenza 4 gennaio 2022, n. 4) ha confermato il principio.
Come ti aiuta lo Studio Raimondo? Verifichiamo la congruità dei costi richiesti dalla banca e, ove risultino eccessivi, contestiamo l’addebito anche in sede ABF.
3. I Buoni Fruttiferi Postali (BFP) — area di specializzazione dello Studio
3.1. Il ritardo nella liquidazione dei BFP dematerializzati
Il caso tipo. Il risparmiatore che, alla scadenza dei propri BFP, non riceva l’accredito automatico delle somme sul conto corrente postale per cause imputabili all’intermediario (ad esempio, pignoramenti ormai estinti ma non rimossi dall’archivio informatico).
L’ABF ha riconosciuto il diritto del risparmiatore agli interessi legali maturati tra la data di scadenza dei buoni e la data dell’effettivo rimborso, oltre al risarcimento delle spese legali sostenute per agire nei confronti dell’intermediario.
3.2. I BFP con pari facoltà di rimborso (c.p.f.r.) in caso di morte del cointestatario
Il caso tipo. Il cointestatario superstite di un BFP con pari facoltà di rimborso al quale Poste Italiane rifiuti la liquidazione dopo la morte dell’altro cointestatario, pretendendo l’apertura della pratica successoria e il consenso di tutti gli eredi.
L’ABF, in linea con Cass. civ., Sez. I, sentenza 17 gennaio 2023, n. 1278, ha affermato che il cointestatario superstite ha diritto di chiedere autonomamente la liquidazione dell’intero valore del buono, senza necessità di aprire la pratica di successione né di ottenere il consenso degli eredi.
Come ti aiuta lo Studio Raimondo? Lo Studio vanta specifica esperienza nel contenzioso BFP (serie Q, QP, ordinari, a termine, indicizzati). Predisponiamo perizie tecniche di parte, pareri pro veritate, ricorsi ABF e — ove necessario — atti introduttivi del giudizio ordinario. Consulta anche gli approfondimenti pubblicati su feliceraimondo.it in materia di BFP prescritti e di obblighi informativi di Poste Italiane.
4. Il deposito titoli in amministrazione
4.1. Il ritardo nel trasferimento dei titoli ad altro intermediario
Il caso tipo. Il cliente che, dopo aver chiesto la chiusura del rapporto e il trasferimento del deposito titoli ad altra banca, subisca ritardi ingiustificati e veda vanificate opportunità di vendita dei titoli.
L’ABF ha chiarito che l’Arbitro è competente a decidere sui ritardi nel trasferimento del deposito titoli e nella chiusura del conto collegato (profilo di natura bancaria), mentre il danno da disinvestimento tardivo rientra nella competenza dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) presso la Consob.
Come ti aiuta lo Studio Raimondo? Qualifichiamo correttamente la domanda, distinguendo i profili di competenza ABF da quelli ACF, e predisponiamo il ricorso più efficace in relazione al caso concreto.
5. I mutui e gli altri finanziamenti
5.1. L’omessa valutazione del merito creditizio
Il caso tipo. Il mutuatario che, dopo aver ottenuto un finanziamento ipotecario a tasso variabile, si trovi in condizione di insostenibilità della rata a seguito del rialzo dei tassi, e che sostenga che la banca abbia omesso un’adeguata valutazione del merito creditizio ex art. 120-undecies TUB.
L’ABF ha affermato che, pur non esistendo un dovere della banca di impedire il sovraindebitamento del cliente, l’intermediario deve comunque dimostrare di aver condotto l’istruttoria creditizia con diligenza professionale.
5.2. Il rifiuto ingiustificato di concedere il mutuo
Il caso tipo. L’acquirente di un immobile all’asta che, a seguito di una valutazione inizialmente positiva della banca, si veda negare l’erogazione del mutuo in prossimità del termine di versamento del prezzo, con conseguente costrizione a rivolgersi ad altro intermediario a condizioni più sfavorevoli.
L’ABF, in linea con Cass. civ., Sez. I, ordinanza 16 maggio 2024, n. 13569, ha ribadito che la responsabilità precontrattuale dell’intermediario sussiste solo quando le trattative abbiano raggiunto uno stadio tale da generare un ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto, e siano state interrotte senza giustificato motivo.
Come ti aiuta lo Studio Raimondo? Valutiamo la sussistenza dei presupposti della responsabilità precontrattuale, quantifichiamo il danno (differenziale di tasso e di importo erogato, spese notarili duplicate, ecc.) e proponiamo ricorso ABF o azione ordinaria.
6. Le polizze abbinate ai finanziamenti
6.1. Il recesso dalle polizze dopo l’estinzione anticipata del mutuo
Il caso tipo. Il mutuatario che, dopo aver estinto anticipatamente il mutuo, continui a vedersi addebitare i premi della polizza abbinata e ritenga che l’estinzione del finanziamento comporti l’automatica cessazione del rapporto assicurativo.
L‘ABF ha chiarito che l’estinzione del mutuo non determina automaticamente la cessazione della polizza: occorre una esplicita richiesta di disdetta formale da parte del cliente. L’interesse a essere assicurati contro il rischio (ad esempio calamità naturali sull’immobile) permane anche dopo l’estinzione del finanziamento.
Come ti aiuta lo Studio Raimondo? Redigiamo la disdetta formale della polizza, verifichiamo la restituzione dei premi non goduti e, ove necessario, proponiamo ricorso ABF.
7. Il credito ai consumatori
7.1. L’errato calcolo del TAEG e la polizza (formalmente) facoltativa
Il caso tipo. Il consumatore che, al momento della stipula di un finanziamento per l’acquisto di un bene (tipicamente un’auto), abbia sottoscritto una polizza assicurativa abbinata al finanziamento, e che scopra successivamente che il costo della polizza non è stato incluso nel calcolo del TAEG dichiarato in contratto.
L’ABF ha chiarito che devono essere inseriti nel TAEG tutti i costi dei servizi accessori connessi al contratto di credito — compresi i premi assicurativi — quando costituiscano un requisito per ottenere il credito alle condizioni offerte.
Il Tribunale di Napoli, sentenza 22 settembre 2023, n. 8653, ha rimodulato il piano di ammortamento ex art. 125-bis TUB sostituendo il tasso contrattuale con il tasso minimo dei BOT in un caso di polizza formalmente qualificata come facoltativa ma sostanzialmente obbligatoria.
Come ti aiuta lo Studio Raimondo? Analizziamo la documentazione precontrattuale (modulo SECCI, foglio informativo, simulazioni con e senza polizza) per verificare la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di nullità del TAEG e la conseguente riduzione del piano di ammortamento.
8. La cessione del quinto dello stipendio o della pensione (CQS)
8.1. Il rimborso degli oneri in caso di estinzione anticipata (dottrina Lexitor)
Il caso tipo. Il dipendente o pensionato che, dopo aver estinto anticipatamente il finanziamento contro cessione del quinto, si veda negare dalla finanziaria il rimborso proporzionale delle spese di istruttoria, della commissione di intermediazione e degli altri oneri c.d. up front, e riceva soltanto il rimborso degli interessi.
L’ABF, in applicazione dei principi della sentenza della Corte di Giustizia UE 11 settembre 2019 in causa C-383/18 (Lexitor) e a seguito della declaratoria di incostituzionalità della disciplina transitoria di cui al d.l. 73/2021 convertito in legge (decreto “Sostegni bis”), ha riconosciuto al consumatore il diritto al rimborso proporzionale di tutti gli oneri (up front e recurring), con la sola esclusione delle imposte.
La giurisprudenza di merito conferma l’orientamento: Trib. Napoli, sentenza 21 maggio 2024, n. 5274; Trib. Catania, sentenza 11 agosto 2024; Trib. Lecco, sentenza 23 settembre 2024, n. 691.
Come ti aiuta lo Studio Raimondo? Ricalcoliamo analiticamente il quantum dovuto applicando il criterio della curva degli interessi (per i costi up front) e il criterio proporzionale lineare (per i costi recurring), predisponiamo reclamo e, in caso di inadempimento, ricorso ABF o azione ordinaria. La CQS è la materia con il più alto tasso di accoglimento dinanzi all’ABF (92% nel 2024).
9. Le modifiche unilaterali del contratto (ius variandi)
9.1. L’attivazione non informata del bonifico istantaneo
Il caso tipo. Il correntista che, a seguito di una frode informatica, scopra di aver subito un bonifico istantaneo non autorizzato per un importo rilevante, e che contesti alla banca la validità della comunicazione ex art. 118 TUB con cui era stato introdotto — unilateralmente — il servizio di bonifico istantaneo, per carenza di informazioni sui rischi e sull’irrevocabilità dell’operazione.
L‘ABF ha affermato che la proposta di modifica unilaterale per l’introduzione del bonifico istantaneo, per essere valida, deve fornire al cliente informazioni complete sulle caratteristiche del servizio, compresi i rischi connessi e il carattere irrevocabile dell’operazione.
Come ti aiuta lo Studio Raimondo? Analizziamo le comunicazioni ricevute dalla banca e, in caso di difetto di informativa, contestiamo l’inefficacia della modifica unilaterale ex art. 118, comma 3, TUB e chiediamo il rimborso delle somme indebitamente addebitate.
10. I pagamenti elettronici
10.1. Il ritardo nell’esecuzione di un bonifico
Il caso tipo. Il correntista che disponga un bonifico urgente per finalità contrattuali (ad esempio, pagamento del prezzo di una compravendita immobiliare) e che subisca ritardi di più giorni per disservizi tecnici o eccessive richieste di documentazione da parte della banca.
L’ABF ha ribadito che, ai sensi del d.lgs. 11/2010, un bonifico deve essere eseguito nel termine di una giornata operativa e che il ritardo ingiustificato genera responsabilità della banca con diritto al risarcimento del danno.
10.2. La verifica della corrispondenza IBAN-beneficiario
Il caso tipo. Il cliente vittima di truffa online che abbia disposto un bonifico verso un IBAN fornito dal falso venditore e che contesti alla banca l’esecuzione dell’ordine a fronte della mancata coincidenza tra il nome del beneficiario indicato e l’effettivo titolare del conto di accredito.
L’ABF ha escluso la responsabilità della banca, in quanto secondo la normativa attualmente vigente gli istituti sono autorizzati a eseguire i bonifici in base al solo IBAN, senza verificare la corrispondenza con il nominativo del beneficiario.
Attenzione all’evoluzione normativa. Dal 9 ottobre 2025 le banche dovranno fornire, per tutti i bonifici in euro nell’ambito UE, la verifica della corrispondenza tra nome e IBAN (servizio VoP — Verification of Payee). Un’evoluzione che aprirà nuovi scenari di responsabilità per le banche che non implementino correttamente il servizio.
Come ti aiuta lo Studio Raimondo? Valutiamo caso per caso la sussistenza di profili di responsabilità dell’intermediario (ad esempio, mancata attivazione di presidi antifrode obbligatori) e, dal 9 ottobre 2025, assisteremo i clienti anche nei ricorsi basati sul nuovo servizio di verifica IBAN.
11. Le frodi informatiche (phishing, spoofing, smishing, vishing)
Il contenzioso sulle frodi informatiche rappresenta il 30% del totale dei ricorsi ABF. Si tratta di un’area in costante evoluzione giurisprudenziale.
11.1. La SCA (Strong Customer Authentication) per i trasferimenti su conti cointestati
Il caso tipo. La vittima di truffa che, indotta con SMS fraudolenti a inserire le proprie credenziali su un sito clone, si veda sottrarre somme attraverso il trasferimento dal proprio libretto di risparmio al conto corrente (operazione che non richiede SCA) e successivi pagamenti verso terzi.
L‘ABF ha chiarito che la banca non è tenuta a richiedere l’autenticazione forte per i trasferimenti tra conti dello stesso titolare.
11.2. L’omessa attivazione dell’SMS-alert
Il caso tipo. Il titolare di carta bancomat che subisca prelievi non autorizzati in sequenza presso ATM e che contesti alla banca la mancata attivazione di un sistema di SMS-alert che avrebbe consentito di bloccare la carta dopo il primo prelievo fraudolento.
L’ABF ha stabilito che l’attivazione di servizi come l’SMS-alert rientra tra i doveri delle banche di adottare misure di sicurezza adeguate, tanto che la banca è stata condannata a rimborsare l’importo dei prelievi successivi al primo. La Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. III, sentenza 12 febbraio 2024, n. 3780) ha confermato l’orientamento: il rischio di furto dei codici rientra nel rischio d’impresa della banca.
11.3. La SCA e i digital wallets
Il caso tipo. La vittima di phishing alla quale i truffatori, acquisite le credenziali, abbiano tokenizzato la carta di credito su un digital wallet installato su un loro smartphone, effettuando successivamente pagamenti senza che la vittima se ne accorga tempestivamente.
L’ABF ha respinto il ricorso del cliente in considerazione dell’adeguatezza del sistema a doppio fattore e della negligenza del cliente che non aveva bloccato la carta dopo aver ricevuto l’avviso di attivazione del wallet.
Come ti aiuta lo Studio Raimondo? Le controversie sulle frodi informatiche richiedono un’attenta analisi delle misure di sicurezza adottate dall’intermediario, della tempestività della denuncia da parte del cliente, della sussistenza di colpa grave o di dolo nella condotta del ricorrente. Lo Studio predispone ricorsi ABF motivati sulla base della più recente giurisprudenza di Cassazione e del Collegio di coordinamento.
12. L’assegno circolare
12.1. La responsabilità della banca negoziatrice per assegno contraffatto
Il caso tipo. Il venditore che, nel vendere un bene di valore (ad esempio un orologio, un’auto, un immobile), accetti come mezzo di pagamento un assegno circolare e ottenga dal proprio istituto la “verifica” telefonica con la banca emittente, per poi scoprire successivamente che l’assegno era contraffatto e che la negoziazione è stata stornata.
L‘ABF ha condannato la banca negoziatrice a rimborsare l’intero importo dell’assegno (28.000 euro nel caso esaminato), per colpa grave nella verifica del titolo e nel rilascio del benestare telefonico senza adeguata identificazione dell’interlocutore. La giurisprudenza di legittimità è conforme: Cass. civ., Sez. I, ordinanza 12 giugno 2023, n. 16555 e Corte d’Appello di Milano, Sez. I, sentenza 3 maggio 2023, n. 1414.
Come ti aiuta lo Studio Raimondo? Ricostruiamo la sequenza degli eventi, valutiamo la sussistenza della colpa grave della banca negoziatrice (anomalie del titolo, modalità di verifica dell’autenticità) e predisponiamo ricorso ABF per ottenere il risarcimento integrale del danno.
13. I sistemi privati di informazione creditizia (SIC)
13.1. Il mancato preavviso di segnalazione
Il caso tipo. Il consumatore che scopra — spesso in occasione di una nuova richiesta di finanziamento — di essere stato segnalato in una banca dati creditizia privata (Crif, Experian, CTC) per ritardi nei pagamenti, senza aver mai ricevuto il preavviso di segnalazione previsto dall’art. 125, comma 3, TUB e dal Codice di condotta.
L’ABF ha chiarito che è onere della banca provare che il preavviso è giunto all’indirizzo del destinatario. In assenza di tale prova, la segnalazione è illegittima e il cliente ha diritto alla cancellazione. La Cass. civ., Sez. III, ordinanza 20 giugno 2024, n. 17115 ha confermato l’orientamento.
Come ti aiuta lo Studio Raimondo? Predisponiamo istanza di accesso ai SIC, analizziamo la legittimità della segnalazione, contestiamo l’assenza di preavviso e quantifichiamo l’eventuale danno patrimoniale e non patrimoniale — la cui prova, come ricordato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21 febbraio 2023, n. 695, resta a carico del segnalato.
14. La Centrale dei Rischi (CR) della Banca d’Italia
14.1. La segnalazione a sofferenza in caso di cessione del credito
Il caso tipo. Il garante di una società che scopra di essere segnalato a sofferenza in Centrale dei Rischi per un credito più volte ceduto nel tempo a società veicolo e gestito da un servicer, senza aver mai ricevuto alcuna richiesta di pagamento o preavviso dalla cessionaria.
L’ABF ha chiarito che:
- la mancata informativa di imminente segnalazione in CR non rende illegittima la segnalazione, ma può dar luogo solo al risarcimento del danno, se provato;
- nelle ipotesi di cessione del credito, l’obbligo di preavviso grava unicamente sul primo soggetto segnalante;
- la banca o finanziaria che acquista il credito e prosegue la segnalazione in continuità è tenuta a verificare eventuali elementi sopravvenuti che giustifichino una diversa valutazione della posizione debitoria.
Il Tribunale di Padova, sentenza 13 agosto 2024, n. 1409 ha confermato i principi.
14.2. La segnalazione del cliente non consumatore
Il caso tipo. L’imprenditore individuale (o la società) che venga segnalato a sofferenza in CR per un’esposizione verso la propria banca, e che contesti il mancato preavviso della segnalazione.
L’ABF ha ricordato che, per i clienti non consumatori, l’intermediario non ha l’obbligo di inviare un preavviso di segnalazione, ma solo un’informativa contestuale, la cui mancanza può al massimo dar luogo a risarcimento del danno.
Come ti aiuta lo Studio Raimondo? Lo Studio assiste sia consumatori che imprese nel contenzioso in materia di CR, predisponendo istanze di accesso agli archivi di Banca d’Italia, ricorsi ABF per la cancellazione delle segnalazioni illegittime e azioni risarcitorie per il danno patrimoniale (revoca di affidamenti, mancata concessione di nuovi finanziamenti) e non patrimoniale (danno alla reputazione commerciale).
I confini dell’attività dell’ABF: le questioni di procedura
Particolarmente delicata è la corretta individuazione dei presupposti di ammissibilità del ricorso. Lo Studio Raimondo cura ogni aspetto procedurale:
- Legittimazione attiva — Il singolo cointestatario di un conto corrente è legittimato a presentare ricorso anche senza l’adesione dell’altro cointestatario (decisione ABF n. 7176/2024).
- Legittimazione passiva — Dall’8 marzo 2025 è possibile proporre ricorso anche nei confronti dei gestori di crediti in sofferenza iscritti nell’apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia (d.lgs. 116/2024 di recepimento della Direttiva UE 2021/2167). Attenzione alle società veicolo di cartolarizzazione (SPV), che non sono intermediari convenuti davanti all’ABF (decisione n. 3564/2024).
- Competenza per materia — L’ABF è competente anche in materia di normativa antiriciclaggio, quando la contestazione riguardi la correttezza del comportamento dell’intermediario (Collegio di coordinamento, decisioni nn. 6070/2024 e 11070/2023). È invece estraneo alle questioni di investimento finanziario (competenza dell’ACF).
- Competenza temporale — Dal 1° ottobre 2022 non possono più essere sottoposte all’Arbitro controversie relative a operazioni anteriori al sesto anno precedente la data di proposizione del ricorso.
- Competenza per valore — Il ricorso ABF per richieste di denaro è limitato a 200.000 euro. Nessun limite per le domande di mero accertamento.
- Preventivo reclamo — Il ricorso è ammissibile solo dopo aver presentato reclamo all’intermediario e aver atteso 60 giorni (15 giorni per i servizi di pagamento). La mancanza del reclamo comporta l’inammissibilità, ma il ricorso può essere ripresentato dopo aver adempiuto a tale onere (Collegio di coordinamento, decisione n. 15400/2021).
- Giudizio pendente — Il ricorso è inammissibile se la medesima controversia è già sottoposta all’Autorità giudiziaria o ad altro organismo di conciliazione (decisione n. 7907/2024).
ABF vs. giustizia ordinaria: perché conviene iniziare con l’Arbitro
Un dato particolarmente significativo emerge dalla Relazione ABF 2024: solo il 2,8% dei ricorsi decisi nel triennio 2022-2024 è stato successivamente sottoposto al giudice ordinario. Di questi, nel 58% dei casi il giudice ha confermato l’orientamento dell’ABF (il dato era del 49% nel 2023, in crescita).
Il ricorso all’ABF presenta dunque i seguenti vantaggi strategici:
- Costo contenuto (20 euro di contributo spese da versare alla Banca d’Italia);
- Spese legali molto più basse rispetto ad un’azione giudiziaria
- Rapidità (114 giorni di durata media);
- Alto tasso di adempimento spontaneo (96% al netto della CQS);
- Indicazioni utili per la successiva eventuale azione ordinaria, in caso di decisione negativa o di inadempimento dell’intermediario.
L’assistenza dell’avvocato: non obbligatoria, ma essenziale
Va chiarito un aspetto spesso frainteso dai ricorrenti: l’assistenza di un avvocato nel procedimento ABF non è obbligatoria. Il cliente può teoricamente predisporre e depositare il ricorso autonomamente attraverso il portale telematico dell’Arbitro, versando il contributo di 20 euro.
Tuttavia, la non obbligatorietà non equivale a non necessità. La Relazione ABF 2024 mostra come il 71% dei ricorsi sia stato presentato con l’assistenza di un rappresentante (prevalentemente avvocati), percentuale che sale significativamente nelle materie tecnicamente più complesse quali CQS, BFP e segnalazioni nei SIC. Le ragioni sono molteplici:
- Corretta qualificazione della domanda. Molte materie richiedono di distinguere con precisione i profili di competenza dell’ABF da quelli dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) o del giudice ordinario. Una qualificazione errata comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso (nel 2024, il 21% dei ricorsi manifestamente inammissibili è stato rigettato proprio per incompetenza per materia).
- Rispetto dei presupposti procedurali. La mancata presentazione del preventivo reclamo, la presentazione oltre i dodici mesi dal reclamo, l’allegazione di documentazione incompleta sono cause ricorrenti di inammissibilità (complessivamente, oltre il 29% delle decisioni di inammissibilità nel 2024).
- Individuazione dei precedenti e costruzione dell’argomentazione. L’orientamento dei Collegi territoriali e del Collegio di coordinamento dell’ABF è in continua evoluzione; richiamare le decisioni pertinenti e la più recente giurisprudenza di legittimità è spesso decisivo per l’esito del ricorso.
- Quantificazione corretta del petitum. Molte controversie (ad esempio gli oneri rimborsabili in caso di estinzione anticipata di CQS e credito al consumo) richiedono calcoli tecnici precisi, sulla cui erroneità l’intermediario fonda la propria difesa.
- Non pregiudicare l’eventuale giudizio successivo. Questo è il profilo più delicato. Un ricorso ABF mal impostato — respinto per motivi procedurali o per carenze motivazionali — non soltanto vanifica le somme versate e il tempo investito, ma può pregiudicare l’eventuale successiva azione ordinaria: il convenuto in giudizio produrrà la decisione negativa dell’ABF come elemento di persuasione del giudice, costringendo l’attore a un maggior onere argomentativo e probatorio. Al contrario, una decisione ABF favorevole (o anche soltanto una motivazione ben costruita in fatto e in diritto nel ricorso) rappresenta, in caso di inadempimento dell’intermediario e di successivo giudizio, un solido punto di partenza.
L’assistenza di un avvocato specializzato in diritto bancario e finanziario non è dunque un lusso, ma un investimento ragionevole a fronte di controversie il cui valore, nella prassi, è spesso di diverse migliaia — se non decine di migliaia — di euro.
Perché scegliere lo Studio Legale Raimondo
Lo Studio dell’Avv. Felice Raimondo, iscritto al Foro di Campobasso e operativo in Vasto (CH), offre assistenza specializzata in diritto bancario e finanziario in tutta Italia grazie al deposito telematico dei ricorsi ABF. L’Avv. Raimondo ha maturato particolare esperienza in:
- Contenzioso sui Buoni Fruttiferi Postali (serie Q, QP, ordinari, a termine, indicizzati), anche attraverso la redazione di perizie tecniche di parte e di pareri pro veritate;
- Estinzione anticipata di finanziamenti (dottrina Lexitor) per CQS, credito al consumo e mutui;
- Frodi informatiche e pagamenti elettronici non autorizzati;
- Segnalazioni illegittime a SIC e Centrale dei Rischi;
- Contenzioso su mutui fondiari e ipotecari (tassi ultralegali, analisi giurimetrica, TAEG errato);
- Assistenza successoria per il recupero di documentazione bancaria e la liquidazione di rapporti intestati al de cuius.
Contatti
Studio Legale Avv. Felice Raimondo Via Pitagora 39 — 66064 Vasto (CH) | Tel. 0873 656238 | PEC: felice.raimondo@avvocaticampobasso.legalmail.it | Mail: avv.feliceraimondo@gmail.com | Web: www.feliceraimondo.it
Per una prima valutazione gratuita della tua controversia bancaria o finanziaria, contatta lo Studio tramite i recapiti sopra indicati. Sarà cura dello Studio verificare, a seguito dell’esame della documentazione, la percorribilità del ricorso ABF e la strategia più idonea alla tutela dei tuoi diritti.
Il presente articolo ha finalità meramente informative e divulgative e non costituisce parere legale. Le indicazioni fornite sono basate sulla Relazione sull’attività dell’Arbitro Bancario Finanziario anno 2024 (n. 15 — giugno 2025) pubblicata dalla Banca d’Italia e sulla giurisprudenza ivi richiamata. Per una valutazione specifica del proprio caso, è indispensabile una consulenza personalizzata.
Articolo a cura dell’Avv. Felice Raimondo — Foro di Campobasso.