Nella giornata di ieri una notizia clamorosa ha scompaginato la tranquillità di Casa Milan: le perquisizioni della Guardia di Finanzia, accompagnate dagli avvisi di garanzia notificati agli indagati, tra i quali Giorgio Furlani, attuale amministratore delegato del club.
L’ipotesi di reato contestata è soltanto una: quella prevista dall’art. 2638 c.c., ossia “Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza”. Nel dettaglio, viene affermato che l’attuale CEO del Milan (insieme al precedente, Gazidis) al fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza, esponevano fatti materiali non rispondenti al vero e comunque occultavano con mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria relativa all’assetto proprietario della società, ovvero omettevano le comunicazioni dovute alla predetta autorità, consapevolmente ostacolandone le funzioni.
L’indagine prende le mosse dal vecchio esposto di BlueSkye del 2022 che, tuttavia, fino ad oggi non ha trovato particolare gratifiche presso i Tribunali (Blue Skye perde la causa con Elliott anche in Italia: pagherà le spese legali).
Una prima contestazione, che appare evidente dal capo d’accusa, è collegata alla natura pubblicistica della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Infatti, la contestazione di cui all’art. 2638 c.c. può essere effettuata solo nei confronti delle autorità pubbliche di vigilanza.
Peccato però che il Consiglio di Stato nel 2021 abbia affermato il contrario. Infatti, con la sentenza 15 luglio 2021, n. 5348, la Quinta Sezione del Consiglio di Stato – cui la C.G.U.E. aveva rinviato la dibattuta questione della natura giuridica della Federazione Italiana Giuoco Calcio – ha affermato che la F.I.G.C. non è un organismo di diritto pubblico.
Ma allora per quale motivo viene contestato quell’articolo? A parere dello scrivente gli inquirenti potrebbero forzare il ragionamento sulla base della decisione della Cassazione Penale n. 21864/2013, che però affermava la natura pubblicistica solo di alcuni aspetti/controlli della Federazione (ad esempio le indagini che vengono effettuate a mezzo Covisoc, organo interno alla FIGC, che controlla i bilanci dei club).
Chi vuole approfondire questo aspetto può aprire questo inciso:
Per difendere la prospettazione del reato di cui all’art. 2638 c.c., la Procura probabilmente porterà avanti l’interpretazione di natura/funzioni pubblicistiche della Commissione consultiva C.O.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie, l’organo a cui il Milan avrebbe trasmesso informazioni mendaci sulla nuova proprietà). Tuttavia nel 2021 il Consiglio di Stato ha dichiarato che la FIGC non è un ente pubblico. Ergo, l’unica alternativa è trovare rilevanza pubblica negli organi della Federazione.
L’interpretazione la vedo molto tirata per i capelli (eufemismo). Questo perché la C.O.A.P.S. è una Commissione di soggetti privati, tutti giuristi, che esercitano le funzioni per le quali vengono nominati senza ricoprire il ruolo di pubblici ufficiali. Peraltro gli stessi componenti vengono nominati da Gravina, cioè dalla FIGC, e non dal CONI che invece è soggetto di diritto pubblico.
Nel dettaglio, le funzioni che vengono chiamati ad esercitare riguardano il rispetto dei criteri di onorabilità e solidità finanziaria: Link
Solidità finanziaria e onorabilità possono essere considerati dei requisiti che attengono alla sfera pubblica? O piuttosto vanno ricondotti solo alla sfera privata?
Per me la risposta è scontata: quei requisiti, unitamente alla catena di controllo, non hanno alcuna rilevanza pubblica, cioè di interesse generale, ma vengono chiesti per l’esclusivo interesse di un ente privato, ossia la FIGC, che all’interno del suo perimetro esige solo determinati soggetti che soddisfino certi requisiti. Pretesa legittima, per carità, ma non ci si venga a raccontare che tutto ciò può essere inteso come funzione di un’autorità pubblica di vigilanza al pari di CONSOB.
La Procura, come detto, presumo che si rifarà al precedente in Cassazione del 2013, che riguardò la Co.Vi.Soc., l’organo in seno alla FIGC che controlla i bilanci. All’epoca però quel precedente trovò una giustificazione plausibile: “In conclusione, così come assume valenza pubblicistica, nei termini precedentemente descritti, la gestione dei fondi C.O.N.I., ancorché operata tramite le federazioni nazionali, deve affermarsi adesso che analoga natura va riconosciuta alle attività sportive svolte al fine di garantire il “regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici”. A ciò consegue che i controlli Co.Vi.Soc. sono caratterizzati da finalità pubblicistiche in quanto strumentali al rispetto del regolare svolgimento dei campionati. Di tali finalità partecipano i controlli sui bilanci delle società di calcio e sull’esistenza dei requisiti di equilibrio finanziario richiesti dalla F.I.G.C. per l’iscrizione ai campionati.
Deve così applicarsi al caso in esame il principio secondo cui sono qualificabili come autorità pubblica non solo i soggetti incardinati all’interno di una struttura pubblica, ma anche quei soggetti cui sono demandate funzioni pubbliche ed operano nel contesto di esse.”
In quel senso la Co.Vi.Soc. può assumere rilevanza pubblicistica all’interno di un ente che però è di diritto privato (FIGC). Ma per me non si può dire lo stesso della C.O.A.P.S., che si limita a verificare il possesso di requisiti di onorabilità (casellario giudiziario) e solidità finanziaria (classe del merito creditizio e regolarità nei rapporti con l’istituto di credito). Aspetti che riguardano la sfera privata e che non hanno alcuna rilevanza o attribuzione pubblicistica. Tant’è vero che la violazione di quegli aspetti non determina la mancata iscrizione al campionato ma soltanto ammende (al 100% se si patteggia) o punti di penalizzazione.
In questo caso, come detto, dato che FIGC è un ente privato e la C.O.A.P.S. è un organo con attribuzioni private, verrebbe a mancare il presupposto stesso delle indagini, ossia il reato, perseguibile solo se si ostacola la vigilanza di un’autorità pubblica.
A completamento di quanto detto, appare opportuno indicare quanto segue.
Le SS.UU. (sentenza 07/10/2008 n° 24722), preliminarmente, ricordano che in base alla disciplina comunitaria ed a quella italiana di recepimento (art. 2 della L. n. 109 del 1994 ed art. 2 del D.Lgs. n. 157 del 1995, così come modificato dall’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 65 del 2000), deve intendersi per organismo di diritto pubblico qualunque ente:
- dotato di personalità giuridica;
- sottoposto a dominanza pubblica attraverso il finanziamento o il controllo della gestione o la ingerenza nella nomina degli organi;
- istituito per la soddisfazione di finalità d’interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale.
Invero, la definizione è stata, per così dire, ripositivizzata dall’art 3, comma 26, del D.lgs. 163/2006 (codice dei contratti pubblici aggiornato con le modifiche apportate, da ultimo, dalla L. 30 ottobre 2014, n. 161 e dal D. L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, tutte modifiche intervenute DOPO la decisione della Cassazione del 2013 sulla natura pubblica della Co.Vi.Soc.) e s.m.i il quale recita: “L’organismo di diritto pubblico è qualsiasi organismo, anche in forma societaria: – istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale; – dotato di personalità giuridica; – la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.”
Tornando al caso di specie esaminato dalle SS.UU., i giudici specificano che un organismo può avere sostanza di diritto pubblico, pur rivestendo una forma di diritto privato e pur essendo costituito in forma di società (cfr. Corte di Giustizia CE, sent. 15 maggio 2003, in causa C-214/2000), in quanto ciò che rileva non è la veste giuridica (formale) bensì l’effettiva realtà interna dell’ente e la sua preordinazione al soddisfacimento di un certo tipo di bisogni, cui anche le imprese a struttura societaria sono in grado di provvedere.
L’organismo gestito dalla FIGC, ossia la C.O.A.P.S. (Commissione Acquisizioni e Cessioni di Partecipazioni Societarie), non appare possedere i requisiti sopra indicati, ergo non è dotato di rilevanza pubblicistica e di ciò ne troviamo conferma nello Statuto CONI.
STATUTO CONI – Art. 23 – Indirizzi e controlli sulle Federazioni Sportive Nazionali
“L’articolo 23 dello Statuto CONI indica espressamente quali attività delle Federazioni possono avere valenza pubblicistica e l’attività svolta dalla C.O.A.P.S. (Commissione Acquisizioni e Cessioni di Partecipazioni Societarie) così come sopra indicata, non rientra in nessuna delle attività a rilevanza pubblicistiche indicate dallo Statuto CONI. 1. Ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni e integrazioni, oltre quelle il cui carattere pubblico è espressamente previsto dalla legge, hanno valenza pubblicistica esclusivamente le attività delle Federazioni sportive nazionali relative all’ammissione e all’affiliazione di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati; alla revoca a qualsiasi titolo e alla modificazione dei provvedimenti di ammissione o di affiliazione; al controllo in ordine al regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici; all’utilizzazione dei contributi pubblici; alla prevenzione e repressione del doping, nonché le attività relative alla preparazione olimpica e all’alto livello, alla formazione dei tecnici, all’utilizzazione e alla gestione degli impianti sportivi pubblici.
1-bis Nell’esercizio delle attività a valenza pubblicistica, di cui al comma 1, le Federazioni sportive nazionali si conformano agli indirizzi e ai controlli del CONI ed operano secondo principi di imparzialità e trasparenza. La valenza pubblicistica dell’attività non modifica l’ordinario regime di diritto privato dei singoli atti e delle situazioni giuridiche soggettive connesse.”
La valenza pubblicistica della Co.Vi.Soc. (così come indicata dalla Cassazione nel 2013) poteva essere affermata perché parliamo di un organismo che – esaminando i bilanci – è chiamato a valutare anche l’iscrizione ai campionati (comma 1 dell’art. 23 Statuto CONI). Al contrario, la C.O.A.P.S. si limita a verificare la sussistenza di requisiti quali onorabilità e solidità finanziaria, non legati alla iscrizione ai campionati, e ai quali si ricollegano sanzioni quali ammenda o punti di penalizzazione.
A conclusione, quindi, ritengo che non solo la FIGC debba essere considerata ente privato, ma pure l’organismo C.O.A.P.S. che secondo la Procura assumerebbe funzioni di vigilanza pubblica.
Se, quindi, i magistrati ritenessero la FIGC un ente di diritto privato che nella specie avrebbe agito come soggetto giuridico non avente alcuna rilevanza pubblicistica, tutto ciò farebbe decadere le indagini di natura penale (non ci sarebbe alcun reato su cui indagare) e consentirebbe anche agli indagati di appellarsi al riesame per far annullare le perquisizioni e, quindi, le prove raccolte in quanto basate su un assunto errato: quella della natura pubblicistica della FIGC. Chiaramente se il decreto di perquisizione verrà annullato a stretto giro, in Procura Sportiva non arriverà nulla delle prove raccolte ieri.
Venendo poi al merito del problema, gli inquirenti contestano alcune “anomalie” circa la struttura societaria comunicata in FIGC e quella comunicata al board del Milan e risultante presso la SEC.
In particolare, si ipotizza che al vertice delle strutture societarie che controllano il club rossonero non vi sia RedBird o Cardinale (come ripetuto sempre pubblicamente) ma una società americana, la RB FC Holdings GenPar LLC, avente sede presso il medesimo indirizzo dove si trovano King e Genio Investment LLC, le società riconducibili a Elliott che controllano il veicolo che ha erogato il prestito a Cardinale (cioè la Rossoneri Sport Investment) sotto forma di vendor loan. Inoltre, si ipotizza pure che una parte dei soldi pagata da RedBird sia giunta attraverso un veicolo, RB Fund IV FC AIV C.V., che sembrerebbe non riconducibile a RedBird. Infine, la pistola fumante: la presenza nel board del Milan di esponenti del fondo Elliott.
Ebbene, dall’analisi effettuata dallo scrivente emerge invece una realtà completamente diversa e sufficientemente chiara.
Innanzitutto la comunanza di caselle postali (tra RedBird ed Elliott) presso lo stesso edificio non appare una “prova” dato che al medesimo indirizzo sono registrate circa 300.000 imprese e tra le più importanti che si servono dei servizi di CT Corporation troviamo Coca Cola, Apple, Walmart, Google, American Airlines. Anche di questo ne ho già discusso quattro anni fa: Delaware: lo Stato dove la privacy è una caratteristica seria, legale e tutelata.
L’analisi sulla catena di controllo di RedBird l’avevo già effettuata nel 2022, e dai documenti era chiaro come tutti i veicoli citati e menzionati fossero riferibili a RedBird: Si, Cardinale è effettivamente il proprietario del veicolo che ha acquistato l’AC Milan. [DOCUMENTI]
In primis, RB FC Holdings GenPar LLC è società menzionata proprio nel form ADV presso la SEC (Link), dove vengono dichiarate in ultima istanza le appartenenze dei veicoli a Cardinale:
(RB FC Holdings GenPar LLC è il General Partner di RB FC Holdings C.V., riconducibile anch’essa a Cardinale: RB FC Holdings, C.V. Reg D SEC Securities Filing | Disclosure Quest)
Proseguendo nell’indagine, RB Fund IV FC AIV C.V. – ossia il veicolo di diritto olandese che secondo la procura avrebbe pagato buona parte dei soldi a Elliott e che sembrerebbe non riconducibile a RedBird – in realtà è un veicolo assolutamente riconducibile a RedBird. E per provarlo è stato sufficiente effettuare in data odierna un banale accesso alla Camera di Commercio olandese, dove risulta quanto segue:
RB FC Holdings Fund IV AIV C.V. è posseduto da RedBird Capital Partners Fund IV GenPar LLC (registrato al solito indirizzo in Delaware dove sono presenti altre migliaia di imprese). Ebbene, come risulta proprio dal Form ADV depositato presso la SEC (Link) RedBird Capital Partners Fund IV GenPar LLC, fondo registrato presso la SEC al numero 805-5462648909, è un veicolo riconducibile a Gerald Cardinale e, quindi a RedBird.
Il Fund IV viene menzionato presso l’autorità borsistica americana ed è chiaramente riconducibile a Gerald Cardinale. Adesso l’ovvia considerazione: se ci fossero stati realmente dei “sotterfugi”, la SEC si sarebbe già mossa, idem le autorità olandesi. Ma tutto ciò non è avvenuto perché gli organi di vigilanza preposti ai controlli nei rispettivi paesi in cui hanno sede i veicoli utilizzati (Olanda e USA) non hanno rilevato alcun tipo di anomalia.
Infine, passando al vaglio la presenza di membri di Elliott nel board del Milan, bisogna specificare che, fin dal closing, l’unico membro effettivo è ricollegabile alla persona di Gordon Singer dato che Furlani e Cocirio – prima di ricoprire i nuovi incarichi – si sono dimessi dalle cariche ricoperte presso Elliott. Come può apparire strana la presenza nel board di un rappresentante del creditore che ha prestato circa 550 milioni?
Al contrario, la presenza di un solo componente (meno dei due pattuiti, e già questo è indicativo) certifica piuttosto l’ordinarietà con cui vengono effettuate operazioni come quella relativa al vendor loan: ossia soldi che il venditore presta al compratore. Per tale motivo, a ragion veduta, il creditore vuole verificare la gestione dell’asset a tutela del suo credito. Questo strumento finanziario non cela una vendita mascherata, ma una dilazione di pagamento, a tassi più bassi di un finanziamento, e con pegno sulle quote di capitale sociale. Il vantaggio del debitore è di godere di un più vantaggioso tasso di interesse; quello del creditore, invece, è anche doppio, dato che realizza una plusvalenza sulla vendita ed un lucro dall’interesse percepito su un prestito super garantito. Una operazione finanziaria non solo legittima, ma che viene spesso effettuata nelle M&A e garantita da pegno su quote sociali.
Per acquistare le quote, i soldi ricavati dalla cessione delle quote devono essere destinati obbligatoriamente all’accollo liberatorio del prestito fino a concorrenza del valore del pegno delle quote a garanzia. Diversamente, il creditore accollatario non esprimerebbe consenso alla cessione delle quote a garanzia del suo credito. Nel documento presentato agli investitori, che viene menzionato dagli inquirenti e dai media, si parlava appunto di questo. Ossia che l’attuale proprietario del Milan al 99,93% (RedBird) sta proponendo a investitori l’ingresso con quote minoritarie, pari al 41,7% e corrispondenti all’80% del vendor loan (il prestito) che, quindi, verrebbe ridotto al 20% pari a circa 122 milioni.
Chi vuole approfondire questo aspetto può aprire questo inciso:
Assunti: non si accerta un fatto, ma si prevedono le motivazioni che vorrebbero rendere possibile il suo accadimento, e si cercano poi tracce di esso. Il finanziamento Elliott-Redbird: è un bullet, o one shot, finanziamento con rimborso del capitale e pagamento di interessi, capitalizzati su base periodica, in un colpo solo, alla sua scadenza, qui prevista al 31 dicembre 2025. Vi è un termine a favore del debitore: ciò significa che questi può estinguere anticipatamente il rapporto, rimborsando il capitale e pagando gli interessi maturati a quella data; il creditore non può invece fare altrettanto, ma deve attendere l’adempimento alla scadenza. Non essendoci scadenze intermedie, non può constatare eventuali inadempimenti, e chiedere al debitore di rientrare dalla sua esposizione.
Domanda: come potrebbe Elliott esercitare influenza nelle scelte di Redbird sul Milan, se non può azionare la leva del credito?
Altro tema: l’influenza nelle decisioni sul Milan tramite l’azione di consiglieri di nomina diretta. A quanto si apprende, vi è un solo consigliere di nomina Elliott nel board del club, Gordon Singer; gli altri sono nominati da Redbird. Quindi?
Altra congettura: influenza di Elliott tramite partecipazione con asset nel plafond di Redbird. Elliott ha smentito, ed è una smentita di valore, perché presunta veritiera, provenendo da una società sottoposta a vigilanza FCA.
Ultima congettura: influenza di Elliott tramite parasociali da cui emergerebbe che il corrispettivo della cessione di quote dovrebbe essere trasferito direttamente non a Redbird, ma ad Elliott, onde questi, se ne deduce, sarebbe il detentore della corrispondente quota di capitale. Ma Elliott non è titolare di quote di capitale, ma di un pegno su esse in forza del finanziamento concesso a Redbird, a garanzia dell’esatto adempimento delle relative obbligazioni. Chi compra azioni gravate da pegno deve avere il consenso non solo del venditore, ma anche del creditore che ha apposto il pegno, il quale assente se viene estinto, cioè pagato, il proprio credito, ciò che è nell’interesse anche del venditore, che ‘libera’ le azioni per venderle. Chi compra capitale al Milan ora deve pagare ad Elliott, non può non farlo.
Interessante poi notare come la Procura nel proprio decreto, evidentemente citando questa ‘presentation’ agli investitori arabi da parte di Redbird, non fa neanche riferimento ad un pagamento di quote ad Elliott, ma ad un ‘riacquisto del vender loan’ erogato da Elliott: una assunzione di debito, in Italia si chiama accollo, con effetto di liberazione delle quote cedute dal pegno originariamente incombente su di esse. Elliott, in quella operazione descritta nella famosa ‘presentation’ non riceverebbe equity dalla cessione, ma un mutamento soggettivo sul lato passivo del proprio finanziamento. Normale, per un ruolo, il suo, che non è di detentore di quote sociali, che proprio in quel documento sono classificate al 99,93% nelle mani di Redbird, ma di mero finanziatore della originaria M&A.
Insomma, ciò che si era già intuito dalle ripetute indiscrezioni circolate nei mesi scorsi. Elliott, che dal 31 agosto 2022 non possiede più alcuna azione del Milan, ridurrebbe il suo credito verso Cardinale che, grazie al socio di minoranza, diminuirebbe l’esposizione verso il fondo di Paul Singer.
In che modo tutto ciò possa essere interpretato come una “vendita mascherata” e, quindi, potenzialmente come un illecito amministrativo rilevante per il Codice di Giustizia Sportiva… resta un mistero a cui dovranno rispondere i magistrati.
Avv. Felice Raimondo
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