In materia di concorrenza, l’AGCM può avviare un’istruttoria d’ufficio o a seguito di una segnalazione da parte di un’impresa che reputi di essere danneggiata dal comportamento denunciato, di una pubblica amministrazione ma anche di un singolo cittadino.
Lo studio legale Raimondo, dopo aver analizzato la normativa federale e i recenti sviluppi dinanzi alla Corte di Giustizia Europea, ha chiesto all’AGCM di valutare l’apertura di un procedimento d’ufficio nei confronti della FIGC per una possibile incompatibilità delle regole federali in materia di diritto antitrust.
È bene precisare che la FIGC al momento sta già affrontando un procedimento per una possibile violazione degli articoli 101 e 102 TFUE, in relazione agli Enti di Promozione Sportiva giovanile: Link (procedimento da concludersi entro il 30 giugno 2024). In quel caso l’istruttoria è partita dopo la denuncia di un numero significativo di Associazioni Sportive Dilettantistiche (Asd) e relativi dirigenti, affiliati alla Federazione, deferiti alla Procura Federale Interregionale per non aver chiesto l’autorizzazione preventiva per partecipare a tornei organizzati in Campania nella stagione 2021-2022 da alcuni Enti di Promozione Sportiva (Eps). Un caso del tutto analogo a quello della Superlega, seppur riguardante squadre ASD in riferimento a tornei organizzati da EPS (quindi realtà non professionistiche).
Nel caso degli EPS il danno si è verificato a seguito dei deferimenti, invece per la problematica riguardante la Superlega il danno è ancora in una fase potenziale. Ciò non toglie che sarebbe opportuna una pronuncia del Garante che anticipi (e, quindi, eviti) gli eventuali danni che potrebbero generarsi nel calcio italiano professionistico. Ovvero non si dovrebbe arrivare al punto (come per gli EPS) di vedersi deferire e non potersi iscrivere al proprio campionato di categoria. Soprattutto perché parliamo di società che, a seguito dei provvedimenti federali, potrebbero subire ingentissimi danni economici.
L’inerzia, quindi, deve lasciare il campo ad un atteggiamento proattivo.
Lo scorso 21 dicembre 2023 la Corte di Giustizia Europea si è espressa sul tema della organizzazione dei tornei sportivi. Nello specifico mi riferisco alle pronunce nelle cause C-333/21 e C-124/21 (Link e Link, i comunicati stampa: Link).
La CGUE ha affermato che le attuali regole di approvazione delle Federazioni Internazionali della UEFA e della FIFA sono illegittime in quanto contrarie al diritto antitrust UE (articoli 101/102 TFUE). Ciò vuol dire che se gli enti regolatori non provvederanno a cambiare queste regole, eliminando tutti i contrasti col diritto UE, le loro decisioni saranno ingiuste perché fondate su regole incompatibili col diritto comunitario. È bene ricordare che qualsiasi norma interna in contrasto col diritto UE va disapplicata: “la disapplicazione della norma nazionale confliggente con il diritto dell’unione europea, a maggior ragione se tale contrasto sia stato accertato dalla Corte di Giustizia UE, costituisce un obbligo per lo stato membro in tutte le sue articolazioni”. E ancora: «L’ordinamento giuridico statale riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale. Ciò, tuttavia, comporta che all’ordinamento sportivo sia riservata sì autonomia, ma solo in tema di osservanza e applicazione delle regole tecniche […]» (da ultimo Cass. civ., sez. unite, sen., 2 febbraio 2022, n. 3101).
Come già rilevato dall’AGCM anche sulla base della giurisprudenza europea in materia, la regolamentazione da parte di una Federazione Sportiva delle attività economiche che gravitano nel mondo dello sport è pienamente soggetta allo scrutinio antitrust (Cfr. ad esempio provv. AGCM n. 27947, A378E – FEDERITALIA/FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI (FISE) in Boll. n. 42/2019, nonché Indagine conoscitiva IC/27 del 2007 nel settore del calcio professionistico). Secondo quanto affermato dalla Corte di Giustizia europea, “la circostanza che un’attività economica sia attinente allo sport non osta all’applicazione delle regole del Trattato, tra cui quelle che disciplinano il diritto della concorrenza” (Cfr. la sentenza MOTOE/Stato Ellenico, causa C-49/07). Le restrizioni eventualmente derivanti dalla regolamentazione sportiva, quindi, devono essere valutate in base al contesto nel quale sono state introdotte e agli obiettivi perseguiti e, in ogni caso, non possono eccedere quanto strettamente necessario e proporzionato a garantirne il coordinamento con le attività sportive cui sono connesse, al solo fine di preservare il buon andamento di queste ultime (Cfr. Corte di Giustizia dell’Unione europea, Meca Medina e Majcen, e da ultimo vertenza ISU).
Ciò posto, la FIGC nel medesimo giorno in cui si è pronunciata la CGUE, 21 dicembre 2023, ha varato il nuovo manuale di licenze 2024/25. Ossia il complesso sistema di regole alla base della iscrizione ai campionati professionistici della prossima stagione. Qui il comunicato stampa: Approvate le nuove Licenze Nazionali. Gravina: “Proseguiamo nel nostro percorso virtuoso” | FIGC
Leggendo il Manuale allegato alla presente missiva (unitamente alla delibera di approvazione), nelle pagine 6 e 7 è possibile individuare questo requisito riferito alle squadre di Serie A, B e C, da rispettare entro il 4 giugno 2024:
“depositare presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A/B (per la C presso la Lega Italiana Calcio Professionistico), anche mediante posta elettronica certificata, la domanda di ammissione al Campionato di Serie A/B/C 2024/2025, contenente la richiesta di concessione della Licenza Nazionale e l’impegno a non partecipare a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla FIFA, dalla UEFA e dalla FIGC”.
Questo recente requisito fa seguito all’articolo 16 delle NOIF (Norme Organizzative Interne), disciplina introdotta nel mese di maggio 2021 (in allegato la delibera) e subito definita “anti-superlega” (Consiglio Federale FIGC del 17 maggio 2021: un primo commento | Le Regole del Gioco) che sancisce quanto segue:
“Il Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale delibera la decadenza delle società professionistiche dall’affiliazione alla F.I.G.C. nelle seguenti ipotesi:
a) se partecipano a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla FIFA, dalla UEFA e dalla FIGC;”
Normativa applicata dalla FIGC sulla scorta del proprio Statuto Federale (art. 1 comma 5 lettera C e dell’art. 2 comma 1 dello Statuto Federale) così come dichiarato dalla stessa Federazione sul proprio sito:
“Ai fini della iscrizione al campionato la società si impegna a non partecipare a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla FIFA, dalla UEFA e dalla FIGC. La partecipazione a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla FIFA, dalla UEFA e dalla FIGC comporta la decadenza della affiliazione. La disputa di gare e tornei amichevoli non riconosciuti dalla FIGC è soggetta alla autorizzazione della federazione medesima. La disputa di gare e tornei amichevoli senza la autorizzazione della FIGC comporta la decadenza della affiliazione”.
Ergo, allo stato attuale, in base ai vigenti regolamenti federali, qualsiasi società di calcio professionistico non può partecipare a tornei privati non riconosciuti dalla UEFA/FIFA/FIGC, senza che ciò sia supportato da regolamenti coerenti col diritto Antitrust. A ben vedere, inoltre, in relazione ai tornei organizzati da associazioni private non esiste neppure alcun procedimento autorizzativo interno alla FIGC, giacché il divieto è assoluto e deriva a sua volta dai regolamenti delle Federazioni Internazionali. Questo costringerà tutte le squadre di calcio professionistico italiano a dover dichiarare entro il 4 giugno 2024, tramite i loro rappresentanti legali, di non partecipare a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla FIFA, UEFA e FIGC. In caso contrario, la squadra che si rifiutasse di dichiarare quanto anzidetto correrebbe il rischio di vedersi rigettare la richiesta di iscrizione al campionato professionistico di categoria a cui appartiene. Ciò comporterebbe un grave danno economico che causerebbe certamente vertenze sia davanti ai Tribunali Sportivi che Ordinari.
L’indagine del Garante, infine, appare necessaria giacché esiste già una società che si sta organizzando per promuovere un torneo privato (Svelata la nuova Superlega: 64 club in tre leghe e piattaforma streaming gratuita), quindi l’opportunità di aderirvi esisterebbe già ma sarebbe vanificata dall’attuale impianto regolamentare.
Per quanto sopra indicato, le summenzionate normative interne (Manuale Licenze 2024/25, Statuto Federale FIGC, NOIF-FIGC) allo stato attuale appaiono contrarie al diritto antitrust, anche alla luce delle recenti decisioni della Corte di Giustizia Europea. Con la presente segnalazione, quindi, laddove non fosse già stata allertata, si invita l’Autorità a indagare e a valutare l’attivazione di un procedimento istruttorio d’ufficio nei confronti della FIGC.
Avv. Felice Raimondo