Con una delibera di cui molti ignorano l’esistenza, nel mese di luglio l’AGCOM è intervenuta a tutela dei consumatori relativamente alla disciplina che riguarda l’utilizzo degli apparati hardware che le compagnie telefoniche, spesso, propinano agli utenti finali.
Si tratta dei modem/router forniti in abbinamento a diverse offerte commerciali, quali ADSL o Fibra ottica. La delibera AGCOM n. 348/18/CONS ha ulteriormente chiarito quanto affermato dal Regolamento (UE) n. 2015/2120 che all’art. 3 disciplina quanto segue:
1. Gli utenti finali hanno il diritto di accedere a informazioni e contenuti e di diffonderli, nonché di utilizzare e fornire applicazioni e servizi, e utilizzare apparecchiature terminali di loro scelta, indipendentemente dalla sede dell’utente finale o del fornitore o dalla localizzazione, dall’origine o dalla destinazione delle informazioni, dei contenuti, delle applicazioni o del servizio, tramite il servizio di accesso a Internet.
2. Gli accordi tra i fornitori di servizi di accesso a Internet e gli utenti finali sulle condizioni e sulle caratteristiche commerciali e tecniche dei servizi di accesso a Internet quali prezzo, volumi di dati o velocità, e le pratiche commerciali adottate dai fornitori di servizi di accesso a Internet non limitano l’esercizio dei diritti degli utenti finali di cui al paragrafo 1.
3. I fornitori di servizi di accesso a Internet, nel fornire tali servizi, trattano tutto il traffico allo stesso modo, senza discriminazioni, restrizioni o interferenze, e a prescindere dalla fonte e dalla destinazione, dai contenuti cui si è avuto accesso o che sono stati diffusi, dalle applicazioni o dai servizi utilizzati o forniti, o dalle apparecchiature terminali utilizzate
Di lampante chiarezza, inoltre, risulta essere il punto n. 5 del succitato Regolamento laddove afferma che:
Quando accedono a Internet, gli utenti finali dovrebbero essere liberi di scegliere tra vari tipi di apparecchiature terminali, quali definite nella direttiva 2008/63/CE della Commissione (1). I fornitori di servizi di accesso a Internet non dovrebbero imporre restrizioni all’utilizzo di apparecchiature terminali che collegano alla rete oltre a quelle imposte dai fabbricanti o dai distributori di apparecchiature terminali conformemente al diritto dell’Unione.
La normativa europea del 2015, già pienamente applicabile e vincolante in ciascuno Stato membro, afferma il principio secondo il quale nessun consumatore può essere obbligato ad acquistare un apparato modem di proprietà del fornitore dei servizi. Quindi le compagnie telefoniche o le società che vendono tali servizi possono limitarsi a proporre un loro apparato, senza però obbligare il consumatore finale a scegliere proprio quello, inserendo peraltro tale costo in bolletta.
Questo comportamento è stato ritenuto dall’AGCOM gravemente lesivo di quanto sancito dal Regolamento europeo, in quanto ciascun utente finale deve essere libero di scegliere l’apparato attraverso cui connettersi ad internet e, contestualmente, i fornitori devono garantire un corretto funzionamento dei servizi che erogano attraverso internet, senza effettuare discriminazioni di traffico in base alle applicazioni, ai servizi utilizzati o forniti, o alle apparecchiature terminali utilizzate.
I router dotati di modem utilizzati quali apparecchiature intermedie verso i device (dispositivi come ad es. computer, tablet, telefoni, etc.), ovvero utilizzati dagli utenti anche per realizzare una rete privata che si interconnette con la rete pubblica, rientrano nella definizione di “apparecchiature terminali” di cui all’articolo 1, lett. a), n. 1), del d.lgs. n. 198/2010, con il quale è stata recepita la direttiva 2008/63/CE. Nel predetto articolo per “apparecchiature terminali” si intendono, infatti, “le apparecchiature allacciate direttamente o indirettamente all’interfaccia di una rete pubblica di telecomunicazioni per trasmettere, trattare o ricevere informazioni; in entrambi i casi di allacciamento, diretto o indiretto, esso può essere realizzato via cavo, fibra ottica o via elettromagnetica; un allacciamento è indiretto se l’apparecchiatura è interposta fra il terminale e l’interfaccia della rete pubblica”. In particolare, il router realizza un allacciamento indiretto.
Dunque, i fornitori di servizi di accesso ad Internet devono consentire che il cliente possa scegliere le apparecchiature terminali, compresi i modem/router di cui in parola, e non possono imporre la loro fornitura in modalità esclusiva. Nella delibera, quindi, all’art. 4 (rubricato condizioni dell’offerta) si dispone quanto segue:
1. Nel caso in cui i fornitori di servizi di accesso ad Internet forniscano servizi integrati di accesso ad Internet e/o di connessione alla rete tramite offerte in abbinamento con l’apparecchiatura terminale, prevedendo modalità di offerta del terminale a titolo oneroso, essi sono tenuti a evidenziare separatamente modalità e condizioni di offerta. In particolare:
a) il contratto di fornitura indica i costi di installazione e le modalità di
fatturazione, il numero e il valore delle rate di noleggio e l’eventuale opzione di riscatto del terminale alla scadenza o il prezzo di acquisto della proprietà del terminale in unica soluzione, dando evidenza separata, anche nei documenti di fatturazione, dei costi sottostanti al valore del bene rispetto a quelli dei servizi di installazione, assicurazione, manutenzione, assistenza.
b) I fornitori di servizi di accesso ad Internet formulano, per ciascuna offerta commerciale che prevede la fornitura dei servizi di accesso alla rete Internet in abbinamento con un’apparecchiatura terminale, un’offerta corrispondente che non includa quest’ultima ed i relativi costi. In alternativa, rendono opzionale la fornitura dell’apparecchiatura terminale.c) nelle offerte abbinate a terminale, laddove l’utente finale acquisti la proprietà del terminale fornito, ove tecnicamente possibile, i fornitori di servizi di accesso ad Internet, alla cessazione dell’abbonamento, consentono mediante aggiornamento software, l’uso del terminale privo di blocchi operatore o di altri vincoli di natura tecnica che ne limitino l’uso su servizi di accesso ad Internet offerti da altri operatori.
In buona sostanza, quindi, dal mese di luglio in poi ogni compagnia telefonica dovrà elaborare delle offerte commerciali in cui predisporre chiaramente due proposte: una con il modem ed una senza il modem, indicando le differenze di prezzo, di assistenza e ogni altra peculiarità.
Invece per quanto riguarda tutti coloro che già stanno usufruendo di un’offerta commerciale abbinata al noleggio di un modem, l’art. 5 della predetta delibera AGCOM afferma quanto segue:
I fornitori di servizi di accesso ad Internet, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente atto, limitatamente ai contratti in essere che prevedono l’utilizzo obbligatorio del terminale a titolo oneroso per l’utente finale:
a. Propongono all’utente la variazione senza oneri della propria offerta in una equivalente offerta commerciale che preveda la fornitura dell’apparecchiatura terminale a titolo gratuito o che non ne vincoli l’utilizzo attraverso l’imputazione di costi del bene o dei servizi correlati al terminale nella fatturazione;b. In alternativa, consentono all’utente finale di recedere dal contratto senza oneri diversi dalla mera restituzione del terminale, dandone adeguata informativa.
I fornitori di servizi di accesso ad Internet adeguano le condizioni contrattuali, le indicazioni commerciali e le informazioni da fornire agli utenti finali di cui al presente provvedimento entro 90 giorni dalla sua pubblicazione.
I fornitori di servizi di accesso ad Internet danno adeguata evidenza all’Autorità delle modalità di offerta, di informazione e comunicazione al mercato e ai propri clienti delle condizioni di adeguamento alle misure previste dal presente provvedimento 30 giorni prima delle scadenze di cui ai commi 1 e 2.
Ergo, entro poche settimane le compagnie telefoniche devono adeguarsi comunicando in bolletta la possibilità di variare l’offerta in un’altra che non preveda il pagamento del modem o che lo includa nell’offerta (quindi che sia gratuito). In alternativa, ciascun consumatore potrà restituire il modem senza essere costretto a pagare le restanti rate finali.
La succitata delibera AGCOM, com’era facilmente intuibile, ha creato non pochi problemi alle compagnie telefoniche che, infatti, hanno chiesto una proroga di 30 giorni per ciascuno dei termini indicati al precedente art. 5, in modo tale da poter informare adeguatamente i clienti finali e riformulare le offerte commerciali. Tale richiesta è stata accolta dall’AGCOM in data 27 settembre 2018, quindi la precedente scadenza fissata al 2 dicembre slitterà al 2 gennaio 2019. Entro tale data ciascun consumatore dovrà essere informato di quanto fin qui esposto e, di conseguenza, operare la scelta più consona alle proprie esigenze.
Ovviamente per coloro i quali che, invece, a partire da gennaio 2019 accetteranno consapevolmente un’offerta in abbinamento con il modem, rispetto ad un’altra che non lo preveda – secondo i nuovi dettami indicati dall’AGCOM – dovranno pagare il relativo terminale.
Cosa dovrà fare il consumatore a partire da oggi?
Se sei un cliente che sta pagando un’offerta commerciale in abbinamento ad un modem/router, sappi che hai la possibilità di restituirlo senza essere costretto a pagare le restanti rate finali. Oppure hai l’alternativa di accettare l’offerta senza modem che la tua compagnia dovrà proporti. In ultima istanza, dovrai accettare il mutamento della tua offerta in una che includa anche il costo dell’apparato.
Tuttavia, essendo quest’ultima una variazione contrattuale a tutti gli effetti, avrai la possibilità di recedere dal contratto senza penali. Quindi sottoscrivere un nuovo abbonamento con un’altra compagnia.
Il consiglio è di aspettare che il fornitore comunichi tali variazioni nella bolletta di dicembre o gennaio e poi comportarsi di conseguenza secondo le proprie necessità.
Quali sono le alternative low cost?
Se sei un utente che NON “divora” gigabyte, magari a causa di un utilizzo massiccio di streaming o download di programmi/giochi, potresti valutare di abbandonare la classica linea fissa ed acquistare un modem/router (tipo questi: Link e Link) che ti consenta di navigare attraverso le offerte degli operatori mobili.
Infatti con l’avvento di Iliad, il mercato italiano dei gigabyte su cellulari ha letteralmente spiccato il volo con prezzi più che accessibili (6/8/10€ mensili). Ormai molte offerte consentono di avere 50gb di traffico dati al mese, che per un utilizzo normale di internet (lavoro, quindi apertura pagine web e visione saltuaria di streaming – non oltre l’hd – poche volte a settimana) è più che sufficiente. Considera che una visione in hd consuma mediamente circa 1gb all’ora.
In tal caso, oltre al costo iniziale del modem, il canone mensile subirà un drastico calo e ciascun utente sarà libero di cambiare agevolmente la propria offerta senza incorrere in penali (le sim se non vengono ricaricate scadono da sole). Infine, aspetto non meno importante, oltre alla comodità di “spostare” il modem in qualsiasi parte della casa o, potenzialmente, anche da una casa all’altra senza essere vincolati alla presa telefonica, ormai la velocità del 4g/4g plus ed in futuro del 5g, è pari se non superiore alle normali offerte “veloci” della linea fissa.
Ovviamente questa soluzione non è valida per tutti, quindi oltre al consumo di giga facilmente consultabile su Windows 10 alla voce impostazione>rete internet>consumo dati, conviene prima valutare se nella propria casa il relativo operatore mobile (Iliad che si appoggia a Wind, HO Mobile che si appoggia a Vodafone o Kena Mobile che si appoggia a TIM) abbia una copertura sufficiente. Basta scaricare un banale speed-test sul proprio smartphone. In quel caso non sussistono altre controindicazioni.