Nella giornata di ieri, 28 luglio 2020, sono state rese pubbliche le motivazioni inerenti al secondo procedimento che ha visto fronteggiarsi City e UEFA. Lo scrivente ha già commentato brevemente il dispositivo della decisione comunicata due settimane fa (Link), che ha confermato le intuizioni avute mesi prima, tuttavia mi ero ripromesso di analizzare compiutamente il lodo completo per verificare la sussistenza di nuovi elementi o nuove interpretazioni da parte del CAS.
Ebbene, le 93 pagine pubblicate sul sito del tribunale arbitrale di Losanna (Link) presentano diversi spunti di riflessione e fissano nuovi parametri interpretativi inerenti a diversi aspetti del FFP.
Nell’approfondimento riporterò alcune parti in corsivo, ossia gli stralci della motivazione che riguardano i punti di maggior interesse. Infine, come sempre, preciserò le mie conclusioni. Chi non ha voglia di gustarsi tutto il ragionamento giuridico, obiettivamente ostico in alcune parti, può saltare direttamente alle considerazioni finali.
Buona lettura!
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Background fattuale.
“Il presente procedimento arbitrale riguarda una controversia tra le Parti relativa alle licenze per club UEFA e ai regolamenti finanziari del FFP (il “CLFFPR”). A seguito della pubblicazione di varie notizie e documenti presumibilmente violati dai sistemi informatici del MCFC, un’indagine è stata condotta dalla Camera Investigativa dell’UEFA Club Financial Control Body (la “Camera Investigativa” della “CFCB”), a seguito della quale la questione è stata rinviata (la “decisione di rinvio”) alla Camera Giudicante del CFCB (la “Camera Giudicante”).”
Questo è il primo step: il City, infatti, nel 2019 ricorse al CAS per il semplice deferimento (della Camera Investigativa alla Camera Giudicante) ma l’appello fu dichiarato inammissibile. Chi vuole approfondire può farlo qui: Manchester City vs UEFA: l’analisi del primo procedimento dinanzi al CAS 2019/A/6298.
“Il 14 febbraio 2020, la Camera Giudicante ha emesso la sua decisione (la “Decisione di appello”), determinando che i contributi azionari in un importo almeno GBP 204.000.000 forniti al MCFC dal suo ultimo proprietario sono stati mascherati da reddito di sponsorizzazione in modo che essi sarebbero stati falsamente riflessi nei bilanci e conteggiati con il calcolo di pareggio come relativo reddito per scopi di monitoraggio. La Camera Giudicante ha sostenuto che il MCFC aveva violato gli articoli 13 (“responsabilità generali del richiedente licenza”), 43 (“dichiarazione in merito alla partecipazione alle competizioni UEFA”), 47 (“rendiconti finanziari annuali”), 51 (“rappresentazioni scritte prima della decisione di autorizzazione”), 56 (“responsabilità del licenziatario”), 58 (“nozione di redditi rilevanti e spese”) e 62 (“informazioni di pareggio”). La Camera Giudicante ha deciso di escludere l’MCFC dalla partecipazione alle competizioni UEFA per club per le due stagioni successive (cioè 2020/21 e 2021/22) e ha inflitto un’ammenda di 30.000.000 euro. MCFC contesta la decisione di ricorso”.
Background relativo alla proprietà e alle sponsorizzazioni contestate.
“All’inizio della stagione calcistica 2008/09, Manchester City Limited (“MCL”), la società madre di MCFC, è stata acquisita da Sua Altezza lo sceicco Mansour bin Zayed bin Sultan bin Zayed Al Nahyan (“HHSM”) a titolo personale. HHSM è il proprietario di Abu Dhabi United Group Investment & Development (“ADUG AD”). ADUG AG è proprietaria di Abu Dhabi United Group Investment & Development Limited (“ADUG JAFZA”), una società di investimento privata registrata nella zona franca di Jebel Ali negli Emirati Arabi Uniti. ADUG AD e ADUG JAFZA vengono congiuntamente definiti come “ADUG”. HHSM ha utilizzato il suo veicolo di investimento privato ADUG per acquisire MCL. Nel gennaio 2013, ADUG ha ristrutturato i suoi investimenti creando una nuova società madre intermedia per MCL, City Football Group Limited (“CFO”). L’attività principale del CFO è il funzionamento delle squadre di calcio di tutto il mondo.”
“Questo caso coinvolge due dei partner di sponsorizzazione MCFC: Emirates Telecommunications Corporation P.J.S.C. (“Etisalat”) e Etihad Airways P.J.S.C. (“Etihad”). Etisalat è un importante gruppo internazionale di telecomunicazioni con sede ad Abu Dhabi, quotato all’Abu Dhabi Securities Exchange e con obbligazioni quotate su Euronext Dublino. Etisalat ha una capitalizzazione di mercato di 37 miliardi di dollari. Etihad è la bandiera nazionale CatTier con sede ad Abu Dhabi ed è una delle principali compagnie aeree del mondo. Etihad fa parte del gruppo Etihad Aviation, di proprietà del governo di Abu Dhabi.”
“Sia Etisalat che Etihad hanno stretto accordi di sponsorizzazione con l’MCFC nella stagione calcistica 2009/2010 e tali collaborazioni si sono evolute e sono state rinegoziate nel corso degli anni. Entrambi i contratti di sponsorizzazione sono stati stipulati per un valore equo. In ogni caso, la CFCB non ha messo in discussione il valore equo in questo procedimento.“
Background procedurale
“Il 16 maggio 2014, a seguito di un’indagine avviata l’11 febbraio 2014 sulle presunte violazioni dell’MCFC del CLFFPR, le parti hanno concluso un accordo di transazione (l'”accordo di transazione”), che, tra l’altro, specifica che “il CFCB è giunto alla conclusione che [MCFC] ha un risultato di pareggio di EUR [xxx] per il periodo di monitoraggio T (2013) e di EUR [xxx] per il periodo di monitoraggio T-1 {2012), vale a dire un break-even aggregato rettificato risultato – in eccesso rispetto alla deviazione ammissibile – di [xxx] EUR “, mentre registra anche che” [MCFC] ritiene che non violi il [CLFFPR] “. Con l’accordo di transazione, MCFC e UEFA hanno concordato di stipulare un regime specifico per determinare il rispetto dei requisiti di pareggio per i periodi di riferimento che terminano nel 2014, 2015 e 2016 (il “regime di transazione”).
Successivamente, come noto, nel 2018 è scoppiato lo scandalo giornalistico che ha portato il City a scontrarsi nuovamente con la UEFA.
Questione preliminare: le email trafugate sono autentiche e comprendono prove ammissibili?
Il CAS di Losanna inizia l’analisi partendo da ciò che ha originato la diatriba: le e-mails comparse negli scoop giornalistici.
Il City afferma che quelle prove, che tuttavia non disconosce ammettendone l’autenticità, devono essere considerate inammissibili in quanto, nel bilanciamento degli interessi da applicare, il CAS deve offrire una protezione più elevata ai diritti di personalità dell’MCFC rispetto all’interesse pubblico più ampio. La UEFA, invece, sostiene che l’interesse pubblico generale nello stabilire i fatti concreti di questo caso supera gli interessi dell’MCFC nel proteggere la riservatezza delle comunicazioni commerciali.
Il CAS afferma che l’autenticità delle e-mails è stata risolta in quanto il City ha esibito le versioni originali delle e-mails. Ciò posto, il City ha tentato scaltramente di convincere il presidente del Collego, un giurista portoghese di Lisbona, citando un precedente lusitano “poiché un giudice portoghese ha già deciso che le informazioni di hacking non potevano essere utilizzate contro le vittime dell’hacking”. Il CAS però non si è fatto sedurre ed ha ricordato al City che tutte le vertenze nello Château de Bethusy si decidono in base al diritto svizzero e secondo le normative delle federazioni sportive coinvolte: “Il CAS non si ritiene vincolato da tale constatazione, poiché i fatti analizzati sono diversi rispetto al precedente citato. La UEFA ha utilizzato le informazioni disponibili pubblicamente. Non si sostiene che la UEFA abbia preso parte all’hacking illegale. Inoltre, il presente procedimento è regolato dal punto di vista procedurale dal diritto svizzero e ad un livello sostanziale dai vari regolamenti della UEFA e, sussidiarietà, dal diritto svizzero. Di conseguenza, la questione se le e-mail trapelate possano essere utilizzate come prove deve ricevere una risposta in base al diritto svizzero (come la legge applicabile alla procedura).”
Premesso ciò, secondo il CAS, che cita la normativa svizzera ed altri precedenti presso la Corte di Losanna, risulta decisivo il fatto che la UEFA non abbia preso parte al trafugamento illegale ma abbia potuto apprendere delle e-mails grazie agli scoop dei media. Dunque in modo legittimo. Peraltro, il fatto che queste e-mails siano state pubblicate su importanti media lascia intendere implicitamente l’importanza dell’interesse pubblico in gioco. Il CAS rileva, inoltre, che il CLFFPR non serve solo un interesse privato, ma anche un interesse pubblico in quanto gli obiettivi generali di questi regolamenti sono, come stabilito all’articolo 2 del FFP, volti a incoraggiare i club a operare sulla base delle proprie entrate, per introdurre maggiore disciplina e razionalità nella finanza calcistica dei club, incoraggiare una spesa responsabile per il beneficio a lungo termine del calcio e proteggere la redditività e la sostenibilità a lungo termine del calcio europeo per club. Quindi, il CAS conclude affermando che “il Collegio non dispone di prove sufficienti per determinare se l’hacker è un estorsore che ha violato la documentazione dai server MCFC per il proprio guadagno personale o se è un informatore. Non ci sono prove sul fatto che siano state fatte richieste di estorsione a MCFC. Ciononostante, appare chiaro che l’hacker si è comportato in modo illegale e che, in generale, questo non è qualcosa che deve essere incoraggiato. Il Collego, tuttavia, ritiene che l’interesse a scoraggiare le persone dall’impegnarsi in tali attacchi illeciti escludendo le prove sia superato dall’interesse pubblico nel ritenere MCFC responsabile per i suoi presunti illeciti nei confronti di un presunto inganno su larga scala del CLFFPR.”
Il merito della vertenza: le principali problematiche giuridiche fissate dal CAS.
Entrando nel merito del procedimento, il CAS fissa le questioni principali elaborando 8 domande a cui darà risposta:
i) Il CFCB ha violato i suoi obblighi di giusto processo e, in tal caso, quali sono le conseguenze?
ii) La conclusione dell’Accordo di transazione nel 2014 e il rilascio da esso nel 2017 impedisce alla UEFA di addebitare all’MCFC le questioni in gioco in questo procedimento?
iii) Le accuse contro MCFC sono prescritte e, in caso affermativo, in che misura e quali sono le conseguenze?
iv) Le e-mail trapelate sono autentiche e comprendono prove ammissibili?
v) Qual è lo standard di prova applicabile?
vi) MCFC ha mascherato il finanziamento azionario come contributi di sponsorizzazione?
vii) MCFC non ha collaborato all’inchiesta del CFCB?
viii) Se si determina che una violazione è connessa, qual è la sanzione appropriata da imporre?
i) Il CFCB ha violato i suoi obblighi di giusto processo e, in tal caso, quali sono le conseguenze?
Il primo punto viene risolto in senso negativo per il City, quindi per il CAS l’MCFC non è stato pregiudicato dalla decisione della Camera di indagine di emettere la decisione di rinvio prima di concludere le indagini sulla questione delle parti correlate. Di conseguenza, il Collegio rileva che il CFCB non ha violato i suoi obblighi di giusto processo e che tale violazione è stata in ogni caso curata dalla natura de novo dei procedimenti dinanzi alla Camera giudicante e successivamente dal presente procedimento arbitrale di ricorso dinanzi alla CAS.
ii) La conclusione dell’Accordo di transazione nel 2014 e il rilascio da esso nel 2017 impedisce alla UEFA di addebitare all’MCFC le questioni in gioco in questo procedimento?
La seconda questione riguarda il Settlement Agreement stipulato nel maggio del 2014: l’MCFC sostiene che tutte le asserite violazioni in questione nel presente procedimento sono state oggetto dell’accordo di transazione e pertanto non possono più essere perseguite legalmente dal CFCB, mentre la UEFA sostiene che le questioni coperte dall’accordo di transazione non riguardano le questioni in gioco in questi procedimenti.
Il CAS innanzitutto afferma che “la UEFA non addebita all’MCFC una violazione dei termini dell’accordo del 2014 in base all’articolo 15, paragrafo 5, delle regole procedurali del CFCB, né cerca di invalidare l’accordo transattivo. Pertanto, qualsiasi argomento presentato da MCFC al riguardo non deve essere affrontato. L’accordo di transazione è valido e rimane vincolante per le parti.”
“Il Collegio rileva che dai termini dell’accordo transattivo emerge che le questioni in gioco nel 2014 erano la conformità dell’MCFC al processo di monitoraggio, in particolare i) se avesse un disavanzo di pareggio superiore al deviazione accettabile; ii) se gli accordi di sponsorizzazione con AabaT ed Etisalat fossero stati conclusi al fair value; e iii) se queste ultime entità fossero o meno parti correlate. Il semplice fatto che la portata dell’indagine della Camera di indagine nel 2014 potrebbe essere stata inizialmente più ampia, non fa nessuna differenza in quanto questo documento è fornito dal contenuto dell’Accordo di transazione. In ogni caso, poiché l’accordo di transazione è stato concluso, la Camera investigativa non ha emesso una decisione di rinvio. Come sarà esposto più dettagliatamente in seguito, il Collegio rileva che è con l’emissione di una decisione di rinvio che le accuse sono rese note al convenuto.”
A questo punto, però, il CAS fissa un aspetto molto importante: “Le asserite violazioni normative che hanno portato alla conclusione dell’accordo transattivo non sono contestate nel presente procedimento. Piuttosto, la questione chiave nel presente procedimento è se HHSM e / o ADUG abbiano fornito finanziamenti in forma di capitale dissimulato a MCFC attraverso Etihad ed Etisalat e se ciò si rifletta correttamente nelle informazioni finanziarie presentate da MCFC alla UEFA a fini di licenza e monitoraggio. Queste spese specifiche non toccano le questioni affrontate nell’accordo di transazione.”
“Il Collegio rileva che l’aspetto rilevante è che i (presunti) nuovi fatti possono potenzialmente comportare violazioni che non facevano parte delle accuse investigate nelle indagini della Camera di indagine che hanno portato all’accordo di transazione. Di conseguenza, non era necessario che il CFCB facesse riferimento ai termini e al significato dell’accordo di transazione, e aveva perfettamente il diritto di presentare nuovi addebiti nei confronti di MCFC, distinti da quelli che erano oggetto dell’accordo di transazione.“
“Il presunto finanziamento azionario mascherato potrebbe aver influito sulla conformità dell’MCFC al processo di monitoraggio dei club UEFA, ma, soprattutto, l’MCFC non è stato accusato di una violazione dell’articolo 63 CLFFPR (“Soddisfazione del requisito di pareggio”), ma solo per violazioni di Atiicles 13 (“responsabilità generali del richiedente la licenza”), 58 (“nozione o relative entrate e spese”) e 62 CLFFPR (“informazioni di pareggio”). L’affermazione della MCFC secondo cui la portata dell’indagine della Camera di indagine era inammissibilmente ampia in quanto riguardava questioni che erano coperte dall’accordo di transazione è irrilevante perché tali questioni non sono in discussione nel presente procedimento arbitrale di appello prima che CAS e tale portata fossero in ogni caso definiti gli oneri stabiliti nella decisione di rinvio.”
Quindi i giudici di Losanna precisano che: “Poiché le questioni coperte dall’accordo di transazione sono diverse da quelle stabilite nella decisione di rinvio e quindi in gioco nel presente procedimento, il Collegio ritiene inoltre che MCFC sia stato regolarmente liberato dall’accordo di transazione. Tuttavia l’Accordo di Transazione non ha immunizzato MCFC da eventuali ulteriori e diversi addebiti da quelli coperti dall’Accordo di Transazione.”
“L’argomento difensivo del MCFC secondo cui essere uscito dal regime transattivo, vale a dire che ha dovuto rispettare un regime specifico per conformarsi ai requisiti di pareggio per i periodi di rendicontazione che terminano a maggio 2014, 2015 e 2016, immunizza esso da questioni che furono chiuse relative ai succitati periodi, deve essere respinto. Come indicato nella decisione impugnata, la lettera di rilascio (uscita dal SA) non dà adito ad alcuna ragionevole o legittima aspettativa che se in seguito fossero state scoperte prove di altre violazioni del CLFFPR, queste non sarebbero state indagate.”
Secondo il CAS, quindi, “L’accordo transattivo ha stabilito un regime specifico, ma in nessuna parte dell’accordo transattivo è indicato che ciò esonererebbe MCFC dal suo dovere di rispettare il CLFFPR e le regole procedurali del CFCB. Piuttosto, il Collegio rileva che l’accordo transattivo ha istituito un regime con requisiti che MCFC deve soddisfare in aggiunta a quelli stabiliti nel regolamento CLFFPR e CFCB.”
E quindi veniamo ad una ulteriore fondamentale precisazione relativa alla natura stessa del SA: “nella misura in cui l’MCFC suggerisce che l’accordo di transazione contenesse sanzioni e che quindi alla UEFA è vietato imporre nuove sanzioni per le violazioni relative all’oggetto, la maggior parte del Collegio rileva, in primo luogo, che nessuna sanzione è imposta mediante l’accordo transattivo. Piuttosto, l’Accordo di Transazione è un contratto che contiene impegni reciproci, considerazioni e concessioni sull’accordo concordato ed espresso allo “scopo di evitare i costi, la durata e i rischi derivanti da qualsiasi controversia” come stabilito nella Clausola 2.2 dell’Accordo di Transazione. La trattenuta di 20.000.000 di euro di entrate non è quindi una sanzione nel senso stretto del termine, ma è subordinata a un accordo contrattuale stipulato volontariamente da entrambe le Parti. In secondo luogo, l’accordo di transazione regola solo le questioni ivi risolte, vale a dire che non comprende le questioni non risolte al suo interno. Di conseguenza, il Collegio rileva che l’accordo transattivo non impedisce alla UEFA di addebitare all’MCFC le presunte violazioni in gioco nel presente procedimento arbitrale di ricorso”
Il CAS di Losanna, rispondendo al quesito numero 2, chiarisce diversi aspetti di fondamentale importanza: l’accordo transattivo non copre in modo tombale tutto ciò che accade durante il periodo coperto dal SA, quindi in un secondo momento possono essere addebitati fatti nuovi relativi allo stesso periodo. Inoltre il SA non è equiparabile ad una sanzione ma ad un contratto con impegni reciproci.
iii) Le accuse contro MCFC sono prescritte e, in caso affermativo, in che misura e quali sono le conseguenze?
La terza questione riguarda la prescrizione, quindi occorre valutare se le eccezioni mosse contro il City risultano prescritte e le conseguenze che ciò comporta.
In primis il CAS chiarisce il dies a quo, ossia il giorno iniziale a partire dal quale far decorrere la prescrizione. La posizione delle parti è la seguente: l’MCFC sostiene che la Camera giudicante ha commesso un errore nella decisione impugnata concludendo che il termine di prescrizione quinquennale ai sensi dell’articolo 37 del regolamento procedurale CFCB si è concluso il 7 marzo 2019; invece avrebbe dovuto concludere che si è concluso alla data della sanzione emessa per la violazione del CLFFPR, vale a dire il 14 febbraio 2020 e che, di conseguenza, tutte le presunte violazioni commesse prima del 14 febbraio 2015 risultano prescritte.
La UEFA, invece, sostiene che l'”azione giudiziaria” di cui all’articolo 37 del Regolamento procedurale CFCB è iniziata quando la Camera investigativa ha aperto un’indagine, vale a dire il 7 marzo 2019, e che, di conseguenza, qualsiasi presunta violazione commessa prima del 7 marzo 2014 risulta prescritta. Pertanto le Parti sono distanti undici mesi e una settimana: MCFC sostiene che il Collegio può tornare al 14 febbraio 2015, mentre la UEFA sostiene che il Collegio può tornare al 7 maggio 2014.
L’articolo 37 delle norme procedurali del CFCB prevede quanto segue:
“I procedimenti giudiziari sono vietati dopo cinque anni per tutte le violazioni dei regolamenti sulle licenze e sul fair play finanziario per club UEFA”.
Secondo il CAS, il punto focale è quello di stabilire quando è iniziato il “procedimento” nella presente causa. Una volta stabilita questa data, è possibile calcolare cinque anni indietro per vedere se sono state commesse potenziali violazioni entro o al di fuori di quel periodo di prescrizione previsto dall’articolo 37 delle Regole procedurali del CFCB.
Secondo il CAS, la posizione del City “secondo cui la data dell’azione giudiziaria è la data della sanzione, vale a dire la data di emissione della decisione impugnata, non può essere corretta. Se questa fosse stata l’intenzione del “legislatore”, ciò sarebbe stato esplicitamente indicato nell’articolo 37 del CFCB facendo riferimento a “sanzione”. Il Collegio ritiene invece che la parola “azione giudiziaria” non può essere considerata equivalente alla parola “sanzione”. Un soggetto perseguito, infatti, non è ancora sanzionato. La “fase sanzionatoria” non dovrebbe essere inclusa nel calcolo del termine di prescrizione, al fine di evitare potenziali tattiche di difesa dilatoria che potrebbero impedire ingiustificatamente il potere del CFCB di imporre sanzioni.”
Malgrado ciò, viene bocciata anche la posizione di Nyon, laddove si afferma che: “la posizione della UEFA secondo cui la data dell’azione giudiziaria è la data di apertura dell’inchiesta non può essere corretta. Se questa fosse stata l’intenzione dei redattori delle Regole procedurali del CFCB, ciò sarebbe stato esplicitamente indicato nell’Articolo 37 delle Regole procedurali del CFCB facendo riferimento alle “indagini”. Un soggetto indagato, infatti, non è ancora stato perseguito. Lo scopo di un termine di prescrizione è in definitiva quello di creare certezza giuridica dopo che è trascorso un periodo di tempo. La “fase investigativa” dovrebbe essere considerata ai fini del calcolo del periodo di prescrizione di 5 anni, al fine di prevenire che “l’incertezza” o il “sospetto” di eventuali violazioni possano estendersi oltre tale periodo. Inoltre, la Camera investigativa potrebbe aprire un’indagine, preservando la capacità della Camera investigativa di sporgere denuncia per questioni che risalgono a cinque anni prima dall’apertura dell’inchiesta e attendere prima di addebitare un club secondo le regole per tutto il tempo che la Camera investigativa desidera. Se i relatori avessero inteso un simile quadro, lo avrebbe affermato in modo così esplicito. La maggior parte del Collegio ritiene che sia più ragionevole interpretare che la prescrizione di cui all’articolo 37 delle norme procedurali del CFCB ha lo scopo di proteggere sia il CFCB che i club, da un lato consentendo alla Camera di indagine di sporgere denuncia in materia tornando indietro di cinque anni, e dall’altro impedendo l’avvio e lo svolgimento delle indagini senza fine certa.”
Quindi il CAS, dopo aver bocciato entrambe le posizioni, specifica quale debba essere l’interpretazione più corretta in merito al dies a quo della prescrizione: “piuttosto, la maggioranza del Collegio ritiene che l’azione giudiziaria inizia con il deposito delle accuse, vale a dire quando l’indagato viene formalmente informato del caso a cui deve rispondere, che è considerato coerente con la definizione di “accusa” espressa nel dizionario di Oxford online: “il processo con cui si tenta di dimostrare in tribunale che qualcuno è colpevole di un crimine”. Ai fini attuali, la maggior parte del Collegio ritiene che il dies a quo coincide con il momento dell’emissione della decisione di rinvio, poiché è stato questo documento ad informare esplicitamente e formalmente l’MCFC circa le accuse a suo carico. Con l’emissione della decisione di rinvio, la Camera investigativa conclude le sue indagini e la questione viene portata a conoscenza della Camera giudicante, la quale è quindi tenuta a giudicare e decidere il caso.”
Quindi il CAS conclude affermando che: “Il Collegio rileva inoltre che l’accordo di transazione è stato concluso il 16 maggio 2014 e che la decisione di rinvio è stata emessa cinque anni meno un giorno dopo, il 15 maggio 2019. La maggioranza del Collegio ritiene che la data della decisione di rinvio potrebbe essere stata scelta con cura in modo da evitare un potenziale problema con l’accordo transattivo al di fuori del periodo di prescrizione. Di conseguenza, la maggioranza del Collegio ritiene che il termine di prescrizione si è concluso con la decisione di rinvio il 15 maggio 2019, in modo da far iniziare il termine di prescrizione per le accuse introdotte nella decisione di rinvio il 15 maggio 2014. Di conseguenza, le violazioni commesse dal 15 maggio 2014 in poi possono essere perseguite, mentre il perseguimento di violazioni commesse prima di tale data è vietato dall’applicazione delle Regole procedurali di cui all’articolo 37 del CFCB.”
iii-b) All’atto pratico cosa comporta tutto ciò?
La conseguenza pratica di questa conclusione è che qualsiasi violazione relativa ai rendiconti finanziari presentati da MCFC prima del 15 maggio 2014 è vietata dall’essere perseguita. Allo stesso modo, qualsiasi violazione correlata alle informazioni di pareggio presentate dall’MCFC a fini di monitoraggio prima del 15 maggio 2014 non può essere perseguita.
In particolare il CAS afferma che “per l’esercizio chiuso a maggio 2014 (stagione 2013/2014 – monitoraggio 2014/2015), quest’ultimo è stato approvato dal Consiglio di amministrazione del MCFC il 9 ottobre 2014 e potrebbe quindi essere stato presentato alla FA o alla UEFA solo dopo tale data. Di conseguenza, i rendiconti finanziari per l’esercizio chiuso a maggio 2014 sono stati depositati dopo il 15 maggio 2014. Il Collegio ritiene pertanto che la Camera giudicante abbia giustamente concluso che qualsiasi presunta violazione relativa a tali rendiconti finanziari rientrava nel termine di prescrizione e può essere perseguita.”
Il Tribunale di Losanna continua specificando ulteriormente che: “Per quanto riguarda le asserite violazioni delle informazioni di pareggio presentate dall’MCFC a fini di monitoraggio, la Camera giudicante ha concluso nella decisione impugnata che le informazioni relative a T (l’anno conclusosi a maggio 2013, stagione 2012/2013) per il processo di monitoraggio 2013/14 non rientrano nel termine di prescrizione. Qualsiasi presunta violazione relativa al deposito di questa informazione di pareggio non rientra pertanto nell’ambito di applicazione del presente procedimento”. Più nel dettaglio: “La presunta violazione delle informazioni di pareggio presentate per il processo di monitoraggio 2014/15 [comprendente T (l’anno chiuso a maggio 2014), T-1 (l’anno chiuso a maggio 2013) e T-2 (l’anno chiuso a maggio 2012)] rientrano nel termine di prescrizione, poiché BE.2014.06 e BE.2014.09 sono stati richiesti per essere presentati entro il 15 luglio e il 15 ottobre 2014, vale a dire che queste informazioni finanziarie sono state archiviate dopo il 15 maggio 2014 e, pertanto, rientrano nel periodo di prescrizione“ (ossia possono essere considerate, ndr).
“Di conseguenza, il Collegio rileva che le presunte eccezioni relative al bilancio per gli esercizi chiusi a maggio 2012 e maggio 2013 sono vietate, ma le presunte eccezioni relative al rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a maggio 2014 non lo sono. Inoltre, le presunte eccezioni relative alle informazioni di pareggio presentate per il processo di monitoraggio 2013/2014 sono prescritte, ma le presunte violazioni relative alle informazioni di pareggio presentate per il processo di monitoraggio 2014/2015 non lo sono“.
In altri termini il CAS ha definitivamente chiarito in che modo la prescrizione agisce sulla spada di damocle, ossia il monitoraggio triennale del FFP: nel momento in cui un club viene deferito alla camera giudicante, tutte le informazioni di bilancio inviate cinque anni prima di tale data non possono essere perseguite. A tal proposito bisogna prendere come riferimento il calendario fissato da Nyon circa le comunicazioni che tutti i club sono tenuti ad effettuare e che lo scrivente aveva già illustrato anni fa:
Sulla base del calendario di monitoraggio è possibile trarre queste considerazioni: le date chiave sono le metà dei mesi di luglio e di ottobre. A metà luglio vengono inviati alla UEFA i pacchetti BEP (Break Even Point) relativi agli anni T (bilancio chiuso al giugno dell’anno corrente), T-1 (bilancio chiuso al giugno dell’anno prima) e T-2 (bilancio chiuso al giugno di due anni prima). A metà ottobre invece viene inviato anche il pacchetto relativo al T+1 (bilancio previsionale chiuso al giugno dell’anno dopo).
A seconda del momento in cui cade il deferimento, i pacchetti inviati a metà luglio o a metà ottobre di cinque anni prima, e con essi il relativo monitoraggio, possono essere o non essere considerati prescritti. Tuttavia l’indagine del CAS raggiunge un livello ancora più profondo. Infatti il Collegio si chiede: “Le informazioni comparative dell’anno precedente nei rendiconti finanziari presentate a fini di licenza e le informazioni di pareggio relative a T-1 e T-2 presentate a fini di monitoraggio possono costituire una base per perseguire tali informazioni anche se queste sono state originariamente archiviate al di fuori del periodo di prescrizione ma sono reinviate entro il termine di prescrizione?”
Tradotto: ok, abbiamo compreso quale monitoraggio salvare ai fini della prescrizione. Tuttavia siccome i monitoraggi guardano a ritroso, se il primo monitoraggio perseguibile riporta gli esercizi T-1 e T-2 e se tali esercizi sono antecedenti al dies a quo, quest’ultimi vanno considerati prescritti oppure no? Insomma i bilanci che la prescrizione vuole tagliare e quindi buttare fuori dalla porta principale, possono rientrare dalla finestra del monitoraggio corrente?
Il CAS afferma questo: “Dopo aver determinato quali presunte violazioni relative ai rendiconti finanziari e quali presunte violazioni relative alle informazioni di pareggio sono prescritte, il Collegio ora rivolge la sua attenzione al contenuto delle informazioni finanziarie presentate entro il periodo di prescrizione per valutare se MCFC può essere perseguito per “azioni” relative alla reinvio di informazioni finanziarie originariamente riportate l’anno precedente o due anni prima.”
“Come concluso sopra, le presunte violazioni relative al deposito del rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a maggio 2013 e al deposito delle informazioni di pareggio per il processo di monitoraggio 2013/14 non rientrano nel termine di prescrizione, pertanto non può essere intrapresa alcuna azione legale posizionare sulla base di tali informazioni. Tuttavia, il rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a maggio 2014 e le informazioni di pareggio per il processo di monitoraggio 2014/15 rientrano nel periodo di prescrizione. Le Parti hanno opinioni divergenti sull’opportunità di perseguire l’MCFC sulla base di tali informazioni “storiche” nei “nuovi” bilanci e delle informazioni di pareggio. MCFC sostiene che non può essere perseguito su tale base perché queste informazioni non rientrano nel termine di prescrizione. La UEFA sostiene che l’MCFC può essere perseguito sulla base di questa informativa perché è nuovamente inviato entro il termine di prescrizione“.
Il CAS quindi afferma quanto segue: “La maggioranza del Collegio ritiene che l’MCFC non può essere perseguito sulla base di informazioni finanziarie che sono state presentate per la prima volta in un momento che non rientra nel periodo di prescrizione, poiché ciò estenderebbe artificialmente il periodo di prescrizione di 5 anni a un periodo di 6 o addirittura 7 anni senza una chiara base giuridica per farlo. In effetti, se si seguisse il ragionamento della UEFA, il termine di prescrizione potrebbe essere indeterminato, poiché se si ritenesse opportuno perseguire un club sulla base di informazioni relative al periodo di riferimento T-2, queste informazioni conterrebbero a loro volta informazioni finanziarie di il periodo di ripetizione T-2 in tale anno, ovvero T-4.”
“Il Collegio rileva che ci deve essere una chiara data di interruzione e che ciò deve avvenire 5 anni prima del deferimento, non 5 + 2 come sostenuto dalla UEFA. Si applica il principio della certezza del diritto. Di conseguenza, la maggioranza del Collegio ritiene che una violazione è commessa quando l’informazione viene presentata per la prima volta, non quando tali informazioni vengono ripetute o reinviate nei periodi di ripetizione successivi.”
Tuttavia non cantiamo vittoria troppo presto. Infatti il Collegio, dopo aver dato un colpo al cerchio, ne da uno alla botte: “La maggioranza del Collegio ritiene che ciò potrebbe essere potenzialmente diverso per le violazioni dell’articolo 63 del CLFFPR (“Adempimento del requisito del pareggio”), poiché la potenziale violazione di questa disposizione si basa sui risultati complessivi degli ultimi tre periodi, ma ciò non è in discussione nel presente procedimento, in quanto MCFC non è stato accusato di tale violazione. L’MCFC è accusato di aver violato una serie di disposizioni del CLFFPR, ma tutte relative alla fornitura di informazioni incoerenti ai fini del CLFFPR e tali violazioni devono essere considerate commesse al primo invio di tali informazioni incoerenti.“
“Di conseguenza, la maggioranza del Collegio ritiene che le informazioni comparative degli anni precedenti nei rendiconti finanziari presentate a fini della concessione di licenze e le informazioni di pareggio relative a T-1 e T-2 presentate a fini di monitoraggio non costituiscono una base per il perseguimento; tali procedimenti giudiziari devono basarsi sulla prima volta in cui tali informazioni finanziarie vengono presentate a fini di licenza e / o monitoraggio.”
Tirando le somme: se vieni deferito per aver violato l’art. 63 (“Adempimento del requisito di pareggio”) i bilanci vecchi che la prescrizione butta fuori dalla porta, possono rientrare dalla finestra perché quella violazione riguarda il monitoraggio triennale. Invece se vieni deferito per aver violato l’art. 47 (“rendiconti finanziari annuali”), i bilanci vecchi già comunicati alla UEFA non possono più tornare in gioco. Dunque su questo aspetto una vittoria solo apparente che, purtroppo, mantiene ben solido l’infernale monitoraggio triennale. Almeno in relazione alla prescrizione, il cui taglio netto non comporta anche il taglio dei bilanci ri-depositati nei due anni prima. Ma lo scrivente dubita che, invece, qualora vengano contestate due violazioni consecutive riguardanti due successivi monitoraggi con bilanci coincidenti, il CAS non censuri la seconda sanzione invocando il ne bis in idem (Link) per i bilanci già valutati. Un caso differente che prima o poi verrà certamente portato all’attenzione degli arbitri di Losanna. E che quindi porta a riconsiderare il ragionamento poco più alto in questi termini: se vieni deferito PER LA PRIMA VOLTA per aver violato l’art. 63 (“Adempimento del requisito di pareggio”) i bilanci vecchi che la prescrizione butta fuori dalla porta, possono rientrare dalla finestra perché quella violazione riguarda il monitoraggio triennale. Invece se vieni deferito per aver violato l’art. 47 (“rendiconti finanziari annuali”), i bilanci vecchi già comunicati alla UEFA a prescindere non possono più tornare in gioco.
Quali sono le conseguenze di questo ragionamento?
Sulla base di quanto esposto fino ad ora, secondo il CAS: “Per il presunto finanziamento azionario mascherato da parte di HHMS e / o ADUG attraverso Etisalat, ciò ha come conseguenza che la UEFA non può perseguire l’MCFC su questa base, perché qualsiasi presunta violazione non rientra nel periodo di prescrizione. MCFC ha ricevuto questi pagamenti il 13 giugno 2012 e il 10 gennaio 2013 ed è stata quindi segnalata per la prima volta nel bilancio dell’esercizio chiuso a maggio 2013 e per il processo di monitoraggio 2013/14. Le presunte violazioni relative a questi rendiconti finanziari e le informazioni di pareggio sono vietate per essere prescritte, e anche i riferimenti a tali informazioni nelle informazioni finanziarie presentate alla UEFA negli anni successivi sono tempestivamente definiti.”
iv) Qual è lo standard di prova applicabile?
Per quanto attiene all’onere probatorio, secondo il CAS: “Non vi è dubbio che la UEFA ha l’onere della prova nel dimostrare che l’MCFC ha commesso le violazioni per le quali è accusato. Le Parti convengono inoltre che lo standard di prova è quello della c.d. prova soddisfacente”. Tuttavia il City non ritiene che le prove depositate soddisfino quel criterio. Di diverso avviso il CAS che, invece, rifacendosi anche al precedente procedimento, ritiene che le prove depositate siano soddisfacenti e quindi sufficienti per perorare l’accusa mossa dalla UEFA.
v) MCFC ha mascherato il finanziamento azionario come contributi di sponsorizzazione?
A questo punto il CAS passa in rassegna le e-mails che hanno dato vita alla diatriba, in tutto sei. La maggior parte del Collegio “ritiene che le e-mails trapelate di per sé non sono prove sufficienti a sostegno di una constatazione secondo la quale MCFC abbia fornito informazioni incoerenti alla UEFA nascondendo i finanziamenti azionari come contributi di sponsorizzazione. Gli accordi discussi devono essere radicati in prove contabili o transazionali contemporanee, altrimenti non si può accertare che i meccanismi discussi nelle e-mail trapelate siano stati effettivamente eseguiti. Ad eccezione dell’Email trapelata n. 1 inviata ad Aabar, le email trapelate sono tutte tra dirigenti MCFC e un direttore MCFC. Nessuna e-mail viene inviata o ricevuta da terze parti come HHSM, ADUG o Etihad, mentre, per gli accordi descritti come da perseguire, sarebbe necessariamente necessaria la cooperazione e la partecipazione di società esterne di terzi, vale a dire almeno da HHSM e / o ADUG ed Etihad.”
Inoltre, secondo il CAS, in riferimento a questa contestazione “il Collegio osserva come il sig. Pearce sia un testimone chiave in questi procedimenti e una persona chiave nelle e-mail trapelate. Pearce non è solo un direttore non esecutivo di MCFC, ma è stato anche direttore dell’Autorità per gli affari esecutivi dell’Emirato di Abu Dhabi (“EAA”) e in seguito consigliere speciale del suo presidente, il sig. Khaldoon Al Mubarak, che è anche il presidente dell’MCFC. Il Collegio è pronto ad accettare che il sig. Pearce potrebbe “aiutare e facilitare gli importi dovuti” alla MCFC, come indicato nell’Email trapelata n. 3. Il Collego inoltre accetta anche che il sig. Pearce fosse vicino a HHSM e ADUG e potrebbe quindi aver esercitato una certa influenza sugli sponsor di MCFC con sede ad Abu Dhabi e sulla negoziazione di accordi con loro, ma il Collego rileva che non è stato stabilito che fosse anche autorizzato a concludere contratti per conto di HHSM e / o ADUG, vale a dire che in nessuna mail gli veniva richiesto di agire dalle presunte parti correlate nel modo teorizzato dalla UEFA. (…) In ogni caso, il Collegio rileva che “una singola e-mail non può stabilire un modello in base al quale il sig. Pearce avrebbe costantemente procurato fonti alternative di fondi da HHSM e / o ADUG per contribuire agli obblighi di sponsorizzazione degli sponsor con sede ad Abu Dhabi dell’MCFC. L’e-mail trapelata n. 1 è stata inviata anche 10 anni fa e due anni prima dell’implementazione del FFP. Quindi, anche se fosse vero, non ci sarebbe stato nulla di male nel procurare il finanziamento azionario attraverso gli sponsor. Inoltre non ci sono prove che simili accordi siano stati fatti dopo l’implementazione del FFP. Il Collegio rileva che non sono disponibili prove sufficienti per concludere che Pearce rappresentasse ADUG nei confronti degli sponsor di MCFC con sede ad Abu Dhabi con l’obiettivo di mascherare il finanziamento azionario come contributi di sponsorizzazione”
Il CAS successivamente passa in rassegna ulteriori accuse relative ai passaggi di denaro delle sponsorizzazioni indicate in apertura, ma il Tribunale di Losanna giunge alle medesime conclusioni: la UEFA non ha provato un collegamento diretto tra il City, gli sponsor e la parte correlata (proprietario). Quindi il City non può essere accusato di aver mascherato aumenti di capitale con sponsorizzazioni.
Il CAS spiega ciò con uno schema abbastanza semplice:
Ma non solo: secondo il CAS gli accordi di sponsorizzazione sarebbero perfino avvenuti secondo valori equi di mercato, quindi nel rispetto del fair value: “Alla luce di quanto precede, non vi è dubbio che Etihad abbia adempiuto pienamente ai suoi obblighi di pagamento nei confronti di MCFC e che MCFC ha reso i servizi concordati contrattualmente con Etihad in cambio. La maggioranza del Collegio ritiene che gli accordi di sponsorizzazione di Etihad siano presumibilmente negoziati al valore equo e che MCFC, HHSM, ADUG ed Etihad non siano considerati “parti correlate”. Gli Accordi di sponsorizzazione con Etihad erano contratti legalmente vincolanti. Non ci sono prove che gli accordi siano stati retrodatati o che MCFC abbia altrimenti tentato in modo retrospettivo di coprire eventuali presunte violazioni a seguito della pubblicazione delle e-mail trapelate.”
Dunque una vittoria schiacciante del Manchester City per quanto riguarda le sponsorizzazioni. Effettivamente, però, bisogna specificare che quando sei di proprietà di uno stato sovrano, dimostrare in modo limpido i collegamenti con le parti correlate può diventare complicato in quanto il problema può essere facilmente aggirato con influenze notevoli (come dichiarato anche dal CAS) senza che nessuno si accorga di nulla.
Diversamente potrebbe essere più semplice dimostrare un collegamento tra il proprietario e grandi imprese ad esso collegate direttamente o indirettamente. In questi casi bisogna fare molta attenzione al fair value perché si potrebbe facilmente provare un “link” tra proprietà e sponsor. Si, l’esempio che vi viene in mente è quello giusto.
vi) MCFC non ha collaborato all’inchiesta del CFCB?
Infine il CAS passa in rassegna l’ultima questione, ossia la mancata collaborazione da parte del City: “Il Collegio ritiene pertinente operare una distinzione tra i documenti e le prove richiesti dall’investigatore capo del CFCB che non sono stati forniti al CFCB ma che alla fine sono stati prodotti nel presente procedimento dinanzi al CAS da un lato, e le prove richieste dal Capo Investigatore CFCB che non sono mai state prodotte, dall’altro.”
Per quanto riguarda la completa corrispondenza delle e-mails, il CAS afferma che la UEFA nel corso del tempo ha fatto cadere tale richiesta, non rinnovandola né specificandola nel corso dell’indagine. Per tale motivo il City non può essere sanzionato per la sua incapacità di produrre le serie complete di e-mail trapelate e che facevano parte di questi procedimenti CAS, o effettivamente per qualsiasi omissione di produrre prove nella misura in cui non sono state perseguite nel presente procedimento. Invece “per quanto riguarda le prove che sono state richieste dal capo investigatore del CFCB e che non sono state prodotte da MCFC durante i procedimenti del CFCB, ma che alla fine sono state prodotte durante il presente procedimento dinanzi al CAS, il Collegio rileva che questa mancanza non è stata riparata dalla natura de novo dei procedimenti CAS, poiché consentire ai club di conservare le prove pertinenti fino al procedimento dinanzi al CAS rischierebbe seriamente di far diventare i procedimenti dinanzi al CFCB una farsa e renderebbe l’intero processo CFCB molto inefficiente. Questo non può essere tollerato o approvato.”
Il CAS si riferisce ad alcuni chiarimenti riguardanti alcune persone citate nelle e-mails, delucidazioni mai fornite dal City se non dinanzi al CAS, oltre alle copie delle e-mails pubblicate dai media, ugualmente esibite solo a Losanna: “Il Collegio ritiene che si tratti di una richiesta ragionevole da parte dell’investigatore capo del CFCB e che MCFC non avesse motivi legittimi per rifiutare la produzione di tali documenti e quindi violato i suoi doveri ai sensi dell’articolo 56 del CLFFPR. Di conseguenza, la maggioranza del gruppo di esperti scientifici ritiene che MCFC non ha collaborato all’inchiesta del CFCB su tre questioni distinte e pertanto ha violato l’articolo 56 del CLFFPR.”
vii) Se viene accertata una violazione da commettere, qual è la sanzione appropriata da imporre?
Infine il CAS motiva l’ultima parte della decisione specificando la sanzione più giusta da comminare al City per le violazioni accertate. Secondo gli arbitri di Losanna: “La maggior parte del Collegio ritiene che le principali accuse della UEFA, vale a dire la fornitura di informazioni errate alla UEFA rispetto al fatto di aver ricevuto finanziamenti mascherati da azioni attraverso Etisalat ed Etihad, devono essere respinte. Qualsiasi presunta violazione di MCFC in relazione ai pagamenti Etisalat è prescritta. Qualunque presunta violazione di MCFC in relazione ai pagamenti Etihad è parzialmente prescritta e, in ogni caso, non provata sufficientemente.
Detto questo, il Collegio ritiene che la UEFA non abbia mai presentato accuse frivole contro l’MCFC. Come riconosciuto anche dall’MCFC, esisteva una base legittima per perseguire l’MCFC, ma, sulla base degli elementi di prova depositati, il Collegio ritiene di non poter giungere alla conclusione che un finanziamento azionario mascherato è stato versato a MCFC da HHSM e / o ADUG attraverso Etihad.
Il Collegio ritiene tuttavia che l’MCFC non ha collaborato alle indagini del CFCB non avendo ottemperato a ragionevoli richieste probatorie sotto diversi aspetti per oltre un anno fino a quando non è stato attivato questo procedimento CAS. Come affermato dalla UEFA, l’intera efficacia del sistema FFP dipende da una comunicazione completa e accurata delle entrate e delle spese dei club. Se i club non rivelano in modo veritiero tali informazioni, il sistema non può funzionare.
L’incapacità dell’MCFC di produrre le versioni originali delle e-mail trapelate è grave, poiché la sua produzione avrebbe impedito qualsiasi argomento dell’MCFC sull’autenticità, che è stato un argomento chiave dell’MCFC durante l’intero processo. La produzione delle versioni originali delle e-mail trapelate in una fase iniziale del procedimento avrebbe indubbiamente facilitato le indagini del CFCB e avrebbe potuto consentire al CFCB di chiedere legittimamente alla MCFC di produrre l’intera serie di e-mail, senza la necessità di una decisione interlocutoria per stabilire l’autenticità e la ricevibilità. (…) In ogni caso, mentre l’accordo di transazione è stato concluso senza alcuna criticità, con condizioni concordate (…) alcune delle informazioni che sono state ora fornite da MCFC alla CFCB nell’indagine del 2019 avrebbe fornito un quadro più completo e accurato di due pagamenti a MCFC nel 2012 e 2013 che erano precedenti al CFCB al momento della stipula dell’accordo transattivo.
Pertanto, la maggior parte del Collegio ritiene che la mancata collaborazione alle indagini del CFCB costituisce una grave violazione e che il MCFC deve essere gravemente rimproverato per l’ostruzione delle indagini del CFCB.
Il Collegio rileva che le accuse relative all’occulto e disonesto finanziamento azionario comportano chiaramente violazioni più significative rispetto all’ostruzione delle indagini del CFCB. Pertanto, la maggioranza del Collegio (dato che le prime accuse non risultano provate o risultano prescritte, ndr) non ritiene opportuno imporre alcun divieto di partecipazione alle competizioni UEFA per club per la mancata collaborazione dell’MCFC alle sole indagini del CFCB.
Tuttavia, considerando i) le risorse finanziarie di MCFC; ii) l’importanza della cooperazione dei club nelle indagini condotte dal CFCB, a causa dei suoi mezzi investigativi limitati; e iii) la palese inosservanza di tale principio da parte dell’MCFC e il suo ostacolo alle indagini, la maggioranza del Collegio ritiene che una multa significativa debba essere inflitta all’MCFC e ritiene opportuno ridurre la sanzione della UEFA di 2/3, vale a dire per un importo di EUR 10.000.000.”
Conclusioni e considerazioni finali
Alla luce di quanto letto nelle motivazioni del lodo CAS 2020/A/6785, è possibile affermare quanto segue:
- La stipula di un accordo transattivo (SA) non è una pietra tombale su tutto ciò che è accaduto durante quei monitoraggi. Dipende, infatti, da ciò che è stato oggetto dell’accordo. Quindi fatti nuovi riguardanti i medesimi esercizi coperti dal SA, possono essere contestati anche successivamente all’accordo transattivo. Purché ciò avvenga nel rispetto dei termini prescrizionali. Inoltre il SA tecnicamente non è una sanzione ma un accordo contrattuale con impegni reciproci.
- Il termine prescrizionale quinquennale relativo alle violazioni riguardanti il FFP decorre a ritroso a partire dal giorno in cui il club viene deferito dalla Camera Investigativa alla Camera Giudicante, quindi decorre dal giorno in cui il club ha piena conoscenza delle accuse mosse contro di esso.
- Se le accuse riguardano soltanto la comunicazione delle informazioni finanziarie (art. 47 FFP), il primo periodo di monitoraggio che ricade nel termine prescrizionale non può includere anche i due precedenti esercizi (T-1 e T-2) in quanto quest’ultimi sono già stati comunicati antecedentemente alla UEFA.
- Se le accuse riguardano la violazione della regola del pareggio di bilancio in relazione allo scostamento massimo previsto dal monitoraggio (art. 63 FFP), il primo periodo di monitoraggio che ricade nel termine prescrizionale può includere anche i due precedenti esercizi (T-1 e T-2) al di fuori del periodo prescrizionale. Questo perché il meccanismo di monitoraggio triennale implica dei controlli a ritroso che non possono essere impediti (almeno per la prima volta in cui vengono attenzionati ed eventualmente sanzionati, ma questa è una mia interpretazione sulla base del divieto del ne bis in idem).
- Per comprendere quali esercizi ricadono nel periodo prescrizionale bisogna osservare il calendario degli adempimenti mensili relativi ai monitoraggi annuali. Ed in particolare bisogna osservare due date limite: metà luglio e metà ottobre. Infatti se il deferimento della Camera Investigativa arriva prima o dopo tali date, cambieranno anche i bilanci che la UEFA potrà o non potrà perseguire.
- Spetta alla UEFA dimostrare un link tra proprietà e sponsor, quindi verificare se quest’ultimo sia parte correlata. Probatio diabolica con gli stati sovrani, più fattibile con grandi imprese. In ogni caso, come dimostrato dal City, se non collabori alle indagini nascondendo qualcosa non puoi essere bannato dall’Europa ma al massimo sanzionato con una multa pecuniaria. Spetterà quindi a ciascun club decidere come comportarsi con la UEFA, che ammette chiaramente come il FFP si basi sulla reciproca collaborazione tra clubs e Nyon.
Avv. Felice Raimondo
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