L’approfondimento odierno si è reso necessario perché nessuno fino ad oggi ha messo in relazione la novità di cui al titolo con l’industria calcistica. Eppure gli effetti della normativa europea si rifletteranno su tutto il mercato interno senza alcuna distinzione tra settori o industrie. È una tutela che riguarderà la concorrenza a 360° e l’industria calcistica vi rientrerà a pieno titolo perché trattasi di attività economica significante che deve rispettare le regole antitrust dell’Unione Europea. Il calcio, benché sia attività sportiva con una sua specificità, non sfugge alle regole della concorrenza e a quelle che riguardano gli aiuti di Stato.
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Premessa
Nella giornata di ieri è stata pubblicata una notizia molto interessante. Quella riguardante un piccolo club calcistico belga, il Virton, che ha intrapreso un’azione legale per porre fine alle distorsioni della concorrenza che riguardano i club-Stato ed è anche pronta a sottoporre questioni pregiudiziali alla CGUE 1.
La vicenda denunciata dal Virton alla Commissione UE riguarda il City Group, proprietario del Lommel (club che partecipa nella stessa categoria del Virton, la seconda divisione) che, grazie ai fondi sovrani dello Stato arabo, ha ottenuto la licenza 2023/24 e quindi ha evitato di essere retrocessa nei dilettanti. Secondo il Virton l’aumento di capitale pari a 16,8 milioni di euro (cifra elevatissima se consideriamo la categoria) va qualificato come aiuto di Stato che falsa la concorrenza e viola l’articolo 101 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea).
La genesi di questa notizia ha messo in moto la curiosità dello scrivente e il mio istinto giuridico. Ho quindi pensato: è mai possibile che non esista una legge che vieti aiuti statali extra UE all’interno della UE? Può mai essere logico che uno Stato dell’UE non possa aiutare, se non in casi limitati, una impresa privata perché altrimenti altererebbe la concorrenza nel mercato unico, mentre invece uno Stato extra UE è libero di fare ciò che vuole nel mercato unico dell’UE?
Ebbene, si. Fino a inizio 2023 incredibilmente tutto ciò era possibile a causa di una clamorosa lacuna normativa.
Il Regolamento n. 2022/2560
Vi può sembrare normale o giustificabile che l’Unione Europea, malgrado la globalizzazione, fino ad oggi abbia deciso di tutelare il mercato interno solo da “aiuti interni”, disinteressandosi o, quanto meno, sottovalutando gli “aiuti esterni”? E’ ovvio che la concorrenza nell’Unione Europea può essere falsata se una impresa che opera nel mercato unico viene aiutata da uno Stato extra UE. Questa è una considerazione scontata, eppure il Parlamento Europeo – ammettendo il vuoto normativo – ha atteso il 2023 per approvare un Regolamento che disciplini una situazione analoga agli aiuti di Stato dei paesi UE che, però, si applichi anche ai paesi extra UE che operano nel mercato interno 2.
Per chi non lo sapesse, i Regolamenti sono atti giuridici definiti nell’articolo 288 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Hanno portata generale, sono vincolanti in tutti i loro elementi e direttamente applicabili negli Stati membri dell’Unione Europea.
Logicamente, benché la Commissione non abbia più giurisdizione sulle imprese inglesi (che in tema di concorrenza risponderanno solo alla CMA britannica3), la maggior parte dei club che partecipano alle competizioni UEFA appartengono alla Unione Europea. Ergo, la UEFA è tenuta a dialogare con la Commissione ed a recepire il regolamento europeo in tema di concorrenza per fare in modo che la competizione sportiva non risulti falsata grazie a trattamenti particolari che possono generarsi in favore di Stati che, pur partecipando a competizioni UEFA, non fanno parte della Unione Europea. A maggior ragione se quegli Stati non solo possiedono club che partecipano a competizioni UEFA, ma pagano la stessa Confederazione per acquistare i diritti tv delle medesime competizioni UEFA. Un intricato sistema di interessi doppi e tripli che possono nuocere alla concorrenza nel mercato unico. Il pericolo per i club-Stato ha assunto proporzioni decisamente diverse perché siamo passati da un semplice regolamento sportivo (FFP, sempre aggirato) ad una legge europea ben più insidiosa delle regole UEFA.
Dal 2008 nel mondo del calcio abbiamo assistito all’ingresso dei club-Stato, prima Manchester City e PSG, più di recente anche il Newcastle, che sono controllati da enti riconducibili a entità statali arabe. Quante volte abbiamo letto critiche indignate? Sono trascorsi 15 anni e in tutto questo tempo i club-Stato hanno proliferato nel mercato calcistico europeo a discapito dei fessi (gli altri club) senza che nessuno abbia mai realmente messo un freno. Né la UEFA e né la FIFA hanno saputo limitare questo fenomeno, forse consapevolmente perché gli interessi economici erano troppo grandi.
Ma quello che è accaduto nel mondo del calcio sarebbe potuto accadere in qualsiasi altro settore dell’industria: alimentare, tecnologico, ecc. Per questo motivo, dopo un lungo letargo, il legislatore europeo si è svegliato ed ha deciso di intervenire per proteggere il mercato interno e porre le entità statali extra UE sullo stesso piano di quelle UE.
Ecco dunque il Regolamento n. 2022/2560, entrato in vigore il 12 gennaio 2023 e che sarà applicabile dal 12 luglio 2023. Capite bene che, alla luce di questa dirompente novità, assume tutto un altro significato la denuncia del piccolo club belga nei confronti del City Group dinanzi alla Commissione Europea. Il club belga chiaramente sapeva questa novità, aveva il fucile puntato e ha sparato non appena il City Group ha salvato il Lommel dal fallimento con un aumento di capitale di 16,8 milioni di euro.
E’ verosimile immaginare che l’indagine venga effettuata anche dalla CMA britannica, che potrà essere allertata dallo stesso club belga o dalla Commissione Europea con cui dovrà dialogare4 dato che si tratta di uno dei primissimi casi di possibili aiuti di Stato operanti da paesi extra UE (arabi) per mezzo di imprese extra UE (Inghilterra) all’interno del mercato unico europeo.
Tutti i dettagli del Regolamento n. 2022/256
Il regolamento è volto a contrastare le distorsioni del mercato interno causate direttamente o indirettamente da sovvenzioni estere in favore di imprese che esercitano un’attività economica nel mercato unico. Il regolamento riguarda tutti i settori economici, compresi quelli di interesse strategico per l’Unione e le infrastrutture critiche, come quelli di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio.
In base alla premessa (11) una sovvenzione estera viene definita come un contributo finanziario che è erogato direttamente o indirettamente da un paese terzo, conferisce un vantaggio ed è limitato a una o più imprese o uno o più settori. Queste condizioni sono cumulative.
In base alla premessa (12) un contributo finanziario può essere concesso per il tramite di soggetti pubblici o privati. L’eventuale concessione di un contributo finanziario da parte di un soggetto pubblico dovrebbe essere determinata caso per caso, tenendo debitamente conto di elementi quali le caratteristiche del soggetto in questione e il contesto giuridico ed economico del paese terzo in cui il soggetto opera, compreso il ruolo del governo nell’economia di tale paese. I contributi finanziari possono essere concessi anche per il tramite di soggetti privati le cui azioni siano attribuibili al paese terzo. Il concetto di contributo finanziario comprende un’ampia gamma di misure di sostegno che non si limitano a trasferimenti monetari, ad esempio la concessione di diritti speciali o esclusivi a un’impresa senza ricevere una remunerazione adeguata in linea con le normali condizioni di mercato.
In base alla premessa (13) un contributo finanziario dovrebbe conferire un vantaggio a un’impresa che esercita un’attività economica nel mercato interno. Si dovrebbe considerare che un contributo finanziario conferisca un vantaggio a un’impresa se tale vantaggio non avrebbe potuto essere ottenuto in normali condizioni di mercato. [….] Si ritiene che un contributo finanziario non conferisca un vantaggio a un’impresa che esercita un’attività economica nel mercato interno quando la valutazione a fronte del valore di riferimento dimostra che l’impresa avrebbe ottenuto tale vantaggio in normali condizioni di mercato.
In base alla premessa (15) una sovvenzione estera si dovrebbe considerare concessa a partire dal momento in cui il beneficiario ottiene il diritto a ricevere la sovvenzione estera. L’erogazione effettiva della sovvenzione estera non è una condizione necessaria per far rientrare una sovvenzione estera nell’ambito di applicazione del regolamento.
In base alla premessa (17) una volta stabilita l’esistenza di una sovvenzione estera, la Commissione dovrebbe valutare caso per caso se questa provochi una distorsione sul mercato interno. Diversamente dagli aiuti di Stato concessi da uno Stato membro, le sovvenzioni estere non sono generalmente vietate sic et simpliciter se non provocano una distorsione del mercato.
In base alla premessa (19), in linea generale, dovrebbe ritenersi improbabile che le sovvenzioni estere non superiori a 4 milioni di euro nell’arco di tre anni consecutivi generino distorsioni sul mercato interno ai sensi del regolamento. Le sovvenzioni estere a una singola impresa non superiori all’importo di un aiuto «de minimis» (200.000,00 euro) nell’arco di tre anni consecutivi dovrebbero essere considerate non distorsive del mercato interno ai sensi del regolamento.
In base alla premessa (20), come alcuni tipi di aiuti di Stato, determinate categorie di sovvenzioni estere, quali le garanzie illimitate, vale a dire garanzie senza alcuna limitazione dell’importo o della durata di tale garanzia, possono verosimilmente, per loro natura, anche creare distorsioni sul mercato interno. Lo stesso vale per un’offerta indebitamente vantaggiosa, la cui natura vantaggiosa, come il suo prezzo, non può essere giustificata da altri fattori.
Le sovvenzioni estere possono provocare distorsioni sul mercato interno e compromettere la parità di condizioni per diverse attività economiche nell’Unione. La normativa inciderà sugli appalti pubblici, concentrazione tra imprese, M&A future ma anche su quelle già poste in essere, giacché il regolamento prevede misure transitorie.
Nella specie, il regolamento si applicherà alle sovvenzioni estere concesse nei cinque anni precedenti al 12 luglio 2023, qualora tali sovvenzioni estere siano distorsive del mercato interno dopo il 12 luglio 2023.
La Commissione potrà esaminare di propria iniziativa le informazioni provenienti da qualsiasi fonte (Stati membri o persona fisica o giuridica) relative a presunte sovvenzioni estere distorsive del mercato interno. Appare facile immaginare che nei prossimi mesi la Commissione Europea – se non agirà d’ufficio – riceverà parecchie segnalazioni riguardanti anche il PSG, di proprietà dello stato arabo del Qatar, che, avendo acquisito una impresa europea, è direttamente soggetto al diritto UE.
L’istruttoria si apre con un esame preliminare (art. 10) in cui la Commissione richiede informazioni ed effettua ispezioni presso l’impresa oggetto dell’indagine. Se nel corso di un esame preliminare la Commissione ritiene che vi siano sufficienti prove da indurre a ritenere l’esistenza di una distorsione del mercato, procede all’indagine approfondita (art. 11). Se all’esito di questa ulteriore indagine constata che, conformemente agli articoli da 4 a 6, la sovvenzione estera provoca distorsioni sul mercato interno, la Commissione può adottare un atto di esecuzione nella forma di una decisione che impone misure di riparazione («decisione con misure di riparazione»). Al tempo stesso l’impresa oggetto di indagine può proporre alla Commissione una serie di impegni volti a porre rimedio alla distorsione indagata.
In tal caso, se tali impegni vengono considerati sufficienti dalla Commissione, la stessa può adottare un atto di esecuzione nella forma di una decisione per rendere tali impegni vincolanti per l’impresa («decisione con impegni»).
La Commissione, nelle more dell’indagine, può anche adottare misure provvisorie se:
a) vi sono elementi sufficienti che indicano che un contributo finanziario costituisce una sovvenzione estera e provoca distorsioni sul mercato interno; e
b) esistono rischi di danni gravi e irreparabili alla concorrenza nel mercato interno;
Le misure provvisorie possono consistere in particolare, ma non esclusivamente, nelle misure di cui all’articolo 7 del regolamento 5.
Le misure provvisorie si applicano per un periodo determinato, che, se necessario e opportuno, può essere prorogato, oppure fino all’adozione della decisione finale.
Sono previste sanzioni nel caso in cui vi sia una omessa collaborazione perché l’impresa oggetto di indagine:
a) fornisce informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti in risposta a una richiesta di informazioni a norma dell’articolo 13;
b) omette di fornire le informazioni richieste entro il termine impartito dalla Commissione;
c) rifiuta di sottoporsi all’ispezione della Commissione all’interno o all’esterno dell’Unione disposta a norma dell’articolo 14 o dell’articolo 15; oppure
d) ostacola in altro modo l’esame preliminare o l’indagine approfondita;
Se un’impresa, inclusa un’impresa pubblica direttamente o indirettamente controllata dallo Stato, omette di fornire le informazioni necessarie per determinare se un contributo finanziario le conferisca un vantaggio, si può ritenere che abbia beneficiato di un vantaggio. Cosa vuol dire questo? Che il regolamento ha adottato un giudizio di presunzione che scatta automaticamente qualora una impresa controllata dallo Stato assuma un atteggiamento omissivo e reticente.
Le sanzioni collegate all’omessa collaborazione o al rifiuto di sottoporsi all’ispezione, se si configurano come ammende non superano l’1 % del fatturato 6 totale realizzato dall’impresa o dall’associazione di imprese interessata nell’esercizio finanziario precedente; se invece si configurano come penalità di mora, non superano il 5 % del fatturato totale medio giornaliero realizzato dall’impresa o dell’associazione di imprese interessata nell’esercizio finanziario precedente per ogni giorno lavorativo di ritardo.
Le sanzioni collegate agli inadempimenti delle decisioni finali della Commissioni possono arrivare fino al 10% del fatturato che l’impresa ha realizzato nell’esercizio precedente.
I termini di prescrizione sono regolati dall’art. 38 del regolamento. I poteri d’indagine conferiti alla Commissione dagli articoli 10 e 11 sono soggetti a un termine di prescrizione di 10 anni a decorrere dalla data di concessione di una sovvenzione estera a un’impresa. Ogni azione intrapresa dalla Commissione sulla base degli articoli 10, 13, 14 o 15 in relazione a una sovvenzione estera interrompe il calcolo del termine di prescrizione. Dopo ogni interruzione, il termine di prescrizione di 10 anni riprende a decorrere dall’inizio.
Il termine di prescrizione viene sospeso per il tempo in cui la decisione della Commissione è oggetto di un procedimento dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione Europea.
Conformemente all’articolo 261 TFUE, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali la Commissione irroga un’ammenda o una penalità di mora. Essa può estinguere, ridurre o aumentare l’ammenda o la penalità di mora inflitta.
Il primo orientamento sugli indirizzi della Commissione verrà pubblicato al più tardi il 12 gennaio 2026 e poi avrà aggiornamenti periodici.
Le conseguenze della novità legislativa
Il Regolamento è chiarissimo: le autorità extra UE non possono alterare il mercato interno della Unione Europea. L’indagine della Commissione si potrà spingere sull’operato degli ultimi 5 anni antecedenti al 12 luglio 2023. Ciò vuol dire che tutto quello fatto nell’ultimo lustro, cioè dal 12 luglio 2018 in poi, sarà passato al vaglio della Commissione UE e potrà essere giudicato dalla Corte di Giustizia.
Quindi le autorità europee dovranno valutare se il City Group, holding che possiede 10 club di cui 5 che operano nel mercato interno dell’UE, cioè Manchester City (UK, paese extra UE ma operante nel mercato UE), Girona (Spagna, paese UE operante nel mercato UE), Lommel (Belgio, dov’è partita la denuncia, paese UE operante nel mercato UE), Troyes (Francia, paese UE operante nel mercato UE), Palermo (Italia, paese UE operante nel mercato UE) e il PSG (Francia, paese UE operante nel mercato UE), sono imprese controllate da Stati arabi e se, grazie ai soldi ricevuti dagli stati arabi negli ultimi 5 anni, hanno alterato il mercato interno della Unione Europea successivamente al 12 luglio 2023. La risposta dovrebbe essere scontata ma sarà compito delle autorità fare luce sui singoli casi e sulla incidenza dei petrodollari nel mercato interno della UE.
Il Regolamento potrebbe indurre determinate entità arabe ad uscire dal mercato interno, oppure a limitare i propri investimenti che non sarebbero più consentiti dato che potrebbero essere considerati aiuti di Stato che falserebbero la concorrenza.
“Avvocato ma ormai il danno è fatto, sono 15 anni che i petrodollari hanno drogato il calcio europeo”.
Questo è vero. L’Unione Europea ha colpevolmente (o consapevolmente?) dormito per tanto, troppo tempo. Ma se il passato non potrà essere cambiato, il futuro potrà essere sistemato. Quindi il mercato interno potrà essere curato dalla “malattia araba” che ha falsato la concorrenza con quantità illimitate di denaro e che ha trasformato in poco tempo delle piccole realtà in imprese gigantesche. Che fine faranno City e PSG senza l’eventuale supporto dei petrodollari? Difficile dirlo. Ormai sono due entità calcistiche consolidate e l’apporto dei petrodollari sui ricavi si è ridotto rispetto agli anni in cui iniziarono la “cura da cavallo”. Ciò nonostante, restano due club con una mole di debiti importantissima, deficit consistenti e quindi per sopravvivere hanno bisogno del supporto della proprietà. Cioè dello Stato arabo.
Insomma, malgrado tutto restano delle società di plastica che si reggono e si reggeranno in piedi solo fino a quando il loro proprietario potrà o vorrà farlo.
Nei prossimi mesi la Commissione UE (vedremo se anche la CGUE) aprirà il dossier “City Group” (dove però servirà pure la collaborazione della CMA britannica limitatamente al Manchester City). E appena qualcuno denuncerà il PSG e il Newcastle (l’esposto può essere inviato da chiunque), verranno aperti anche quei dossier. Impossibile ipotizzare tempistiche certe. Il problema è concreto ma è verosimile che una risposta delle autorità europee non arriverà prima di qualche anno. Nel frattempo sarà interessante capire la reazione degli Stati arabi che hanno investito nel mercato interno dell’UE.
Venderanno tutto? Diminuiranno la loro influenza cedendo solo la maggioranza? Non faranno nulla e aspetteranno di essere costrette a porre rimedi a seguito delle decisioni delle autorità europee? E invece le future M&A degli stati extra UE subiranno una contrazione nel mercato interno?
La novità è freschissima e rappresenta una evoluzione storica per il mercato dell’Unione Europea. Un cambiamento tardivo ma resosi necessario perché le imprese e gli Stati del vecchio continente, pur calcando lo stesso terreno (il mercato interno) giocavano una partita con regole diverse rispetto agli Stati extra UE. Ora invece esisteranno regole uguali per tutti.
Buongiorno mondo. E ben svegliata Unione Europea.
Avv. Felice Raimondo
Disclaimer: si autorizza la diffusione dell’articolo unicamente previa citazione dell’autore e collegamento (link) ipertestuale che rimandi alla fonte. Ogni diverso trattamento del presente contenuto sarà perseguito nei termini di legge. Per chi fosse interessato ad argomenti simili, nel blog sono presenti altri approfondimenti acquistabili singolarmente o con abbonamento. In alternativa, se apprezzi la professionalità dei contenuti gratuiti che oggi rappresentano i 2/3 di quelli pubblicati nel blog, puoi sostenere l’autore effettuando una donazione di libero importo a questo Link.
Note
- Subventions étrangères à certains clubs | REVIRTON
- “Oggi facciamo un passo avanti per mettere la parola fine al libero gioco che ha contrapposto le imprese europee, soggette a un rigoroso controllo delle sovvenzioni, ai concorrenti stranieri che hanno libero accesso alle sovvenzioni estere. Questo regolamento, con le sue possibilità di dialogo con i Paesi terzi che sono state rafforzate dal Parlamento, conferisce alla Commissione un ulteriore strumento per arginare la marea crescente di un appalto globale ai sussidi dannosi. La credibilità e l’effettiva attuazione di questo nuovo strumento dipendono ora dalle risorse umane che ci dedicheremo: adesso dobbiamo investire sulle nostre parole”, ha dichiarato il relatore Christophe Hansen (PPE, LU), che ha guidato il dossier in Parlamento, e che in precedenza aveva ammesso: “Colmeremo una lacuna normativa di lunga data e compiremo un altro passo in avanti verso un mercato aperto ma equo”. Link 1: Sovvenzioni estere distorsive: nuovo strumento per difendere le imprese UE | | Link 2: Il Parlamento vuole porre un freno alle sovvenzioni pubbliche estere
- Gli effetti del Regolamento si riverberano indirettamente a tutte le imprese che operano nel mercato interno, anche se fanno parte di un paese extra UE (es. Inghilterra post Brexit). L’importante è che l’impresa operi e, quindi, possa falsare la concorrenza nel mercato unico che finalmente viene tutelato da una fonte giuridica di rango primario.
In materia antitrust, la Commissione continuerà ad essere competente per i casi avviati prima del 31 dicembre 2020, mentre dopo la fine del periodo di transizione il Regolamento 1/2003 cesserà di applicarsi al Regno Unito. Per i casi avviati prima della fine del periodo di transizione, la CMA continuerà ad avere accesso alle informazioni pertinenti della Commissione e potrà assisterla con le sue competenze specifiche. Tuttavia, la CMA non potrà indagare sulla stessa condotta o accordo che già forma oggetto di un’indagine formalmente avviata dalla Commissione fino a quando quest’ultima non sarà conclusa, e non potrà accettare impegni o fornire indicazioni in contrasto con quelli resi vincolanti dalla decisione della Commissione.
Dopo la fine del periodo di transizione, la CMA potrà indagare sui casi avviati dalla Commissione prima della fine del periodo di transizione a condizione che essi riguardino effetti derivanti da condotte successive al 31 dicembre 2020. Inoltre, poiché dopo il 31 dicembre 2020 la CMA non sarà più soggetta al Regolamento 1/2003, le condotte anticoncorrenziali potranno essere oggetto di indagini separate da parte della CMA e della Commissione laddove possano incidere, rispettivamente, sia sul commercio britannico che su quelli tra gli Stati Membri dell’Unione. Tuttavia, la CMA e le corti britanniche saranno ancora tenute a garantire la coerenza tra l’interpretazione della normativa nazionale in materia di concorrenza e la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea precedente al 31 dicembre 2020, potendosene tuttavia discostare in determinate circostanze. Link: LA BREXIT E IL DIRITTO DELLA CONCORRENZA BRITANNICO. LE NUOVE LINEE GUIDA DELLA COMPETITION AND MARKETS AUTHORITY – DEJALEXonBrexit. Per chi vuole approfondire i rapporti tra Brexit e calcio europeo: Brexit: lo stato dell’arte e le implicazioni per il mondo del calcio
- Art. 15 del Regolamento in commento: Ispezioni al di fuori dell’Unione – “Per svolgere i compiti assegnatile dal presente regolamento, la Commissione può effettuare ispezioni nel territorio di un paese terzo, a condizione che l’amministrazione di tale paese terzo sia stata ufficialmente informata e non sollevi obiezioni all’ispezione. La Commissione può inoltre chiedere all’impresa o all’associazione di imprese di acconsentire all’ispezione. Si applica mutatis mutandis l’articolo 14, paragrafi 1 e 2 e paragrafo 3, lettere a) e b)“.
- Art. 7 del Regolamento in commento: Impegni e misure di riparazione – “1. La Commissione può imporre misure di riparazione allo scopo di porre rimedio alla distorsione sul mercato interno causata, effettivamente o potenzialmente, da una sovvenzione estera, a meno che abbia accettato impegni offerti dall’impresa oggetto di indagine in conformità del paragrafo 2.
2. La Commissione può accettare impegni offerti dall’impresa oggetto di indagine se tali impegni pongono rimedio pienamente ed efficacemente alla distorsione sul mercato interno. Quando accetta tali impegni, la Commissione li rende vincolanti per l’impresa oggetto di indagine mediante una decisione con impegni in conformità dell’articolo 11, paragrafo 3. Se del caso, l’ottemperanza da parte dell’impresa agli impegni concordati è monitorata.
3. Gli impegni o le misure di riparazione devono essere proporzionati e porre rimedio pienamente ed efficacemente alla distorsione effettiva o potenziale causata dalla sovvenzione estera sul mercato interno.
4. Gli impegni o le misure di riparazione possono consistere, tra l’altro:
a) nell’offerta di accesso, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, a infrastrutture, tra cui impianti di ricerca, capacità di produzione o infrastrutture essenziali, acquisite o sostenute da sovvenzioni estere distorsive del mercato interno, a meno che tale accesso non sia già previsto dalla legislazione dell’Unione;
b) nella riduzione della capacità o della presenza sul mercato, anche attraverso una restrizione provvisoria dell’attività commerciale;
c) nell’astensione da determinati investimenti;
d) nella concessione di licenze a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie per le attività acquisite o sviluppate con l’aiuto di sovvenzioni estere;
e) nella pubblicazione dei risultati della ricerca e sviluppo;
f) nella cessione di determinate attività;
g) nell’imposizione alle imprese dello scioglimento della concentrazione interessata;
h) nel rimborso della sovvenzione estera, compreso un tasso d’interesse adeguato, calcolato secondo il metodo stabilito nel regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (20);
i) nell’imposizione alle imprese interessate dell’adattamento della loro struttura di governance […] - Art. 22 del Regolamento in commento – Calcolo del fatturato: “Il fatturato totale comprende gli importi ricavati dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi realizzati dalle imprese interessate nell’ultimo esercizio finanziario e corrispondenti alle loro normali attività, previa detrazione degli sconti concessi sulle vendite nonché dell’imposta sul valore aggiunto e di altre imposte direttamente legate al fatturato. Il fatturato totale di un’impresa interessata non comprende le vendite dei prodotti o le forniture di servizi tra le imprese di cui al paragrafo 4“