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Libretto bancario del 1967 ritrovato dopo sessant’anni: perché i 70.000 euro sono solo un miraggio

22 Marzo 2026 In Diritto bancario, Diritto dei consumatori, News
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Ogni anno, con scadenza quasi liturgica, i media rilanciano la storia del risparmiatore che, frugando tra i ricordi di famiglia, scopre un vecchio libretto di risparmio, un buono postale o un titolo dimenticato. L’ultima versione di questo copione è arrivata da Ischia: un risparmiatore ha ritrovato in un baule polveroso un libretto bancario su cui la madre aveva depositato 2.500 lire nel 1967, premio vinto dal figlio allora decenne per essersi classificato secondo a un concorso scolastico di composizione. I media ne stimano il valore attuale, capitalizzando interessi e rivalutazione monetaria, in circa 70.000 euro. Una cifra suggestiva. Solo che, dal punto di vista giuridico, quella somma non esiste più e non è recuperabile in alcun modo. Vediamo perché.


1. Il regime giuridico del libretto di risparmio bancario

Il libretto di risparmio è un documento nominativo o al portatore che incorpora il diritto del depositante al rimborso del saldo e degli interessi. Non è un titolo di credito in senso stretto, bensì un titolo di legittimazione (art. 2002 c.c.), la cui disciplina è integrata dalle norme di legge e dalla normativa regolamentare applicabile.

Il rapporto contrattuale sottostante è quello del deposito irregolare (artt. 1782 e ss. c.c.), per cui la banca acquista la proprietà della somma depositata e si obbliga a restituirla a richiesta del depositante. L’azione di restituzione soggiace alla prescrizione ordinaria decennale di cui all’art. 2946 c.c., che inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ossia — salvo clausole diverse — dall’ultimo atto di movimentazione del libretto.

Un libretto aperto nel 1967 e mai più movimentato avrebbe visto prescriversi il diritto al rimborso, nella migliore delle ipotesi, già agli inizi degli anni Ottanta del secolo scorso.


2. La prima barriera: la prescrizione ordinaria (art. 2946 c.c.)

Ai sensi dell’art. 2946 c.c., i diritti si prescrivono in dieci anni, salvo che la legge disponga diversamente. Nel caso dei depositi bancari, il dies a quo coincide con l’ultima movimentazione del conto. Se da quella data non si compie alcun atto interruttivo della prescrizione — richiesta di rimborso, prelievo, versamento — il diritto del depositante si estingue decorsi dieci anni.

Una corrente dottrinale e giurisprudenziale aveva sostenuto che l’ignoranza soggettiva del titolare circa l’esistenza del deposito potesse spostare in avanti il dies a quo, facendo applicazione dell’art. 2935 c.c. nella parte in cui stabilisce che la prescrizione decorre “dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”. La Corte di Cassazione ha tuttavia chiarito, con orientamento consolidato, che l’impossibilità di far valere il diritto idonea a sospendere la prescrizione è solo quella derivante da cause giuridiche oggettive che ostacolino l’esercizio del diritto, non da impedimenti di mero fatto o da ignoranza soggettiva del titolare (ex multis, Cass. civ., Sez. III, ord. n. 13343 del 28 aprile 2022; Cass. civ., Sez. I, 12 marzo 1994, n. 2429). L’avere dimenticato di possedere il libretto non costituisce una causa giuridica che impedisce l’esercizio del diritto: è un ostacolo puramente fattuale e soggettivo, irrilevante ai fini della prescrizione.


3. La seconda barriera: i conti dormienti e il Fondo statale (L. 266/2005)

Anche volendo ipotizzare che il diritto al rimborso non si fosse già prescritto, interverrebbe una seconda barriera: la disciplina dei rapporti dormienti, introdotta dall’art. 1, commi 343 e 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) e attuata dal D.P.R. 22 giugno 2007, n. 116.

La normativa definisce “dormiente” ogni rapporto bancario — ivi compresi i libretti nominativi e al portatore — non movimentato per un periodo superiore a dieci anni e di importo superiore a cento euro. Decorso tale termine senza movimentazioni, l’intermediario è obbligato a:

  1. interpellare il titolare, comunicandogli l’imminente devoluzione;
  2. pubblicare l’elenco dei rapporti dormienti nella sezione a ciò dedicata del proprio sito internet;
  3. versare le somme al Fondo per le vittime di frodi finanziarie, istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Da quel momento, il titolare o i suoi aventi causa (eredi) hanno ancora dieci anni di tempo per richiedere il rimborso delle somme al Fondo, presentando istanza alla CONSAP S.p.A. (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici). Decorso anche questo secondo termine decennale, il diritto si prescrive definitivamente ai sensi dell’art. 2946 c.c. e le somme rimangono definitivamente incamerate nel Fondo statale, senza alcuna possibilità di recupero.

Nel caso del libretto di Ischia, aperto nel 1967, è evidente che entrambe le soglie — la prescrizione ordinaria ante-2005 e, in subordine, la doppia prescrizione bifasica introdotta dalla legge del 2005 — siano ampiamente superate. Le somme, se non già prescritte decenni fa, saranno confluite nel Fondo statale in un periodo ormai lontano nel tempo, e il successivo termine decennale per reclamarle sarà a sua volta scaduto.


4. La terza barriera: la conversione lire/euro

Anche sotto il profilo monetario, il libretto non varrebbe più nulla. Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, di recepimento del Regolamento CE n. 1103/1997, ha introdotto la moneta unica europea: a partire dal 1° gennaio 1999, i conti bancari espressi in lire sono stati automaticamente convertiti in euro con il tasso fisso irrevocabile di 1.936,27 lire per euro. Dal 1° gennaio 2002, le banconote e monete in lire sono state ritirate dalla circolazione.

Le 2.500 lire depositate nel 1967 corrispondevano a circa 1,29 euro al tasso di conversione fisso. Sul piano della restituzione nominale, dunque, anche laddove non ci fosse stata alcuna prescrizione, la banca avrebbe dovuto restituire poco più di un euro, maggiorato degli interessi contrattuali maturati nel tempo. La cifra di 70.000 euro evocata dai media è il risultato di un calcolo puramente teorico basato sulla rivalutazione ISTAT del potere d’acquisto della lira — un parametro che non ha alcun rilievo giuridico nel rapporto tra depositante e banca.


5. Il parallelo con i buoni fruttiferi postali: la Cassazione insegna

Il ragionamento sin qui sviluppato trova un preciso riscontro sistematico nella più recente giurisprudenza di legittimità in materia di buoni fruttiferi postali. Con l’ordinanza n. 3686/2026, la Corte di Cassazione (Sez. I civile) ha ribadito che la prescrizione decennale decorre dalla scadenza del titolo fissata nei decreti ministeriali pubblicati in Gazzetta Ufficiale, indipendentemente dal fatto che il risparmiatore abbia o meno ricevuto il foglio informativo analitico (FIA) da parte di Poste Italiane. La Corte ha escluso ogni responsabilità di Poste per la mancata consegna di tale documento, affermando che le condizioni del titolo sono conoscibili attraverso le fonti ufficiali e che la presunzione legale di conoscenza grava sul risparmiatore.

Come ho illustrato nel dettaglio in un precedente articolo su questa sentenza, il principio affermato dalla Cassazione è di portata generale: l’inerzia del titolare produce la perdita del diritto, indipendentemente dalle sue ragioni soggettive. Il risparmio postale e quello bancario condividono, sotto questo profilo, la medesima logica giuridica: la prescrizione è uno strumento di certezza dei rapporti giuridici, non uno strumento di equità soggettiva.


6. Perché i media sbagliano (e perché è importante dirlo)

Le notizie di questo tipo — “libretto antico vale 70.000 euro” — si ripetono con cadenza periodica e producono un effetto distorsivo nell’opinione pubblica. Si alimenta l’aspettativa, spesso infondata, che il mero possesso di un vecchio documento di risparmio possa tradursi in un’azione giudiziale vittoriosa. In realtà, i profili ostativi sono molteplici e cumulativi:

  • Prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 c.c.) già maturata, con ogni probabilità, decenni fa;
  • Doppia prescrizione bifasica della normativa sui conti dormienti (L. 266/2005 + D.P.R. 116/2007), anch’essa ampiamente superata;
  • Irrilevanza dell’ignoranza soggettiva ai fini della sospensione della prescrizione (art. 2935 c.c.), come chiarito dalla Cassazione;
  • Impossibilità di rivalutazione monetaria del saldo nominale oltre il tasso fisso di conversione lira/euro (1.936,27 lire = 1 euro);
  • Assenza di responsabilità dell’intermediario per la mancata informazione del titolare, secondo l’orientamento prevalente della Cassazione.
  • Eventuali sentenze favorevoli in primo e/o secondo grado sarebbero destinate ad essere cassate in terzo grado, con possibile doppio aggravio di spese legali da pagare al proprio avvocato e da rimborsare all’ente postale.

7. Cosa fare se si trova un vecchio libretto

Nonostante il quadro sopra descritto, prima di arrendersi è opportuno compiere alcune verifiche preliminari, a titolo di diligenza:

  1. Verificare la data dell’ultima movimentazione: se il libretto risulta movimentato in epoca recente (es. negli anni Novanta o Duemila), i termini di prescrizione potrebbero essere diversi da quelli sin qui illustrati;
  2. Consultare l’elenco dei rapporti dormienti sul portale CONSAP (www.consap.it): se le somme sono state devolute al Fondo e il termine decennale di rimborso non è ancora scaduto, la richiesta è ancora possibile;
  3. Verificare l’importo: i conti di importo inferiore a 100 euro non rientrano nel meccanismo di devoluzione al Fondo e, secondo la giurisprudenza prevalente, si considerano definitivamente estinti.

In ogni caso, prima di affidare la pratica a intermediari che promettono risultati garantiti — spesso a fronte di compensi spropositi — è fortemente consigliato rivolgersi a un professionista legale per una valutazione preliminare seria e obiettiva della situazione.


Avv. Felice Raimondo
Studio Legale – Vasto (CH) e Campobasso


Il presente articolo ha finalità esclusivamente informative e non costituisce un parere legale. Per una consulenza personalizzata, è possibile contattare lo studio tramite i riferimenti indicati sul sito.


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