L’incarico di allenatore è molto delicato perché, di fatto, rappresenta la guida tecnica della squadra. Quindi è una figura che racchiude molteplici responsabilità e competenze: rapporti con i giocatori, conoscenze tattiche, capacità decisionali e gestionali.
Tuttavia la normativa contrattuale che disciplina questa figura spesso è oggetto di confusione perché l’allenatore solitamente viene “esonerato”. Ma cosa vuol dire?
Tecnicamente l’esonero rappresenta una facoltà dei club di sollevare l’allenatore dal suo posto di lavoro senza però che questo comporti l’interruzione del rapporto contrattuale, disciplinato dall’art. 4 della Legge n. 81 del 23 marzo 1981. Questa disciplina, infatti, deroga a quella generale secondo cui i lavoratori subordinati possono essere licenziati solo per giusta causa. Quindi nel rapporto di lavoro sportivo è prevista una possibilità particolare, ossia quella di allontanare momentaneamente un allenatore e prenderne un altro al suo posto, senza però che il primo sia libero dal suo contratto. Questa è la ragione principale per cui, successivamente o contestualmente all’esonero, club e allenatori cercano una buonuscita per risolvere il contratto che, viceversa, si concluderebbe soltanto alla sua naturale scadenza. E per lo stesso motivo, com’è infatti accaduto spesso (es. al Palermo), alcuni allenatori esonerati (ai quali non è stata concessa la buonuscita) sono stati poi richiamati alla guida della conduzione tecnica. La tutela che non viene mai meno è ovviamente quella contrattuale, giacché l’allenatore, seppur esonerato, continuerà a percepire regolarmente il proprio stipendio fino alla scadenza del contratto e dovrà essere pronto, nel caso, a tornare alla guida della squadra laddove fosse richiamato.
La disciplina che riguarda gli allenatori, dunque, è del tutto particolare in quanto solitamente sprovvista di un parametro che ne valorizzi il cartellino (tranne per quei pochi casi in cui venga inserita una cifra per la risoluzione anticipata, di fatto corrispondente ad una somma assimilabile al cartellino di un giocatore).
N.O.I.F. – Art. 38 – Il tesseramento dei tecnici
4. Nel corso della stessa stagione sportiva i tecnici, salvo il disposto di cui all’art. 30, comma 2 del Regolamento del Settore tecnico, nonché quanto disciplinato negli accordi collettivi fra l’Associazione di categoria e le Leghe Professionistiche o nei protocolli d’intesa conclusi fra tale Associazione e la Lega Nazionale dilettanti e ratificati dalla FIGC, non possono tesserarsi o svolgere alcuna attività per più di una società.
Tale preclusione non opera per i preparatori atletici, medici sociali e operatori sanitari ausiliari che, nella stessa stagione sportiva, abbiano risolto per qualsiasi ragione il loro contratto con una società e vogliano tesserarsi con altra società per svolgere rispettivamente l’attività di preparatore atletico, medico sociale e operatore sanitario ausiliario.
Inoltre i tecnici, già tesserati prima dell’inizio dei Campionati di Serie A e B con incarico diverso da quello di allenatore responsabile della I squadra presso Società della L.N.P., possono essere autorizzati dal Settore Tecnico, previa risoluzione consensuale del contratto economico in essere, ad effettuare un secondo tesseramento nella stessa stagione sportiva solo nell’ambito di Società appartenenti alla medesima L.N.P. con l’incarico di responsabile della I squadra.
ACCORDO COLLETTIVO TRA ALLENATORI PROFESSIONISTI E SOCIETÀ SPORTIVE
Art. 6
Nel caso in cui l’allenatore sia esonerato dalla società prima che abbia inizio il Campionato Nazionale cui partecipa la prima squadra, egli avrà facoltà di risolvere il contratto entro il termine massimo della fine del girone di andata del Campionato stesso, fermo restando l’obbligo della società di corrispondergli gli emolumenti pattuiti fino alla data della risoluzione.
Tale facoltà viene esercitata mediante comunicazione da inviarsi alla società con copia per conoscenza al Settore Tecnico ed alla Lega di appartenenza, tutte con lettera raccomandata A.R. Identico diritto di risoluzione compete all’allenatore titolare di un contratto pluriennale sempreché venga esonerato dalla società prima dell’inizio del Campionato Nazionale cui partecipa la prima squadra.
Nel caso che l’esonero venga comunicato all’allenatore titolare di un contratto pluriennale dopo l’inizio del Campionato Nazionale cui partecipa la prima squadra, l’allenatore potrà chiedere la risoluzione del contratto al termine della stagione in corso.
L’allenatore, sia titolare di un contratto a scadenza annuale o pluriennale, esonerato prima dell’inizio del Campionato cui partecipa la prima squadra, non potrà svolgere attività a favore di società diversa dalla contraente, fatto salvo il diritto di risoluzione contrattuale previsto dal primo comma del presente articolo. Identica inibizione a svolgere qualsiasi forma di attività si estende all’allenatore che, pur privo di contratto, abbia prestato la propria opera a favore di società appartenenti alla F.I.G.C.
Regolamento Settore Tecnico – Art. 33 – Tecnici italiani all’estero e tesseramento dei tecnici provenienti da Federazioni Estere
2. Possono trasferirsi nella stessa stagione sportiva presso Federazioni Estere Tecnici tesserati in Italia a seguito di risoluzione del rapporto a qualsiasi titolo purché sopravvenga accordo consensuale al trasferimento con la società di appartenenza e parere favorevole del Comitato Esecutivo del Settore Tecnico.
Dall’analisi combinata di queste normative emerge chiaramente che un allenatore di Serie A che ha iniziato il campionato con la squadra X, in caso di esonero non potrà allenatore nessun’altra squadra Y nel medesimo campionato. L’unica via di fuga è l’estero ma sempre previa risoluzione contrattuale; in aggiunta a ciò, ove fosse previsto, altre soluzioni potrebbero essere determinate da accordi collettivi tra le varie categorie (A, B, Lega Pro, Dilettanti).
Il caso Antonio Conte.
Recentemente il fratello di Conte, ex tecnico del Chelsea, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Antonio in questi giorni è in vacanza in Egitto ed io non ho ricevuto chiamate importanti. Tengo a precisare, a questo proposito, che sono il suo unico rappresentante. Allo stesso modo preciso che mio fratello non ha più vincoli con il Chelsea dopo il licenziamento di luglio. Ora aspettiamo l’esito della causa: gli avvocati sono al lavoro”.
Queste parole sono abbastanza chiare e fugano ogni dubbio: Conte è stato licenziato (non esonerato) e attualmente non ha più vincoli con il Chelsea. Il licenziamento è un atto unilaterale del datore di lavoro che incide nei rapporti professionali col suo dipendente, e non anche con terze parti (es. Milan, ossia il presunto nuovo datore di lavoro).
Il Chelsea sicuramente avrà invocato una giusta causa secondo il common law inglese, e lui la starà contestando nelle sedi opportune. E’ ipotizzabile, ma non sicuro visto che nessuno ha accesso ai documenti del caso in esame, che le parti nel contratto potrebbero aver scelto di risolvere queste vertenze con un arbitrato internazionale.
Con l’arbitrato i tempi sono molto più celeri della normale giustizia ordinaria (italiana ma presumo anche inglese). Conte, quindi, in questo caso potrebbe aspettare l’esito dell’arbitrato per poi farsi due conti in tasca e valutare quanto chiedere al nuovo datore di lavoro (Real o Milan). Questa strategia potrebbe essere strettamente collegata al c.d. aliunde perceptum, espressione latina che viene utilizzata nel diritto del lavoro per indicare “ciò che viene percepito da un’altra persona” e si riferisce ai casi di licenziamento illegittimo.
In questi casi, infatti, la somma del risarcimento preteso dal lavoratore licenziato va decurtata della retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito successivamente al licenziamento. Se quindi Conte venisse subito assunto da qualche grande squadra e iniziasse a percepire un lauto stipendio, questa somma andrebbe ad erodere la cifra complessiva che l’allenatore pugliese sta chiedendo al Chelsea. Quindi, in buona sostanza, Conte dovrà valutare fino a quando gli converrà restare a piedi.
Sul piatto della bilancia vi sono due interessi contrapposti: quello a vedersi riconoscere l’intera somma che lui ritiene dovere ricevere e la futura carriera da allenatore. Il Chelsea può senz’altro tirarla per le lunghe, ma non so fino a che punto possa farlo anche Conte, proprio perché restare fermo potrebbe significare perdere delle grosse occasioni di lavoro.
Un saluto rossonero a voi tutti