Con provvedimento del 12 agosto 2020, il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, ha emanato le nuove disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari. Il provvedimento, si legge, realizza l’allineamento con le previsioni della direttiva ADR (2013/11/UE) e del d.lgs. n. 130/2015 di recepimento e accresce l’efficienza e la funzionalità dell’Arbitro Bancario e Finanziario (‘ABF’), con l’obiettivo di ridurre i tempi di risposta alla clientela e migliorare l’organizzazione del lavoro dei Collegi. Le nuove Disposizioni danno attuazione alla delibera del CICR, n. 275 del 29 luglio 2008, come modificata con decreto d’urgenza del Ministro dell’economia e delle finanze – Presidente del CICR, n. 127 del 10 luglio 2020.
Le nuove disposizioni si applicheranno a partire dal prossimo 1 ottobre 2020.
Le modifiche più importanti riguardano senza dubbio il limite per valore, la procedura, le tempistiche, la disciplina degli inadempimenti e la sospensione dei termini.
Il limite per valore
Fino ad oggi era possibile ricorrere presso l’ABF per richieste aventi ad oggetto la corresponsione di somme di denaro fino ad € 100.000,00. Dal 1 ottobre 2020 questo limite verrà raddoppiato, quindi sarà possibile avanzare pretese fino ad un massimo di € 200.000,00.
Il procedimento
Fino ad oggi il cliente rimasto insoddisfatto del reclamo avanzato contro l’intermediario, trascorsi 30 giorni poteva presentare ricorso presso l’ABF. Dal 1 ottobre 2020 questi tempi saranno raddoppiati, quindi il ricorso potrà essere depositato non prima di 60 giorni.
Successivamente l’intermediario, se fa parte di un’associazione di categoria, avrà 45 giorni per costituirsi (termine rimasto invariato). Il cliente potrà replicare entro i successivi 25 giorni (termine rimasto invariato) ed infine l’intermediario potrà replicare a sua volta entro i successivi 15 giorni (termine accorciato di soli 5 giorni rispetto alla previgente disciplina).
Una volta che il fascicolo sarà completo, il Collegio avrà 90 giorni di tempo per comunicare l’esito della controversia. Anche questo termine ha subito un dilatamento di 30 giorni (prima era di 60 giorni). Se la comunicazione avverrà tramite il solito dispositivo, la motivazione verrà inviata nei successivi 30 giorni.
Commento: sulla base di quanto fin qui esposto, la procedura ha subito un dilatamento di 60 giorni rispetto alla previgente disciplina. Se infatti eliminiamo le fasi eventuali di repliche e controrepliche, quindi al netto di questo e considerando soltanto gli atti principali, da 30+45+60 (135) siamo passati a 60+45+90 (195).
La decisione
Se la procedura standard ha subito un dilatamento, la decisione in alcuni casi potrebbe essere molto più spedita. Infatti le nuove disposizioni prevedono che nei casi in cui sulla questione oggetto del ricorso esista un consolidato orientamento dei Collegi, che comporti l’accoglimento della domanda, il Presidente, visti gli atti, se non sottopone la controversia al Collegio, può:
- se l’orientamento comporta l’accoglimento integrale della domanda, decidere il ricorso con proprio provvedimento. L’intermediario, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione del provvedimento, può chiedere che la questione venga rimessa al Collegio, specificando le ragioni per le quali non condivide la decisione del Presidente. In questo caso, se il Collegio accoglie il ricorso confermando la soluzione adottata nel provvedimento del Presidente, per l’intermediario il contributo alle spese della procedura è determinato in misura maggiorata (pari a 400 euro), fermo restando l’obbligo di restituzione a carico dell’intermediario del contributo di 20 euro versato dal ricorrente.
- se l’orientamento comporta l’accoglimento non integrale della domanda, proporre alle parti una soluzione anticipata della lite su base concordata (non è proposta equiparabile a quella del mediatore ai sensi degli artt. 11/12 D.Lgs. 28/10). Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione della proposta del Presidente, le parti rendono note alla segreteria tecnica le loro determinazioni. In caso di mancata adesione alla soluzione proposta o in assenza di comunicazioni delle parti entro questo termine, la trattazione del ricorso prosegue davanti al Collegio per la decisione (*) Laddove le parti aderiscano alla soluzione proposta dal Presidente, ne segue la declaratoria della cessazione della materia del contendere (**).
(*) Laddove il Collegio accerti che il solo ricorrente non ha manifestato la volontà di addivenire alla soluzione anticipata della lite e la decisione accolga il ricorso sostanzialmente nei termini di cui alla proposta del Presidente, egli perde il diritto alla restituzione del contributo di 20 euro; l’intermediario, in questo caso, è tenuto a corrispondere un contributo alle spese della procedura determinato in misura ridotta (100 euro). Se il Collegio accerta che il fallimento della soluzione anticipata della lite è riconducibile al solo intermediario e la decisione accoglie il ricorso sostanzialmente nei termini di cui alla comunicazione del Presidente, il contributo alle spese della procedura dovuto dall’intermediario è determinato in misura maggiorata (pari a 400 euro). È comunque prevista la restituzione, a carico dell’intermediario, del contributo di 20 euro versato dal ricorrente. Qualora entrambe le parti non abbiano manifestato la volontà di addivenire alla soluzione anticipata della lite, le spese della procedura si applicano nella misura ordinariamente prevista.
(**) In questo caso il contributo alle spese della procedura richiesto all’intermediario è determinato in misura ridotta (pari a 100 euro). È comunque prevista la restituzione, a carico dell’intermediario, del contributo di 20 euro versato dal ricorrente.
Nel caso in cui il ricorso sia accolto in tutto o in parte, l’intermediario è tenuto ad adempiere entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione completa della motivazione. Nei casi in cui – sulla base di un orientamento consolidato dei Collegi – il Presidente accolga integralmente la domanda del ricorrente con proprio provvedimento e l’intermediario non rimetta la questione al Collegio nel termine perentorio di 30 giorni, l’intermediario è tenuto ad adempiere entro 30 giorni dalla scadenza del suddetto termine. Resta ferma la facoltà per entrambe le parti di ricorrere all’autorità giudiziaria ovvero ad ogni altro mezzo previsto dall’ordinamento per la tutela dei propri diritti e interessi.
Commento: dalla lettura di queste novità, è possibile desumere che per tutti i ricorsi aventi ad oggetto questioni ormai consolidate (come ad es. i Buoni Fruttiferi Postali), il Presidente potrebbe evitare di rimettere le vertenze al Collegio e decidere con proprio provvedimento autonomo. Questo ovviamente comporterebbe una notevole riduzione delle tempistiche (sebbene non venga specificato in che termini) ed inoltre causerebbe l’aumento dei costi della procedura nei casi in cui la proposta del Presidente non venisse accettata da una delle parti ed il Collegio, poi, decidesse in modo analogo. Una sorta di deterrente per incentivare le parti ad accettare subito la decisione del Presidente.
L’inadempimento
Anche la pubblicità dell’inadempimento è stata riformata. Fino ad oggi un inadempimento era per sempre (come un diamante…). In altri termini la pubblicità dell’inadempimento veniva pubblicata sul sito dell’ABF e, salvo ravvedimenti, vi restava a tempo indeterminato. Dal 1 ottobre 2020, invece, l’inadempimento resterà visibile sul sito dell’ABF per 5 anni, trascorsi i quali verrà automaticamente cancellato. La Banca d’Italia sembra aver temperato questa novità (indubbiamente a favore degli intermediari che dopo 5 anni avranno la fedina ripulita) inserendo, inoltre, l’obbligo da parte degli intermediari di mettere in evidenza l’inadempienza sulla pagina iniziale del loro sito internet, anche se lo stesso faccia parte di un gruppo, per la durata di 6 mesi. L’ABF precisa che sul suo sito verranno pubblicate anche le inadempienze relative agli obblighi di pubblicazione sui relativi siti internet degli intermediari.
La cancellazione della notizia dell’inadempimento dal sito internet dell’ABF è disposta, dal Collegio, previa istanza di parte, anche prima del decorso del termine quinquennale nel caso in cui sulla stessa controversia intercorsa tra le parti l’intermediario ottenga una sentenza definitiva dell’Autorità Giudiziaria a sé favorevole.
Nel caso in cui, in sede di adempimento, sia stata comunicata e provata l’avvenuta sottoposizione della controversia o di controversie analoghe all’Autorità giudiziaria, ne viene fatta menzione in sede di pubblicazione.
Nel caso in cui, entro il termine fissato per l’adempimento, il Collegio rilevi che l’intermediario (o la residual entity risultante da una procedura di risoluzione) sia sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, non si dà luogo alle pubblicazioni previste nel presente paragrafo; se l’avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa ha luogo decorso il termine per l’adempimento, del provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa ne viene fatta menzione in sede di pubblicazione dell’inadempimento.
L’intermediario dà altresì notizia alla segreteria tecnica dell’eventuale tardivo adempimento (anche parziale), per la conseguente sottoposizione alle valutazioni del Collegio e successiva integrazione della notizia dell’inadempimento. Una volta che il Collegio abbia accertato che l’adempimento, ancorché tardivo, è avvenuto in forma integrale, la notizia di esso è pubblicata unitamente a quella relativa all’inadempimento e resta visibile per un anno, scaduto il quale sia la menzione dell’inadempimento, sia l’integrazione relativa all’adempimento tardivo saranno cancellate dal sito internet dell’ABF.
Commento: la riforma della pubblicità dell’inadempimento è un vantaggio per gli intermediari che dopo 5 anni potrebbero apparire “intonsi” agli occhi dei clienti. Una rappresentazione della realtà chiaramente falsa che potrebbe essere equivocata. Sarebbe necessario, quindi, che qualcuno decida di segnarsi tutti gli inadempimenti prima che questi vengano cancellati dal sito ABF. Dall’altro lato, la richiesta di pubblicare l’inadempimento anche sulla pagina iniziale del proprio sito internet, potrebbe essere, invece, un deterrente interessante per incentivare gli intermediari ad adempiere. Resta inteso che, come tutte le risoluzioni dinanzi agli ABF, nessuna di esse è vincolante come invece può essere una sentenza di un Giudice.
La sospensione dei termini
I periodi di sospensione dei termini sono rimasti uguali: 1 – 31 agosto e 23 dicembre – 6 gennaio, ma a partire dal 1 ottobre 2020 dalla sospensione vanno esclusi i termini relativi alla trattazione del reclamo. Quindi i 60 giorni durante i quali l’intermediario è tenuto a rispondere al reclamo del cliente, continueranno a decorrere anche durante i periodi di sospensione.
Avv. Felice Raimondo