L’ordinamento sportivo tira fuori gli artigli e cerca di far valere la sua autonomia, nonché gli interessi corporativistici già acquisiti. La minaccia è rappresentata dall’esercito di avvocati e commercialisti che, secondo la legge nonché gli orientamenti dei rispettivi ordini professionali, potrebbero svolgere ex lege l’attività di procuratore sportivo.
E’ quanto recita l’articolo 1, comma 373, della legge 205/2017, il quale stabilisce che “agli sportivi professionisti e alle società affiliate a una federazione sportiva professionistica è vietato avvalersi di soggetti non iscritti al Registro pena la nullità dei contratti, fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge“. Fino a poco tempo fa nessuno avrebbe messo in dubbio che gli avvocati possedessero le succitate competenze professionali, dall’uomo della strada fino agli ordini professionali e, per concludere, la Corte di Cassazione.
In particolare, infatti, il Consiglio Nazionale Forense ha già avuto modo di ribadire la supremazia della legge, fonte di rango primario, rispetto ai regolamenti federali: “Osserva la Commissione, che l’attività di procuratore sportivo consiste nell’opera di assistenza e consulenza nella stipula del contratto di prestazione sportiva o di cessione tra società di diritti di prestazione sportiva del calciatore: resta pertanto impregiudicato il diverso profilo della preclusione all’avvocato – a termini di legge – di ogni attività di intermediazione riconducibile all’attività di impresa, anche nelle forme di cui agli artt. 1742 ss. c.c. Trova invece applicazione, nel caso di specie, il comma 6 dell’art. 2 legge n. 247/12 che riserva agli avvocati l’attività professionale di consulenza e di assistenza legale stragiudiziale. In assenza di una riserva – legislativamente prevista – dell’attività di procuratore sportivo ad altra professione regolamentata, si ritiene che l’art. 2, comma 6, della legge professionale forense autorizzi senz’altro l’avvocato all’esercizio di detta attività a titolo di avvocato, senza necessità di iscrizione nel relativo registro tenuto dalla FIGC. Non vi è pertanto alcun ostacolo all’esercizio libero dell’attività in esame da parte dell’avvocato, senza quindi iscrizione nel registro, atteso che l’iscrizione all’albo forense legittima ex se l’avvocato in ogni settore non riservato dalla legge ad altra professione.” (Parere del 17/7/2015).
Le uniche limitazioni di competenza federale, come successivamente ribadito dalla Cassazione con la pronuncia n. 18807/2015 (che consolida l’orientamento già espresso nelle Cass. n. 5216 del 17/03/2015 e Cass. n. 15934 del 20/9/2012), riguardano le modalità di svolgimento dell’attività di agente sportivo. Dunque per la Cassazione non sussiste libertà contrattuale ma bisogna utilizzare i moduli predisposti dalla FIGC, vige l’obbligo di deposito del mandato, così come quello della durata massima biennale.
Questa interpretazione appare coerente con l’autonomia dell’ordinamento sportivo che può regolare la propria attività in virtù della sua specificità, ma che, in ogni caso, deve conformarsi all’ordinamento statale, essendone anche subordinato. Ciò vuole dire che l’ordinamento sportivo non può far proprie le tipiche competenze dell’autorità statuale, quali, ad esempio, la potestà legislativa o l’interpretazione delle leggi.
Eppure, com’è possibile leggere dalle nuove FAQ (Domande Frequenti) pubblicate sul sito del CONI, l’ordinamento sportivo sembra essere andato ben oltre le proprie competenze, sbarrando la strada a tutti quei professionisti che volessero iscriversi presso il registro degli agenti sportivi in virtù delle proprie capacità professionali riconosciute per legge.
“Faq/3: Un avvocato regolarmente iscritto presso un Ordine è abilitato a iscriversi presso il Registro Nazionale degli agenti sportivi senza sostenere l’esame di abilitazione?
Ai sensi degli artt. 1, comma 373 L. 205/2017 e dell’articolo 7 del D.P.C.M. 23.03.2018 gli avvocati e, in generale, tutti i soggetti che non siano muniti di titolo abilitativo rilasciato prima del 31 marzo 2015 devono superare l’esame di abilitazione ai fini dell’iscrizione nel Registro Nazionale degli agenti sportivi.
Faq/21: Le competenze professionali esercitate da un avvocato, iscritto al relativo Albo, possono intendersi incluse nelle competenze fatte salve dalla legge? E se sì, quali sono le competenze professionali che un avvocato può legittimamente esercitare senza essere iscritto al Registro Nazionale degli Agenti sportivi?
L’art. 1, comma 373 della Legge 205/2017 e l’art. 7 del DPCM del 23.3.2018, facendo salve le competenze professionali riconosciute per legge nell’ambito del divieto di avvalersi di soggetti non iscritti al Registro, riconoscono agli avvocati iscritti nel relativo albo di poter legittimamente intervenire alla conclusione dei contratti di cui all’art. 1, punti i) e ii) del Regolamento Coni Agenti sportivi, esercitando le competenze proprie dell’avvocato e quindi assistendo e tutelando il proprio cliente nella redazione ed elaborazione del contratto da un punto di vista prettamente tecnico-giuridico.
Faq/22: Un Avvocato iscritto all’Albo, ai fini dell’ammissione alla prova generale dell’esame di abilitazione ad agente sportivo, deve possedere anche il requisito di cui all’art. 13, comma 1, lett. j) del Regolamento Coni agenti sportivi? E in particolare è tenuto, in assenza di tirocinio, a frequentare un corso di formazione di cui all’art. 15 del Regolamento Coni agenti sportivi?
Qualora un Avvocato intenda partecipare alla prova generale dell’esame di abilitazione ad agente sportivo è tenuto – qualora non abbia eseguito il tirocinio di cui all’art. 13, comma 1, lett. j) (primo punto) del Regolamento Coni agenti sportivi – a frequentare un corso di formazione di cui all’art. 15 del medesimo Regolamento.“
Dimenticate quanto detto sopra: per il CONI, ente pubblico cui è demandata l’organizzazione e il potenziamento dello sport nazionale, le competenze professionali dell’avvocato nell’ambito della rappresentanza di un giocatore, servono unicamente a stilare il contratto di quest’ultimo. Tutte le altre competenze giuridiche acquisite per legge non sono ritenute sufficienti a garantire all’atleta una rappresentanza pari a quella di un “cittadino italiano con diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo equipollente” che abbia superato la prova generale più quella specifica presso la federazione prescelta. E’ quanto prevede il bando pubblicato presso il sito del CONI che, inoltre, all’aspirante agente col diploma di scuola superiore chiede di acquisire una serie di capacità professionali tipiche dell’attività forense, quali la conoscenza del diritto privato e diritto amministrativo, oltre chiaramente al diritto dello sport:


Allo stato attuale, quindi, se un avvocato chiedesse l’iscrizione presso il registro degli agenti sportivi tenuto presso il CONI, riceverebbe una risposta negativa in quanto non in possesso del requisito stabilito dal regolamento federale, che interpreta in modo a dir poco restrittivo la normativa che, è bene ricordarlo, “fa salve le competenze professionali acquisite per legge”.
Se tuttavia per il CONI queste competenze si limitano alla stesura di un contratto, viene da chiedersi se gli studi pluriennali di un avvocato e la sua familiarità con le leggi, possano davvero consentirgli solo di scrivere un accordo. La domanda è retorica, ma la risposta presto o tardi dovrà comunque arrivare dal legislatore attraverso una legge d’interpretazione autentica o, in alternativa, dagli organi di giustizia preposti che verranno coinvolti in una prevedibile vertenza sul punto.