La Corte di Cassazione è tornata recentemente a ribadire un concetto molto importante: gli autovelox devono essere omologati e di tale procedura deve esserne data contezza all’interno del verbale di accertamento.
L’ordinanza n. 10505/2024, pubblicata il 18 aprile 2024, chiarisce definitivamente che la mera approvazione preventiva dell’apparecchiatura elettronica non può ritenersi equipollente alla omologazione.
La motivazione va ricercata nella distinzione tra i due procedimenti di approvazione e omologazione, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse poiché l’omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, mentre l’approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento.
L’omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l’approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l’attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l’indispensabile condizione per la legittimità dell’accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell’art. 142 c .d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte di contesta zione del contra vventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l’organo accertatore, secondo l’ormai univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr., da ultimo, c.ass. n. 14597/2021).
Oltretutto, anche recentemente, è stato precisato che in caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi – si badi – che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità, né la prova dell’esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento (cfr. c.ass. n. 3335/2024).
In caso di contestazioni circa la sua affidabilità, il giudice è tenuto, pertanto, ad accertare se l’apparecchio utilizzato per la rilevazione automatica della velocità è stato o meno sottoposto alle necessarie verifiche periodiche di funzionalità e taratura (cfr. Cass. n. 533 del 2018).
Il relativo onere probatorio grava, peraltro, sull’amministrazione: in tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito di accertamento della violazione dei limiti di velocità mediante autovelox, le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate, indipendentemente dal fatto che funzionino automaticamente o alla presenza di operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi; in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, peraltro, spetta all’Amministrazione la prova positiva dell’iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento (Cass. n. 14597 del 2021).
La prova dell’esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità dell’apparecchio non è, tuttavia, ricavabile dal verbale di contravvenzione, il quale “… non riveste fede privilegiata – e quindi non fa fede fino a querela di falso in ordine all’attestazione, frutto di mera percezione sensoriale, degli agenti circa il corretto funzionamento dell’apparecchiatura, allorche’ e nell’istante in cui l’eccesso di velocità è rilevato” (Cass. n. 32369 del 2018).
L’effettuazione dei controlli dev’essere, in effetti, dimostrata o attestata con apposite certificazioni di omologazione e conformità e non può essere provata con altri mezzi (Cass. n. 22499 del 2018; Cass. n. 10463 del 2020, in motiv.).
I richiamati principi, validi “… a prescindere dal fatto che l’apparecchiatura operi in presenza di operatori o in automatico, senza la presenza degli operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi” (Cass. n. 10463 del 2020), pongono, pertanto, a carico della Pubblica Amministrazione, in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, la prova positiva dell’omologazione iniziale e della taratura periodica dello strumento, che dev’essere, però, fornita a mezzo di apposite certificazioni di omologazione e conformità, come il certificato di taratura periodica (Cass. n. 3538 del 2021), non potendo essere provata con altri mezzi di attestazione o dimostrazione del loro corretto funzionamento (Cass. n. 10463 del 2020).
Non è, invece, necessario che il verbale di contestazione contenga una specifica menzione, indicandone gli estremi, del certificato di taratura periodica. La Cassazione, invero, ha già evidenziato come tale indicazione non sia funzionale alla prova dell’effettuazione della taratura stessa, che va, difatti, fornita dall’amministrazione mediante la produzione delle relative certificazioni (Cass. 11776 del 2020; Cass. 32369 del 2018; Cass. 9645 del 2016).
L’obbligatorietà di una taratura almeno annuale, peraltro, è stata sancita a partire dalla sentenza della Corte Costituzionale del 2015 che, evidenziando una falla all’interno del Codice della Strada che non prevedeva tale obbligo, aveva decretato la nullità di tutti i verbali irrogati a mezzo di autovelox con taratura risalente a oltre un anno dalla multa.
Conclusioni
Grazie ai suindicati principi giuridici è possibile affermare quanto segue: se all’interno del verbale non è indicato nulla circa l’omologazione e la taratura dell’apparecchio elettronico che ha rilevato l’infrazione stradale, il cittadino può contestare la multa dinanzi al Prefetto entro 60 giorni oppure entro 30 giorni dinanzi al Giudice di Pace. Attenzione: un verbale che menziona l’omologazione ma non anche la taratura è ugualmente annullabile: entrambe vanno indicate all’interno del verbale affinché il cittadino sia messo nelle condizioni di capire se l’accertamento è avvenuto con apparecchiature correttamente funzionanti.
In caso di contestazione l’onere della prova spetterà all’amministrazione comunale che dovrà dimostrare di aver omologato l’autovelox e di averlo tarato con apposito certificato non risalente a più di un anno.
Per maggiori informazioni e/o consulenze: Contatti – Avvocato Felice Raimondo