Partiamo da una premessa: rivolgersi all’Arbitrato Bancario e Finanziario, nelle materie di sua competenza, spesso risolve le dispute con largo anticipo e senza necessità di proseguire la vertenza in Tribunale. E’ quanto emerge dall’ultima relazione annuale pubblicata dall’ABF.
In riferimento al 2019, infatti, viene confermata la percentuale ridottissima degli inadempimenti da parte degli intermediari soccombenti. L’ABF sostiene che: “Sulla base dei dati pubblicati, il tasso di inadempimento degli intermediari alle decisioni dell’ABF del 2019 risulta inferiore all’1 per cento. Come negli anni precedenti le poche ipotesi di inadempimento sono per lo più riconducibili a cause specifiche. In alcuni casi (ad es. in materia di contratti di mutuo indicizzati al franco svizzero) l’inadempienza è motivata dalla contestuale pendenza davanti all’Autorità giudiziaria di una controversia avente ad oggetto una questione analoga; in altri casi (ad es. in tema di richiesta di documentazione bancaria) è legata non alla mancata condivisione della decisione adottata dall’Arbitro, bensì al non ritrovamento del documento da consegnare. Alcuni casi hanno riguardato la negoziazione di assegni circolari risultati contraffatti, nell’ambito di operazioni di acquisto di beni preziosi tra privati. Tra le inadempienze, specie per quelle relative all’estinzione anticipata dei finanziamenti contro cessione del quinto, rientrano anche i casi di intermediari che nel frattempo sono stati cancellati dagli albi o dagli elenchi di vigilanza. Lo scorso anno, come nel 2018, sono stati numerosi i casi di intermediari che si sono conformati alle decisioni dei Collegi dopo la pubblicazione dell’inadempimento.”
Infine leggiamo che “circa i tre quarti del contenzioso contro Poste Italiane spa è in materia di buoni fruttiferi postali“.
In particolare tra il 2019 e la metà del 2020, l’Arbitro si è espresso su numerose questioni attinenti ai rapporti tra risparmiatori e Poste Italiane. Ecco quelle più comuni ed i principi di diritto con cui sono state risolte da parte del Collegio di Coordinamento, ossia la massima espressione attraverso la quale si pronuncia l’Arbitrato Bancario e Finanziario.
1) Il timbro sul retro dei buoni fruttiferi postali trentennali.
Per ciò che concerne il corretto rendimento dei BFP trentennali emessi verso la fine degli anni ’80, è possibile leggere gli approfondimenti dedicati su questo sito:
- Buoni fruttiferi postali: l’ABF fissa l’orientamento per le serie Q/P (con timbro) e le serie Q (senza timbro).
- L’ABF accoglie il ricorso inerente il buono fruttifero: Poste Italiane deve rimborsare 50.000 euro.
Se ti trovi in possesso di titoli analoghi a quelli succitati, contatta lo studio: Link.
Esito giudizio: favorevole al risparmiatore per le serie Q/P; negativo per le serie Q.
2) La clausola “pari facoltà di rimborso”.
L’Arbitro si è inoltre occupato del caso in cui il cliente, contitolare di alcuni buoni fruttiferi postali sottoscritti insieme ai propri genitori con la clausola “pari facoltà di rimborso” (PFR), aveva chiesto – dopo la loro morte – la liquidazione dei titoli. La clausola PFR consente a ciascun intestatario dei buoni di chiedere separatamente dagli altri il rimborso dei titoli; in relazione al decesso di alcuni contitolari, l’intermediario aveva però negato il rimborso richiedendo, come per i libretti di risparmio postale, la quietanza di tutti gli eredi.
Il Collegio di coordinamento, nella decisione n. 22747 del 10 ottobre 2019, dopo aver ricordato, in linea con l’orientamento della Corte di cassazione (Cass., Sez. Un., 11 febbraio 2019, n. 3963) che i buoni fruttiferi postali sono “documenti di legittimazione”, ha chiarito che resta ferma la regola per cui i buoni sono rimborsabili a vista presso gli uffici di emissione, concludendo che il diritto di ciascun cointestatario a riscuotere l’intero valore del buono con clausola PFR non viene meno con la morte degli altri cointestatari. Di conseguenza ha accolto il ricorso del risparmiatore.
Esito giudizio: favorevole al risparmiatore cointestatario di BFP con clausola PFR.
3) La prescrizione dei buoni fruttiferi postali.
Il Collegio di coordinamento si è inoltre occupato in due occasioni della prescrizione del diritto al rimborso di buoni fruttiferi postali “a termine”.
Nella prima decisione n. 8056 del 21 marzo 2019, avente ad oggetto buoni della serie AA2, il cliente contestava la prescrizione opposta dall’intermediario per rigettare la sua richiesta di rimborso. In tal caso l’Arbitro ha ricordato la norma generale in base alla quale i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo (DM 19 dicembre 2000, art. 8). Ha poi osservato che occorre tenere conto del decreto ministeriale di emissione dei buoni della serie AA2, che ne regola la scadenza, poiché è da tale data che inizia a decorrere la prescrizione. Tale decreto dispone che i buoni della serie AA2 possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, “al termine del settimo anno successivo a quello di emissione” (DM 29 marzo 2001, art. 8): a giudizio dell’ABF la data di scadenza dei titoli AA2, da cui decorre la prescrizione, va dunque individuata nell’ultimo giorno del settimo anno solare successivo a quello dell’emissione. Il Collegio di coordinamento ha quindi accolto il ricorso, rilevando che la prescrizione dei buoni non era ancora maturata quando il cliente ne aveva domandato il rimborso.
Anche nell’altro caso esaminato dal Collegio di coordinamento, decisione n. 17814 del 18 luglio 2019 , il cliente chiedeva il rimborso di buoni serie 18J per i quali l’intermediario aveva eccepito la prescrizione; il cliente contestava in particolare che al momento della sottoscrizione non gli era stato consegnato il foglio informativo con le caratteristiche dell’investimento, tra le quali la scadenza dei titoli. Tuttavia l’Arbitro ha chiarito che la mancata consegna del foglio informativo non impedisce all’intermediario di eccepire l’intervenuta prescrizione del diritto del cliente alla liquidazione del buono; ha inoltre osservato che un buon risparmiatore dovrebbe informarsi di un elemento fondamentale quale la durata della tipologia di risparmio scelta, mentre il cliente non si era informato né al momento della sottoscrizione dei buoni né successivamente. Ha pertanto rigettato il ricorso, precisando comunque che, in caso di specifica richiesta del cliente e ricorrendo le necessarie condizioni, l’omessa consegna del foglio informativo può rilevare per la responsabilità dell’intermediario.
Esito giudizio 1: favorevole al risparmiatore per le serie AA2 e similari (BFP durata settennale).
Esito giudizio 2: negativo per le serie 18J e similari (BFP durata 18 mesi).
4) La serie di appartenenza del buono fruttifero postale.
In questa decisione, precisamente la n. 23441 del 18 ottobre 2019, l’Arbitro ha affermato che, laddove sul buono fruttifero postale manchi l’indicazione della serie di appartenenza, deve farsi riferimento alla data di emissione del titolo per individuare la serie e la relativa disciplina, inclusa quella delle condizioni di rendimento e della scadenza. In accoglimento del ricorso, ha quindi disposto che l’intermediario provvedesse al rimborso del buono facendo riferimento alla serie così individuata per il calcolo della somma spettante al cliente.
Esito giudizio: favorevole al risparmiatore intestatario di un BFP privo di serie di appartenenza.