Juventus Napoli dovrà rigiocarsi. Lo sappiamo dal 22 dicembre 2020, data in cui si è espresso il Collegio di Garanzia del Coni con il seguente dispositivo:
“Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 111/2020, presentato, in data 4 dicembre 2020, dalla S.S.C. Napoli S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio, la Juventus F.C. S.p.A., la Lega Nazionale Professionisti Serie A, nonché, ove occorra, la Corte Sportiva d’Appello presso la FIGC e il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie A, per l’annullamento della decisione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC, adottata con C.U. n. 14 del 10 novembre 2020, confermativa della decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie A, adottata con C.U. n. 65 del 14 ottobre 2020, con cui è stata irrogata, a carico della società ricorrente, la sanzione della perdita della gara Juventus-Napoli (che si sarebbe dovuta disputare in data 4 ottobre 2020) e della penalizzazione di un punto in classifica.
Accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla senza rinvio la decisione impugnata.”
In data odierna sono state depositate anche le motivazioni, quindi i ragionamenti giuridici posti alla base della decisione del Collegio di Garanzia. Prima di proseguire, però, appare opportuno ripercorrere tutte le tappe di questa vicenda, inclusi i primi due gradi di giudizio.
Capitoli:
- L’antefatto: il chiarimento della Lega Calcio e la Circolare del Ministero della Salute.
- La decisione del Giudice Sportivo.
- La decisione della Corte Sportiva di Appello.
- La decisione del Collegio di Garanzia. Nota a commento e conclusioni.
Il chiarimento della Lega Calcio in data 4/10/2020, giorno della partita, e la circolare del Ministero della Salute.
Ecco in quali termini si esprimeva la Lega Calcio, sollecitata dal Napoli in merito allo svolgimento della gara contro la Juventus:
“In relazione alla comunicazione formale ricevuta dalla SS Napoli Calcio la Lega Serie A chiarisce che il sistema di regole in vigore deve garantire massima tutela della salute per le persone coinvolte, parità di trattamento tra i vari club, nonché rispetto dei principi di lealtà sportiva. Nel merito è opportuno ricordare che la nota della ASL campana si è limitata a notificare il provvedimento ordinario di isolamento fiduciario nei confronti dei contatti stretti del giocatore Zielinski. Nel caso di specie, invece, si applica il Protocollo Figc concordato con il CTS e integrato dalla Circolare del Ministero della Salute lo scorso 18 giugno, che recepisce il parere del CTS n. 1220 del 12 giugno 2020, che non è stato tenuto in considerazione neanche nella mail del vice capogabinetto del Presidente della Regione Campania. Tale norma di ordinamento statale a carattere speciale, applicabile alla situazione del Napoli che presenta due calciatori positivi al covid-19, è la stessa utilizzata più volte nel corso della stagione per permettere, a puro titolo di esempio, al Torino di affrontare l’Atalanta, al Milan di recarsi a Crotone o al Genoa di andare a giocare al San Paolo, e oggi all’Atalanta di scendere in campo contro il Cagliari. Il protocollo prevede regole certe e non derogabili, che consentono la disputa delle partite di campionato pur in caso di positività, schierando i calciatori risultati negativi agli esami effettuati e refertati nei tempi previsti dalle autorità sanitarie. Il Consiglio di Lega ha inoltre approvato un preciso regolamento da adottarsi in caso di positività plurime che possono portare al rinvio gare solo al verificarsi di determinate condizioni che, al momento, non si applicano al caso del Napoli, e non sussistono provvedimenti di Autorità Statali o locali che impediscano il regolare svolgimento della partita. La “ratio” del protocollo resta, quindi, quella di consentire la disputa di tutte le partite e conseguentemente la conclusione regolare della Serie A TIM”.
La Lega Calcio chiarisce che il Protocollo FIGC-Governo rappresenta una norma statale a carattere speciale. In altri termini lex specialis derogat generali e quindi il Protocollo si trova in una posizione “più forte” rispetto alle prescrizioni dell’ASL. Ergo per la Lega Calcio l’autorità sanitaria non può impedire ad una intera squadra di partecipare ad una gara perché il Governo e la FIGC hanno pattuito regole speciali proprio per sopperire all’emergenza epidemiologica e consentire il regolare svolgimento del campionato. Ovvero ai calciatori si applicano regole diverse rispetto ai normali cittadini. In caso contrario il campionato non potrebbe svolgersi regolarmente.
Un ragionamento che giuridicamente appare ineccepibile ma che, come vedremo, verrà clamorosamente smontato dal Collegio di Garanzia.
A supporto di quanto detto fino ad ora, peraltro, vi è la circolare del Ministero della Salute n. 0021463 del 18/06/2020, che disciplina le modalità attuative della quarantena per i contatti stretti dei casi COVID-19, in particolari contesti di riferimento, quali l’attività agonistica di squadra professionista. Per quanto riguarda l’attività sportiva, il protocollo da seguire è chiaro.
La circolare (link) afferma che l’operatore di sanità pubblica del Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente (ASL), in presenza di un caso positivo, può adottare due tipologie di comportamenti. Il primo di questi, com’è possibile leggere, si applica nei confronti dei “contatti stretti” e prevede la quarantena di 14 giorni, nonché la comunicazione al Medico di Medicina Generale o al Pediatra. Dunque è palese che si rivolga ai contatti stretti che non siano individuabili tra i calciatori (es. parenti, figli, amici) a meno che non si ritenga che un giocatore adulto professionista venga ancora seguito dal Pediatra.
Il secondo comportamento da adottare, invece, riguarda esplicitamente l’attività agonistica di squadra professionista.

Insomma il comportamento da seguire appare chiaro: in caso di positività di un giocatore va creata la bolla, il giorno della partita va effettuato un altro giro di tamponi in prossimità della gara, quindi i giocatori negativi possono scendere in campo. Infine, al termine della gara, si prosegue la quarantena nella bolla. Tutte le squadre, infatti, consapevoli di ciò, hanno adottato questo comportamento e nessuna ha chiesto lumi all’ASL.
Qualcuno, tuttavia, puntava l’indice sul comunicato n. 51/2020 della Lega che citava una frase sibillina: “…fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autorità statali o locali…”

Sebbene quella frase potesse creare qualche interpretazione ambigua, appare logico che, alla luce del protocollo – che come detto supera le regole per i normali cittadini – l’espressione “…fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autorità statali o locali…” non può che riferirsi agli ordini dell’autorità che si conformino ad un eventuale protocollo revisionato, o verosimilmente a situazioni del tutto imprevedibili e non conoscibili a priori. Ma è naturale che, invece, normali casi di positività vadano trattati nel rispetto di quanto sancito dal Ministero della Salute.
La decisione di 1° grado del Giudice Sportivo.
Fonte diretta: Decisione di 1° grado.
Com’è possibile leggere, il giudice di prime cure era stato chiamato a valutare la sussistenza della causa di forza maggiore ex art. 55 NOIF in ordine alla mancata presentazione del Napoli nella città di Torino per la disputa della partita contro la Juventus, così come previsto in data 4/10/2020. Questa possibilità, infatti, era l’unica che consentiva al Napoli di evitare la sanzione prevista dall’art. 53 NOIF (sconfitta a tavolino e 1 punto di penalizzazione).
Il Giudice Sportivo specifica subito che non è possibile valutare la legittimità dei provvedimenti adottati dall’autorità sanitaria perché estranei alla sua competenza, e che in ogni caso l’eventuale mancato rispetto del protocollo FIGC sarà oggetto di separato procedimento da parte della Procura Federale.
Il Dott. Mastrandrea è stato chiaro: sulla base del carteggio pervenuto, il Napoli aveva deciso unilateralmente di non giocare a Torino, avendo disdetto il viaggio e rendendo oggettivamente impossibile la gara, prima ancora che sopraggiungessero le prescrizioni impeditive.
In altri termini, i chiarimenti ricevuti dalle autorità sanitarie non erano impeditivi – e dunque incompatibili col protocollo FIGC – fino a quello pervenuto in data 4/10/2020, il giorno stesso della partita, divenuto poi irrilevante. Tuttavia il Napoli aveva disdetto il volo charter fin dal giorno prima, quando ancora non era pervenuta la prescrizione impeditiva.
Cristallina la motivazione laddove afferma che: “Deve, in definitiva, affermarsi il principio che non si può far valere una causa esterna oggettiva di impossibilità della prestazione, quale appunto la forza maggiore, nel caso declinata come ordine dell’autorità, quando la prestazione sia stata da tempo unilateralmente rinunziata (non conformemente, peraltro, alle indicazioni dell’ente organizzatore) e sia divenuta ormai nei fatti impossibile, atteso che in tal caso la sopravvenuta vis esterna diviene in concreto irrilevante.“
La decisione di 2° grado della Corte Sportiva d’Appello.
Fonte diretta: Decisione di 2° grado.
La Corte d’Appello presieduta dal Presidente Sandulli veniva chiamata ad esprimersi sulla vicenda e, con decisione del 10 novembre 2020, confermava in pieno il ragionamento del Dott. Mastrandrea.
Il Collegio è stato ancora più netto del Giudice Sportivo laddove afferma che “preliminarmente, si intende ribadire, anche in questa sede, un principio, più volte affermato dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI (cfr., da ultimo, decisione n. 56/2018), ovvero che “il fine ultimo dell’ordinamento sportivo è quello di valorizzare il merito sportivo, la lealtà, la probità e il sano agonismo”. Tale principio non risulta essere stato rispettato, nel caso di specie, dalla Società ricorrente, il cui comportamento nei giorni antecedenti quello in cui era prevista la disputa dell’incontro di calcio Juventus-Napoli, risulta, per come si avrà modo di evidenziare più avanti, teso a precostituirsi, per così dire, un “alibi” per non giocare quella partita.”
Anche secondo la Corte Sportiva d’Appello, aver annullato il volo charter e addirittura il giro obbligatorio dei tamponi nel giorno della partita, così come previsto dal Protocollo, sono comportamenti preordinati a non svolgere la gara. Inoltre il factum principis opposto dalla società ricorrente arrivava soltanto nell’imminenza della gara, ossia alle ore 14:13 del giorno stesso della partita.
Infatti per la Corte il soggetto che si sia posto, volontariamente e preordinatamente, nelle condizioni di non fare una cosa, non può, poi, invocare, a propria scusante, la sopravvenienza di una causa successiva, peraltro per nulla autonoma rispetto alla condotta posta in essere dalla Società ricorrente (la nota del 4 ottobre 2020, ore 14,13 della ASL Napoli 2 Nord costituisce, infatti, la risposta all’ennesima richiesta di chiarimenti della Società ricorrente) che non gli ha consentito di fare quella cosa.
Tuttavia il Napoli, che vuole suffragare la correttezza del proprio operato, insiste nell’affermare che, a fronte dell’onere ovvero dell’obbligo da parte delle Autorità sanitarie di disporre l’isolamento fiduciario dei c.d. “contatti stretti” di un tesserato positivo, vi sarebbe, invece, una mera facoltà, da parte delle predette Autorità sanitarie, di derogare al predetto obbligo, consentendo ai “contatti stretti”, risultati negativi al tampone, di disputare gli allenamenti e le gare di campionato; facoltà che, nel caso di specie, non sarebbe stata esercitata dalle Autorità sanitarie partenopee.
La Corte presieduta da Sandulli, però, non si lasciava persuadere, affermando a tal proposito che “l’eventuale condivisione della tesi propugnata dalla Società ricorrente porterebbe, inevitabilmente, a frustrare, totalmente, la motivazione posta a fondamento dei Protocolli federali in tema di gestione delle gare e degli allenamenti delle squadre professionistiche di calcio in tempo di COVID-19, ovvero quella di consentire, seppure nella criticità della situazione determinata dall’emergenza sanitaria, di svolgere e portare a termine il Campionato di Calcio di Serie A”.
In altre parole: è vero che la circolare ministeriale (citata in apertura) utilizza il verbo “può” nei confronti dell’ASL, ma è ancor più vero che – se ogni ASL sulla base di una situazione controllabile tramite il Protocollo – preferisse invece adottare le stesse regole previste per i normali cittadini, il campionato non potrebbe più svolgersi correttamente e, dunque, il Protocollo stesso verrebbe totalmente frustrato. L’utilizzo di un verbo facoltativo (può) e non autoritativo (deve), infatti, non legittima l’autorità sanitaria locale ad applicare ad una squadra sportiva professionista le stesse regole del privato cittadino.
Il tono della Corte, poi, diventa quasi paternale laddove afferma che: “1) disquisire sul fatto che i Protocolli siano stati elaborati in un momento (la scorsa primavera) nel quale la diffusione del virus COVID-19 sembrava in netta riduzione, mentre l’incontro di calcio di cui è procedimento si sarebbe dovuto disputare in un momento in cui la pandemia aveva ripreso tutta la sua virulenza, non ha alcuna rilevanza; e 2) il comportamento tenuto dal Napoli non risulta neanche rispettoso degli altri consociati dell’ordinamento sportivo, più precisamente delle altre Società di calcio professionistico di Serie A, che in situazioni del tutto analoghe a quella in cui si era venuta a trovare il Napoli nei giorni antecedenti l’incontro di calcio di cui è procedimento (ma, in alcuni casi, anche ben più critiche), hanno, regolarmente, disputato gli incontri che le vedevano impegnate.”
Alla luce di queste motivazioni, sicuramente molto più perentorie di quelle del Giudice di prime cure, la Corte d’Appello confermava la sanzione irrogata. Il Napoli però ricorreva dinanzi al Collegio di Garanzia, certo di riuscire a ribaltare il ricorso. Cosa effettivamente avvenuta. Ma com’è possibile, soprattutto alla luce delle motivazioni dei primi due giudici? Lo scoprirete presto.
La decisione di 3° grado del Collegio di Garanzia dello Sport.
Fonte diretta: la decisione del Collegio di Garanzia. In basso la nota a commento.
Sentenza-Collegio-di-Garanzia-2021Come detto in apertura, il 22/12/2020 il Collegio di Garanzia ribaltava completamente i primi due gradi di giudizio. In data odierna, 7/01/2020, sono state pubblicate le motivazioni dell’organo di giustizia presieduto dal Presidente Franco Frattini, noto politico due volte Ministro degli Esteri nei Governi Berlusconi, oltre che ex Commissario europeo ed attualmente Presidente di sezione presso il Consiglio di Stato.
Il Collegio di Garanzia, riunito nella sua massima espressione, quindi a sezioni unite, è organo di giustizia sportiva equiparabile alla Corte di Cassazione. Quindi non torna ad esprimersi nel merito, ma deve soltanto valutare se, nel caso di specie, sono state applicate correttamente le norme federali.
L’organo di giustizia sportiva afferma che entrambi i giudici avrebbero sbagliato in quanto non sarebbe vero che il Napoli colposamente (Dott. Mastrandrea) e dolosamente (Presid. Sandulli) con i propri comportamenti avrebbe causato la impossibilità sopravvenuta. In realtà secondo il Collegio di Garanzia il factum principis (ossia l’ordine dell’autorità) era arrivato già nelle due note del 3 ottobre alle ore 16:03 e 16:53, quindi il Napoli ha legittimamente annullato il volo charter ed anche i tamponi nel giorno della gara. Ma cosa affermavano queste note?
L’unica nota è quella rinvenibile a questo link e diffusa anche su Twitter:

La nota dell’ASL richiama la circolare citata in apertura, ossia la n. 0021463 del 18/06/2020 e parla di isolamento fiduciario per tutti gli elementi della rosa venuti a contatto con il positivo. Il Collegio di Garanzia, quindi, correttamente osserva che, in virtù del principio della gerarchia delle fonti, vada applicata la Circolare Ministeriale e non il regolamento federale.
Fin qui niente di strano. Tuttavia, poi, il Collegio di Garanzia afferma che nella succitata nota del 3 ottobre emergesse già la prescrizione impeditiva, al contrario di quanto avrebbero sostenuto i primi due giudici, secondo i quali la prescrizione impeditiva (ormai irrilevante) sarebbe avvenuta con la seguente nota del 4 ottobre (Link):

Le due note, in effetti, ad un’attenta lettura appaiono diverse, esattamente come già indicato dal Dott. Mastrandrea. Mentre nella nota del 4 ottobre l’ASL afferma chiaramente che non ci sarebbero state le condizioni per poter giocare (cosa strana, come si dirà più avanti) nella nota dell’ASL del 3 ottobre vi è una palese incongruenza: da un lato viene citata la Circolare Ministeriale n. 0021463 del 18/06/2020, ma poi si afferma che ai calciatori entrati in contatto col positivo non vada applicata la prescrizione di cui al n. 2 della richiamata circolare (che parla chiaramente di attività agonistica di squadra professionista) ma vada applicata la prescrizione di cui al n. 1 della richiamata circolare che fa riferimento alle persone comuni, indicando Medici di Medicina Generale ed anche Pediatri!
Ciò nonostante, secondo il Collegio di Garanzia era chiaro che nella suindicata nota del 3 ottobre il Napoli non avrebbe potuto giocare. Questa affermazione, tuttavia, non appare affatto condivisibile in quanto nella nota del 3 ottobre l’ASL territoriale applica agli atleti professionisti la casistica sbagliata, ossia quella che si sarebbe dovuta applicare ai contatti stretti che NON PRATICANO ATTIVITA’ AGONISTICA (es. mogli, parenti, figli).
Il Collegio di Garanzia, quindi, non evidenziando in alcun modo l’incongruenza della nota del 3 ottobre e, anzi, avallandola in pieno, per coerenza espositiva afferma che il factum principis era già avvenuto in data 3 ottobre e che, di conseguenza, dato che la richiamata circolare parla di facoltà e non di obbligo, l’ASL territoriale ben poteva applicare ai giocatori professionisti la prescrizione di cui al n. 1 anziché quella di cui al n. 2.
Una interpretazione che appare del tutto forzata e, soprattutto, non rispettosa dello scopo principale con cui sono state elaborati i Protocolli, ossia far svolgere regolarmente il campionato ed applicare a tutti le medesime regole.
Com’è possibile sostenere, infatti, che la nota del 3 ottobre contenesse un factum principis se fino ad allora nessun’altra squadra aveva mai ricevuto una simile prescrizione dalla propria ASL competente per territorio? In altre parole, se si ritiene applicabile ai calciatori professionisti la prescrizione di cui al n. 1 della richiamata circolare (che, invece, si applica chiaramente a parenti e figli) per quale motivo nessun’altra ASL ha agito in questo modo?
Il Collegio di Garanzia, sempre per coerenza argomentativa, afferma che la circolare contiene una facoltà in capo alle ASL, non un obbligo. Ed infatti la circolare afferma che “Il Dipartimento di prevenzione può prevedere che… alla quarantena dei contatti stretti possa far seguito, per tutto il “gruppo squadra”, l’esecuzione del test, con oneri a carico delle società sportive, per la ricerca dell’RNA virale, il giorno della gara programmata, successiva all’accertamento del caso confermato di soggetto Covid-19 positivo, in modo da ottenere i risultati dell’ultimo tampone entro 4 ore e consentire l’accesso allo stadio e la disputa della gara solo ai soggetti risultati negativi al test molecolare. Al termine della gara, i componenti del “gruppo squadra” devono riprendere il periodo di quarantena fino al termine previsto“.
Se quindi la circolare prevede soltanto una facoltà, per quale motivo la nota dell’ASL del 3 ottobre dovrebbe interpretarsi nel senso che esprima un factum principis (forza maggiore) se altre squadre che si sono trovate in condizioni analoghe o peggiori, invece, hanno regolarmente giocato? Per quale motivo la facoltà di non applicare il Protocollo si sarebbe dovuta verificare soltanto nei confronti del Napoli? Cosa aveva di diverso il caso del Napoli rispetto a quello di tante altre squadre che, con dei positivi in rosa (vedi anche il Milan), si sono dovute spostare fuori regione per disputare una gara di campionato?
L’ASL non lo ha saputo spiegare. E purtroppo nemmeno il Collegio di Garanzia che, anzi, ha sposato in pieno le ragioni della società campana, forte dell’interpretazione di favore che gli sarebbe stata concessa in data 3 ottobre dall’ASL locale.
Alla luce di questa giustificazione, appare chiaro che d’ora in poi lo svolgimento o meno del campionato è affidato alle facoltà delle ASL che, senza alcuna spiegazione logica, possono decidere di isolare in via domiciliare una squadra e trattarla in maniera diversa rispetto ad un’altra rivale. Questo perché in Italia la gestione sanitaria è di competenza territoriale e non nazionale. Tuttavia proprio a questo scopo fu creato il Protocollo e dunque la prescrizione relativa alla “bolla squadra” che, nonostante ciò, a causa delle facoltà delle ASL, possiamo affermare che ormai non ha più alcun valore. Forse la circolare doveva essere più netta per delimitare i poteri sanitari locali? Probabile. Ma evidentemente nessuno si sarebbe mai immaginato che, alla luce di un Protocollo, una squadra di Serie A venisse trattata alla stregua di un pensionato o di un lavoratore dipendente.
Eppure è capitato proprio questo. E potrà capitare ancora.
Firmato: ASL di Napoli, con l’approvazione del Collegio di Garanzia.
Avv. Felice Raimondo