Il calcio italiano è stato di recente scosso dal ritorno del problema delle plusvalenze, una tematica che ha fatto discutere gli operatori del settore. Molti hanno puntato il dito anche contro la FIGC, che non avrebbe elaborato un impianto normativo in grado di “obbligare” i club a seguire la retta via della sostenibilità finanziaria. A ciò si aggiunge l’ultimo intervento legislativo del Governo Meloni, indirizzato a tutte le imprese e fortemente voluto dall’industria calcistica.
Ma come stanno le cose? Quali sono attualmente le norme federali che disciplinano l’approccio finanziario delle società sportive? Sono regole permissive oppure stringenti?
Le linee guida 2023/2024 recentemente approvate dal Consiglio Federale FIGC.
Il 31 ottobre 2022 la FIGC ha approvato le licenze nazionali 2023/24, con largo anticipo rispetto agli anni passati. Segno che si è trovata piena convergenza su diversi punti approvati dal Consiglio Federale. L’azione della FIGC si è concentrata sulle seguenti tre principali aree di intervento:
1) Introduzione di verifiche intermedie dell’avvenuto pagamento dei debiti tributari scaduti
al 31 dicembre e dei debiti internazionali scaduti al 30 settembre;
2) Allineamento a quanto previsto dal Manuale delle Licenze Nazionali sia alla definizione di
pendenza di contenzioso sia dell’inclusione degli incentivi all’esodo tra i compensi dovuti
a tesserati;
3) Maggiore selettività del sistema degli indicatori di controllo per le campagne trasferimenti,
prevedendo sia un graduale innalzamento dell’indicatore di liquidità sia l’attribuzione di
una ‘funzione peggiorativa’ agli indicatori correttivi di indebitamento e di costo del lavoro
allargato;
Per il momento appare opportuno concentrare l’approfondimento sui punti 1 e 3 che rappresentano gli scogli più chiacchierati per le società calcistiche. Questi adempimenti sono disciplinati all’interno dell’art. 85 delle NOIF rubricato “Adempimenti periodici presso la Co.Vi.So.C.”.
La verifica dei debiti tributari e internazionali scaduti.
Il paragrafo XI dell’art. 85 prevede che:
- Le società, entro il 31 gennaio, devono depositare copia delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al primo, secondo e terzo trimestre dell’anno d’imposta precedente e, se intervenuto il pagamento, devono depositare i modelli “F24” e le relative quietanze, attestanti l’avvenuto assolvimento dell’IVA di cui alle predette liquidazioni, ovvero nel caso di rateazione delle comunicazioni di irregolarità, emesse dall’Agenzia delle Entrate per i suddetti trimestri, l’eventuale avvenuto pagamento delle rate scadute alla data del 31 dicembre dell’anno precedente.
- Le società, entro il 31 gennaio, in caso di rateazione delle comunicazioni di irregolarità emesse dall’Agenzia delle Entrate, di transazioni con l’Agenzia delle Entrate, di rateazioni con l’Agenzia delle Entrate e/o con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, relative ai tributi IRES, IRAP ed IVA, riferiti ai periodi di imposta già oggetto di controllo in sede di rilascio della Licenza Nazionale della stagione sportiva in corso, devono depositare la documentazione attestante l’eventuale avvenuto pagamento delle ulteriori rate scadute alla data del 31 dicembre dell’anno precedente. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione relativa all’eventuale aggiornamento dello stato della lite instaurata innanzi agli organi giurisdizionali competenti.
Inoltre le società, entro il 31 ottobre di ogni anno, devono depositare:
- copia dei contratti, ove non depositati in precedenza, relativi ad acquisizioni internazionali e nazionali con rilevanza internazionale di calciatori, a titolo definitivo o temporaneo, intervenute fino al termine della precedente sessione estiva della campagna trasferimenti, corredati dal passaporto sportivo del calciatore noto al momento del trasferimento e degli accordi di dilazione di pagamento concernenti detti contratti;
- copia della eventuale documentazione bancaria attestante l’avvenuto pagamento dei debiti scaduti alla data del 30 settembre del medesimo anno, nei confronti di società affiliate a Federazioni estere, relativi a corrispettivi, anche variabili, indennità di formazione e contributi di solidarietà di cui agli artt. 20 e 21 del Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei calciatori, dovuti per i predetti contratti e accordi di dilazione.
In caso di contenziosi riguardanti l’assolvimento dei suddetti debiti, le società devono depositare copia della documentazione riguardante la lite, non manifestamente infondata, instaurata innanzi ai competenti organi giurisdizionali.
Come detto, la riforma annunciata dalla FIGC introdurrà delle verifiche intermedie degli avvenuti pagamenti dei suindicati debiti scaduti. Ciò posto, se il debito viene contestato nelle competenti sedi in modo non manifestamente infondato, la sua presenza non sarà mai, di per sé, un ostacolo. Per tale motivo la pendenza della lite “bonifica” il debito tributario/internazionale fino alla conclusione dell’azione giudiziaria. Questa è la prima “scappatoia” concessa dal regolamento.
Sul punto è bene precisare che la tematica dei debiti tributari è stata oggetto di un recente “aggiustamento” legislativo da parte del Governo che nella legge di bilancio ha introdotto una norma spalma-debiti, ossia un’altra concessione ma stavolta statale, da applicare a tutte le imprese (club di calcio su tutti) che si sono viste sospendere le ritenute IRPEF dal 1° gennaio al 22 ottobre 2022 e che le potranno saldare in 5 anni con pagamenti dilazionati fino a 60 rate, pagando solo una mora del 3% ed evitando sanzioni amministrative e illeciti penali (link).

L’indice di liquidità anche per l’iscrizione al campionato: una mossa durata poco.
L’indice di liquidità è uno dei tre parametri finanziari con cui la FIGC monitora lo stato di salute dei club. Ma di cosa si tratta? Questa parametro è finalizzato a misurare il grado di equilibrio finanziario di breve termine, ossia la capacità della società di far fronte agli impegni finanziari con scadenza entro i 12 mesi, e coincide sostanzialmente con l’indice di solvibilità corrente.
Nel dettaglio l’indice è il risultato di un rapporto, quello tra Attività Correnti (AC) e Passività Correnti (PC).
Per la determinazione del rapporto AC/PC sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti della FIGC:
a) le Attività Correnti, ai fini del numeratore del rapporto, comprendono le disponibilità liquide e i
crediti esigibili entro dodici mesi e sono costituite dalle seguenti voci:
i) Disponibilità liquide;
ii) Crediti verso clienti;
iii) Crediti verso imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo delle
controllanti, esclusi quelli da consolidato fiscale verso imprese controllate e controllanti;
iv) Crediti tributari, esclusi quelli per imposte anticipate;
v) Crediti verso enti-settore specifico;
vi) Crediti verso altri;
vii) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni;
b) le Passività Correnti, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono i debiti scadenti entro
dodici mesi e sono costituite dalle seguenti voci:
i) Obbligazioni ordinarie e convertibili;
ii) Debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli postergati ed infruttiferi;
iii) Debiti verso banche;
iv) Debiti verso altri finanziatori;
v) Acconti;
vi) Debiti verso fornitori;
vii) Debiti rappresentati da titoli di credito;
viii) Debiti verso imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo delle
controllanti;
ix) Debiti tributari;
x) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale;
Secondo le NOIF, “in caso di mancato rispetto da parte delle società della misura minima dell’indicatore di Liquidità al 31 marzo o al 30 settembre (più avanti vedremo quali sono i coefficienti minimi aggiornati, ndr) la Co.Vi.So.C. dispone la non ammissione ad operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori (c.d. calciomercato) rispettivamente per la sessione estiva e per la sessione invernale, i cui termini sono definiti annualmente dalla FIGC, salvo che, per ogni nuova acquisizione, la Lega di competenza riscontri l’integrale copertura degli impegni economico-finanziari da assolvere nel corso della stagione sportiva, attraverso il saldo positivo derivante dalle operazioni di trasferimento dei calciatori intervenute nella sessione di riferimento. Ai fini della definizione di detto saldo positivo si terrà conto, oltre che del saldo finanziario relativo alla stagione sportiva in corso, anche della differenza tra il residuo costo contrattuale di competenza della stagione sportiva in corso, comprensivo di parte fissa e variabile, dei calciatori ceduti e il costo contrattuale, comprensivo di parte fissa e variabile di competenza della stagione sportiva in corso”.
Quindi, in caso di mancato rispetto dell’indicatore di liquidità, a norma dell’art. 90 delle NOIF, la Co.Vi.So.c. avrebbe il potere di bloccare le operazioni di mercato in entrata, con il club che sarebbe costretto ad operare solo attraverso il saldo positivo tra entrate-uscite nel corso della sessione di riferimento. Ciò posto, se un club violasse questo parametro avrebbe comunque un modo per rimettersi in regola.
Infatti, il comma 5 dell’art. 90 NOIF stabilisce che “il provvedimento di non ammissione ad operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori di cui al comma 4 è revocato, su istanza della società, quando la carenza finanziaria contestata viene ripianata mediante le seguenti modalità:
a) versamenti in conto futuro aumento di capitale;
b) aumento di capitale integralmente sottoscritto e versato e da effettuarsi esclusivamente in denaro;
c) versamenti in conto copertura perdite;
d) finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci;
e) utilizzo della liquidità derivante da cessioni pro soluto dei crediti relativi ad operazioni di
trasferimento dei calciatori in ambito nazionale ed internazionale, la cui contabilizzazione sia stata
rilevata, con esigibilità oltre i dodici mesi, nelle situazioni patrimoniali intermedie di riferimento;
f) utilizzo della liquidità derivante da cessioni pro soluto dei crediti commerciali, la cui
contabilizzazione sia stata rilevata, con esigibilità oltre i dodici mesi, nelle situazioni patrimoniali
intermedie di riferimento”.
In buona sostanza, l’indicatore di liquidità è un parametro finanziario sulla carta molto importante ma che può essere completamente bypassato se il proprietario mette mano al portafogli con aumenti di capitale.
Peraltro, la FIGC nel recente passato aveva provato anche a introdurlo come requisito per l’iscrizione al campionato, costringendo quindi le proprietà a ripristinare un equilibrio finanziario fin dall’inizio di ogni stagione calcistica. Il provvedimento Federale, però, ha suscitato l’ira dei club che hanno impugnato la novella nelle competenti sedi, col Collegio di Garanzia (ultimo grado di giustizia sportiva) che ha dato ragione alla Lega perché (Link) quelle prescrizioni sono state ritenute illegittime “nella parte in cui sono intervenute ad esercizio in corso, ed addirittura a ridosso della sua chiusura, atteso che il termine del 31 maggio 2022 per il deposito contenente il prospetto contenente l’indicatore di liquidità da sottoporre alla Co.Vi.Soc. (cfr. Sistema di Licenze Nazionali 2022/2023 Lega Nazionale Professionisti Serie A, Lett. B, punto 6), e comunque l’ulteriore termine del 22 giugno 2022, previsto dalla successiva lettera C) per gli adempimenti integrativi, sono antecedenti al termine di chiusura dell’esercizio in corso delle società calcistiche professionistiche, già individuato nel 30 giugno 2022”.
In altri termini la Cassazione Sportiva non ha bocciato sic et simpliciter l’applicazione del requisito dell’indice di liquidità per l’iscrizione al campionato, bensì ha semplicemente censurato le tempistiche sbagliate con cui la FIGC pretendeva di introdurlo a pochi mesi dall’inizio del successivo campionato, costringendo i club ad adeguarsi a criteri finanziari nel giro di poche settimane (dato che l’indicatore si sarebbe basato sull’esercizio in corso).
Una bocciatura condivisibile, ma non altrettanto condivisibile è stato l’abbandono da parte della FIGC di questo proposito. Infatti, dopo che il Collegio di Garanzia ha annullato la novella introdotta dalla Federazione, dato che molti club nel frattempo si erano adeguati, la FIGC ha pubblicato un comunicato (Link) in cui – commentando la successiva bocciatura preliminare dinanzi al TAR – ha affermato comunque di poter essere soddisfatta perché “Le finalità sottese all’introduzione di tale indice sono, quindi, di fatto raggiunte”.
Per questo motivo ad oggi l’indice di liquidità non è stato più reintrodotto come requisito di iscrizione al campionato. Verrebbe da chiedersi, quindi, se le finalità raggiunte si sarebbero dovute limitare solo al campionato 22/23 (come si è verificato) oppure se l’intento sarebbe dovuto essere quello di una introduzione definitiva (come si auspicava). Fatto sta che l’indice di liquidità come requisito per partecipare al campionato è stato uno spauracchio agitato solo per qualche mese.
Gli altri due parametri finanziari delle NOIF: indicatore di indebitamento e del costo del lavoro allargato.
Dunque, abbiamo compreso che l’indicatore di liquidità non è più un parametro richiesto per potersi iscrivere al campionato. Tuttavia è rimasto nell’impianto normativo (ampiamente bypassabile) insieme ad altri due indicatori finanziari: l’indice di indebitamento e l’indice del costo del lavoro allargato.
a) L’indicatore di indebitamento.
Il paragrafo IX dell’art. 85 delle NOIF, afferma che le società devono depositare, unitamente al bilancio d’esercizio, alla relazione semestrale e alle situazioni patrimoniali intermedie, il prospetto contenente l’indicatore di Indebitamento, calcolato attraverso il rapporto tra i Debiti (D) ed i Ricavi (R).
Per la determinazione del rapporto D/R sono da considerare gli aggregati di seguito riportati,
risultanti dal piano dei conti della FIGC:
a) i Debiti, ai fini del numeratore del rapporto, comprendono le seguenti voci:
i) Obbligazioni ordinarie e convertibili;
ii) Debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli postergati ed infruttiferi;
iii) Debiti verso banche;
iv) Debiti verso altri finanziatori;
v) Acconti;
vi) Debiti verso fornitori;
vii) Debiti rappresentati da titoli di credito;
viii) Debiti verso imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo delle
controllanti;
ix) Debiti tributari;
x) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale;
xi) Debiti verso enti-settore specifico;
xii) Altri debiti.
Da tale aggregato deve essere sottratto l’importo delle Attività Correnti (AC);
b) i Ricavi, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono le seguenti voci:
i) Ricavi delle vendite e delle prestazioni, Contributi in conto esercizio;
ii) Proventi da sponsorizzazioni;
iii) Proventi pubblicitari;
iv) Proventi commerciali e royalties;
v) Proventi da cessione diritti audiovisivi;
vi) Ricavi da cessione temporanea prestazioni calciatori, al netto dei costi sopportati per il
medesimo titolo;
vii) Plusvalenze da cessione diritti pluriennali prestazioni calciatori al netto delle relative
Minusvalenze;
viii) Altri proventi da trasferimento diritti calciatori, al netto degli oneri sopportati per il medesimo
titolo
b) L’indicatore del costo del lavoro allargato.
L’ulteriore parametro finanziario è quello del costo del lavoro allargato. In relazione a ciò, le società devono depositare, unitamente al bilancio d’esercizio, alla relazione semestrale e alle situazioni patrimoniali intermedie, il prospetto contenente l’indicatore di Costo del Lavoro Allargato, calcolato attraverso il rapporto tra il Costo del Lavoro Allargato (CLA) ed i Ricavi (R).
Per la determinazione del rapporto CLA/R sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti della FIGC:
a) il Costo del Lavoro Allargato, ai fini del numeratore del rapporto, comprende le seguenti voci:
i) Costi per il personale;
ii) Ammortamenti e Svalutazioni dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori;
b) i Ricavi, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono le seguenti voci:
i) Ricavi delle vendite e delle prestazioni, Contributi in conto esercizio;
ii) Proventi da sponsorizzazioni;
iii) Proventi pubblicitari;
iv) Proventi commerciali e royalties;
v) Proventi da cessione diritti audiovisivi;
vi) Ricavi da cessione temporanea prestazioni calciatori, al netto dei costi sopportati per il
medesimo titolo;
vii) Plusvalenze da cessione diritti pluriennali prestazioni calciatori al netto delle relative
Minusvalenze;
viii) Altri proventi da trasferimento diritti calciatori, al netto degli oneri sopportati per il medesimo
titolo;
Cosa succede se un club, oltre all’indice di liquidità, non rispetta l’indice di indebitamento e/o di costo del lavoro allargato?
Secondo le NOIF, nel caso in cui l’indicatore di Costo del Lavoro Allargato o l’indice di indebitamento presentino un valore superiore al livello-soglia, l’importo necessario per ripianare l’eventuale carenza finanziaria determinata dall’indicatore di Liquidità, di cui al paragrafo VIII, sarà incrementato nella misura del 25%.
Invece, qualora i valori dell’indicatore di Costo del Lavoro Allargato e dell’indicatore di Indebitamento, di cui al paragrafo IX, siano entrambi superiori ai livelli-soglia stabiliti, l’importo necessario per ripianare l’eventuale carenza finanziaria determinata dall’indicatore di Liquidità, di cui al paragrafo VIII, sarà incrementato nella misura complessiva del 50%.
Dunque, volendo riepilogare le “severissime” sanzioni imposte dalla FIGC, è possibile affermare che:
- in caso di mancato rispetto dell’indice di liquidità, la sanzione è quella del blocco del mercato in entrata da parte della Co.Vi.So.C. che potrà essere evitato semplicemente con un aumento di capitale che ripristini l’indice di liquidità entro i valori soglia stabiliti dalla FIGC;
- in caso di mancato rispetto dell’indice di liquidità e dell’indice di indebitamento o del costo di lavoro allargato, la sanzione è quella di un incremento del 25% rispetto all’aumento di capitale che sarebbe stato necessario per rientrare nei valori soglia stabiliti dalla FIGC;
- in caso di mancato rispetto dell’indice di liquidità, dell’indice di indebitamento e dell’indice del costo del lavoro allargato, la sanzione è quella di un incremento del 50% rispetto all’aumento di capitale che sarebbe stato necessario per rientrare nei valori soglia stabiliti dalla FIGC;
- nelle NOIF non sono rinvenibili norme specifiche che sanzionano il solo mancato rispetto dell’indice di indebitamento o dell’indice del costo di lavoro allargato: cioè il mancato rispetto di questi due indici è sanzionato solo se accompagnato anche al mancato rispetto dell’indice di liquidità. Questo approccio non è condivisibile perché se è pur vero che la liquidità (avere soldi da investire) è importante, altrettanto importante dovrebbe essere non aumentare a dismisura i propri debiti. Infatti nel calcio italiano esistono società molto indebitate ma che, grazie alla disponibilità del proprietario (spesso procurata con altri debiti), possono tranquillamente aumentare la propria esposizione debitoria senza subire alcun tipo di sanzione. Può considerarsi sano un sistema che tollera tutto ciò?
Da quanto suesposto, le sanzioni imposte dalle NOIF sono aggirabili se il proprietario è solvibile e quindi possiede le risorse necessarie per ripristinare gli indicatori imposti dalle norme federali.
Le soglie da rispettare per i tre indicatori finanziari.
Nelle ultime linee guida di cui si parlava in apertura, la FIGC ha deliberato (Link) le soglie da rispettare nei prossimi anni in relazione ai tre parametri finanziari: indice di liquidità, di indebitamento e del costo del lavoro allargato. Con il passare degli anni le soglie si inaspriscono, quindi la FIGC ha scelto un percorso graduale con cui portare tutti i club sulla retta via.

Al momento sono pochissimi i club di Serie A che rispettano tutti gli indicatori ma, in ogni caso, come già detto, anche se uno o più indicatori venissero violati sarebbe sufficiente mettere mano al portafogli per superare il problema.
Plusvalenze: tutto tace.
Sulle plusvalenze ho già scritto diversi approfondimenti (1- Plusvalenze: in che modo la bolla finanziaria può far implodere il mondo del calcio – 2 Plusvalenze: in che modo gli abusi possono essere frenati – 3 Plusvalenze: la situazione odierna nel calcio italiano secondo il report PWC 2022. Dopo 22 anni è cambiato qualcosa?) ma per il momento la FIGC non ha introdotto alcuna norma per limitarne l’abuso. Come già spiegato, la Corte Federale d’Appello, esaminando il caso Juventus, ha addirittura elaborato dei criteri con cui “calmierare” la problematica ma per ora la FIGC non li ha recepiti.
Conclusioni.
L’attuale impianto normativo federale è molto permissivo e, sebbene da un lato imponga il rispetto di diversi parametri finanziari, dall’altro lato consente ai club di sforarli in modo piuttosto semplice: basta che la proprietà effettui aumenti di capitale per ripristinare l’indice di liquidità e, nel caso, gli altri due indici (indebitamento e costo del lavoro allargato) che non sono nemmeno sanzionati individualmente. A parere dello scrivente, invece, sarebbero opportuni dei criteri più rigidi (da inserire pur sempre con gradualità) che imporrebbero ai club una vera sostenibilità finanziaria. Sarebbe sufficiente bloccare il mercato o consentire soltanto un ristretto numero di transazioni in entrata sulla base dell’indice di indebitamento, da sanzionare singolarmente: così facendo i club molto indebitati, se volessero operare liberamente in entrata, dovrebbero diminuire i propri debiti. Al contrario, chi avrebbe pochi debiti potrebbe operare senza limiti sul mercato. Insomma la FIGC dovrebbe penalizzare chi adotta politiche debitorie e premiare chi, invece, pratica la vera sostenibilità finanziaria.
Senza parlare del problema plusvalenze, del tutto trascurato almeno fino ad oggi, nonché degli interventi legislativi finalizzati a diluire debiti anziché a promuovere l’economia di settore con normative che favoriscano realmente la costruzione degli stadi (chi vuole farlo su suolo pubblico deve attraversare le forche caudine) e che modifichi anche la durata dei contratti dei calciatori, ferma a 5 anni dal 1981. E che dire dei contratti dei minorenni, di durata triennale solo a partire dai 16 anni? Il primo contratto quinquennale possono firmarlo solo al compimento della maggiore età. Cambiando fronte, l’estensione della durata dei diritti tv nazionali da 3 a 5 anni e la libera contrattazione di quelli stranieri rappresentano invece un passo in avanti purché il calcio sfrutti la novità per aumentare gli introiti e non solo per aumentare gli anticipi (factoring) dalle banche.
Ciò detto, la FIGC potrebbe e dovrebbe introdurre delle regole molto più stringenti perché, come detto recentemente anche dal Ministro Abodi, va rispettato il “concetto dell’equa competizione: ci sono situazioni virtuose, che pagano in maniera puntuale e magari fanno un acquisto di un giocatore in meno e altre che hanno paradigmi gestionali diversi; dobbiamo garantire rispetto principio e valori”.
Se quindi si vuole premiare e tutelare chi rispetta le regole, è necessario costruire un impianto normativo che favorisca questi comportamenti e non che tolleri quelli esattamente opposti.
Avv. Felice Raimondo
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