L’istituto del trust è un negozio giuridico di origine anglosassone, introdotto e riconosciuto nell’ordinamento italiano principalmente attraverso la ratifica della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 (entrata in vigore in Italia il 1° gennaio 1992 con la Legge n. 364/1989). Sebbene il trust non sia disciplinato in modo organico dal Codice Civile italiano, è utilizzato in diversi ambiti grazie alla sua flessibilità e alla possibilità di adattarlo alle esigenze specifiche delle parti coinvolte.
Ecco alcuni esempi pratici:
- Il signor Giovanni, padre di due figli, è un imprenditore che nel corso degli anni ha costituito un’attività d’impresa molto redditizia. La sua preoccupazione è che l’azienda non vada a rotoli dopo la sua morte, magari per un eventuale litigio tra i figli che non sempre vanno d’accordo. Il rischio, infatti, potrebbe essere quello di uno stallo gestionale qualora vi siano differenti vedute tra i suoi eredi.
- Il signor Costanzo è un collezionista d’arte ed è preoccupato che, dopo il suo decesso, la collezione venga venduta, dispersa o frazionata dai suoi eredi che, purtroppo, non hanno la sua stessa passione.
- Il signor Maurizio e la signora Carmela, genitori di un figlio portatore di handicap, hanno dedicato la loro vita all’assistenza materiale del loro unico erede. Entrambi sono diventati anziani e hanno una preoccupazione costante: chi assisterà il figlio dopo la loro morte?
- Il signor Giuseppe e la signora Valentina sono genitori di un figlio malato di gioco d’azzardo e nonni della splendida Ginevra. I genitori vogliono aiutare il figlio a superare questo problema ma hanno paura che, dopo la loro morte, sfruttando l’ingente patrimonio ereditato, il figlio possa nuovamente ricascare nel medesimo problema e creare un danno economico anche alla nipotina, che non potrebbe frequentare le migliori università.
Tutti i problemi individuati nei suindicati esempi possono essere risolti mediante l’istituzione di un trust.
Cos’è un trust?
Trattasi di un rapporto giuridico in virtù del quale un soggetto, detto settlor (disponente), trasferisce la proprietà o determinati diritti su beni (mobili, immobili, somme di denaro, ecc.) a un altro soggetto, detto trustee (amministratore), affinché li gestisca o li utilizzi secondo le istruzioni stabilite nell’atto istitutivo del trust, a favore di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno scopo specifico. Accanto a queste figure troviamo anche il protector (guardiano), ossia la persona che vigila affinché lo scopo del trust sia perseguito correttamente. In alternativa, i beni possono essere segregati nel trust senza trasferirli al trustee, che ne assume solo la gestione.
Elementi essenziali del trust
- Disponente (Settlor): colui che istituisce il trust e trasferisce i beni o i diritti.
- Trustee: la persona fisica o giuridica che gestisce i beni del trust secondo le istruzioni ricevute, con obblighi fiduciari di diligenza e lealtà.
- Beneficiario: il soggetto (o i soggetti) che trae vantaggio dai beni del trust o dal reddito generato. Può coincidere con il disponente in alcuni casi (es. trust autodichiarato).
- Fondo in trust: i beni o diritti segregati nel trust, che formano un patrimonio separato rispetto al patrimonio personale del trustee e del disponente.
- Atto istitutivo: il documento che regola il funzionamento del trust, definendo scopi, beneficiari, durata e regole di gestione.
- Guardiano (Protector) (facoltativo): una figura che vigila sull’operato del trustee per garantire che agisca nell’interesse dei beneficiari.
Caratteristiche principali
- Segregazione patrimoniale: i beni del trust costituiscono un patrimonio autonomo, separato sia dal patrimonio del trustee sia da quello del disponente. Questo significa che i beni in trust non possono essere aggrediti dai creditori personali del trustee o del disponente (salvo frode).
- Flessibilità: il trust può essere utilizzato per molteplici scopi, come la protezione patrimoniale, la pianificazione successoria, la gestione di eredità, scopi benefici o commerciali.
- Legge regolatrice: la Convenzione dell’Aja consente di scegliere la legge applicabile al trust (es. legge inglese, maltese, ecc.), anche se il trust è istituito in Italia, purché non violi norme imperative italiane.
Tipologie di trust
In base agli esempi menzionati all’inizio, è possibile costituire le più disparate tipologie di trust affinché gli scopi del disponente vengano correttamente perseguiti:
- Trust espressi: Istituiti volontariamente tramite un atto scritto.
- Trust di famiglia: Usati per gestire patrimoni familiari o per pianificare la successione.
- Trust di scopo: Creati per raggiungere un obiettivo specifico (es. beneficenza, gestione di un progetto).
- Trust testamentari: Istituiti tramite testamento, per regolare la destinazione dei beni dopo la morte del disponente.
- Trust autodichiarati: Il disponente è anche il trustee, ma i beni sono segregati per uno scopo o beneficiario.
Applicazioni pratiche:
- Protezione patrimoniale: per segregare beni da rischi imprenditoriali o personali.
- Pianificazione successoria: per gestire la trasmissione del patrimonio, evitando conflitti tra eredi o garantendo la tutela di soggetti deboli (es. minori, disabili).
- Gestione aziendale: per regolare la governance di imprese familiari o holding.
- Scopi benefici: per destinare beni a cause sociali o filantropiche.
In Italia, il trust è riconosciuto grazie alla Convenzione dell’Aja, ma non esiste una normativa interna specifica che lo disciplini integralmente. Tuttavia, i trust sono validi se rispettano le norme imperative dell’ordinamento giuridico italiano, come quelle in materia di successione necessaria (es. tutela dei legittimari).
I trust interni (cioè istituiti in Italia, con beni e parti italiane) sono sempre più comuni, anche se spesso si sceglie una legge straniera (es. legge di Jersey o di Malta) per regolare il trust, data la maggiore familiarità di tali ordinamenti con l’istituto.
Aspetti fiscali
- La fiscalità dei trust in Italia è regolata principalmente dal D.Lgs. 346/1990 (imposta sulle successioni e donazioni) e da circolari dell’Agenzia delle Entrate (es. Circolare n. 48/2007 e n. 3/2008).
- Istituzione del trust: il trasferimento dei beni al trust può essere soggetto all’imposta sulle donazioni, a seconda che il trust sia a favore di beneficiari individuati o per uno scopo generico.
- Redditi del trust: i trust trasparenti (con beneficiari individuati) attribuiscono i redditi direttamente ai beneficiari, che li dichiarano. Nei trust opachi (senza beneficiari individuati), il trust è soggetto all’IRES come ente autonomo.
- Imposta di registro: l’atto istitutivo del trust è soggetto a imposta di registro in misura fissa (200 euro), ma ulteriori trasferimenti possono generare altre imposte.
Limiti e criticità
Chiaramente le persone che decidono di servirsi del trust devono perseguire scopi legittimi, in quanto l’istituto in commento non è stato creato per eludere le normative. In particolare:
- Norme imperative: i trust non possono essere utilizzati per eludere norme italiane, come quelle a tutela dei legittimari (eredi riservatari).
- Rischio di abuso: trust istituiti per scopi fraudolenti (es. sottrazione di beni ai creditori) possono essere dichiarati nulli o inefficaci. In particolare, il creditore può agire mediante un’azione revocatoria entro 5 anni dalla istituzione del trust, oppure entro un anno mediante pignoramento diretto ex art. 2929 c.c. (nel rispetto di precisi presupposti di legge).
- Complessità fiscale: la mancanza di una panoramica fiscale chiara può generare incertezze.
Consulenza dello studio legale Raimondo.
Il trust in Italia è uno strumento versatile e sempre più utilizzato, soprattutto per la protezione patrimoniale e la pianificazione successoria. Tuttavia, richiede una progettazione attenta e il rispetto delle norme italiane per garantire la sua validità ed efficacia. Per istituire un trust, è consigliabile rivolgersi a professionisti esperti (notai, avvocati o commercialisti) per assicurare la conformità legale e fiscale.
Lo studio legale Raimondo svolge attività di consulenza volta alla pianificazione legale che dovrà individuare la migliore soluzione in linea con le esigenze del disponente, e finalizzata alla redazione dell’atto istitutivo del trust, cioè il documento fondamentale che conterrà tutte le istruzioni e le direttive che dovrà seguire il trustee. A tutto questo si affiancherà una consulenza anche di natura fiscale, grazie alla collaborazione di professionisti del settore, cosicché il disponente abbia un supporto completo e un quadro chiaro della situazione.
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