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Il cortile si presume condominiale, salvo titolo contrario.

8 Giugno 2018 In Condominio
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Con una recente ordinanza, la n. 4687 del 28-02-2018, la Corte di Cassazione – sez. II Civile – è tornata su un argomento che spesso diventa oggetto di contesa tra due o più persone.
Il De Mauro, dizionario della lingua italiana, considera la corte come “un’ area scoperta situata nella parte opposta alla facciata di un edificio, o interna a esso, o compresa tra più edifici, che ha specialmente la funzione di dare luce e aria agli ambienti che non si affacciano sulla strada”. Il succitato significato del termine cortile è stato accolto dalla giurisprudenza di legittimità che, nella citata ordinanza, considera “L’area esterna di un edificio condominiale, con riguardo alla quale manchi un’espressa riserva di proprietà nel titolo originario di costituzione del condominio, di presunta natura condominiale, ai sensi dell’art. 1117 c.c”. (solo tra le più recenti, cfr. Cass. Sez. 6-2, 08/03/2017, n. 5831; Cass. Sez. 2, 31/08/2017, n. 20612; Cass. Sez. 2, 04/09/2017, n. 20712).

Nella citata ordinanza si afferma che “del resto, è altrettanto consolidato l’orientamento di questa Corte ad avviso del quale spetta al condomino, che pretenda l’appartenenza esclusiva di un bene, quale appunto un cortile, compreso tra quelli elencati espressamente o per relationem dall’art. 1117 c.c., dar prova della sua asserita proprietà esclusiva derivante da titolo contrario (non essendo determinanti a tal fine nè le risultanze del regolamento di condominio, nè l’inclusione del bene nelle tabelle millesimali come proprietà esclusiva di un singolo condomino, nè i dati catastali); in difetto di tale prova, infatti, deve essere affermata l’appartenenza dei suddetti beni indistintamente a tutti i condomini (Cass. Sez. 2, 07/05/2010, n. 11195; Cass. Sez. 2, 18/04/2002, n. 5633; Cass. Sez. 2, 15/06/2001, n. 8152; Cass. Sez. 2, 04/04/2001, n. 4953).”

Il discorso appena fatto è uguale allorché il cortile sia un’area comune a più edifici.

Secondo i giudici di legittimità, infatti, non vi sono dubbi che l’art. 1117 c.c. sia applicabile anche quando si tratti “di parti comuni di edifici limitrofi ed autonomi, purché si tratti di beni oggettivamente e stabilmente destinati all’uso od al godimento degli stessi, come nel caso di cortile esistente tra più edifici appartenenti a proprietari diversi, ove lo stesso sia strutturalmente destinato a dare aria, luce ed accesso a tutti i fabbricati che lo circondano” (v., sul punto, Cass., sentt. n. 21693 del 2014, n. 17993 del 2010 e Cass. 18.12.2014 n. 26766).

La situazione testé indicata può rappresentarsi soprattutto nelle zone di periferia o nei piccoli paesi, dove sono presenti numerose “corti” sulle quali si affacciano diversi edifici autonomi. In questo caso, dunque, qualora non si riesca a risalire al titolo di proprietà originario della corte o la sua pertinenza ad una specifica proprietà, quello spazio verde – purché sia oggettivamente destinato all’uso e al godimento degli stabili che lo circondano – va presuntivamente considerato di natura condominiale, previa applicazione dell’art. 1117 c.c., e quindi appartenente pro quota a ciascuno dei proprietari degli edifici che si affacciano sulla corte.


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