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I benefici fiscali del decreto crescita applicati al caso Ibrahimovic.

27 Agosto 2020 In Aspetti economici e giuridici, Contenuto Premium, L'avvocato del Diavolo
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Negli ultimi giorni si fa un gran parlare dei benefici fiscali che Zlatan Ibrahimovic potrebbe godere restando al Milan nei prossimi mesi. Lo scrivente, in realtà, ha già accennato all’argomento nel novembre 2019:

Nel mercato invernale non si sottovaluti l'applicazione del Decreto Crescita che da gennaio partirà a pieno regime. Per ogni calciatore residente all'estero da 2 anni e che trasferisce la residenza in Italia per almeno 2 anni, ogni club pagherà circa l'1,35 di tasse sul netto.

— Felix (@FeliceRaimondo) November 29, 2019

Inoltre arrivando a gennaio l'impatto del suo stipendio sarebbe dimezzato per l'esercizio 19/20, dunque si calcolerebbe solo per sei mesi fino a giugno. Poi invece nel corso dell'esercizio 20/21 si calcolerebbe per l'intero. Commissioni di Raiola a parte, il resto è fattibile.

— Felix (@FeliceRaimondo) November 29, 2019

Oggi la questione è tornata prepotentemente alla ribalta: ma come stanno realmente le cose?

La normativa fiscale applicabile al contratto di Ibrahimovic.

[Thread "Ibra-Fisco" 1/5] Siccome lo chiedete in molti ho approfondito il concetto di residenza ai fini fiscali per il c.d. "decreto crescita". Per la legge può considerarsi tale chi è iscritto nelle anagrafi della popolazione residente o ha in Italia il domicilio o la residenza.

— Felix (@FeliceRaimondo) August 27, 2020

Quindi, oltre ad aver risieduto ai fini fiscali al di fuori dell’Italia per i due anni antecedenti al rientro, i requisiti previsti dalla legge (art. 2, comma 2, TUIR) per trasferire la residenza fiscale sono tre, alternativi tra di loro:

  1. iscriversi nelle anagrafi della popolazione residente;
  2. trasferire la residenza, ossia la dimora abituale;
  3. trasferire il domicilio, ossia la sede principale dei propri affari ed interessi;

Tutto ciò per almeno 183 giorni all’anno per due anni di fila. Se si attiva uno di questi requisiti entro il 2 luglio, il beneficio fiscale parte dal periodo d’imposta corrente.

Il Decreto Legge n. 34/2019, c.d. Decreto Crescita, convertito con Legge n. 58/2019, ha inoltre esteso la portata dei benefici fiscali in questi termini (art. 5 Decreto Crescita: “Rientro dei cervelli”):

  • la detassazione base aumenta dal 50% al 70%; può salire fino al 90% se si sposta la residenza in Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Puglia, Calabria, Sardegna, Sicilia;
  • la durata ordinaria della detassazione per i lavoratori dipendenti è di 5 periodi d’imposta (l’anno in cui si sposta la residenza fiscale ed i successivi quattro);
  • la durata ordinaria della detassazione può estendersi di ulteriori 5 periodi d’imposta (totale 10) nei casi in cui il lavoratore dipendente abbia almeno un figlio minorenne, oppure acquisti almeno un’unita’ immobiliare di tipo residenziale in Italia;

L’articolo 5 del D.L. n 34/19, ammette la fruizione del beneficio fiscale anche a soggetti impatriati non iscritti AIRE. Tuttavia questo soltanto a partire dal 1° gennaio 2020 (vedi interpello Agenzia delle Entrate n. 207)

“I docenti o ricercatori italiani non iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) rientrati in Italia a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 possono accedere ai benefici fiscali di cui al presente articolo purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Con riferimento ai periodi d’imposta per i quali siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio nonché per i periodi d’imposta per i quali non sono decorsi i termini di cui all’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai docenti e ricercatori italiani non iscritti all’AIRE rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019 spettano i benefici fiscali di cui al presente articolo nel testo vigente al 31 dicembre 2018, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso delle imposte versate in adempimento spontaneo.”

Nel caso di Ibrahimovic, lo svedese può dar prova di aver trasferito il suo domicilio a partire da gennaio 2020. Quindi restando in Italia fino al 3/7/2021 godrà del beneficio. Infatti per il periodo d’imposta 2020 (il primo) lo svedese ha chiaramente spostato il domicilio in Italia per più di 183 giorni. Per il periodo d’imposta 2021 (il secondo) dovrà rispettare i medesimi requisiti, quindi mantenere il domicilio in Italia per almeno 183 giorni. A quel punto, avendo mantenuto la sua residenza fiscale in Italia per 2 anni, potrà godere dei vantaggi relativi al decreto crescita. Dunque basta che Ibra concluda la stagione 20/21 e mantenga il domicilio in Italia fino a inizio luglio 2021. Non c’è bisogno di andare oltre.

Le agevolazioni fiscali del Decreto Crescita ovviamente si combinano con la Flat Tax del 2017, introdotta con la Legge di bilancio 232/2016, che consente di tassare soltanto con 100.000 euro tutti i redditi prodotti al di fuori dell’Italia da parte di chi trasferisce la residenza nel belpaese ed è stato fiscalmente residente al di fuori dell’Italia per 9 degli ultimi 10 anni. Questo beneficio può durare fino a 15 anni.

In altre parole chi trasferisce oggi la residenza fiscale in Italia ma lavora all’estero, può godere della Flat Tax 2017 e quindi pagare tasse sui redditi esteri per soli 100.000 euro (es. diritti d’immagine o introiti d’impresa generati da società con residenza estera). Lo stipendio da lavoratore dipendente, invece, almeno a mio parere, verrà tassato nel paese dove lavora (a meno di non voler rischiare di ricevere un accertamento dall’Agenzia delle Entrate…). Se ovviamente il giocatore in questione si trasferisse anche a lavorare in italia, a quel punto grazie alle leggi italiane riceverebbe il beneficio massimo: Decreto Crescita con detassazione al 70% (durata massima 10 anni) e Flat Tax per tutti i redditi che produce all’estero (durata massima 15 anni).

Avv. Felice Raimondo


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decreto crescita. fisco ibrahimovic

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