Diritto d'Autore

Approfondimento

La normativa sul diritto d’autore è stata creata in Italia nel 1941, ben 7 anni prima della Costituzione. Nel corso degli anni ha subito diverse modifiche, ma la parte che riguarda lo sfruttamento economico del diritto d'autore, ossia gli articoli che vanno dal 12 al 19 della Legge n. 633 del 1941, ha subito soltanto tre interventi legislativi. Quindi dal 1941 ad oggi è rimasta pressappoco la stessa. Com’è facile intuire quegli 8 articoli rappresentano la fonte del guadagno di chi ha inventato l'opera e sono indipendenti tra loro. 

Un caso di studio: il cinema

Nelle grandi produzioni cinematografiche solitamente l'autore del film coincide con il regista o sceneggiatore che, per rendere "viva" la sua idea, deve prendere accordi con il produttore (trasforma l'idea in realtà) e distributore (veicola il prodotto finito e lo pubblicizza). 

La nostra legge prevede che i diritti di sfruttamento economico, ossia gli articoli 12-19, spettino all'autore dell'opera ma che qualora l’autore debba servirsi forzosamente di un produttore, a quest'ultimo spetti in cambio ex lege (rectius=automaticamente) anche l'esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell'opera (art. 45 della Legge sul diritto d’autore).

In buona sostanza l'autore ne rimane il proprietario ma deve concedere qualcosa al produttore, e in questo senso regista e produttore stipulano spesso accordi nei quali il regista cede in licenza (quindi senza privarsi della titolarità) lo sfruttamento dei diritti della sua opera in cambio di un compenso, ossia le c.d. royalties. Parallelamente, poi, si stipulano accordi anche per la distribuzione.

Le produzioni indipendenti: le difficoltà a cui sono sottoposti i giovani autori.

Molto spesso i giovani talenti che vogliono emergere nel settore cinematografico si trovano davanti degli ostacoli imprevisti. Se infatti il peso della produzione viene sopportato dall’artista, quest’ultimo il più delle volte per veicolare efficacemente la sua opera deve servirsi di un soggetto terzo: il distributore. In tal caso possono sopraggiungere dei problemi perché l’artista, autore e produttore della sua opera, per distribuirla potrebbe essere costretto ad accettare la cessione dei diritti economici del film.

Fino a quel momento, infatti, l’unica privazione che l’artista avrebbe dovuto sopportare è quella inerente l’art. 17 della succitata Legge (i diritti di distribuzione).

Tuttavia l’opportunità di distribuire il film nelle sale potrebbe essere realizzata soltanto dietro cessione di tutti i diritti economici dell’opera.

Parliamo quindi degli artt. 12-19 della Legge sul diritto d’autore che rappresentano la principale fonte di guadagno dell’artista. In questi casi l’autore potrebbe trovarsi di fronte alla possibilità di accontentarsi delle percentuali sulle vendite nelle sale (sempre se il film venga effettivamente distribuito…) perdendo però il completo controllo sulla monetizzazione economica della sua opera, almeno fino a quando lo prevedrà il contratto.

In simili casi, ovviamente, sarebbe più opportuno finalizzare l’accordo solo dietro cessione in licenza dei diritti economici (quindi semplice utilizzazione in cambio di royalties) e non con la cessione della titolarità – seppur momentanea - dei suddetti diritti.

Il sogno di veder proiettato il proprio film nelle sale è grande, ma bisogna fare attenzione a non rimetterci anche dei soldi, soprattutto se fino a quel momento è stato fatto un investimento su sé stessi. Quindi parlare con i proprietari delle sale e, almeno inizialmente, rimboccarsi le maniche per la distribuzione, mantenendo anche i diritti sanciti dall’art. 17, potrebbe essere una terza via che da un lato salvaguarda il completo sfruttamento economico dell’opera e, dall’altro, gratifica i propri sforzi con la proiezione nelle sale.

 

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