Vincolo o non vincolo? Questo è il problema.
Stando alle ultime informazioni pubbliche, nella giornata odierna Milan e Inter avrebbero discusso del problema legato al vincolo storico di San Siro prima con il sindaco Sala e poi con la Soprintendente, Emanuela Carpani. Il noto problema (sul quale lo scrivente ha già svolto un approfondimento: Nuovo Stadio a San Siro? Impossibile se nel 2025 verrà confermato il vincolo automatico) espone i club ad un rischio elevatissimo.
Infatti tra un paio di anni, ossia nel 2025, scatterà ope legis il vincolo storico sui manufatti risalenti al 1955, ossia il secondo anello, argomento sul quale nel 2020 la Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Lombardia era stata interpellata per verificare la sussistenza di un vincolo ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (c.d. Codice dei Beni Culturali).
Com’è possibile leggere dagli atti comunali, “la possibilità di demolire integralmente lo stadio esistente era già stata indagata nella fase istruttoria della Proposta, allorquando (istanza prot. 514876 del 13 novembre 2019 inoltrata a cura della Direzione Demanio e Patrimonio del Comune) venne avviata la Verifica di Interesse Culturale (VIC) sul vecchio impianto, ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (c.d. Codice dei Beni Culturali): detta Verifica si era conclusa con la nota in data 13 maggio 2020 Prot. CL. 34.07.01/874.42/2019.della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Lombardia, con cui era stato comunicato che l’immobile denominato “Stadio Giuseppe Meazza (San Siro)” <non presenta interesse culturale ai sensi degli articoli 10, 12 e 13 del Codice e come tale è escluso dalle disposizioni di tutela di cui alla Parte Seconda del Codice per il seguente motivo: trattasi, allo stato attuale, di manufatto architettonico in cui le persistenze dello stadio originario del 1925-’26 e dell’ampliamento del 1937-’39 risultano del tutto residuali rispetto ai successivi interventi di adeguamento e ampliamento, realizzati nella seconda metà del Novecento e pertanto non sottoposti alle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 1, e 12, comma 1, del Codice perché non risalenti ad oltre settanta anni. Difatti, le stratificazioni, gli adeguamenti e ampliamenti fanno dello stadio – come oggi percepibile nel suo insieme – un’opera connotata dagli interventi del 1953-’55, oltre a quelli del 1989-’90, nonché dalle opere successive al Duemila, ovvero un’architettura soggetta a una continua trasformazione in base alle esigenze legate alla pubblica fruizione e sicurezza e ai diversi adeguamenti normativi propri della destinazione ad arena calcistica e di pubblico spettacolo”.
Dunque, nel 2020 il parere degli uffici competenti è stato questo: oggi non sussiste alcun vincolo su San Siro perché gli elementi distintivi sono stati eretti nel 1955 (secondo anello) e 1990 (terzo anello). Sono questi ultimi, infatti, gli interventi che causerebbero un’apposizione di interesse storico-culturale che interverrebbe automaticamente secondo quanto previsto dall’art. 12 del Codice dei Beni culturali:
Art. 12. Verifica dell’interesse culturale
- Le cose indicate all’articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.
- I competenti organi del Ministero, d’ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità di valutazione.
Ergo, sui beni indicati dall’art. 10, comma 1 1, ossia i beni che appartengono al demanio pubblico, vige una presunzione di interesse culturale e sono sottoposti alle disposizioni di tutela fino a quando non sia stata effettuata la relativa verifica.
Questo lo stato dell’arte. Logicamente i club hanno il timore che proseguendo e continuando a investire soldi nel progetto definitivo (si parla di circa 40 milioni), poi tutto verrebbe bloccato dal successivo vincolo.
Quali soluzioni a questa problematica?
1 – LA SOPRINTENDENZA SI ESPRIME SUL VINCOLO PRIMA DEL DOVUTO
Una soluzione potrebbe essere quella di chiedere alla Soprintendenza di esprimersi prima che scattino i termini previsti per legge. Tuttavia la stessa Soprintendente ha già detto che non può farlo perché sarebbe un abuso d’ufficio: “bisogna aspettare che maturi il requisito di legge perché non lo puoi fare prima. Sarebbe un abuso d’ufficio. Nel momento in cui maturerà il requisito di legge si valuterà”.
Questa soluzione potrebbe avere una via di fuga laddove la Soprintendenza ritenga che l’approvazione da parte del Comune del progetto definitivo prima del 2025 (progetto inclusivo della demolizione oggi possibile) blocchi il vincolo successivo a quella data.
Quindi i club potrebbero chiedere al Ministero un parere ufficiale che riguardi questa particolarissima casistica che, da quanto ho potuto constatare (mi riservo ulteriori approfondimenti), è sfornita anche di supporti giurisprudenziali. Una soluzione borderline che potrebbe prestare il fianco a ricorsi amministrativi.
2 – VENDERE LO STADIO A ENTRAMBI I CLUB PRIMA DEL 2025
Ad oggi lo Stadio è un bene Comunale non sottoposto a vincolo, quindi è liberamente commerciabile, tant’è che Sala lo ha già proposto ai club.
Per sottrarlo alla disciplina vincolistica di cui discutiamo, ossia quella degli enti pubblici e in particolare quella sancita dall’art. 12 del Codice dei Beni Culturali, sarebbe sufficiente vendere lo stadio ai club. In quel modo l’impianto diventerebbe bene privato e sarebbe sottratto al regime vincolistico di cui all’art. 12 (che richiama solo l’art. 10 comma 1 che fa espresso riferimento ai beni pubblici), rientrando soltanto nel regime vincolistico di cui all’art. 10 comma 3, cioè quello dei privati, già però escluso dalla Soprintendenza che (escludendo i vincoli ai sensi degli articoli 10, 12 e 13 del Codice) non ha ritenuto in capo a San Siro una valenza “per riferimento” e “per testimonianza identitaria”.
In questo caso il problema da superare sarebbe di natura economica: nel 2019 Sala ha affermato che San Siro, in base a un parere dell’Agenzia delle Entrate, avrebbe un valore di circa 70 milioni di euro. Quindi i club dovrebbero sostenere un costo aggiuntivo non indifferente per mettere “in banca” il problema vincolo e poter liberamente demolire l’impianto dopo le Olimpiadi del 2026.
Il Comune, per quanto possa andare incontro ai club, non può svendere o regalare l’impianto perché si tratta di un bene pubblico e i conti comunali sono sottoposti a vigilanza da parte della Corte dei Conti. Al massimo il costo della vendita potrebbe essere scontato/barattato in altro modo, magari dal canone che i club dovranno pagare al Comune, dato che l’area dove sorgerà il futuro stadio resterebbe di proprietà comunale, o in altro modo relativamente ai costi di manutenzione che attualmente i club sopportano su San Siro, circa 10 milioni annui complessivamente. Accordi che potrebbero aggirare legalmente il problema della Corte dei Conti.
Se si vuole restare a tutti i costi a San Siro (e spero che per il Milan non sia così), lo scrivente non vede altre soluzioni praticabili, se non – in ultima istanza – attendere a braccia conserte il 2025 e sperare che la Soprintendenza, per motivi difficilmente individuabili, non confermi il vincolo scattato ope legis. Sempre che, nel frattempo, non sia il Referendum cittadino a bloccare tutto, cancellando la delibera di pubblico interesse. Un problema diverso e non aggirabile perché la Giustizia Amministrativa si già espressa sul punto, affermando che il Referendum non poteva essere negato in quei modi e costringendo il Collegio dei Garanti a esprimersi nuovamente sull’ammissibilità dei quesiti referendari. Parere che ancora non è stato fornito.
UPDATE DEL 12 MAGGIO 2023
Successivamente alla pubblicazione di questo articolo, è arrivato un aggiornamento da parte del Comune di Milano (Stadio di Milano. A Palazzo Marino incontro con squadre e Soprintendente – Comune di Milano): “Si è tenuto questa mattina a Palazzo Marino un incontro tra il Comune di Milano, le squadre AC Milan e Fc Internazionale Milano e la Soprintendente Emanuela Carpani, per un aggiornamento sullo stadio di San Siro.
Il Comune e i club hanno chiesto alla Soprintendente di verificare la sussistenza, in positivo o negativo, dei requisiti di interesse culturale sull’impianto esistente, senza attendere il 2025, anno in cui la struttura del secondo anello raggiungerà i 70 anni di vita, facendo quindi scattare l’obbligo di verifica dell’interesse culturale.
L’urgenza deriva dalla necessità delle squadre di poter procedere nell’iter per la realizzazione del nuovo impianto; dal canto suo il Comune ritiene di dover evitare la presenza di due stadi adiacenti e funzionanti, non ritenendo ciò gestibile per il conseguente impatto su traffico, inquinamento acustico e sicurezza. E quindi per la vita delle famiglie residenti nel quartiere.
A base di tutto ciò l’auspicio di tutti è l’avere in tempi brevi una risposta definitiva.”
A quanto pare Milan e Inter vogliono una risposta definitiva solo sulla possibilità di un parere sul vincolo in anticipo rispetto al 2025. La Soprintendente aveva già detto che sarebbe stato un abuso d’ufficio. Vedremo se cambierà idea. Evidentemente Milan/Inter/Comune vogliono che sia la Soprintendenza a mettere la pietra tombale sul progetto a San Siro. Quindi hanno passato la patata bollente a Emanuela Carpani, così da essere liberi di procedere diversamente.
Speriamo che questa risposta non tardi ad arrivare.
Avv. Felice Raimondo
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Note
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Art. 10. Beni culturali
- Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.