La UEFA ha pubblicato la sanzione inflitta al Milan. Ecco il comunicato:
La camera arbitrale dell’Organo UEFA di Controllo Finanziario dei Club (CFCB) ha preso la decisione sul caso AC Milan dopo la sentenza del Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS 2018/A/5808, AC Milan contro UEFA). Il TAS aveva deferito la questione alla CFCB affinché imponesse una misura disciplinare adeguata per la violazione delle regole sulle licenze per club e sul fair play finanziario UEFA, con particolare riferimento al pareggio di bilancio.
Di conseguenza, se il club non dovesse rispettare il pareggio di bilancio al 30 giugno 2021, sarà escluso dalla partecipazione alla successiva competizione UEFA alla quale dovesse qualificarsi nel corso delle due stagioni successive, 2022/23 e 2023/24. Al club verranno anche trattenuti 12 milioni di euro di ricavi della UEFA Europa League 2018/19. Inoltre, non potrà registrare più di 21 giocatori per le competizioni UEFA 2019/20 e 2020/21.
Contro questa sentenza, la società può presentare ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport, come previsto dall’articolo 34(2) delle Norme procedurali dell’Organo UEFA di Controllo Finanziario dei Club e dagli articoli 62 e 63 degli Statuti UEFA.
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Ad una prima occhiata distratta la sentenza potrebbe sembrare accettabile, ma in realtà non è proprio così, anzi. Il TAS era stato chiaro: l’esclusione dalle coppe non è una misura proporzionata alla violazione commessa dal club, ossia il mancato rispetto del break-even (pareggio di bilancio). Le parole del collegio arbitrale erano state chiare:
Il Gruppo di esperti conclude che, alla luce di quanto sopra, la decisione della Camera Arbitrale della CFCB deve essere accolta nella misura in cui determina l’entità della violazione del requisito di pareggio. Al di là di tale determinazione, il gruppo di esperti ritiene che la CFDB Adjudicatory Chamber non abbia valutato correttamente i fatti rilevanti o che i fatti siano cambiati al momento dell’udienza del panel (il 19 luglio 2018). Il gruppo di esperti ritiene che tali inesattezze / modifiche siano – alla luce della testimonianza del sig. Wehrli – causali per il contenuto della decisione e che, pertanto, la sanzione contenuta nella decisione, oltre il semplice fatto che si basa su determinazioni errate, non è proporzionata all’obiettivo perseguito e deve essere parzialmente annullato.
Ricordo ai lettori che Wehrli, membro della camera investigativa, aveva ammesso dinanzi al TAS che alla luce della situazione finanziaria successiva al subentro di Elliott, la decisione della UEFA sarebbe stata diversa. In ogni caso, secondo il TAS, i business plan presentati dal Milan erano da considerare credibili, unitamente alla continuità aziendale, e dunque l’esclusione dalle coppe non era una sanzione proporzionata.
Questa la situazione. Tuttavia alla luce dell’odierna decisione della Camera Giudicante, devo purtroppo affermare che la UEFA non ha compreso la sentenza del TAS. Anzi, ci è andata giù pesante.
L’esclusione dalle coppe
Nel dispositivo UEFA la Camera Giudicante ricollega per l’ennesima volta l’esclusione dalle coppe al mancato rispetto del pareggio di bilancio. E lo fa con la piena consapevolezza della situazione finanziaria odierna del Milan, ossia una squadra che ha una Posizione Finanziaria Netta praticamente azzerata. Questa parte della decisione calpesta letteralmente quanto già espresso dal TAS che, com’è possibile leggere più in alto, ha già specificato che il Milan non può essere escluso dalle competizioni UEFA per il mancato raggiungimento del pareggio di bilancio. Ecco, dunque, il primo motivo per cui il club rossonero può pensare di fare nuovamente ricorso dinanzi al TAS.
Il pareggio di bilancio
La decisione della Camera Giudicante, inoltre, obbliga il club rossonero a raggiungere il pareggio di bilancio entro il 30 giugno 2021. Per comprendere la portata di quest’obbligo, che qualcuno paragona ad un Voluntary Agreement “attenuato”, bisogna in realtà analizzare i Settlement Agreement concessi a club come City, PSG, Inter e Roma.
Manchester City:
Multa pecuniaria: 60M trattenuti dagli introiti UEFA di cui 20M subito e gli altri 40M sottoposti a condizione sospensiva. Contenimento monte ingaggi e calciomercato. Restrizione liste.
- stipula accordo maggio 2014 (stagione 13/14).
- Stagione 13/14: deficit – 20M
- Stagione 14/15: deficit -10M
- Stagione 15/16: obbligo pareggio di bilancio
PSG:
Multa pecuniaria: 60M trattenuti dagli introiti UEFA di cui 20M subito e gli altri 40M sottoposti a condizione sospensiva. Contenimento monte ingaggi e calciomercato. Restrizioni liste.
- stipula accordo maggio 2014 (stagione 13/14).
- Stagione 14/15: deficit – 30M (somma dei deficit nel triennio precedente)
- Stagione 15/16: deficit 0M (somma dei deficit nel triennio precedente)
- Stagione 16/17: obbligo di pareggio
Internazionale:
Multa pecuniaria: 20M trattenuti dagli introiti UEFA di cui 6M subito e gli altri 14M sottoposti a condizione sospensiva. Contenimento monte ingaggi e ammortamenti. Restrizioni liste.
- stipula accordo maggio 2015 (stagione 14/15).
- Stagione 15/16: deficit – 30M (somma dei deficit nel triennio precedente)
- Stagione 16/17: deficit 0M (somma dei deficit nel triennio precedente)
- Stagione 17/18: deficit 0M (somma dei deficit nel triennio precedente)
- Stagione 18/19: obbligo di pareggio
Roma:
Multa pecuniaria: 6M trattenuti dagli introiti UEFA di cui 2M subito e gli altri 4M sottoposti a condizione sospensiva. Contenimento calciomercato. Restrizioni liste.
- stipula accordo maggio 2015 (stagione 14/15).
- Stagione 15/16: deficit – 30M (somma dei deficit nel triennio precedente)
- Stagione 16/17: deficit 0M (somma dei deficit nel triennio precedente)
- Stagione 17/18: obbligo di pareggio
Nella decisione subita dal Milan, invece, malgrado il club abbia una PFN infinitamente migliore rispetto a quella che avevano i club che hanno stipulato quegli accordi, sussiste l’obbligo di raggiungere il pareggio di bilancio nel giro di due anni e mezzo, senza però l’aggiunta di ulteriori limitazioni finanziarie (stando almeno alla lettura del dispositivo).
AC Milan:
Multa pecuniaria: 12M già trattenuti. Restrizione liste.
- Sanzione dicembre 2018 (stagione 18/19)
- Stagione 2018/2019: deficit non specificato
- Stagione 2019/2020: deficit non specificato
- Stagione 2020/2021: obbligo di pareggio
Una prima riflessione riguarda lo spettro delle sanzioni: il Milan rispetto alle rivali ha subito un minor numero di sanzioni, infatti nel dispositivo non si parla né di calciomercato, né di ammortamenti. Quindi sotto questo aspetto il Milan verrebbe apparentemente lasciato libero di operare come meglio crede. La motivazione può essere ricercata, appunto, nell’ottima situazione debitor-finanziaria in cui versa il club. Tuttavia gli aspetti “positivi” finiscono qui.
Il club, infatti, è obbligato a raggiungere il pareggio di bilancio entro il 30 giugno 2021. Quindi in soli due anni e mezzo ci viene chiesto di passare dagli attuali -126M a 0M. Attenzione però: contestualmente la UEFA non ha indicato dei limiti di deficit aggregati da rispettare nelle stagioni in mezzo (18/19 e 19/20). Ciò però non toglie che il Milan, se non rispetta il classico limite dei -30M nel corso dei singoli periodi di monitoraggio, sarà nuovamente oggetto d’indagine e passibile di nuove sanzioni.
Il calcolo del c.d. “monitoring period”
Il seguente capitolo, arricchito a più riprese stante la sua evidente importanza e complessità, si divide in due parti: una prima parte necessariamente tecnica, in quanto getta le basi per i ragionamenti successivi che finalizzano il discorso.
Tutte le informazioni indicate nel presente capitolo sono tratte dai documenti ufficiali UEFA. Quindi regolamento FPF e manuali operativi (embeddati nella seconda parte).
Parte I: La normativa alla base del periodo di monitoraggio.
FAIR PLAY FINANZIARIO – EDIZIONE 2018
Capitolo 2: requisiti di monitoraggio
Art. 57. Ambito di applicazione ed esenzione
“1.Tutti i licenziatari che si sono qualificati per una competizione di club UEFA, ad eccezione della UEFA Women’s Champions League, devono rispettare i requisiti di monitoraggio, cioè con il requisito di pareggio (articoli da 58 a 64) e con gli altri requisiti di monitoraggio (articoli 65 a 68).
2 Un licenziatario che dimostri di avere entrate rilevanti e spese rilevanti (come definite all’articolo 58) inferiori a 5 milioni di EUR per ciascuno dei due periodi di rendicontazione che terminano nei due anni precedenti l’inizio delle competizioni UEFA per club è esentato dalla rottura anche requisito. Tale decisione di deroga è presa dall’Organismo di controllo finanziario del Club UEFA ed è definitiva.
3 Se il bilancio annuale di un licenziatario è denominato in una valuta diversa dall’euro, per determinare se debba essere esentato o meno dall’obbligo di pareggio, i dati pertinenti devono essere convertiti in euro al tasso di cambio medio del periodo di riferimento, come pubblicato dalla Banca centrale europea o altra fonte appropriata.
4 Se il periodo di riferimento per il bilancio annuale è superiore o inferiore a 12 mesi, la soglia di EUR 5 milioni (proventi rilevanti / spese rilevanti) viene aumentata o diminuita in base alla durata del periodo di riferimento. Il livello di soglia flessibile viene quindi confrontato con il reddito pertinente del licenziatario e le relative spese, a seconda dei casi.
5 In determinate circostanze, come illustrato nell’appendice XII, un licenziatario può richiedere di stipulare un accordo volontario con l’organismo di controllo finanziario del club UEFA per l’adempimento del requisito di pareggio.”
Requisito di pareggio (Break-even requirement)
Art. 58. Nozione di entrate e spese rilevanti
“1 Il reddito pertinente e le relative spese sono definiti nell’allegato X.
2 I ricavi e le spese rilevanti devono essere calcolati e riconciliati dal licenziatario per i bilanci annuali certificati e / o per le registrazioni contabili sottostanti e per le informazioni sul pareggio previste, se applicabili.
3 I ricavi e le spese rilevanti delle parti correlate devono essere adeguati per riflettere il valore equo di tali transazioni o, per i trasferimenti di giocatori tra club che sono parti correlate, il valore conformemente all’allegato X F (7)”
Art. 59 – Nozione di periodo di monitoraggio (monitoring period)
“1. Un periodo di monitoraggio copre tre periodi di segnalazione consecutivi in cui viene valutato un licenziatario ai fini del requisito di pareggio.
2. L’attuale periodo di monitoraggio comprende:
a) il periodo di riferimento che termina nell’anno solare in cui iniziano le competizioni per club UEFA (di seguito: periodo di riferimento T) e
b) il periodo di riferimento che termina nell’anno solare prima dell’inizio delle competizioni UEFA per club (di seguito: periodo T-1 ) e
c) il precedente periodo di riferimento (di seguito: periodo di riferimento T-2).
Ad esempio, il periodo di monitoraggio valutato nella stagione di licenza 2018/19 copre i periodi di segnalazione che terminano nel 2018 (periodo di riferimento T), 2017 (periodo di riferimento T-1) e 2016 (periodo di riferimento T-2).
3. Inoltre, per i licenziatari in violazione degli indicatori di cui all’articolo 62, paragrafo 3, v) e / o vi), il periodo di monitoraggio previsto comprende:
a) il periodo di 12 mesi che inizia immediatamente dopo la data legale di chiusura del periodo di riferimento T (di seguito: periodo di riferimento T + 1);
b) il periodo di riferimento che termina nell’anno solare in cui iniziano le competizioni per club UEFA (di seguito: periodo di riferimento T), e
c) il periodo di riferimento che termina nell’anno solare prima dell’inizio delle competizioni UEFA per club (di seguito: periodo di riferimento T-1).
Ad esempio, il periodo di monitoraggio previsto valutato nella stagione di licenza 2018/19 copre i periodi di riferimento che terminano nel 2019 (periodo di riferimento T + 1), 2018 (periodo di riferimento T) e 2017 (periodo di riferimento T-1).”
Art. 60 – Nozione di risultato di pareggio (Break-even result)
“1. La differenza tra i redditi rilevanti e le spese rilevanti è il risultato di pareggio, che deve essere calcolato conformemente all’allegato X per ciascun periodo di riferimento.”
Art. 61 – Nozione di deviazione accettabile
“1. La deviazione accettabile è il disavanzo aggregato massimo possibile per un licenziatario che deve essere considerato conforme al requisito di pareggio di cui all’articolo 64.
2. La deviazione accettabile è di 5 milioni di EUR. Tuttavia può superare tale livello fino a 30 milioni di EUR se tale eccedenza è interamente coperta dai contributi dei partecipanti al capitale e / o delle parti correlate. Un importo inferiore può essere deciso a tempo debito dal Comitato Esecutivo UEFA.”
Art. 62 – Informazioni di pareggio (Break-even information)
“1. Entro la scadenza e nella forma comunicata dall’amministrazione UEFA, il licenziatario deve preparare e inviare:
a) le informazioni di pareggio per il periodo di riferimento T-1;
b) le informazioni di pareggio per il periodo di riferimento T-2, se non già presentate in precedenza;
c) le informazioni di pareggio per il periodo di riferimento T, se ha violato uno degli indicatori definiti nel paragrafo 3 seguente.
2. Le informazioni di pareggio devono:
a) riguardare lo stesso perimetro di rendicontazione di quello per le licenze dei club definito all’articolo 46bis;
b) essere approvate dal management, come evidenziato da una breve dichiarazione che conferma la completezza e l’accuratezza delle informazioni e la firma per conto dell’organo esecutivo del licenziatario.
3. Se un licenziatario presenta una delle condizioni descritte dagli indicatori da 1 a 6, viene considerato in violazione dell’indicatore:
i) Indicatore 1: continuità aziendale
La relazione del revisore in relazione ai rendiconti finanziari annuali per il periodo di riferimento T-1 e / o bilanci intermedi (se applicabile) presentati in conformità agli articoli 47 e 48 include, per quanto riguarda la continuità aziendale, un problema chiave o un parere qualificato /conclusione in tal senso.
ii) Indicatore 2: Posizione Finanziaria Netta negativa
I rendiconti finanziari annuali (ossia il periodo T-1 di rendicontazione) presentati a norma dell’articolo 47 illustrano una posizione debitoria netta deteriorata rispetto al dato comparativo contenuto nel bilancio annuale precedente (ossia il periodo di riferimento T-2), o i bilanci intermedi presentati a norma dell’articolo 48 illustrano una posizione debitoria netta deteriorata rispetto al dato comparativo alla precedente data di chiusura prevista dalla legge (ossia il periodo di riferimento T-1).
iii) Indicatore 3: risultato di pareggio
Il licenziatario segnala un disavanzo ai sensi dell’articolo 60 per uno o entrambi i periodi di riferimento T-1 e T-2.
iv) Indicatore 4: indicatore di debito sostenibile per T-1
Alla fine del periodo T-1, il debito relativo è superiore a 30 milioni di EUR ed è superiore a 7 volte la media dei guadagni rilevanti di T-1 e T -2.
In questo contesto, il debito e i guadagni rilevanti sono calcolati come segue:
– Il debito rilevante è calcolato come il debito netto meno l’importo del debito direttamente attribuibile alla costruzione e / o alla modifica sostanziale dello stadio e / o alle strutture di formazione dall’inizio del debito fino a 25 anni dopo la data in cui il debito l’attività è dichiarata pronta per l’uso.
– I guadagni rilevanti per un periodo di rendicontazione sono calcolati come la somma delle entrate totali (calcolate come per il risultato di pareggio) e il risultato netto dei trasferimenti del giocatore meno le spese operative totali (calcolate come per il risultato di pareggio).
v) Indicatore 5: indicatore di debito sostenibile per T
Alla fine del periodo di riferimento T, il debito pertinente (come definito sopra per l’indicatore 4) è superiore a 30 milioni di EUR ed è superiore a 7 volte la media dei relativi utili (come definito sopra per l’indicatore 4) di T, T1 e T-2.
vi) Indicatore 6: saldo della campagna trasferimenti
Il licenziatario segnala un deficit di trasferimento di giocatori superiore a 100 milioni di EUR in qualsiasi periodo di campagna trasferimenti durante la stagione della validità della licenza. In questo contesto, il saldo di trasferimento del giocatore rispetto a un periodo di registrazione è calcolato come il complesso di:
– i costi complessivi per l’acquisizione della registrazione di ogni giocatore in relazione a tutte le registrazioni di nuovi ed esistenti giocatori, essendo tutti tali costi pagati e / o pagabili, e
– i proventi complessivi del trasferimento della registrazione di un giocatore, trattandosi di tutti i proventi ricevuti e / o ricevibili (al netto di eventuali costi diretti di cessione).
Se il totale dei costi sostenuti supera il totale dei proventi generati in un periodo di registrazione, allora il club ha un deficit di trasferimento del giocatore.
Per gli indicatori 4 e 5 di cui sopra, il rapporto dell’indicatore, fissato a 7 per i periodi di monitoraggio valutati nelle stagioni di licenza 2018/19, 2019/20 e 2020/21, sarà fissato ad un livello inferiore, come deciso a tempo debito dal Comitato esecutivo UEFA per i periodi di monitoraggio valutati nelle successive stagioni di licenza.
4. Inoltre, l’Organo di Controllo Finanziario UEFA Club si riserva il diritto di chiedere al licenziatario di preparare e presentare le informazioni di pareggio per il periodo di riferimento T e ulteriori informazioni in qualsiasi momento, in particolare se il bilancio annuale riflette che:
a) le spese per i dipendenti superano il 70% delle entrate totali; o
b) l’indebitamento netto supera il 100% delle entrate totali.”
Art. 63 – Informazioni di pareggio ”previste” (Projected Break-even information)
“1. Se il licenziatario viola gli eventuali indicatori di cui all’articolo 62, comma 3, deve preparare e presentare le informazioni di pareggio previste entro il termine e nella forma comunicata dall’amministrazione UEFA.
2. Le informazioni di pareggio previste devono coprire il periodo di 12 mesi che inizia immediatamente dopo la data di chiusura prevista per legge del periodo di riferimento T (di seguito: periodo di riferimento T + 1).
3. Le informazioni di break-even previste devono consistere in:
a) un preventivo di conto profitti e perdite;
b) un risultato di pareggio previsto in base al conto profitti e perdite preventivato includendo gli aggiustamenti per calcolare le entrate e le spese rilevanti;
c) un flusso di cassa preventivato;
d) un preventivo di Stato Patrimoniale; e
e) note esplicative, incluse ipotesi che non sono irragionevoli, rischi e un confronto con il periodo di riferimento T.
4. Le informazioni di pareggio previsionali devono essere preparate in modo coerente con i bilanci annuali certificati e seguire gli stessi principi contabili applicati per la preparazione del bilancio annuale, fatta eccezione per le modifiche apportate alla politica contabile dopo la data dopo la data dell’ultimo bilancio annuale che devono essere riflesse nel prossimo bilancio annuale – nel qual caso i dettagli delle modifiche devono essere resi noti.
Art. 64 – Soddisfazione del requisito di pareggio
“1. Il requisito di pareggio è soddisfatto se il licenziatario ha, per il periodo di monitoraggio corrente e, se applicabile, per il periodo di monitoraggio previsto:
a) un surplus di pareggio aggregato; o
b) un disavanzo che rientra nella deviazione accettabile.
2. Il requisito di pareggio non è soddisfatto se il licenziatario presenta un disavanzo per il periodo di monitoraggio corrente o, se applicabile, per il periodo di monitoraggio previsto che supera lo scostamento accettabile.”
MANUALE OPERATIVO FFP: LA LEGENDA PER LA LETTURA DELL’APPENDICE I (PAGINE 39 E 40)
Il pacchetto di pareggio (pacchetto BE) citato nel manuale operativo è destinato alla presentazione e alla valutazione delle informazioni finanziarie relative al perimetro di segnalazione di un licenziatario per il requisito di pareggio (articoli da 58 a 64).
Entro il termine comunicato dalla UEFA, tutti i richiedenti la licenza (o i loro concessori di licenza) devono presentare le informazioni finanziarie minime (utilizzando il pacchetto FS) a fini di benchmarking.
L’invio delle informazioni da parte del licenziatario viene effettuato inserendo e caricando le informazioni nell’applicativo fornito, se non diversamente richiesto dalla UEFA. Entro il termine stabilito dal licenziante, il licenziatario deve preparare e presentare la documentazione di monitoraggio completata, tra cui:
– le informazioni del club (utilizzando il pacchetto CI);
– nessuna informazione debitoria scadente al 30 giugno, inclusi debiti per trasferimenti, debiti per dipendenti e debiti sociali / fiscali (utilizzando il pacchetto OP.06);
– informazioni di pareggio per ciascuno dei periodi di rendicontazione T-1 e T-2 (utilizzando il pacchetto BE.06).
Ecco la traduzione integrale dell’appendice I del Manuale Operativo FFP:



Per la stagione di licenza 2018/19, il licenziatario deve presentare le informazioni di pareggio per FY16 (T-2) e FY17 (T-1) in BE.2018.06. Queste informazioni saranno pre-compilate dai programmi corrispondenti nel pacchetto BE.2017.06 e nel pacchetto BE.2017.09 (se completato) (come negli scenari 2 e 3), e in alcuni casi dalle precedenti presentazioni del pacchetto FS (come negli scenari 1 e 2). Il licenziatario deve presentare tutti i requisiti del pacchetto BE.2018.06.
Per i licenziatari che abbiano necessità di preparare e presentare il pacchetto BE.2018.09, le informazioni per FY16 e FY17 saranno pre-compilate dal pacchetto BE.2018.06 (fase 5) nei programmi corrispondenti nel pacchetto BE.2018.09, che coprono i periodi di riferimento T -2 e T-1. Il licenziatario deve presentare tutti i requisiti del pacchetto BE.2018.09, comprese le informazioni finanziarie per il periodo di riferimento che termina il 2018 (T) e le informazioni di pareggio previste per il periodo di riferimento che termina il 2019 (T + 1). Il licenziatario può scegliere di tenere conto delle informazioni di pareggio per i periodi di rendicontazione T-3 e T-4, che possono essere pre-compilati dai precedenti pacchetti BE.
Dalla lettura dei succitati adempimenti, dunque, a meno di particolarità insite nella sentenza completa (che tuttavia sono fondamentali quindi sarebbero dovute apparire anche nel dispositivo), appare chiaro che il club rossonero è soggetto all’attuale periodo di monitoraggio, ossia quello relativo alla stagione 2018/2019. Per questo “monitoring period” il Milan deve presentare i bilanci chiusi nel corrente 2018 (T), 2017 (T-1) e 2016 (T-2).
Particolarmente importanti appaiono le scadenze di cui al 16 luglio 2018, 15 ottobre 2019 e 15 marzo 2019.
Parte II: l’applicazione della succitata normativa.
Come spiegato nella parte I del seguente capitolo, ogni anno ciascun club che si iscrive ad una competizione UEFA deve rispettare le deviazioni massime tollerabili sul triennio precedente. Per deviazione massima tollerabile nel triennio si intende la somma algebrica dei bilanci secondo una riclassificazione che segua i concetti di entrate e uscite rilevanti dettate dalla UEFA. Esempio pratico: se nel triennio precedente devo rispettare la deviazione massima di -30M, vuol dire che i tre bilanci antecedenti possono avere al massimo questi deficit: -10, -10, -10. O magari -20, 0, -10. Quindi la somma algebrica di ciascun deficit, secondo i parametri indicati dalla UEFA, non deve mai superare i -30M.
A tal proposito è bene precisare che la UEFA considera il periodo di monitoraggio nei termini indicati dall’art. 59 del FPF: “Ad esempio,il periodo di monitoraggio valutato per la licenza 18/19 copre il periodo che finisce nel 2019 (periodo T+1), 2018 (periodo T) e 2017 (periodo T-1)”.
Quindi ogni anno il triennio viene valutato a ritroso ma scalando di una sola stagione. La diretta conseguenza di ciò è che un bilancio negativo, prima di uscire fuori dal “radar” del FPF, sarà considerato in tre periodi di monitoraggio.

Al punto 3, invece, viene introdotto un altro criterio (che in quest’analisi non ci interessa) chiamato “Projected Monitoring Period”. Cosa vuol dire? In buona sostanza tutti quei club che risultano in violazione dei parametri riguardanti il break-even devono presentare alla UEFA anche un bilancio previsionale della stagione successiva a quella in cui si sono qualificati alla competizione europea (c.d. T+1). La UEFA, quindi, è molto severa e mette le mani avanti nei confronti di quei club che non hanno i conti apposto.
Questa interpretazione è confermata dalla stessa UEFA in tutte le edizioni dei recenti manuali operativi facilmente reperibili online:
Manuale Operativo Edizione 2018
2018-FFP_Toolkit_2018_ENManuale Operativo Edizione 2016
FFP_Toolkit_2016_ENGIn buona sostanza la UEFA ogni anno monitora i bilanci dei club che si qualificano nelle sue competizioni. E il calcolo del periodo di monitoraggio avviene come indicato poco sopra e come confermato qui in basso (immagini reperite dai manuali operativi embeddati in alto):

(alcuni periodi di monitoraggio durano 6 mesi anziché 12, dipende dalla data di chiusura del bilancio, solare o stagionale. In questo caso anche la deviazione accettabile viene riparametrata)

(alcuni periodi di monitoraggio durano 6 mesi anziché 12, dipende dalla data di chiusura del bilancio, solare o stagionale. In questo caso anche la deviazione accettabile viene riparametrata)
Esempio pratico, laddove consideriamo C come bilancio negativo più recente, quindi con un forte deficit:
1° triennio di monitoraggio: A – B – C
2° triennio di monitoraggio: B – C – D
3° triennio di monitoraggio: C – D – E
4° triennio di monitoraggio:D – E – F
La situazione del club rossonero
Secondo i criteri appena spiegati, come tutti sanno il club rossonero è stato sanzionato dalla Camera Giudicante con l’esclusione dalle coppe, poi appellata al TAS, ed infine “proporzionata” (eufemismo) come la conosciamo oggi. Ma qual’era il periodo di monitoraggio visionato dalla UEFA? Per scoprirlo bisogna leggere la sentenza che ha estromesso il Milan dalle coppe. Chi ha acquistato il mio libro ne è già a conoscenza, per cui mi limiterò ad indicare solo il passaggio che ci interessa:
Il cambiamento della data di chiusura del bilancio ha ridotto il numero di mesi compresi nel periodo di monitoraggio 2017/18, passato da 36 mesi (3 anni) a 30 mesi (2,5 anni) e, quindi, la deviazione massima accettabile di € 30.000.000 è stata ridotta di conseguenza.
CONCETTO RIBADITO IN UN ALTRO PUNTO DELLA SENTENZA:
Sulla base delle informazioni presentate, il Milan ha dichiarato un deficit complessivo di € 146 milioni per i periodi di riferimento terminati nel 2015 (T-2), 2016 (T-1) e il 2017 (T), che corrisponde ad un deficit aggregato di € 121.000.000 superiore della deviazione accettabile di € 25.000.000. Dato che il club ha cambiato la sua data di chiusura statutaria del periodo di riferimento 2017 (T) dal 31 dicembre al 30 giugno, il periodo di riferimento 2017 consiste solo di 6 mesi. La deviazione accettabile è quindi solo € 25.000.000 (per un periodo di monitoraggio di 30 mesi) nel presente caso invece di € 30.000.000 (per un periodo di monitoraggio di 36 mesi) ai sensi dell’articolo 61 del Regolamento CL & FFP.
Le informazioni di pareggio complessive per il periodo di monitoraggio valutato al 2017/18 venivano calcolate come segue:

Ergo, l’ultimo “monitoring period” a cui è stato soggetto il club rossonero è quello relativo alla stagione 2017/2018, che faceva riferimento ai periodi T (sei mesi del 2017), T-1 (12 mesi completi nel 2016), T-2 (12 mesi completi nel 2015).
Ciò vuol dire che il successivo periodo di monitoraggio a cui sarà sottoposto il Milan, se ci qualificheremo ad una competizione europea, è quello relativo alla stagione 2018/2019 che farà riferimento ai periodi T (12 mesi nel 2018), T-1 (6 mesi 2017), T-2 (12 mesi completi nel 2016).
Le conseguenze che dovrà sopportare il Milan: simulazione della probatio diabolica
La situazione schematica relativa al club rossonero è la seguente e riproduce lo schema presente nei manuali operativi della UEFA:
Per ogni stagione sportiva c’è un periodo di monitoraggio triennale, ma un bilancio può essere sanzionato solo una volta. Il workbook qui in basso può essere scaricato e acquistato da chiunque a questo indirizzo: Link. Ciascuno potrà modificare a proprio piacimento le celle (-126, -20, 31, 85) riguardanti i risultati degli esercizi dalla stagione 18/19 alla 2021/2022. Ogni modifica si ripercuoterà sugli anni avvenire, quindi la simulazione si adatterà ai desiderata di ciascun utente.

La conseguenza di ciò è che in teoria (salvo ricorsi al TAS che cancellino nuovamente l’esclusione come sanzione per lo sforamento) il Milan potrà giocare in Europa fino alla stagione 2021/2022, quindi per altre tre edizioni EL/CL.
N.B. nelle stagioni 2015/2016 e 2016/2017 il Milan non si è qualificato per nessuna competizione UEFA. Per questo motivo fino ad oggi nessuno si è preoccupato (o ha sentito parlare) della situazione riguardante i periodi di monitoraggio. Questi controlli, e le relative sanzioni, scattano solo nel momento in cui ci si qualifica ad una competizione UEFA. Nel caso del Milan dalla stagione 2017/2018.
Come potete notare, per il “monitoring period” della stagione 2018/2019 (ossia l’attuale) il Milan dovrà esibire il bilancio della stagione 2017/2018 (al 30 giugno 18) che non è in alcun modo “condonata”, anzi, sarà oggetto di monitoraggio fino al periodo 2020/2021. Tuttavia ogni deficit relativo ad una determinata stagione può essere sanzionato solo una volta, stante il principio del ne bis in idem.
Sulla base della sanzione ricevuta, quindi, se il Milan al 30/06/2021 avrà un deficit di bilancio, rischia nuovamente l’esclusione dalle coppe. In altre parole, oltre al rispetto della deviazione massima aggregata pari a -30M per i monitoraggi fino al 2021 (immagine in alto), entro giugno 2021 il club dovrà pareggiare i costi con i ricavi. Saranno ammessi deficit soltanto per la stagione in corso e per quella successiva. La UEFA non ne ha indicato l’entità (c.d. paletti intermedi) ma, ovviamente, per raggiungere il pareggio di bilancio (quindi quota 0 nel saldo tra costi e ricavi) il club dovrà fare i salti mortali. Questo complicatissimo obiettivo, infatti, potrà essere raggiunto in così poco tempo soltanto attraverso la stipula di nuovi e, aggiungo, clamorosi accordi commerciali. Inoltre diventa difficile continuare ad investire nella squadra se devi rispettare una scadenza così ravvicinata come quella di giugno 2021.
La conseguenza di tutto ciò è che il Milan deve far quadrare subito i conti se vuole rispettare la decisione della UEFA che, peraltro, appare eccessiva anche dal punto di vista pecuniario, giacché sono stati trattenuti subito 12M mentre, ad esempio, Inter e Roma hanno avuto multe “fisse” ben più modeste (sei e due milioni, collegate poi ad una parte variabile più alta).
In conclusione ritengo che la decisione subita dal Milan sia peggiore di un normale Settlement Agreement, perché se da un lato è vero che la UEFA non ha indicato particolari paletti finanziari (contenimento del monte stipendi o degli ammortamenti, deficit aggregati di tot. milioni nelle stagioni antecedenti a giugno 2021), è pur vero che per la prima volta obbliga un club a rientrare da -126M a 0 nel giro di due stagioni e mezza, minacciando peraltro una nuova esclusione dalle competizione europee. Nei casi di Settlement Agreement prima indicati, infatti, la UEFA pretendeva un deficit aggregato (somma algebrica dei deficit nel triennio) pari a 0 dopo due/tre stagioni, rimandando l’obbligo del pareggio di bilancio dopo tre/quattro stagioni. Nel caso del Milan, al contrario, si richiede direttamente il pareggio di bilancio dopo due stagioni e mezza, senza traguardi “intermedi” e con l’avvisaglia più temuta e già censurata dal TAS.
Ciò vuol dire che il club, salvo diverse interpretazioni contenute all’interno dell’ultima sentenza UEFA, contestualmente all’obbligo di avere il bilancio in pari al 30 giugno 2021, dovrà rispettare anche il limite dei -30M massimi di deficit aggregati nei prossimi trienni. In caso contrario potrebbero scattare nuove sanzioni, proprio come avevo già accennato qualche giorno fa.
Prima d’ora a nessun club è stato chiesto un simile sforzo, ma la cosa che lascia basiti è che tutto ciò viene chiesto ad una società che ha azzerato i suoi debiti finanziari. L’impressione è che la UEFA non abbia preso bene la sconfitta dinanzi al TAS e ritenga di poter continuare a dettare legge entro i suoi confini. L’augurio è che il club continui a tutelarsi nelle sedi competenti e che non si lasci ingabbiare da un meccanismo perverso come il Fair Play Finanziario.[/private]