Nella giornata di ieri è scattato l’allarme rosso in tutta Italia: una circolare redatta dal dirigente della direzione centrale del Ministero dell’Interno ha gettato nel panico le famiglie con bambini piccoli fino ai 4 anni. Infatti, secondo la circolare, a partire da oggi entrerebbe in vigore l’obbligo di munirsi di dispositivi antiabbandono. Ecco il testo completo:
“Facendo seguito alla circolare n. 300/NI9/109/12/3/4 del 3 luglio 2019, con la quale erano state fornite disposizioni operative relative all’applicazione delle norme sui dispositivi antiabbandono (di seguito solo dispositivi) di cui all’art. 172, comma l-bis) del Codice della Strada, si comunica che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 249 del 23 ottobre 2019, il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 ottobre 2019, allegato alla presente per pronto riferimento, con il quale sono state regolamentate le specifiche tecnico-costruttive alle quali devono rispondere i citati dispositivi.
Le disposizioni operative del decreto ministeriale sono in vigore dal 7 novembre 2019 e, di conseguenza, dalla stessa data sono applicabili le sanzioni di cui all’art. 172 Codice della Strada, introdotte dalla legge 1 ottobre 2018, n. 117.
I dispositivi devono essere utilizzati nei veicoli appartenenti alle categorie MI, Nl, N2 e N3 di cui all’art. 47 del Codice della Strada1 immatricolati in Italia o immatricolati all’estero, quando condotti da residenti in Italia, per il trasporto di bambini di età inferiore a 4 anni.
L’art. 3 del decreto ministeriale fissa le caratteristiche generali dei dispositivi, prevedendo che possano alternativamente essere integrati nel sistema di ritenuta, costituire una dotazione di base o accessorio del veicolo o essere indipendenti sia dal sistema di ritenuta sia dal veicolo.
I dispositivi devono rispondere alle prescrizioni elencate nell’ allegato A del decreto, in base alle caratteristiche come sopra elencate.
Non essendo prevista l’omologazione dei dispositivi, per verificarne la regolarità occorre appurare che gli stessi siano rispondenti alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali fissate nel decreto ministeriale e, in particolare, che abbiano le caratteristiche indicate nell’allegato A del decreto medesimo.
Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.“
Ma come stanno realmente le cose?
Con la legge n. 117 del 1 ottobre 2018, anche in Italia è stato disciplinato l’utilizzo di dispositivi antiabbandono per prevenire distrazioni che potrebbero risultare fatali per la vita del piccolo seduto nel seggiolino. Una norma invocata da molti, soprattutto a causa degli episodi di cronaca che hanno turbato l’opinione pubblica.
Modifiche all’articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernenti l’obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l’abbandono di bambini nei veicoli chiusi
1. All’articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, primo periodo, le parole: «all’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 4, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013»; b) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: «1-bis. Il conducente dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3 immatricolati in Italia, o immatricolati all’estero e condotti da residenti in Italia, quando trasporta un bambino di eta’ inferiore a quattro anni assicurato al sedile con il sistema di ritenuta di cui al comma 1, ha l’obbligo di utilizzare apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l’abbandono del bambino, rispondente alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; c) al comma 10, primo periodo, dopo la parola: «bambini,» sono inserite le seguenti: «o del dispositivo di allarme di cui al comma 1-bis»; d) alla rubrica, dopo la parola: «ritenuta» sono inserite le seguenti: «e sicurezza».
2. Le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali del dispositivo di cui all’articolo 172, comma 1-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 e comunque a decorrere dal 1° luglio 2019.
Il primo comma della succitata legge, che modifica il codice della strada, prescrive l’obbligo di dotarsi di siffatti dispositivi, mentre il secondo comma afferma che le caratteristiche tecnico-costruttive sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
Come al solito siamo andati per le lunghe ed il DM attuativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale soltanto il 23 ottobre 2019. Dunque la novella entrata in vigore in data odierna si applica soltanto ai costruttori, dato che fa esclusivo riferimento alle caratteristiche tecnico costruttive. Per gli automobilisti, invece, fa fede quanto prescritto dalla legge n. 117 del 1 ottobre 2018 che, al terzo comma, afferma chiaramente che “Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 e comunque a decorrere dal 1° luglio 2019.”
Dunque l’obbligo per gli automobilisti scatta 120 giorni dopo l’entrata in vigore (odierna) del DM del Ministero dei trasporti relativo alle caratteristiche tecnico-costruttive, quindi dal 6 marzo 2020.
Una semplice circolare redatta dal Ministero dell’Interno non potrà mai abrogare una legge, fonte di rango primario, e di ciò ne sarà perfettamente a conoscenza anche il dirigente che, tuttavia, si è assunto la responsabilità di diffondere la circolare presso tutte le prefetture ed i corpi di polizia provinciale e municipale. A causa di ciò si è generato un problema gigantesco in quanto le forze dell’ordine, malgrado la legge parli chiaro, potrebbero seguire le indicazioni della circolare ministeriale che impone da oggi l’obbligo di dotarsi di dispositivi antiabbandono, pena le seguenti sanzioni previste dall’art 172, comma 10, del codice della strada:
“Chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta, cioè delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini o del dispositivo di allarme di cui al comma 1-bis (*), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83 a euro 333. Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso. Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.” oltre alla decurtazione di 5 punti dalla patente.
Inoltre non è stato ancora pubblicato nemmeno il Decreto Ministeriale che disciplina l’erogazione del contributo statale di € 30,00, quindi l’odierna spesa sarà interamente a carico dei cittadini.
Come tutelarsi allo stato attuale?
Purtroppo il “guaio” è stato fatto: soltanto una legge avrebbe potuto abrogare le prescrizioni relative all’entrata in vigore del succitato obbligo, non una banale circolare che ormai però si è diffusa in tutte le prefetture e quindi, salvo un dietrofront del Ministero dell’Interno, altamente auspicabile, ciascuna famiglia che utilizza seggiolini auto rischia le sanzioni di cui sopra.
Ovviamente qualora una famiglia volesse evitare questo pericolo, potrebbe comprare uno dei dispositivi attualmente in commercio che, in ogni caso, deve essere dotato della dichiarazione di conformità di cui al Decreto Ministeriale, secondo questo modello:
Se il dispositivo non dovesse contenere la dichiarazione di conformità del fabbricante, le forze dell’ordine potrebbero elevare una multa a causa di un dispositivo non conforme alla legge. Sul punto è bene ribadire che il decreto ministeriale che prescrive i requisiti tecnici è di ottobre ed è entrato in vigore oggi, quindi al 99,9% nessun dispositivo attualmente in commercio è conforme alla legge. Ergo, i costruttori dovrebbero assumersi la responsabilità di rilasciare dichiarazioni di conformità basate su dispositivi non fabbricati secondo le ultime direttive (rectius, dovrebbero dichiarare il falso).
In ogni caso, in presenza di un verbale amministrativo, non si può far altro che pagare o ricorrere al Giudice di Pace, con aggravio di costi legali che potrebbero rendere antieconomico il ricorso. Una tipica situazione italiana in cui si scoraggia il cittadino che ha perfettamente ragione e lo si costringe a pagare per fare cassa, in questo caso prima del dovuto.
AGGIORNAMENTO DEL 2/12/2019.
Come prevedibile il Governo è corso ai ripari ed ha posticipato l’entrata in vigore delle sanzioni amministrative (multe) al 6 marzo 2020, ossia da quella che doveva essere l’effettiva data di entrata in vigore dell’obbligo di munirsi di dispositivi anti-abbandono.
La Commissione Finanze ha approvato alla Camera un emendamento al DL Fiscale collegato alla manovra di bilancio, che rinvia le sanzioni amministrative al prossimo anno per i motivi ampiamente spiegati all’interno di questo articolo. Quindi fino ad allora i genitori che verranno fermati senza il dispositivo non potranno essere multati. Ovviamente, però, ciascuno dovrà farsi trovare pronto a partire dal 6 marzo 2020.