Secondo quanto riportato dalla FIGC nella giornata di ieri, per far fronte all’emergenza Coronavirus il presidente Gravina adotterà presto una delibera con lo scopo di posticipare al 2 giugno 2020 la chiusura della stagione sportiva 2019/2020, nel pieno rispetto delle raccomandazioni ricevute da FIFA e UEFA.
Una domanda che si pongono tutti è questa: quale sarà la sorte dei contratti stipulati con i singoli calciatori, in scadenza al 30 giugno 2020?
Innanzitutto bisogna precisare che il contratto subordinato di lavoro sportivo è disciplinato dalla c.d. legge sul professionismo, la n. 91/1981 che, con l’abolizione del vincolo, all’art. 5 sancisce quanto segue:
“Il contratto di cui all’articolo precedente puo’ contenere l’apposizione di un termine risolutivo, non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto. E’ ammessa la successione di contratto a termine fra gli stessi soggetti. E’ ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una societa’ sportiva ad un’altra, purche’ vi consenta l’altra parte e siano osservate le modalita’ fissate dalle federazioni sportive nazionali.”
Dunque la legge italiana prevede una durata massima quinquennale dei contratti sportivi senza scendere in ulteriori dettagli e demanda alle singole federazioni, nel pieno rispetto delle loro autonomie, la possibilità di disciplinare meglio tale durata. La prestazione sportiva professionistica, intesa quale partecipazione alle gare nelle competizioni ufficiali, viene espletata nel corso della stagione che nel mondo del calcio inizia il 1 luglio e termina il 30 giugno dell’anno successivo.
Tutto ciò viene specificato all’interno delle NOIF (Norme Organizzative Interne Federali) della FIGC e in particolare dall’art. 28, comma due, che sancisce quanto segue:
“II rapporto di prestazione da “professionista”, con il conseguente tesseramento, si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto tra il calciatore e la società, di durata non superiore alle cinque stagioni sportive per i calciatori maggiorenni, e non superiore alle tre stagioni sportive per i calciatori minorenni, con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli accordi collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia.”
La FIGC, dunque, nel recepire le indicazioni del legislatore italiano ha indicato in 5 stagioni sportive la durata massima del contratto tra giocatore e società. A questo punto, però, bisogna comprendere in che modo tutto ciò possa influire sul rinvio dei campionati oltre il 30 giugno, rectius oltre la scadenza della stagione calcistica.
A tal proposito vengono in soccorso le Linee Guida della FIFA, emanate poche settimane fa, che sono abbastanza chiare sul punto.
Il massimo organismo internazionale ha chiarito quali interpretazioni andrebbero date alle FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP), ossia al Regolamento sui trasferimenti dei giocatori.
Gli accordi di lavoro e gli accordi di trasferimento nel calcio sono generalmente legati ai periodi di registrazione (noti come “finestre di trasferimento”) che sono stabiliti da ciascuna Lega nella propria giurisdizione in conformità con l’RSTP.
Ciò ha senso dal punto di vista sportivo, poiché l’apertura del primo periodo di registrazione coincide generalmente con il primo giorno della nuova stagione.
La sezione definizioni del RSTP definisce una “stagione” come “il periodo che inizia con la prima partita ufficiale del relativo campionato nazionale e termina con l’ultima partita ufficiale del pertinente campionato nazionale”.
Ciononostante, le Leghe sono tenute a inserire le date per una “stagione” nel FIFA Transfer Matching System (TMS, il sistema che regola i trasferimenti) che copre un intero anno solare. La maggior parte dei campionati più colpiti dal COVID-19 ha inserito la data di inizio stagione al 1 ° luglio e la data di fine stagione al 30 giugno.
L’articolo 6, comma 1, del RSTP impone che i giocatori possano essere registrati solo durante uno dei due periodi annuali di registrazione fissati dall’autorità competente.
Dato il rinvio o la sospensione delle competizioni e il desiderio di completarle, per la FIFA è molto probabile che tali competizioni si svolgano dopo la data originale di fine della stagione (input in TMS). Ciò naturalmente influirà sulla data di inizio della prossima stagione.
Sorgono quindi problemi relativamente ai:
– contratti di lavoro che scadono alla data originale di fine stagione;
– contratti di trasferimento di prestiti (e i relativi contratti di lavoro) che scadono alla data originale di fine stagione;
– contratti di trasferimento (permanenti e in prestito) (e i relativi contratti di lavoro) che devono iniziare alla data originale di inizio della stagione successiva; e
– contratti di lavoro che dovrebbero iniziare alla data originale di inizio della stagione successiva;
L’articolo 18, comma 2, del RSTP recita: “La durata minima di un contratto è dalla sua data di efficacia fino alla fine della stagione, mentre la durata massima di un contratto è di cinque anni”.
L’articolo 18, comma 3, del RSTP prevede che “[un] professionista è libero di concludere un contratto con un altro club se il contratto con il suo club attuale è scaduto o deve scadere entro sei mesi”.
Secondo la FIFA il principio generale stabilito nell’articolo 18, comma 2, del RSTP – ossia che i contratti terminano alla fine della stagione – in combinazione con la necessità di garantire l’integrità delle competizioni calcistiche, deve essere il fattore principale nel determinare lo stato contrattuale e di registrazione dei giocatori e allenatori a seguito della ripresa delle competizioni.
È infatti riconosciuto che, di norma, gli accordi di lavoro sono regolati dalla legge nazionale e dall’autonomia contrattuale delle parti. Detto questo, e in linea con l’articolo 18 comma 2 del RSTP, la FIFA propone che:
– Laddove un accordo scada alla data originale di fine stagione, tale scadenza possa essere prorogata fino alla nuova data di fine della stagione.
– Laddove un accordo debba iniziare alla data originale di inizio stagione, tale inizio debba essere ritardato fino alla nuova data di inizio della nuova stagione.
– In caso di stagioni sovrapposte e / o periodi di registrazione e, a meno che tutte le parti non concordino diversamente, la priorità verrà data all’ex club per completare la propria stagione con la propria squadra originale, al fine di salvaguardare l’integrità del campionato nazionale, delle competizione internazionali e della concorrenza.
Per la FIFA queste linee guide si applicano per analogia anche agli accordi di trasferimento internazionale. Inoltre relativamente a questi ultimi (sia che si tratti di un trasferimento permanente o di un prestito), nonostante la modifica raccomandata alle date degli accordi, qualsiasi pagamento che dovesse scadere contrattualmente prima della nuova data di inizio di un accordo dovrebbe essere ritardato fino alla nuova data di inizio della nuova stagione o al suo primo periodo di registrazione.
Conclusioni: quale possibile soluzione?
Alla luce di quanto illustrato, considerato che il legislatore ha indicato in 5 anni la durata massima del contratto e che FIFA+NOIF hanno dettagliato tale durata in 5 stagioni sportive, si potrebbe ipotizzare che un allungamento della stagione sportiva prolunghi automaticamente anche gli accordi con i calciatori. Tuttavia questa interpretazione si scontrerebbe con quanto sancito dall’art. 95 delle NOIF:
“L’accordo di trasferimento di un calciatore/calciatrice, o la cessione del contratto di un calciatore professionista devono essere redatti per iscritto, a pena di nullità, mediante utilizzazione di moduli speciali all’uopo predisposti dalle Leghe. Le operazioni di trasferimento possono essere effettuate anche attraverso la modalità telematica.”
I trasferimenti calcistici, infatti, sono consacrati dal principio della forma scritta e della validità di ogni pattuizione, ivi compresa la sottoscrizione del professionista, solo se conforme alle stesse norme federali e se manifestata nell’accordo scritto. Il documento, che deve essere depositato presso la Lega per il visto di esecutività, è l’unico idoneo alla variazione di tesseramento ed oggi ogni contratto ha una durata già pattuita e conforme ai regolamenti federali: 1 luglio / 30 giugno.
Dunque allo stato attuale, anche se la stagione sportiva venisse posticipata, tutti i contratti firmati dai calciatori dovrebbero considerarsi ugualmente conclusi al 30 giugno 2020, in quanto ciò è sancito nell’accordo già firmato con i club e vidimato dalla FIGC secondo i modelli tipo.
Sarebbe auspicabile, quindi, che la Federazione Italiana Giuoco Calcio si faccia carico di questa problematica adottando le opportune misure che, oltre a posticipare la ripresa del campionato, diano certezza e stabilità ai contratti stipulati tra atleti e società.
Avv. Felice Raimondo
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