Il Tribunale di Vasto ha emesso una sentenza definitiva nella causa civile riguardante un’opposizione a decreto ingiuntivo basato su bolletta idrica. La decisione rappresenta un caso emblematico di rideterminazione del credito legato a consumi occulti, ovvero dispersione idrica invisibile all’occhio umano. Il consumatore è stato difeso dallo studio legale Raimondo.
Fatti di causa
La controversia nasce dall’opposizione presentata dal consumatore contro il decreto ingiuntivo richiesto dal gestore idrico locale. Il decreto opposto aveva la finalità di ottenere il pagamento di bollette per circa 14.500,00 €. La contestazione dell’utente si basava sul fatto che, in base a quanto rilevato dalla fatturazione, l’anomalia dei consumi era emersa fin dalle letture reali del gestore idrico risalenti a diversi mesi prima rispetto alla ricezione della bolletta; tuttavia, il gestore non aveva avvisato il consumatore di questa anomalia e quest’ultimo si è potuto attivare con un reclamo soltanto il giorno seguente la ricezione delle bollette.
All’esito del reclamo, che veniva accolto, il gestore idrico rideterminava l’importo da versare in oltre 8.000,00 €, in quanto veniva applicata la metodologia di ricalcolo prevista dalla Carta del Servizio Idrico Integrato, in base alla quale il volume idrico contabilizzato dalle fatture veniva rideterminato ed assoggettato alla tariffa “base”, più favorevole all’utente.
Appare evidente, però, che per il consumatore non vi era nulla di favorevole in quella rideterminazione così come prevista dalla Carta del Servizio Idrico; pertanto, mediante l’opposizione si chiedeva la rideterminazione dell’importo dovuto in base ai consumi storici o in base agli indici ISTAT per utenze analoghe.
La decisione
Il Tribunale di Vasto, accogliendo l’opposizione del consumatore, e condividendo le tesi difensive dello studio legale Raimondo, ha affermato che, anche ai fini della conservazione della risorsa, laddove il gestore idrico rilevi un consumo anomalo in sede di raccolta della misura, è tenuto a darne comunicazione tempestiva all’utente interessato.
Nel caso di specie tutto ciò non è avvenuto e, per tali ragioni, anche in violazione di basilari precetti normativi (esecuzione in buona fede del contratto, condotta omissiva), il decreto ingiuntivo è stato revocato e il consumatore – sulla base dei pregressi consumi storici documentati in atti – è stato onerato di pagare un importo di soli 110,00 €.
La distinta facoltà di autolettura (che ha valenza ai soli fini della contabilizzazione in fattura) non esclude, di per sé, la sussistenza dell’inadempimento dell’azienda somministrante al proprio (distinto) obbligo di segnalazione dei consumi anomali «con conseguente diritto dell’utente, in caso di omissione, al risarcimento del danno».
Conclusioni e consulenza dello studio legale
Questo risultato evidenzia la necessità di una verifica rigorosa dei presupposti richiesti per l’emissione dei decreti ingiuntivi, specialmente in presenza di consumi idrici anomali che non dipendono da malfunzionamenti del contatore o da comportamenti negligenti del consumatore.
L’acqua è un bene essenziale e va preservata con ogni mezzo che possa evitare dispersioni importanti come quella capitata nel caso di specie. Collaborazione e trasparenza nel rapporto contrattuale – specialmente in zone che hanno un’alta percentuale di guasti idrici – sono alla base di questa prevenzione ma, soprattutto, le Carte dei Servizi dovrebbero fornire maggiori tutele nei confronti degli utenti che, in maniera del tutto ignara, ricevono fatturazioni di importi abnormi, trovandosi costretti a rivolgersi al Tribunale per tutelare i propri diritti.
Per maggiori informazioni e/o in presenza di un problema analogo, contatta lo studio legale Raimondo.