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Concessioni balneari in Abruzzo: il TAR Pescara boccia le proroghe di Vasto e Fossacesia

13 Febbraio 2026 In Diritto dei consumatori, News
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L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ottiene lo stop agli atti comunali: disapplicata la legge nazionale sul termine al 2027 e dichiarata illegittima la procedura basata sul Codice della Navigazione

Il mese di gennaio 2026 segna uno spartiacque decisivo per la gestione del demanio marittimo in Abruzzo. Con due provvedimenti ravvicinati e dirompenti, la Sezione Prima del TAR Pescara ha accolto i ricorsi presentati dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) – Autorità che in passato ha accolto anche un esposto dello studio legale Raimondo in ambito sportivo – sancendo l’illegittimità delle strategie dilatorie adottate da alcune amministrazioni locali.

Al centro della disputa giuridica non vi è solo la nota Direttiva Bolkestein, ma la concreta applicazione del dovere di disapplicazione della normativa nazionale contrastante con il diritto eurounitario. I casi specifici dei Comuni di Fossacesia e Vasto offrono una lente d’ingrandimento su come la giurisprudenza amministrativa stia ormai chiudendo ogni spiraglio alle proroghe automatiche o alle procedure “semplificate” a vantaggio degli uscenti.

Il caso Fossacesia: la fine del “diritto di insistenza” mascherato

La Sentenza n. 45 del 30 gennaio 2026 riguarda il tentativo del Comune di Fossacesia di gestire i rinnovi attraverso l’articolo 37 del Codice della Navigazione. L’amministrazione, dopo aver inizialmente differito le scadenze al 2024, aveva avviato una procedura che permetteva agli attuali concessionari di richiedere il rinnovo per un periodo da 6 a 15 anni, previa presentazione di un piano di investimenti.

Il TAR Pescara è stato netto: la procedura “informale” dell’art. 37 Cod. Nav. non è più in grado di garantire imparzialità e trasparenza. Secondo i giudici, questo meccanismo si traduce in una procedura ristretta che limita la partecipazione ai soli concessionari attuali, impedendo il confronto competitivo.

Il Tribunale ha ribadito un principio ormai granitico:

  • Le proroghe automatiche sono in contrasto con l’art. 49 TFUE e l’art. 12 della Direttiva 2006/123/CE.
  • La cosiddetta “proroga tecnica” al 31 dicembre 2024 sarebbe stata legittima solo se il Comune avesse già indetto la gara e non fosse riuscito a concluderla per tempi tecnici.
  • La mancanza di decreti attuativi o la confusione normativa non giustificano l’inerzia dell’ente locale.

Il caso Vasto: disapplicata la proroga al 2027

Ancora più impattante, per l’immediata esecutività, è l’Ordinanza Cautelare n. 9 del 20 gennaio 2026 riguardante il Comune di Vasto. L’amministrazione vastese, con la delibera di Giunta n. 208/2025, aveva subordinato l’indizione delle gare all’approvazione definitiva del Piano Demaniale Marittimo Comunale (PDMC) e del PAN, fissando come termine ultimo il 30 settembre 2027. Tale data non era casuale, ma mutuata dal recente D.L. n. 131/2024 (convertito nella L. n. 166/2024) che ha tentato, a livello statale, di spostare nuovamente in avanti le scadenze.

Il TAR Pescara ha accolto la sospensiva richiesta dall’AGCM affermando due concetti durissimi per l’amministrazione:

  1. Natura elusiva del rinvio alla pianificazione: subordinare le gare all’approvazione degli strumenti urbanistici (PDMC) costituisce un ostacolo procedimentale ingiustificato volto a procrastinare l’evidenza pubblica.
  2. Disapplicazione della Legge 166/2024: il termine del 30 settembre 2027 fissato dal legislatore nazionale deve essere disapplicato per contrasto diretto con il diritto dell’Unione Europea.

L’ordinanza impone perentoriamente al Comune di Vasto di indire le gare entro 30 giorni, senza attendere oltre.

La reazione del Comune di Vasto: cronoprogramma in 4 fasi

Nonostante la proposizione dell’appello al Consiglio di Stato, il Comune di Vasto ha dovuto prendere atto dell’immediata esecutività dell’ordinanza. Secondo quanto riportato dalla stampa locale (Chiaro Quotidiano), l’amministrazione ha adottato una determina dirigenziale che fissa un cronoprogramma scandito in quattro fasi per giungere alla pubblicazione dei bandi:

  • 30 giorni per l’acquisizione della documentazione urbanistica;
  • 45 giorni per l’analisi tecnico-economica dei manufatti esistenti;
  • 30 giorni per la definizione dei lotti e delle condizioni di gara;
  • Ulteriori 30 giorni per l’avvio formale delle procedure di evidenza pubblica.

Un percorso articolato che, se da un lato segna l’avvio delle operazioni tecniche, dall’altro rischia di dilatare i tempi ben oltre il termine perentorio indicato dai giudici amministrativi.

Il dovere di disapplicazione e il ruolo dell’AGCM

Il filo conduttore che lega queste pronunce è la legittimazione dell’AGCM ad impugnare non solo atti definitivi, ma anche atti di indirizzo (come le delibere di giunta) quando questi manifestano una chiara volontà anticoncorrenziale.

Il TAR Pescara si allinea così all’orientamento più rigoroso del Consiglio di Stato: il giudice nazionale e la Pubblica Amministrazione hanno l’obbligo di non applicare le leggi interne (incluse quelle recentissime del 2024) che prorogano le concessioni. Non esiste “affidamento” tutelabile per il concessionario uscente basato su norme nazionali palesemente contrarie al diritto UE.

Scenari futuri per gli operatori

Per gli operatori del settore balneare abruzzese, queste pronunce suonano come un de profundis per la gestione tradizionale delle concessioni. La strategia di attendere nuove leggi salvagente da Roma si è rivelata fallimentare di fronte al vaglio dei giudici amministrativi.

Le amministrazioni comunali si trovano ora costrette ad agire in tempi strettissimi per predisporre bandi che garantiscano la massima partecipazione, pena il commissariamento ad acta o ulteriori azioni di responsabilità. La stagione della “scarsità della risorsa” come scusante per evitare le gare sembra essersi definitivamente chiusa nelle aule di giustizia di Pescara.


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