Se sei titolare di una concessione balneare sul litorale di Vasto o stai valutando di partecipare a una futura gara per l’assegnazione di un’area demaniale marittima, ciò che è accaduto nelle ultime settimane cambia radicalmente lo scenario che ti riguarda. Il 27 aprile 2026 il TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, ha emesso la sentenza n. 217/2026 con cui ha annullato le delibere del Comune di Vasto che tentavano di posticipare l’indizione delle gare per le concessioni demaniali marittime. A distanza di meno di un mese, il 20 maggio 2026, lo stesso Comune ha pubblicato la determinazione n. 558/2026 con cui ha formalmente accertato la scarsità della risorsa demaniale marittima ai sensi dell’art. 12 della Direttiva 2006/123/CE. Due provvedimenti che, letti insieme, disegnano un punto di non ritorno per le concessioni balneari vastesi e, per effetto della giurisprudenza di riferimento, per l’intero territorio nazionale.
Il quadro normativo: dalla Direttiva Bolkestein all’obbligo di gara
La materia trova il proprio cardine nell’art. 12 della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio — comunemente nota come Direttiva Servizi o Direttiva Bolkestein — che impone agli Stati membri l’obbligo di selezionare i concessionari di risorse naturali scarse mediante procedure competitive, trasparenti, imparziali e non discriminatorie, con durata delle autorizzazioni limitata e senza possibilità di rinnovo automatico.
In Italia questa disposizione avrebbe dovuto trovare immediata applicazione nelle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, vale a dire gli stabilimenti balneari. Il legislatore nazionale ha invece reiterato nel tempo proroghe automatiche delle concessioni esistenti: da ultimo, l’art. 3 della Legge n. 118/2022 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), come progressivamente modificato dalla Legge n. 14/2023 e dal D.L. n. 131/2024 (conv. in L. n. 166/2024), ha spostato in avanti il termine per l’indizione delle gare, dapprima al 31 dicembre 2024, poi al 30 settembre 2027.
Il problema è che queste proroghe legislative si scontrano frontalmente con il diritto dell’Unione Europea direttamente applicabile: in particolare con l’art. 49 TFUE sulla libertà di stabilimento — rilevante quando la singola concessione presenta un interesse transfrontaliero — e con il citato art. 12 della Direttiva Servizi. Poiché la norma europea è dotata di effetto diretto (è self-executing), le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di disapplicare le disposizioni nazionali con essa contrastanti, senza attendere alcun intervento normativo ulteriore.
L’art. 4, comma 9, della Legge n. 118/2022, nella versione novellata dal D.L. n. 131/2024, disciplina oggi direttamente la procedura di affidamento — stabilendo i termini per l’avvio delle gare, i contenuti del bando, i criteri di aggiudicazione e il diritto del concessionario uscente a un indennizzo per gli investimenti non ammortizzati — e precisa espressamente che la mancata adozione del decreto ministeriale sui parametri dell’indennizzo «non giustifica il mancato avvio della procedura di affidamento». Il legislatore ha inteso in tal modo sbarrare la strada a ogni ulteriore rinvio pretestuoso.
La giurisprudenza aggiornata sulle concessioni balneari: cosa dicono i giudici nel 2026
L’Adunanza Plenaria e la Corte di Giustizia UE: il perimetro invalicabile
Il solco è stato tracciato in modo definitivo dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze nn. 17 e 18 del 31 dicembre 2021, che hanno sancito l’incompatibilità delle proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della Direttiva 2006/123/CE. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha successivamente ribadito il medesimo principio con la sentenza del 20 aprile 2023, causa C-348/22, chiarendo che la norma europea impone non soltanto il divieto di proroga automatica, ma anche l’obbligo positivo per gli enti concedenti di indire procedure selettive.
Il Consiglio di Stato, Sez. VII, con la sentenza n. 4480 del 20 maggio 2024 — richiamata espressamente dal TAR Pescara nella sentenza n. 217/2026 — ha ulteriormente precisato che tutte le proroghe delle concessioni demaniali marittime, incluse quelle in favore di concessionari che le avessero ottenute a esito di una precedente procedura selettiva, sono illegittime e devono essere disapplicate dalle amministrazioni a ogni livello, anche comunale. Con lo spirare del 31 dicembre 2023, la regola della procedura competitiva inderogabile è tornata a pieno vigore.
La sentenza TAR Pescara n. 217/2026: Vasto condannata
Con la sentenza n. 217 del 27 aprile 2026, il TAR Abruzzo — sezione staccata di Pescara, Sez. I — ha accolto il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti proposti dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ai sensi dell’art. 21-bis della Legge n. 287/1990, annullando due deliberazioni della Giunta del Comune di Vasto:
- la deliberazione n. 319 del 28 dicembre 2023, con cui il Comune aveva preso atto della proroga delle concessioni demaniali al 31 dicembre 2024 senza avviare alcuna procedura selettiva;
- la deliberazione n. 208 del 26 giugno 2025, con cui la Giunta aveva fornito un atto di indirizzo al dirigente competente, subordinando però l’indizione delle gare all’approvazione definitiva del Piano Demaniale Marittimo Comunale (PDMC) e del Piano di Assetto Naturalistico (PAN) «Marina di Vasto», con termine non oltre il 30 settembre 2027.
Il TAR ha stigmatizzato con particolare nettezza la seconda deliberazione: pur apparendo formalmente coerente con l’obbligo di gara, essa si rivelava, nella sostanza, elusiva di tale obbligo, nella misura in cui lo condizionava a procedimenti urbanistici e pianificatori del tutto autonomi rispetto all’assegnazione delle concessioni e idonei a procrastinare sine die le procedure competitive. Il Tribunale ha richiamato il consolidato orientamento del Consiglio di Stato — espresso, tra l’altro, nella sentenza n. 6699 del 7 luglio 2023 e nell’ordinanza n. 3840 del 23 ottobre 2025 — secondo cui la mancata approvazione del Piano comunale delle coste o di analoghi strumenti di programmazione non preclude di per sé il rilascio delle concessioni né giustifica la sospensione generalizzata delle procedure, potendo l’individuazione dei lotti da porre a base di gara avvenire sulla scorta degli strumenti urbanistici già vigenti.
Vale la pena ricordare che il Consiglio di Stato, con ordinanza cautelare n. 1112 del 25 marzo 2026, aveva già respinto l’appello cautelare proposto dal Comune di Vasto avverso l’ordinanza del TAR n. 9/2026, rilevando che «il Comune appellante non riesce a dimostrare alcun possibile danno grave e irreparabile» e che era nel suo stesso interesse procedere all’indizione della gara.
La determinazione n. 558/2026: Vasto accerta la scarsità del demanio
Il 20 maggio 2026 — a meno di un mese dalla sentenza di merito — il dirigente del 3° Settore del Comune di Vasto, dott. Alfonso Mercogliano, ha adottato la determinazione n. 558/2026, con cui ha formalmente accertato la scarsità della risorsa demaniale marittima disponibile nel territorio comunale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della Direttiva 2006/123/CE.
L’accertamento si fonda su un’istruttoria articolata che ha preso in esame: l’estensione del litorale disciplinato dal PDMC (circa 6.945 metri lineari, per una superficie complessiva di circa 375.938 mq); la presenza di 36 concessioni demaniali esistenti con un fronte mare assentito di circa 1.119 metri, corrispondente a un’occupazione delle aree accessibili pari al 43%; la destinazione di circa il 40% del litorale a libera fruizione pubblica; i vincoli ambientali, paesaggistici, idrogeologici e naturalistici gravanti sulle aree costiere disciplinate dai Piani di Assetto Naturalistico; i fenomeni erosivi in atto con progressiva riduzione delle superfici disponibili.
Il provvedimento costituisce il presupposto formale indispensabile per le successive determinazioni dell’ente in materia di gestione, rilascio e affidamento delle concessioni demaniali: una volta accertata la scarsità, l’obbligo di gara diventa operativo e non può più essere messo in discussione a livello comunale.
Cosa succede nella pratica: lo scenario attuale per i concessionari
La combinazione tra la sentenza n. 217/2026 del TAR Pescara e la determinazione n. 558/2026 del Comune di Vasto produce effetti concreti e immediati. Il Comune è ora vincolato — sia dall’effetto conformativo della sentenza (che ordina di procedere «senza alcuna ulteriore dilazione» all’indizione di una procedura selettiva trasparente, imparziale e non discriminatoria), sia dal proprio atto interno di accertamento della scarsità — a pubblicare i bandi di gara per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative.
I titolari delle attuali concessioni si trovano quindi di fronte a una situazione radicalmente diversa da quella di pochi anni fa: le proroghe automatiche cui erano abituati sono definitivamente espunte dall’ordinamento, la loro concessione ha una scadenza certa ed è destinata a confluire in una procedura competitiva aperta al mercato, e il diritto a un indennizzo per gli investimenti non ammortizzati — pur previsto dalla Legge n. 118/2022 — è soggetto a una perizia asseverata commissionata dall’ente concedente, le cui spese sono a carico del concessionario uscente.
Chi intende candidarsi come nuovo operatore balneare sul litorale vastese deve invece prepararsi a partecipare a procedure di evidenza pubblica che, una volta indette, si svolgeranno secondo criteri di aggiudicazione che l’ente concedente dovrà determinare in conformità all’art. 4, comma 6, della Legge n. 118/2022. L’assenza dei decreti ministeriali attuativi non costituisce più alcuna giustificazione per il rinvio: lo ha chiarito la giurisprudenza amministrativa in modo univoco (tra le ultime, TAR Toscana, sentenza n. 708 del 13 aprile 2026; TAR Liguria, Sez. I, n. 112/2026).
Cosa puoi fare concretamente
Se sei un concessionario balneare attuale, la prima mossa è verificare scrupolosamente la data di scadenza della tua concessione e lo stato del procedimento di gara nel tuo Comune. In questa fase è fondamentale:
- ottenere una stima professionale del valore degli investimenti realizzati e non ancora ammortizzati (che costituirà la base per il calcolo dell’indennizzo);
- conservare tutta la documentazione relativa agli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni, compresi i titoli edilizi, i contratti di appalto, le fatture e le eventuali perizie di stima;
- valutare se proporre ricorso avverso la determinazione n. 558/2026 entro i 60 giorni dalla pubblicazione, qualora vi siano ragioni sostanziali per contestare la metodologia istruttoria adottata o la valutazione della scarsità.
Se sei un imprenditore interessato a partecipare alla gara, è necessario monitorare costantemente l’albo pretorio del Comune di Vasto per la pubblicazione del bando, verificare i requisiti di partecipazione, i criteri di aggiudicazione e le condizioni economiche del subentrante, incluso l’obbligo di corrispondere l’indennizzo al concessionario uscente, secondo la misura che risulterà dalla perizia asseverata.
In entrambi i casi, un’assistenza legale specializzata fin da questa fase — prima ancora della pubblicazione del bando — è la scelta più efficace per tutelare i propri interessi, sia che si tratti di massimizzare il riconoscimento dell’indennizzo sia che si tratti di strutturare la partecipazione alla procedura competitiva in modo da rispondere pienamente ai criteri di aggiudicazione.
Il punto di non ritorno è stato raggiunto
La vicenda di Vasto rappresenta il caso di scuola più aggiornato e documentato di come il diritto europeo stia inesorabilmente ridisegnando il mercato delle concessioni balneari in Italia. La sentenza n. 217/2026 del TAR Pescara ha chiuso definitivamente la stagione delle proroghe a Vasto. La determinazione n. 558/2026 ha aperto formalmente quella delle gare. Non esiste più spazio per differimenti, condizionamenti urbanistici o attese di atti ministeriali che, per legge, non sono prerequisiti dell’avvio delle procedure selettive.
Per chi opera nel settore o intende entrarvi, il momento di agire è adesso, con consapevolezza giuridica, documentazione solida e assistenza qualificata.
Contatti: Via Pitagora 39, Vasto (CH) — Tel. 0873 656238 (anche WhatsApp)
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Il presente articolo ha finalità informativa generale e non costituisce parere legale.