Lo studio legale Raimondo veniva contattato da diversi condòmini contrari all’esecuzione di lavori di ristrutturazione da effettuare tramite il noto Superbonus 110%.
Addio 110%: niente proroga, il Superbonus è ufficialmente finito. Cosa accade ora? Tutti i dettagli.
Dopo aver visionato tutta la documentazione e aver individuato numerose criticità nella delibera di approvazione dei lavori, l’avvocato Raimondo avviava una contestazione stragiudiziale; prima attraverso una diffida e poi con una istanza di mediazione (in questi casi obbligatoria per legge).
Durante le interlocuzioni con la controparte, l’avvocato Raimondo proponeva una soluzione originale prevista dalla normativa in esame: quella dell’accollo delle spese.
Infatti, una delle tutele preventiva in fase di approvazione dei lavori all’interno di un condominio, è quella collegata alla esclusione della minoranza dissenziente con contestuale accollo di tutte le spese dei lavori Superbonus in capo alla maggioranza favorevole. La soluzione è prevista dal comma 9 bis dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020 e, inoltre, risulta confermata anche dal parere dell’agenzia delle entrate n. 620/2021 (Link). Trattasi di una chiara deroga a quanto previsto dall’art. 1123 c.c. (ripartizione delle spese) perché, di regola, nei condomini la maggioranza trascina e impegna giuridicamente anche la minoranza dissenziente. Tuttavia, nel solo caso specifico dei lavori Superbonus, per superare possibili contrasti assembleari, una maggioranza assolutamente convinta può accollarsi tutte le spese ed i crediti della minoranza dissenziente o non interessata che, quindi, non parteciperà al pagamento dei lavori e non risponderà delle conseguenze pregiudizievoli dinanzi all’Agenzia delle Entrate (qualora in seguito dovessero sorgere problemi). Questa soluzione, che resta una facoltà e quindi non può essere imposta, è consigliata laddove si volesse superare il rischio di una possibile vertenza giudiziale promossa dai dissenzienti, oppure laddove l’impresa volesse lavorare solo con i crediti fiscali (cioè facendosi pagare dallo Stato) e quindi nel caso in cui la pratica fosse bloccata perché i dissenzienti non firmano le dichiarazioni sostitutive di notorietà; adempimento, quest’ultimo, che non può essere imposto perché in un condominio ciascuno è libero di decidere in che modo contribuire alla volontà della maggioranza di eseguire dei lavori straordinari.
L’opzione dello sconto in fattura o cessione del credito è una scelta personale (perché il beneficio fiscale è un diritto soggettivo) quindi la maggioranza favorevole non può imporre alla minoranza le scelte personali su come gestire il proprio credito. A questo supplisce l’accollo delle spese e dei crediti previsto dal comma 9 bis dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020, perché a quel punto la maggioranza favorevole può farsi carico di tutte le spese e sopportare tutti i rischi connessi alla erogazione del credito, potendo gestire in autonomia anche la totalità dei crediti generati, inclusi quelli dei dissenzienti che, non partecipando alle spese, non avranno diritto nemmeno a usufruire dei crediti che verranno ripartiti tra i soggetti facenti parte della maggioranza.
La proposta dell’avvocato Raimondo veniva accettata dalla controparte e, quindi, i clienti dello studio decidevano di abbandonare la potenziale vertenza dato che i loro interessi risultavano pienamente tutelati dalla soluzione legale individuata.
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