Lo studio legale Raimondo veniva contattato da un cliente che aveva ricevuto una richiesta di pagamento relativa a spettanze professionali di natura legale.
Dopo aver attentamente esaminato tutta la documentazione, l’avvocato Raimondo decideva di difendere il cliente a cui andava assicurata una difesa tecnica.
L’ordinanza del Giudice accoglieva le difese del cliente dello studio, dato che le spese legali rivendicate riguardavano attività per le quali non era stato debitamente provato lo svolgimento: infatti, nel caso di specie il cliente aveva affidato la procura a due legali ma nel mandato non veniva specificata la natura congiunta di tale incarico. Ergo, laddove non venga esplicitata la volontà di conferire il mandato anche in forma congiunta, l’incarico deve ritenersi affidato in forma disgiunta (Cass. Civ. 10635/2017).
Premesso ciò, è noto che, nel caso in cui più avvocati siano incaricati della difesa in un procedimento civile, ciascuno di essi ha diritto all’onorario nei confronti del cliente in base all’opera effettivamente prestata, solo ove – e nei limiti in cui – di detta attività professionale sia raggiunta la piena prova.
Ebbene, il legale che rivendicava il pagamento delle spese nei confronti del cliente dello studio Raimondo non aveva sottoscritto digitalmente gli atti depositati in giudizio, limitandosi ad apporvi solo il proprio nome in calce vicino a quello dell’altro collega che, invece, aveva firmato i documenti. Per tale motivo, la mancata sottoscrizione ha impedito di attribuire la paternità dei documenti a entrambi gli avvocati e, quindi, la possibilità per entrambi di chiedere il compenso.
Contatta lo studio per una consulenza qualificata.