Lo studio legale Raimondo veniva contattato da un cliente che, a seguito del furto della propria autovettura, lamentava il mancato rimborso da parte della sua assicurazione della tassa di proprietà (bollo) e la tassa di immatricolazione della nuova macchina acquistata.
L’assicurazione, in verità, affermava di aver spedito tale integrazione a mezzo lettera postale contenente un assegno intestato al cliente dello studio; tuttavia, tale assegno non è mai giunto a destinazione.
Secondo il Giudice invocato, la circostanza che l’assegno non sia mai arrivato (sembrerebbe per disguidi tecnici) non cambia nella sostanza il fatto che l’assicurazione ha effettivamente riconosciuto il debito. Per tale motivo, il cliente dello studio è stato dispensato dall’onere di provare il suo credito, così come previsto dall’art. 1988 c.c., mentre l’onere probatorio di dimostrare che l’inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, incombeva sull’assicurazione. Quest’ultima, non avendo fornito alcuna prova circa l’impossibilità della prestazione, è stata condannata a pagare la somma dovuta, così come pacificamente ammesso e pattuito dal contratto assicurativo.
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