Lo studio legale Raimondo veniva contattato da una coppia già separata che voleva procedere con lo scioglimento definitivo del vincolo matrimoniale.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 del DL 132 del 12 settembre 2014, i clienti conferivano mandato a due legali dello studio Raimondo, chiedendo agli stessi di svolgere l’incarico di assistenza nel corso della negoziazione, propedeutica all’accordo di scioglimento del loro matrimonio, impegnandosi a cooperare, tra loro, con buona fede e lealtà.
Nel caso di specie, le parti dichiaravano che dalla loro unione non erano nati figli e pertanto non sussisteva la condizione ostativa di cui al comma 2, articolo 6 del DL 132/2014.
Pertanto, dopo un’approfondita consulenza stragiudiziale durante la quale i due coniugi raggiungevano un soddisfacente accordo economico circa la destinazione della casa coniugale, grazie all’assistenza dello studio Raimondo nel giro di poche settimane – dopo le dovute comunicazioni effettuate presso la Procura della Repubblica e il Comune dov’era stato celebrato il matrimonio – veniva correttamente formalizzato lo scioglimento del vincolo matrimoniale.
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