Un consumatore contattava lo studio legale Raimondo perché riceveva due bollette idriche con importi abnormi pari a complessivi 14.500 euro. L’utenza, qualificata contrattualmente per uso domestico e riferita a un immobile autonomo, non poteva mai aver prodotto un simile consumo a causa di un utilizzo consapevole.
Pertanto, veniva prontamente avviato un reclamo presso il gestore idrico che, dopo aver appurato la natura occulta del guasto, ricalcolava i consumi della bolletta secondo quanto previsto dalla Carta del Servizio Idrico. Il problema è che la rideterminazione del dovuto era ugualmente spropositata, in quanto il gestore pretendeva il pagamento di 8.000 euro.
Per questo motivo, dopo aver esperito vanamente un tentativo di conciliazione, il consumatore riceveva un decreto ingiuntivo per la somma complessiva originariamente vantata dal gestore idrico.
Lo studio legale Raimondo, che aveva curato la pratica fin dall’inizio, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo e si instaurava un giudizio dinanzi al Tribunale di Vasto. Nelle more della causa, il Giudice elaborava una proposta conciliativa di circa 3.000 euro per la definizione della controversia, soluzione rifiutata da entrambe le parti che decidevano di andare fino in fondo.
Con la sentenza definitiva, il Tribunale di Vasto accoglieva in pieno le ragioni dello studio legale Raimondo, sostenendo che, anche ai fini della conservazione della risorsa, laddove il gestore idrico rilevi un consumo anomalo in sede di raccolta della misura, è tenuto a darne comunicazione tempestiva all’utente interessato.
Nel caso di specie tutto ciò non è avvenuto e, per tali ragioni, anche in violazione di basilari precetti normativi (esecuzione in buona fede del contratto, condotta omissiva), il decreto ingiuntivo è stato revocato e il consumatore – sulla base dei pregressi consumi storici documentati in atti – è stato onerato di pagare un importo di soli 110,00 €.
La distinta facoltà di autolettura (che ha valenza ai soli fini della contabilizzazione in fattura) non esclude, di per sé, la sussistenza dell’inadempimento dell’azienda somministrante al proprio (distinto) obbligo di segnalazione dei consumi anomali «con conseguente diritto dell’utente, in caso di omissione, al risarcimento del danno».
Per maggiori informazioni e/o in presenza di un problema analogo, contatta lo studio legale Raimondo.