Tra il 2022 e il 2024 sia la Corte di Giustizia Europea che la Giustizia Italiana hanno riconosciuto importantissimi diritti a favore dei docenti precari assunti a tempo determinato con contratti annuali (fino al 30 giugno ovvero 31 agosto). In questo articolo lo studio legale Raimondo chiarisce lo stato dell’arte e la documentazione occorrente per tutelare i propri diritti nelle sedi competenti.
Bonus Carta Docenti
La carta dei docenti elettronica da 500,00 € annui, c.d. bonus carta docente, è stato introdotto dall’art. 1 c. 121 l. n. 107/2015, per consentire al personale docente di sostenene la formazione e l’aggiornamento professionale. Tuttavia, questo diritto era stato limitato al solo personale docente assunto a tempo indeterminato.
L’esclusione dei docenti precari costituisce un’illegittima discriminazione, atteso che gli artt. 63 e 64 del CCNL di categoria, nel disciplinare gli obblighi di formazione del personale docente, non distingue tra personale di ruolo e personale non di ruolo; la normativa in parola viola, perciò, il principio di non discriminazione tra personale di ruolo e personale assunto con contratti di lavoro a termine previsto dall’Accordo Quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, così come affermato dalla Corte di Giustizia UE con ordinanza 18.05.2022, nella causa C-450/21.
Dello stesso avviso anche la Corte di Cassazione che, nella sentenza n. 29661 del 27/10/2023, ha specificato che tale diritto sussiste per tutti i docenti supplenti con incarico annuale (quindi con termine al 31 agosto) o fino alla conclusione delle attività didattiche (quindi con termine al 30 giugno). I Tribunali di Padova e Vicenza, inoltre, hanno specificato che per l’effettiva comparabilità tra docenti a termine e di ruolo, ai fini del rimborso in parola, vanno svolti almeno 5 mesi (150 giorni) di prestazione lavorativa nell’anno scolastico oggetto della domanda.
Attenzione: il docente deve restare iscritto nelle graduatorie, altrimenti, qualora si fosse cancellato, potrebbe agire solo per il risarcimento del danno in via equitativa nella misura stabilita dal Giudice.
La prescrizione, ossia il termine entro il quale può essere vantato il diritto a ricevere gli arretrati non pagati, è pari a 5 anni. Non ha alcun rilievo l’omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero: il diritto esiste a prescindere da tutto ciò. Nel caso, invece, in cui l’unico rimedio sia il risarcimento del danno (per i docenti cancellati dalle graduatorie) la prescrizione è decennale.
Lo studio legale Raimondo sta curando diversi casi relativi al bonus carta docenti e qualora vi siano più colleghi che lavorano in plessi ricadenti nella medesima circoscrizione (competenza territoriale), sarà possibile effettuare un unico ricorso cumulativo.
Indennità per ferie non godute
Le ferie sono un diritto fondamentale per ogni lavoratore, tutelate dall’art. 36 della Costituzione italiana. Il loro scopo primario è quello di consentire il recupero delle energie psicofisiche e, per questo motivo, sono considerate irrinunciabili. Eppure, fino a poco tempo fa questo diritto era ritenuto non monetizzabile per espressa previsione legislativa, poi finalmente travolta dalle decisioni della giurisprudenza comunitaria e di legittimità.
Con l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 16715 del 17/06/2024 è stato stabilito che i docenti a tempo determinato non possono essere considerati automaticamente in ferie nei giorni di sospensione delle lezioni (ad es. vacanze natalizie, pasquali e periodo che intercorre tra la fine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno) a meno che abbiano ricevuto una comunicazione formale dal Dirigente Scolastico e/o ne abbiano fatto richiesta scritta.
Pertanto, si ha diritto ad una indennità sostitutiva qualora i docenti:
- non abbiano ricevuto alcuna comunicazione o invito formale dal Dirigente Scolastico in merito alla modalità di fruizione delle ferie e, nel contempo, non abbiano ricevuto alcuna comunicazione formale in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire e che, se l’interessato non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest’ultima si verifica nel corso di un simile periodo;
- non ne abbiano fatto richiesta per iscritto;
- abbiano ancora delle ferie residue non godute dopo la fine delle lezioni;
Ma non solo: nell’ordinanza n. 29844 del 12/10/2022, la Suprema Corte ha specificato che spetta all’amministrazione provare di aver esercitato la sua capacità organizzativa in modo da assicurare che le ferie fossero effettivamente godute. Quindi se il Ministero dell’Istruzione non prova di aver invitato il docente a fruire delle ferie durante i periodi di sospensione, e se il docente non risulta averle mai chieste, scatta il diritto alla indennità sostitutiva per le ferie non godute.
Dello stesso avviso la Corte di Giustizia Europea che, con la sentenza del 18 gennaio 2024, nella causa C-218/22, ha dichiarato che “L’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, e l’articolo 31,paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un’indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell’ultimo anno di impiego sia negli anni precedenti e non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro,
qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia dimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà”.
Il diritto alla indennità si prescrive in 10 anni, quindi è possibile chiedere il pagamento delle ferie non godute per tutti i contratti stipulati nell’ultimo decennio.
La documentazione occorrente per valutare la percorribilità dell’azione legale: copia estratti ferie godute (da richiedere presso gli istituti scolastici) e copia dei contratti sottoscritti.
Anche per questa problematica – come per il bonus carta docenti – lo studio legale Raimondo sta curando diversi casi e può seguire il docente in tutto il percorso sia stragiudiziale che giudiziale (effettuabile anche collettivamente laddove vi siano più docenti che lavorano in plessi ricadenti nella medesima circoscrizione – competenza territoriale).