Con la recente sentenza n. 14/2022, il Giudice di Pace di Avellino ha condannato Poste Italiane al pagamento dei maggiori interessi nei confronti di un piccolo risparmiatore. Quest’ultimo, rappresentato dallo studio legale Raimondo, aveva contestato gli interessi di un Buono Fruttifero Postale trentennale serie Q/P, emesso nel 1989, stante il diverso rendimento stampigliato sul retro del titolo. La discrepanza si è generata a causa del secondo timbro recante le percentuali che, impresso sulla tabellina originale recante i rendimenti in Lire, ha aggiornato correttamente soltanto i saggi dei primi 20 anni, non modificando gli interessi degli ultimi dieci anni per i quali il risparmiatore pretendeva l’importo indicato dalla dicitura in Lire (vedi immagine in basso).
Il Giudice di Pace di Avellino, sulla scorta dei precedenti in Cassazione (e in attesa dell’ennesimo nei prossimi mesi), ha condannato il comportamento di Poste, uniformandosi a tante altre decisioni di uffici giudiziari in tutta Italia:
Secondo il Giudicante: “La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha recentemente affermato che la discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni postali offerti in sottoscrizione dall’ufficio ai richiedenti può rilevare per eventuali profili di responsabilità interna all’amministrazione, ma non può far ritenere che l’accordo negoziale, in cui pur sempre l’operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni. La giurisprudenza di merito pacificamente ritiene non potersi ritenere che il richiedente i buoni fruttiferi postali, al momento della sottoscrizione degli stessi, doveva essere edotto di condizioni diverse da quelle a lui prospettate mediante la consegna dei titoli così formulati e che pertanto il contrasto tra le condizioni apposte sul titolo e quelle stabilite dal D.M. che ne disponeva l’emissione deve essere risolto dando prevalenza alle prime.
Pertanto, nel caso di cui al presente giudizio, la misura degli interessi modificati e corrispondenti alla nuova serie “Q/P” risulta stabilita nel timbro, leggibile sul retro del buono, apposto successivamente all’entrata in vigore del D.M. 13.6.1986, solo fino al 20° anno, pur a fronte di una durata trentennale dello stesso, mentre per il successivo periodo dal 21° al 30° anno, in assenza di modifica, la liquidazione deve avvenire secondo quanto testualmente previsto dal titolo nell’originaria stampigliatura posta sul retro del buono. Quindi, per il periodo successivo a quello stabilito dal decreto, dal 21° anno al 30° anno, in assenza di modifica, la liquidazione deve avvenire secondo quanto testualmente previsto dal titolo”.
Chi è in possesso di BFP trentennali serie Q/P emessi dal 1 luglio 1986 in poi, per maggiori informazioni può contattare lo studio legale a questi recapiti:
Mail: avv.feliceraimondo@gmail.com
Tel: 0873 656238