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Buoni fruttiferi postali prescritti e mancata consegna del Foglio Informativo: il Collegio di Coordinamento ABF fissa i principi (in attesa che si pronunci la Cassazione)

19 Febbraio 2026 In Diritto bancario, Diritto dei consumatori, News
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Commento alla decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 11113 del 16 dicembre 2025

1. Premessa: il quadro tracciato dalle ordinanze della Cassazione

Con un precedente contributo pubblicato su questo sito, avevamo dato conto delle ordinanze interlocutorie nn. 21813/2025 e 18829/2025 con le quali la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha rimesso alla pubblica udienza due questioni fondamentali in materia di buoni fruttiferi postali: da un lato, il criterio di applicazione della ritenuta fiscale sui rendimenti (cassa vs. competenza); dall’altro, le conseguenze della mancata consegna del Foglio Informativo Analitico al sottoscrittore e la configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo a Poste Italiane.

Le udienze pubbliche non sono state ancora celebrate e le relative sentenze restano, pertanto, attese. Nondimeno, il contenzioso seriale in materia prosegue senza sosta davanti a tutti gli uffici giudiziari nazionali e, parallelamente, innanzi all’Arbitro Bancario Finanziario. Proprio in quest’ultimo ambito è intervenuta, con decisione pubblicata il 2 febbraio 2026, una pronuncia di primaria importanza.

Il Collegio di Coordinamento dell’ABF, con la decisione n. 11113 del 16 dicembre 2025 (Pres. Sirena, Rel. Tina), ha enunciato per la prima volta una serie articolata di principi di diritto sulla questione degli obblighi informativi gravanti su Poste Italiane in relazione ai buoni fruttiferi postali prescritti: vale a dire, proprio la medesima materia che la Cassazione ha ritenuto meritevole di trattazione in pubblica udienza con l’ordinanza n. 18829/2025. Si tratta di una decisione destinata a fungere da riferimento vincolante per tutti i Collegi territoriali dell’ABF e che, per la profondità dell’analisi condotta, si candida a interlocutore privilegiato della futura pronuncia della Suprema Corte.


2. Il caso concreto

La vicenda trae origine dal ricorso di un risparmiatore intestatario di un buono fruttifero postale della serie AA4 (n. progressivo *106), sottoscritto il 9 maggio 2002. I buoni appartenenti a tale serie hanno durata settennale e, di conseguenza, il titolo in questione è venuto a scadenza il 9 maggio 2009, con prescrizione decennale maturata al 31 dicembre 2019.

Al momento della richiesta di rimborso, Poste Italiane ne ha rifiutato la liquidazione opponendo l’intervenuta prescrizione. Il risparmiatore ha, dunque, adito l’ABF lamentando la mancata consegna di documentazione informativa e/o integrativa al momento della sottoscrizione, circostanza che avrebbe precluso la possibilità di individuare con precisione i tempi di riscossione e di prescrizione del titolo. Ha chiesto, in via principale, il rimborso del capitale e, in via subordinata, il risarcimento del danno per il comportamento illegittimo dell’intermediario.

Poste Italiane ha resistito al ricorso eccependo, tra l’altro, che la disciplina dei BFP, in quanto meri titoli di legittimazione, si forma sulla base delle risultanze cartolari integrate dalle pertinenti previsioni normative; che la copia cartacea riportava la tipologia “Buono Postale Fruttifero a Termine”; che il diritto al rimborso si prescrive entro dieci anni dalla scadenza; e che, in definitiva, nessun legittimo affidamento sulla imprescrittibilità del diritto poteva essere sorto in capo al sottoscrittore.

Il Collegio territoriale rimettente ha sottoposto all’esame del Collegio di Coordinamento due questioni distinte ma interconnesse.


3. Questione A: la mancata consegna del Foglio Informativo non incide sul dies a quo della prescrizione

La prima questione attiene all’individuazione del dies a quo del termine prescrizionale nell’ipotesi in cui il Foglio Informativo non sia stato consegnato al risparmiatore. Il Collegio di Coordinamento affronta il tema con un percorso argomentativo rigoroso, che muove dall’esame dell’art. 2935 c.c. e dalla consolidata giurisprudenza di legittimità sulla portata del concetto di “impossibilità di far valere il diritto”.

La risposta del Collegio è netta: la mancata consegna del Foglio Informativo non impedisce all’intermediario di eccepire la prescrizione e non incide sulla decorrenza del relativo termine, che resta ancorato alla scadenza del buono.

Il ragionamento si articola su diversi piani.

3.1 L’oggettiva conoscibilità del diritto al rimborso

Il Collegio osserva che il risparmiatore è sempre nella condizione oggettiva di conoscere l’esistenza del proprio diritto al rimborso del BFP, sia al momento della sottoscrizione sia successivamente in costanza di rapporto, anche in assenza del Foglio Informativo. La mancata consegna del documento non costituisce, infatti, un impedimento o un ostacolo oggettivo all’esercizio del diritto di credito, ma rende, al più, maggiormente difficoltoso e oneroso — rispetto all’obiettivo di una piena informativa perseguito dal legislatore — l’effettiva conoscenza da parte del sottoscrittore delle caratteristiche dell’investimento. Non si tratta, in altre parole, di una “causa giuridica” ostativa all’esercizio del diritto ai sensi dell’art. 2935 c.c.

A sostegno di questa conclusione, il Collegio richiama la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui «l’impossibilità di far valere il diritto che, ai sensi dell’art. 2935 cod. civ., è fatta consistere in un fatto impeditivo, riguarda solo gli impedimenti di natura legale all’esercizio del diritto medesimo» (cfr. Cass. nn. 13343/2022, 3584/2012, 21945/2005; in questi termini, puntualmente, Cass. 30 luglio 2025, n. 21905), «non già, dunque, l’incertezza circa le modalità di esercizio di quest’ultimo».

3.2 Il rigetto del principio di relativizzazione del dies a quo

Il Collegio prende inoltre posizione sul “principio di relativizzazione del dies a quo del termine di prescrizione”, richiamato nell’ordinanza di rimessione sulla scorta di un orientamento della giurisprudenza di merito. Secondo tale principio — che trae ispirazione dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE — il decorso della prescrizione andrebbe individuato nel momento in cui il consumatore ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del proprio diritto.

Il Collegio ne esclude la pertinenza, evidenziando che tale criterio trova applicazione nell’ambito delle azioni di risarcimento del danno (contrattuale o extracontrattuale), dove ciò che rileva è la conoscenza, o l’oggettiva conoscibilità, di un elemento costitutivo (il danno o l’accertamento di una condotta illegittima del professionista). Nel caso dei BFP, invece, l’oggettiva conoscibilità dell’esistenza stessa del diritto al rimborso sussiste sempre, anche in assenza del Foglio Informativo.

3.3 La portata dell’ordinanza Cass. n. 21905/2025

Merita attenzione il richiamo del Collegio all’ordinanza della Cassazione n. 21905 del 30 luglio 2025 — provvedimento cronologicamente successivo alle ordinanze interlocutorie nn. 18829 e 21813 — la quale, pur senza affrontare ex professo la questione degli obblighi informativi, ha ribadito che «la mancata consegna del foglio informativo analitico potrebbe aver reso, al più, maggiormente difficoltoso venire a conoscenza della scadenza dei buoni, ma non impossibile, atteso che sarebbe stato sufficiente recarsi presso un qualsiasi ufficio postale o, magari, effettuare una ricerca finalizzata a consultare la Gazzetta Ufficiale per verificare i termini di scadenza dei buoni medesimi (e, conseguentemente, quello di prescrizione)».

Questa pronuncia della Cassazione, sebbene resa in un giudizio diverso da quelli oggetto delle ordinanze interlocutorie rimesse a pubblica udienza, offre un significativo obiter dictum che il Collegio ABF ha prontamente recepito e valorizzato.


4. Questione B: la responsabilità per mancata consegna del Foglio Informativo

La seconda — e più complessa — questione affrontata dal Collegio di Coordinamento riguarda la configurabilità di una responsabilità risarcitoria dell’intermediario per violazione degli obblighi informativi, anche con riferimento alla fase esecutiva del rapporto contrattuale. È questa la questione che interseca più direttamente il thema decidendum dell’ordinanza interlocutoria della Cassazione n. 18829/2025, e sulla quale il Collegio sviluppa un’analisi particolarmente articolata.

4.1 L’insussistenza di un obbligo di avviso sull’imminente prescrizione

Il Collegio esclude, in primo luogo, che in capo a Poste Italiane sussista un obbligo di avvisare il sottoscrittore dell’imminente o prossimo decorso del termine di prescrizione. La decisione richiama espressamente la giurisprudenza della Cassazione secondo cui «né il dovere di correttezza di cui all’art. 1175 c.c., né quello di buona fede di cui all’art. 1375 c.c., impongono al creditore di avvertire il debitore dell’imminente scadenza del termine di prescrizione del diritto di credito» (Cass. 26 settembre 2018, n. 23069).

Il ragionamento del Collegio è stringente: l’imposizione di un tale obbligo svilirebbe l’istituto stesso della prescrizione, privandolo completamente di ogni funzione. Se il debitore fosse tenuto ad avvisare il creditore, quest’ultimo verosimilmente eviterebbe sempre la prescrizione, e ove non lo facesse il debitore sarebbe obbligato al risarcimento del danno pari al credito perduto. Il risultato paradossale sarebbe un meccanismo risarcitorio perpetuo e a cascata, che svuoterebbe di significato l’istituto della prescrizione estintiva.

Nella medesima prospettiva, il Collegio ritiene che neppure il provvedimento sanzionatorio emesso dall’AGCM (PS 11287, confermato dal T.A.R. Lazio il 1° settembre 2025) — con cui Poste è stata sanzionata per pratica commerciale scorretta consistente nell’aver omesso azioni informative preventive sullo spirare del termine di prescrizione — costituisca il fondamento per il riconoscimento di una responsabilità contrattuale. La fattispecie “condotta commerciale scorretta”, precisa il Collegio, non necessariamente coincide con la violazione di un’obbligazione contrattuale.

4.2 L’obbligo di consegna del Foglio Informativo come obbligo permanente

L’aspetto più innovativo della decisione risiede nella qualificazione dell’obbligo di consegna del Foglio Informativo come obbligo non circoscritto al momento della conclusione del contratto, ma permanente per tutta la durata del rapporto negoziale.

Il Collegio opera un’attenta distinzione tra l’informativa precontrattuale e l’obbligo di consegna del Foglio Informativo. L’informativa precontrattuale — chiaramente funzionale alla formazione di un consenso informato — è garantita dalla pubblicità nei locali aperti al pubblico e dalla pubblicazione su quotidiani a diffusione nazionale (art. 6, D.M. 19 dicembre 2000; art. 6, comma 1, D.M. 6 ottobre 2004). L’obbligo di rilasciare al sottoscrittore il Foglio Informativo (insieme al titolo), invece, è funzionale a garantire una completa ed effettiva conoscenza delle caratteristiche dell’investimento già effettuato e, in definitiva, al successivo esercizio dei diritti derivanti dal contratto.

Da questa distinzione funzionale discende, secondo il Collegio, che l’obbligo dell’intermediario non è limitato al solo momento della conclusione del contratto, ma — finché l’intermediario non vi provvede — «permane e perdura per tutta la durata del rapporto negoziale (i.e., fino alla scadenza del buono) e — è bene precisare — fino al momento in cui il sottoscrittore può esercitare utilmente il proprio diritto». Qualora l’intermediario non abbia provveduto al momento della sottoscrizione, è pur sempre tenuto ad adempiere — seppur tardivamente — all’obbligo di fornire al cliente la documentazione contrattuale relativa all’investimento realizzato.

Questa ricostruzione risulta particolarmente significativa: il Collegio riconduce l’obbligo di consegna del Foglio Informativo agli artt. 3, D.M. 19 dicembre 2000 e 6, D.M. 6 ottobre 2004, qualificandolo come un obbligo specifico di fonte normativa — «espressione ed attuazione di quei principi generali di correttezza e buona fede» (così anche App. Milano, 1° agosto 2025, n. 2388) — che integra in ogni caso il contenuto del regolamento negoziale ai sensi dell’art. 1374 c.c.

4.3 La natura e la misura del danno risarcibile

Il Collegio di Coordinamento enuncia poi principi di grande rilievo pratico sulla quantificazione del danno risarcibile derivante dalla violazione dell’obbligo informativo.

In primo luogo, viene chiarito che il danno non si identifica con la perdita integrale del capitale e degli interessi maturati sul BFP. Il pregiudizio si produce — precisa il Collegio — non con l’estinzione del diritto di credito al rimborso, ma con il rifiuto dell’intermediario di rimborsare i buoni prescritti (conf. App. Milano, 1° agosto 2025, n. 2388; App. Catania, 10 marzo 2025, n. 353; Trib. Napoli, 7 aprile 2025, n. 3478; Trib. Monza, 4 giugno 2025, n. 1124).

In secondo luogo — e questo è il profilo di maggiore delicatezza — il Collegio ritiene che il risarcimento non sia automaticamente integrale. Occorre, infatti, tenere conto della contribuzione della condotta inerte del cliente al verificarsi dell’evento estintivo (l’estinzione del diritto), da valutarsi in ragione delle circostanze del caso concreto. L’obbligo informativo del legislatore è finalizzato a garantire una conoscenza completa, agevole e meno onerosa delle caratteristiche dell’investimento; la sua violazione non può, tuttavia, privare di ogni conseguenza e rilevanza l’inadempimento dell’intermediario, neppure a fronte dell’inerzia dello stesso sottoscrittore.

Il Collegio individua, dunque, il parametro risarcitorio nella «ridotta probabilità» che il sottoscrittore si sia attivato per interrompere la prescrizione ed incassare il BFP. Si tratta, sul piano dogmatico, di una declinazione del danno da perdita di chance: non il danno-evento (la prescrizione), ma il danno-conseguenza rappresentato dalla ridotta probabilità di un tempestivo esercizio del diritto al rimborso.

In ragione dello stato di incertezza che caratterizza il collegamento causale, il Collegio precisa che non può escludersi — a seconda delle specifiche circostanze del caso — il riconoscimento di un risarcimento integrale o pressoché integrale del danno, qualora l’esercizio del diritto al rimborso possa considerarsi pressoché certo.


5. I principi di diritto enunciati

La decisione si chiude con l’enunciazione di principi di diritto destinati a orientare tutti i Collegi territoriali dell’ABF. In sintesi:

a) La mancata consegna al sottoscrittore del Foglio Informativo, al momento dell’acquisto dei BFP e successivamente in costanza di rapporto, non impedisce all’intermediario di eccepire l’intervenuta prescrizione, che decorre dalla scadenza del BFP.

b) Fino al giorno in cui il diritto al rimborso di un BFP non sia prescritto, permane l’obbligo dell’intermediario di consegnare al sottoscrittore il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell’investimento.

c) L’omissione dell’intermediario: i) pregiudica il diritto e l’interesse del sottoscrittore ad una completa, agevole e meno onerosa informazione sulle caratteristiche dell’investimento effettuato, funzionale all’effettivo esercizio del diritto al rimborso del BFP prima del decorso del relativo termine di prescrizione; ii) obbliga l’intermediario al risarcimento del danno conseguente alla ridotta probabilità che il sottoscrittore si attivi per interrompere la prescrizione e incassare il BFP.


6. Riflessioni e raccordo con le ordinanze della Cassazione

La decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 11113/2025 rappresenta, ad oggi, la presa di posizione istituzionale più completa e strutturata sulla questione dei BFP prescritti per mancata informativa. Intervenendo prima della pronuncia della Cassazione sulle ordinanze interlocutorie nn. 18829 e 18833/2025, il Collegio ha di fatto anticipato il proprio orientamento su una materia che attende da tempo un inquadramento definitivo.

La soluzione adottata si colloca in una posizione intermedia tra le due tesi estreme che hanno caratterizzato il contenzioso di merito: quella che nega qualsivoglia rilievo alla mancata consegna del Foglio Informativo (ritenendo la prescrizione opponibile in ogni caso senza conseguenze risarcitorie) e quella — più favorevole al risparmiatore — che riconduce la mancata informativa a una causa impeditiva della prescrizione o, comunque, ne ricava un diritto al rimborso integrale a titolo risarcitorio.

Il Collegio riconosce e valorizza l’inadempimento dell’intermediario (la violazione dell’obbligo ex lege di consegna del Foglio Informativo), ma ne circoscrive le conseguenze risarcitorie attraverso il filtro del nesso causale e del concorso di colpa del sottoscrittore. Il risultato è un modello risarcitorio fondato sulla perdita di chance che, per sua natura, impone una valutazione caso per caso e potrebbe condurre, nelle ipotesi più favorevoli al risparmiatore, a un risarcimento integrale.

Quanto al raccordo con le questioni pendenti in Cassazione, è opportuno evidenziare che:

– Sulla questione della prescrizione (ordinanza n. 18829/2025): il Collegio ABF ha preso una posizione chiara, che contrasta con l’orientamento di quella parte della giurisprudenza di merito — richiamata anche nella stessa ordinanza interlocutoria — secondo cui l’ignoranza della scadenza del buono, derivante dall’inadempimento informativo di Poste, costituirebbe una causa giuridica impeditiva della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c. Per il Collegio ABF, la prescrizione decorre sempre dalla scadenza del BFP, a prescindere dalla consegna del Foglio Informativo; la tutela del sottoscrittore si sposta interamente sul piano risarcitorio.

– Sulla questione della ritenuta fiscale (ordinanza n. 21813/2025): la decisione del Collegio di Coordinamento non affronta tale profilo, che resta integralmente affidato alla futura pronuncia della Cassazione in pubblica udienza.


7. L’applicazione al caso concreto

Nella specie, il Collegio ha applicato i principi enunciati al caso del risparmiatore titolare del BFP serie AA4 da € 500,00. Accertata la violazione dell’obbligo di cui all’art. 3, D.M. 19 dicembre 2000, e ritenuto che la mancata consegna del Foglio Informativo abbia pregiudicato l’interesse e il diritto del sottoscrittore ad una completa informazione, riducendo la probabilità di un tempestivo esercizio del diritto al rimborso, il Collegio ha determinato il risarcimento in via equitativa nella somma complessiva di € 600,00 (importo superiore al capitale sottoscritto), rigettando la richiesta subordinata di rivalutazione monetaria.

Il dato è significativo: in un caso in cui il BFP aveva un valore nominale di € 500,00, il risarcimento equitativamente determinato è stato fissato in € 600,00, pari al 120% del capitale, a riprova che il modello della perdita di chance adottato dal Collegio non si traduce necessariamente in un risarcimento irrisorio, ma può — nelle circostanze del caso — condurre a una liquidazione sostanzialmente satisfattiva.


8. Conclusioni e prospettive

La decisione n. 11113/2025 del Collegio di Coordinamento ABF segna un punto di riferimento per l’intera materia dei buoni fruttiferi postali prescritti. I principi in essa enunciati si impongono a tutti i Collegi territoriali e forniscono ai risparmiatori, ai difensori e agli intermediari un quadro di riferimento finalmente organico.

Restano, tuttavia, aperti interrogativi di primaria importanza. Il primo riguarda la compatibilità dell’impostazione del Collegio ABF con la futura pronuncia della Cassazione sulla medesima materia: è possibile che la Suprema Corte adotti un criterio diverso — più o meno favorevole al risparmiatore — rispetto a quello della perdita di chance delineato dal Collegio di Coordinamento. Il secondo attiene alla concreta applicazione del modello risarcitorio nei singoli casi: l’ampiezza della discrezionalità nella valutazione equitativa del danno potrebbe generare difformità tra i diversi Collegi territoriali, riproducendo — sia pure in termini attenuati — quella eterogeneità che le decisioni di coordinamento mirano a contenere.

Lo Studio, come sempre, continuerà a monitorare con la massima attenzione l’evoluzione giurisprudenziale in materia — tanto in sede di legittimità quanto dinanzi all’ABF — aggiornando tempestivamente i propri assistiti sugli sviluppi futuri.


Il presente contributo ha carattere meramente informativo e divulgativo e non costituisce parere legale. Per una valutazione della propria specifica situazione in relazione a buoni fruttiferi postali prescritti o alla ritenuta fiscale, lo studio legale Raimondo offre consulenze su misura. Contattaci per avere maggiori informazioni.


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