Bologna Inter, stagione 2021/22, è stata una partita molto chiacchierata non solo per il risultato nel recupero (con la vittoria degli emiliani su clamoroso errore di Radu) ma soprattutto per i motivi che hanno riguardato il rinvio della gara, originariamente fissata per il 6 gennaio 2022 e poi disputata soltanto il 27 aprile 2022 a causa delle azioni giudiziarie intraprese dall’Inter che ha cercato di tutelare i suoi interessi dinanzi ai Tribunali Sportivi per ottenere il 3-0 a tavolino. Ma cosa era successo?
In data 6 gennaio 2022, alle ore 12.30, era in programma la gara Bologna-Inter valida per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie A Tim stagione 2021/2022.
In data 5 gennaio 2022, quindi il giorno prima della partita, il Bologna inviava alla Lega Nazionale Professionisti Serie A istanza con la quale comunicava di non poter disputare la gara, allegando una documentazione, proveniente dalla AUSL di Bologna, in base alla quale, a causa del COVID, i componenti del proprio gruppo squadra avrebbero dovuto osservare, a seconda della situazione di ciascuno, un periodo o di isolamento per giorni 7/10 o di stretta sorveglianza con obbligo di indossare la mascherina per 5 giorni o, infine, di quarantena domiciliare, per giorni 5 o per giorni. Nelle conclusioni della medesima nota, la AUSL aveva precisato che “per tutto quanto sopra… tutti i componenti del gruppo squadra” non avrebbero potuto “partecipare ad eventi sportivi ufficiali per almeno 5 giorni fino al 09/01/2022″.
I ricorsi della Lega Serie A e le vittorie al TAR… ad eccezione del Bologna
Nei primi giorni del 2022 molte ASL adottarono dei provvedimenti amministrativi che, di fatto, avrebbero potuto paralizzare il campionato italiano. In particolare, le ASL di Torino, Udine, Salerno e Bologna avevano – accertati, all’interno del “Gruppo Squadra” alcuni casi di positività al COVID-19 – disposto il divieto di allontanamento dal domicilio di tutti gli appartenenti al gruppo, prescrivendo l’obbligo di isolamento per i soggetti positivi al tampone e, al contempo, il divieto generalizzato di allontanamento dal domicilio per i soggetti asintomatici (vaccinati e non vaccinati – Link dell’articolo dell’avv. Chiariello).
Avverso questo provvedimento – che, obbligando tutti i componenti tesserati del “Gruppo Squadra” a non allontanarsi dal proprio domicilio, di fatto comportava l’impossibilità per le squadre professionistiche di partecipare ad alcune partite di campionato, all’inizio di questo nuovo anno – proponeva impugnazione, avanti i competenti Tribunali Amministrativi, la Lega Nazionale Professionisti Serie A.
Le doglianze di quest’ultima venivano accolte dal Tar piemontese, campano e friulano, che con decreti in sede cautelare decidevano di sospendere i provvedimenti delle Asl, ritenendoli, ad un primo sommario esame, illegittimi e violativi della normativa statale.
In particolare, la illegittimità dei vari provvedimenti veniva individuata nella circostanza che le Asl “avevano confinato nel proprio domicilio dal 5 al 9 gennaio 2022, periodo in cui sono programmate due giornate di campionato, non soltanto i soggetti sottoposti ex lege a quarantena, ma anche i soggetti sottoposti al regime di autosorveglianza disciplinato dall’art. 2 del d.l. n. 229 del 2021, non consentendo alle squadre di “mettersi in bolla” secondo le modalità stabilite dalla circolare ministeriale del 18 giugno 2020 e vietando, di fatto, l’attività agonistica nel periodo considerato.”
Inoltre, osservato scrupolosamente quanto disposto nella Circolare del Ministero della Salute del 18 Giugno 2020 (vale a dire effettuazione di test nel giorno della gara) non era ravvisabile un concreto pericolo di danno alla salute pubblica.
Di contrario avviso, rispetto a quanto fin qui descritto, è il Tar dell’Emilia che, attinto da omologo ricorso, con decreto n. 5/2022, lo respingeva, in quanto “nell’attuale, straordinaria , grave e tuttora irrisolta(da due anni) emergenza sanitaria risulta necessariamente prevalente -nella presente fase processuale d’urgenza- la tutela dell’interesse pubblico fondamentale alla salvaguardia della sicurezza sanitaria collettiva rispetto all’interesse privato, economico e sportivo fatto valere in giudizio”.
E’ bene precisare che, tuttavia, come affermava Repubblica (Link), le motivazioni legate al rigetto del ricorso amministrativo nel caso del Bologna erano legate al mancato completamento del ciclo vaccinale (terza dose, c.d. booster) da parte dei giocatori del club emiliano. Quindi il provvedimento dell’ASL, in quel caso, è stato ritenuto legittimo dal TAR dell’Emilia.
Le motivazioni del Collegio di Garanzia
Le azioni giudiziarie del club nerazzurro sono arrivate fino all’ultima istanza della giustizia sportiva che pochi giorni fa ha depositato le motivazioni, ribadendo un orientamento ormai consolidato che dovrebbe definitivamente scoraggiare qualsiasi tipo di ricorso sul punto (a meno che tali azioni non abbiano scopo dilatorio, ossia rimandare nel tempo la decisione e quindi la disputa della gara).
Il Collegio di Garanzia ha ricordato che già nelle note decisioni 7 gennaio 2021, n. 1, e 19 novembre 2021, n. 101 (Link) ha ritenuto che gli atti amministrativi delle competenti Autorità sanitarie, adottati a causa dell’emergenza sanitaria da COVID 19, che impongano prescrizioni comportamentali o divieti che rendono impossibile la prestazione sportiva cui l’obbligato sarebbe invece tenuto in forza delle norme federali, costituiscono ex se una causa di impedimento per forza maggiore allo svolgimento di una gara, ai sensi dell’art. 55, comma 2, NOIF FIGC, essendo tali atti amministrativi una fonte normativa superiore rispetto alle norme federali e non essendo tali atti sindacabili né disapplicabili dalla giustizia sportiva.
La circostanza che nell’ordinamento giuridico sia stato emesso da una autorità amministrativa un provvedimento interdittivo allo svolgimento della manifestazione sportiva costituisce, dunque, di per sé, una legittima causa di forza maggiore. Alla stregua di tale principio, nel caso in esame, il Giudice Sportivo, tenuto conto che il Bologna già il giorno prima della data fissata per lo svolgimento della gara aveva comunicato l’esistenza del provvedimento interdittivo della AUSL, ha correttamente quindi ritenuto che, secondo l’ordinamento sportivo, “il dispositivo finale interdittivo del provvedimento della AUSL di Bologna” e, cioè, il passaggio in cui si dispone che “tutti i componenti del gruppo squadra (del Bologna n.d.r.) non potranno partecipare ad eventi sportivi ufficiali per almeno 5 giorni fino al 9/01/2021” – potesse di per sè “validamente costituire un caso di forza maggiore, declinato sotto le modalità dell’esimente per factum principis, trattandosi di determinazione non necessitata e non di per sé prevedibile”.
Quindi, secondo il Collegio di Garanzia, e al contrario di quanto affermava l’Inter, non era necessaria alcuna ulteriore attività da parte del Bologna davanti alla Giustizia Sportiva ai fini dell’applicazione della causa di forza maggiore.
Peraltro, in relazione alle prospettate censure di responsabilità (o corresponsabilità) del Bologna per l’accaduto, la Corte Sportiva di Appello nella sua motivazione ha anche aggiunto, esprimendo una valutazione di merito che non è censurabile davanti al Collegio di Garanzia, che dagli atti non emergeva alcun elemento dal quale si poteva evincere che il Bologna fosse responsabile di quanto accaduto.
Inoltre, la Corte Sportiva d’Appello ha osservato che eventuali indici sintomatici, anche solo in termini di non perfetta diligenza, di una qualche compartecipazione causale del sodalizio all’adozione o alla mancata rimozione del provvedimento amministrativo interdittivo avrebbero potuto al più assumere rilievo sotto il profilo della responsabilità disciplinare in ordine al rispetto dei Protocolli scientifico-sanitari FIGC o ai principi ed alle norme federali ed essere, quindi, oggetto di verifica da parte della Procura Federale, esulando dallo scrutinio del Giudice Sportivo e della Corte Sportiva d’Appello ai fini dell’operatività dell’esimente di cui all’art. 55 NOIF.
Peraltro – come pure giustamente rilevato dalla Corte Sportiva d’Appello – nel caso in esame le tempistiche della vicenda in oggetto difficilmente avrebbero consentito un’azione diversa da parte della resistente Bologna, in quanto il provvedimento della AUSL era stato emesso il 5 gennaio, mentre la gara di cui si discute era programmata per le ore 12,30 del giorno seguente.
Ma non solo: il Collegio di Garanzia ha censurato anche le doglianze del club nerazzurro che riguardavano il concetto di “Gruppo Squadra”. Infatti, l’Inter ha sostenuto che erroneamente la Corte Sportiva di Appello ha ritenuto di non doversi pronunciare sul secondo motivo di reclamo proposto dalla Società, volto a dimostrare l’illegittimità della decisione del Giudice Sportivo perché basata su circostanze solo presunte, non dimostrate e su una ricostruzione fattuale parziale e insufficiente, senza aver condotto alcuna indagine volta a verificare se il Bologna, indipendentemente dal provvedimento della AUSL e al di fuori del gruppo squadra di cui al medesimo provvedimento restrittivo, disponesse di almeno 7 tesserati in grado di scendere in campo il 6 gennaio 2022.
Il Collegio di Garanzia ha ribadito che il Giudice Sportivo, dinanzi al provvedimento dell’ASL competente per territorio, non si basa su circostanze presunte ma decide sulla base degli atti di causa, rilevando l’esistenza di un provvedimento amministrativo che – come già detto – costituisce il factum principis che determina una preclusione, per causa di forza maggiore, allo svolgimento della gara. Ergo, il Giudice Sportivo non doveva effettuare alcuna indagine ulteriore per verificare se il Bologna aveva un numero congruo di tesserati per poter disputare la gara, e il motivo viene spiegato chiaramente.
I Protocolli FIGC precisano che il gruppo squadra “è composto da tutti coloro che necessariamente operano a stretto contatto tra loro: calciatori/calciatrici, allenatori/allenatrici, massaggiatori, fisioterapisti, magazzinieri, altri componenti dello staff e naturalmente il/i Medico/i Sociale/i”.
Ne deriva che, nel caso di specie, l’acquisizione da parte del Giudice Sportivo della lista completa dei giocatori del Bologna positivi o dei contatti stretti trasmessa dal Bologna alla AUSL sarebbe stata del tutto ininfluente ai fini del riconoscimento o meno della causa di forza maggiore, dato che era stato bloccato tutto il gruppo squadra e non il gruppo atleti (Link) così come definito dalla FIGC che comprende “per le Società di Serie A, la lista di cui al CU FIGC n.83/A del 20 novembre 2014 e dal CU FIGC n. 76 del 21 giugno 2018, come eventualmente integrata, fino a concorrenza del numero complessivo di 25 calciatori inseriti, con le modalità previste dalla Lega di competenza”.
Secondo le nuove circolari rilasciate dal Ministero della Salute in data 18 gennaio 2022 (Link), infatti, con il raggiungimento di un numero di positivi superiore al 35% dei componenti del Gruppo Atleti viene bloccato l’intero Gruppo Squadra. In altri termini: se più del 35% dei calciatori risulta positivo, allora viene bloccato tutto il gruppo di persone che lavora con i calciatori e non soltanto quest’ultimi. Così facendo, come lo scrivente invocava già dal 2021, si è uniformata l’azione delle Autorità Sanitarie Locali che, sulla base di numeri oggettivi e senza distinzioni tra nord/centro/sud, dovrà bloccare la squadra solo in presenza di un numero di positivi superiori al 35% del Gruppo Atleti (cioè i 25 giocatori registrati per giocare il campionato). In quella eventualità il provvedimento dell’ASL, basandosi sulla circolare del Ministero della Salute, fonte di rango superiore rispetto alle normative federali, costituisce un caso di forza maggiore e quindi esonera i Giudici Sportivi da ulteriori indagini, consentendo il rinvio della partita e l’impossibilità di assegnare lo 0-3 a tavolino.
L’unica possibilità affinché una partita possa essere svolta senza pericoli per la salute pubblica è una positività del Gruppo Atleti inferiore al 35%. In quel caso lo Stato si “disinteressa” della questione, consentendo una piena operatività dei protocolli sportivi/sanitari (che erano, sono e resteranno fonti di rango subordinato rispetto alle circolari del Ministero della Salute).
Avv. Felice Raimondo