Hai ricevuto un verbale per eccesso di velocità e, leggendolo, trovi scritto che l’apparecchiatura era “approvata” con decreto ministeriale. Non “omologata”: approvata. Se la multa risale a una data anteriore al 12 luglio 2026, quel dettaglio lessicale vale più di quanto immagini, perché un autovelox non omologato non poteva legittimamente fondare l’accertamento. È il principio che avevo illustrato su queste pagine nell’aprile del 2024, commentando l’ordinanza n. 10505/2024 della Corte di Cassazione: L’autovelox deve essere omologato e tarato: in caso contrario il verbale è annullabile.
Da allora è cambiato molto. La Cassazione ha consolidato quell’orientamento con una serie di pronunce, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è intervenuto con un decreto che ha riscritto le regole, e si è creata una linea di demarcazione temporale netta. Prima di quella data una cosa, dopo un’altra. Vale la pena capire da che parte cade il tuo verbale.
Il quadro normativo: approvazione e omologazione non sono la stessa cosa
L’articolo 142, comma 6, del Codice della Strada dispone che, per l’accertamento del superamento dei limiti di velocità, costituiscono fonte di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate. La parola non è casuale, e l’articolo 192 del Regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495/1992) tiene distinti due procedimenti che hanno natura e finalità diverse: l’omologazione, che comporta una verifica tecnica sul prototipo e ne autorizza la riproduzione in serie, e l’approvazione, che è un passaggio amministrativo più snello e non richiede quel confronto con le prescrizioni tecniche regolamentari.
Per anni le due parole sono state usate come sinonimi nella prassi delle amministrazioni. Il Ministero, con circolari e pareri, sosteneva l’equivalenza. I Comuni installavano dispositivi muniti di semplice approvazione e i verbali riportavano quella dicitura senza che nessuno vi facesse caso.
Il 12 luglio 2026 è entrato in vigore il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 giugno 2026, n. 125, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell’11 luglio 2026. Il decreto disciplina finalmente caratteristiche, requisiti e procedure di omologazione, taratura e verifica di funzionalità dei misuratori di velocità. E all’articolo 6, fra le disposizioni transitorie, stabilisce che i dispositivi conformi ai prototipi approvati con i decreti elencati nel proprio Allegato B si intendono omologati ai fini del decreto stesso.
È una sanatoria, e va letta per quello che dice. L’elenco dell’Allegato B è testualmente rubricato come «elenco dei decreti di approvazione dei prototipi». Il Ministero, cioè, ha dovuto qualificare come omologati per legge dispositivi che, fino a quel momento, omologati non erano. E lo ha fatto con effetto dal 12 luglio 2026, senza alcuna clausola di retroattività.
La Cassazione più recente sull’autovelox non omologato
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. II civile, del 14 maggio 2026, n. 14285, è la pronuncia che meglio fotografa lo stato attuale della questione. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un ente locale contro l’annullamento di un verbale, applicando l’articolo 360-bis, primo comma, del codice di procedura civile: la norma che consente di chiudere in via preliminare le impugnazioni contrarie a un orientamento ormai consolidato.
Il principio è formulato in modo secco. L’approvazione preventiva del prototipo non è equipollente, sul piano giuridico, all’omologazione ministeriale prescritta dall’articolo 142, comma 6, del Codice della Strada, trattandosi di procedimenti che l’articolo 192 del Regolamento distingue per natura e finalità. Le apparecchiature prive di omologazione non possono quindi fondare validamente l’accertamento, con conseguente illegittimità del verbale.
Due aspetti di quella decisione meritano attenzione. Il primo è che la Corte ha respinto in modo esplicito la difesa fondata su pareri e circolari ministeriali: un atto amministrativo non può modificare il contenuto di una norma primaria, e l’interpretazione che l’amministrazione dà di sé stessa non vincola il giudice. Il secondo è la valutazione della condotta processuale dell’ente, censurata per aver insistito su una tesi ripetutamente disattesa.
Va detto con onestà che l’orientamento, benché maggioritario, non è unanime. Nella primavera del 2026 la stessa sezione ha reso una pronuncia di segno diverso, valorizzando la taratura periodica come elemento sufficiente a dimostrare l’affidabilità dello strumento. La lettura più accreditata è che quella decisione non affermi l’equivalenza fra i due istituti, ma si limiti a una diversa valutazione probatoria nel caso concreto. Resta il fatto che chi contesta un autovelox non omologato deve mettere in conto che l’ente potrà invocarla, e che la questione potrebbe finire davanti alle Sezioni Unite.
Sul punto della taratura, invece, la giurisprudenza non è mutata rispetto a quanto scrivevo nel 2024: la verifica periodica almeno annuale resta obbligatoria, e in caso di contestazione spetta all’amministrazione dimostrarne l’esecuzione mediante certificazione, non con il semplice verbale.
Cosa succede nella pratica
La prima cosa che accade è che il verbale confessa da solo il problema. Basta leggerlo: se contiene la formula «approvazione del Ministero dei Trasporti decreto n. …» e nulla dice dell’omologazione, il vizio è già agli atti. Non servono perizie, non serve un tecnico. Serve leggere.
La seconda è che il Comune, quasi sempre, risponde allo stesso modo: allega il decreto di approvazione, richiama la circolare ministeriale, sostiene che l’apparecchio era regolarmente censito sulla piattaforma del Ministero. Il censimento, però, attesta l’esistenza del dispositivo, non il titolo che ne legittima l’uso. Sono due piani diversi.
La terza, ed è quella che vedo più spesso rovinare pratiche altrimenti solide, riguarda gli errori dell’automobilista nei primi giorni. Molti pagano la multa in misura ridotta convinti di “chiudere la questione”. Il pagamento rende inammissibile ogni impugnazione ma non cancella la decurtazione dei punti né l’eventuale sospensione della patente: si versa la somma e si perde comunque il documento. Altri presentano ricorso al Prefetto senza sapere che la scelta preclude quella giudiziaria, e che in caso di rigetto la sanzione viene raddoppiata rispetto al minimo. Altri ancora, quando la violazione è grave, compilano d’istinto il modulo di comunicazione dei dati del conducente allegato al verbale.
Il modulo dati conducente merita prudenza
Quel modulo va maneggiato con cautela. Il verbale afferma di regola che la comunicazione è dovuta entro sessanta giorni «anche in presenza di eventuale ricorso», ma la Corte di Cassazione, in due ordinanze rese fra la fine del 2025 e la primavera del 2026, ha affermato che l’obbligo previsto dall’articolo 126-bis, comma 2, del Codice della Strada si configura soltanto quando il procedimento avviato contro il verbale presupposto sia stato definito, e che l’obbligo rivive unicamente a seguito di una nuova e specifica richiesta dell’amministrazione, con un nuovo termine.
Il ragionamento poggia sul diritto di difesa: nessuno può essere costretto a indicare il conducente, e quindi ad attivare il procedimento sanzionatorio contro di sé o contro un familiare, come prezzo per potersi difendere nel merito. Sottoscrivere quel modulo significa d’altra parte innescare immediatamente la trasmissione degli atti alla Prefettura e la procedura di sospensione della patente. Prima di firmare conviene parlarne con un legale: la scelta non è reversibile.
Cosa puoi fare concretamente
Il primo passaggio è verificare la data. Se l’accertamento è anteriore al 12 luglio 2026 e il verbale menziona un’approvazione anziché un’omologazione, hai una contestazione con basi solide. Se è successivo, la sanatoria dell’articolo 6 del decreto n. 125/2026 rende quella strada assai più stretta, e occorre cercare altrove: distanza fra segnale e postazione, legittimità del decreto prefettizio, conformità al decreto interministeriale sulla collocazione dei dispositivi, regolarità della taratura.
Il secondo è contare i giorni, e contarli subito. Il ricorso al Giudice di Pace va proposto entro trenta giorni dalla notificazione, a pena di inammissibilità; il ricorso al Prefetto entro sessanta. Il primo termine, avendo natura processuale, beneficia della sospensione feriale del mese di agosto; il secondo no. Chi riceve un verbale in estate si trova spesso con scadenze più ravvicinate di quanto crede.
Il terzo è raccogliere il materiale finché è disponibile. La documentazione fotografica è quasi sempre consultabile online con una password stampata sul verbale, e quel collegamento non resta attivo per sempre: conviene scaricarla e conservarla. Nello stesso momento si può presentare istanza di accesso agli atti al Comando, chiedendo il titolo abilitativo del dispositivo, il certificato di taratura integrale, il verbale di verifica di funzionalità, il decreto prefettizio che individua il tratto stradale e la documentazione sulla segnaletica.
Il quarto riguarda la patente, ed è la ragione per cui la tempestività conta il doppio. Quando la violazione comporta la sospensione, il ricorso al Giudice di Pace può essere accompagnato da un’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento, estesa anche alle sanzioni accessorie. Chi lascia decorrere i termini perde insieme la possibilità di annullare la multa e quella di evitare il ritiro del documento: si tratta di un’unica finestra, e si chiude una sola volta.
Un avvertimento che vale per il futuro
Il decreto n. 125/2026 non chiude la partita, la sposta. Dal 12 luglio 2026 i dispositivi elencati nell’Allegato B sono omologati per legge, ma il decreto introduce anche obblighi nuovi e stringenti: aggiornamento della targhetta identificativa entro la prima taratura utile, certificato di conformità rilasciato dal titolare dell’omologazione, verbali di verifica di funzionalità redatti dall’organo di polizia con i contenuti minimi prescritti, controlli periodici di conformità della produzione. Sono adempimenti che molte amministrazioni dovranno mettere a regime in fretta, e ogni adempimento mancato è un possibile motivo di ricorso per i verbali futuri.
Il contenzioso, insomma, non finirà. Cambierà oggetto. Nel frattempo resta aperta una finestra che riguarda tutte le multe elevate prima del 12 luglio 2026 con apparecchi soltanto approvati, e quella finestra si chiude verbale per verbale, alla scadenza dei rispettivi termini.
Nessun professionista serio può garantire l’esito di un ricorso: la materia conosce un contrasto interno alla stessa sezione della Cassazione e molto dipende dalla valutazione del singolo giudice. Ma fra il non fare nulla e il far valere una posizione fondata su un orientamento consolidato, con costi di accesso alla giustizia contenuti, la scelta merita almeno di essere ponderata con cognizione di causa.
Per una consulenza specialistica su questo tema, lo Studio Legale Avv. Felice Raimondo è a disposizione presso la sede di Via Pitagora 39, Vasto (CH).
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