Il verbale va annullato se l’autovelox fisso viene installato senza il rispetto delle prescrizioni di legge. E’ quanto affermato da una recente decisione della Cassazione che conferma un orientamento consolidato ma che non tutti i Comuni sembrano aver recepito, continuando ad elevare sanzioni illegittime che spesso non vengono impugnate.
In via generale, l’utilizzo delle apparecchiature elettroniche di rilevazione della velocità (c.d. autovelox) è consentito nei centri urbani solo mediante postazioni mobili alla presenza degli agenti accertatori di polizia che solitamente usano il “telelaser”.
Invece le postazioni fisse (cioè quelle che funzionano autonomamente in assenza degli agenti accertatori), così come prescritto dal D.L. 20 giugno 2002, n. 121, conv. con modif. dalla L. n. 168 del 2002, possono essere installate solo su determinate strade: autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie, strade urbane a scorrimento. E qui c’è l’errore.
Infatti, tantissimi Comuni installano autovelox fissi nella convinzione di aver qualificato correttamente quel tratto di strada secondo le prescrizioni previste dal CDS (D.Lgs. n. 285/1992 aggiornato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197) che, all’articolo 2, indica precisamente le caratteristiche indefettibili che ogni strada deve avere per poter essere qualificata in quel modo:
A – Autostrada: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all’utente lungo l’intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
B – Strada extraurbana principale: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
C – Strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.
D – Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate (N.B. in tali strade è necessaria anche l’autorizzazione del Prefetto).
Logicamente se l’autovelox viene installato in un tratto di strada che “secondo il Comune” è definibile, ad esempio, di scorrimento (lettera D) ma, invece, quel tratto di strada non presenta le caratteristiche indicate dalla legge, la multa è illegittima e quindi il verbale deve essere annullato.
E’ il caso recentemente capitato nel Comune di Bresso che aveva installato un autovelox fisso in Via XX Settembre, ossia questa nella foto in basso, definendo quel tratto di strada come “urbana di scorrimento”.
Ebbene, contrariamente a quanto indicato dal Comune e a quanto erroneamente deciso dai primi due gradi di giudizio (tre errori uno dietro l’altro), la Cassazione nella sentenza n. 5078/2023 (conforme ai precedenti della Cass. 20.6.2019, n.16622; Cass. 14.2.2019, n.4451) ha affermato che la via sopraindicata non può essere qualificata come “strada urbana di scorrimento” (c.d. veloce) perché, come indicato dal Codice della Strada, una doppia linea continua non potrebbe mai separare due carreggiate. Via XX settembre, al contrario, non presenta “carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico” così come prevede il CDS; quindi la strada nella foto va considerata come una unica carreggiata.
Tanto risulta dall’art. 3, comma 1, n.7 del Codice della Strada che definisce la carreggiata come “la parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli”, con ciò intendendosi l’intera sezione stradale percorribile dai veicoli anche in opposte direzioni se la strada è a doppio senso.
Come afferma la Cassazione: “Secondo l’art.139, comma 6 , lett. a) del Regolamento del Codice della Strada, le strisce affiancate continue, come quelle rilevate dal giudice di merito sono necessarie “per separare i sensi di marcia nelle strade a carreggiata unica a due o più corsie per senso di marcia”. Gli artt. 138, 138, comma 1 e 2, 139 e e 141 del DPR 495/92 distinguono le strisce “di separazione dei sensi di marcia” dalle strisce di “margine della carreggiata”. Alla luce delle disposizioni normative citate, il giudice di merito ha errato nel qualificare la strada in cui è stata contestata la violazione come strada a scorrimento veloce in quanto si trattava di strada ad una sola carreggiata“.
Ma non solo, un altro elemento che può comportare l’illegittimità del verbale può essere rinvenuto nell’assenza o nella inadeguatezza della banchina, ossia la parte laterale prevista per la sosta di emergenza che deve avere una larghezza tale da consentire l’uso a cui è destinata. Quindi una fettuccia di strada più stretta della larghezza di un’auto non può certo essere considerata una banchina.
E’ quanto sancito dalla Cassazione in un’altra sentenza, la n. 1805/2023. Sul punto, va precisato che “L’art. 201, comma 1 bis, c.d.s., ammette la possibilità di procedere alla contestazione non immediata dell’infrazione mediante rilevatori elettronici di velocità esclusivamente su determinate tipologie di strade, tra cui quelle urbane di scorrimento, rispetto alle quali costituisce elemento strutturale indefettibile, ai sensi dell’art. 2, comma 3, c.d.s., la banchina che, quale spazio della sede stradale, esterno rispetto alla carreggiata e destinato al passaggio dei pedoni o alla sosta di emergenza, deve restare libero da ingombri e avere una larghezza tale da consentire l’assolvimento effettivo delle predette funzioni” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 12864 del 22/04/2022 Rv. 664613, con la quale è stata confermata la sentenza di merito, che aveva escluso potesse qualificarsi strada urbana di scorrimento quella in cui si trovava butovelox, in quanto lo spazio esterno alla carreggiata non era riconducibile alle funzioni di banchina, proprio in ragione delle sue esigue dimensioni; nello stesso senso, cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16622 del 20/06/2019, Rv. 654339).
E siccome la banchina laterale predisposta dal Comune aveva una larghezza di soli 80 centimetri da un lato e 1 metro dall’altro, tali misure sono state ritenute inidonee a configurare quel tratto di strada come “di scorrimento” e, dunque, l’assenza di quel requisito ha comportato la illegittima presenza dell’autovelox e conseguentemente del verbale che è stato annullato.
Esempio di strada extraurbana principale correttamente inquadrata come tale, dov’è possibile installare legittimamente un autovelox fisso:
Si può notare la presenza dello spartitraffico centrale che separa le due carreggiate e della banchina laterale sufficientemente larga per la sosta dei veicoli. La strada urbana a scorrimento veloce deve essere simile a questa in foto, con l’aggiunta di marciapiedi.
Esempio di strada extraurbana secondaria correttamente inquadrata come tale, dov’è possibile installare legittimamente un autovelox fisso:
Si può notare la presenza della banchina laterale per la sosta dei veicoli.
In ogni caso, laddove dovesse sussistere un dubbio, in condizioni di massima sicurezza e in assenza di pericoli, sarebbe sufficiente sostare momentaneamente con le quattro frecce al lato della strada e fotografare il proprio veicolo. Se la vettura non entrasse completamente nella banchina laterale, e se su quella via fosse presente un autovelox fisso, il verbale sarebbe illegittimo e, quindi, contestabile nelle competenti sedi.
Avv. Felice Raimondo