L’assicurazione RC auto è un requisito obbligatorio per la circolazione delle autovetture 1.
La maggior parte dei veicoli, soprattutto quelli nuovi, sono regolarmente assicurati contro il furto. In tali casi l’assicurato dovrà sporgere denuncia e comunicare il sinistro all’assicurazione che chiederà anche le copie delle chiavi, onde verificare che il furto non dipenda da grave negligenza da parte dell’assicurato (che avrebbe potuto lasciare le chiavi inserite o magari sul sedile). Contestualmente l’assicurazione richiede all’assicurato la stipula di una procura a vendere. Così facendo – se l’autovettura fosse rinvenuta dopo il pagamento dell’indennizzo – l’assicurato sarebbe libero di trattenere il risarcimento per fare in modo che l’autovettura venga venduta dalla compagnia assicurativa che potrà incassare il ricavato della vendita sostituendosi all’ex proprietario.
Solitamente le assicurazioni risarciscono il danno entro 30 giorni ma può capitare che le tempistiche si allunghino ed il motivo è molto semplice. Alcune polizze vengono vendute a prezzi molto bassi e potrebbero essere prive di clausole specifiche: il furto parziale e gli atti vandalici. La prima clausola accessoria tutela l’assicurato dal furto di componenti dell’autovettura mentre la seconda copre i danni provocati volontariamente da terzi sul mezzo assicurato e che non dipendono dalla circolazione dell’autovettura.
Solitamente una buona assicurazione – accanto all’ipotesi standard di furto totale – include già queste due garanzie accessorie ma può capitare che un’autovettura ne sia priva. In tali casi un assicurato molto sfortunato potrebbe subire il furto dell’autovettura, sporgere regolare denuncia e ricevere una telefonata inaspettata dalle forze dell’ordine: “la sua auto è stata ritrovata”. Il problema sorge quando si scoprono le condizioni in cui viene rivenuta l’autovettura. Infatti, molto spesso i furti vengono commessi con il solo scopo di smembrare l’automobile e vendere i pezzi sul mercato nero dell’usato.
Ebbene, se l’autovettura venisse rinvenuta prima che l’assicurazione pagasse il danno, l’assicurato potrebbe ugualmente inoltrare la richiesta di risarcimento convinto di avere diritto all’indennizzo. E qui arriverebbero le sorprese: se l’autovettura dovesse essere sfornita delle garanzie accessorie sopra elencate (furto parziale e atti vandalici) la compagnia assicurativa potrebbe rifiutarsi di pagare il danno.
La giurisprudenza ha già affrontato la problematica. In un caso riguardante il ritrovamento di un’autovettura rubata e danneggiata a colpi d’ascia, la Cassazione 2 ha affermato che i danni causati sull’autovettura a seguito del furto non rientravano nella copertura assicurativa stipulata dall’ignaro cliente perché non direttamente collegabili alla circolazione del mezzo.
In un altro caso, la giurisprudenza – orientamento della Cassazione 3 ripreso anche dal Tribunale di Milano 4 – ha affermato che bisogna distinguere nettamente il rapporto privatistico che sorge tra assicurato e assicurazione da quello che sorge tra terzo danneggiato e assicurazione, che ha invece connotazione pubblicistiche in relazione alla finalità sociale perseguita dal legislatore di garantire il risarcimento anche quando il rischio non sia stato assunto nel contratto assicurativo e persino nell’ipotesi in cui il contratto non sia mai stato stipulato, ovvero che il veicolo investitore sia rimasto sconosciuto 5
In altri termini, la compagnia assicurativa dovrà sempre risarcire il terzo danneggiato dalla circolazione dell’autovettura rubata (salvo potersi rivalere nei confronti dell’assicurato) in virtù della natura pubblicistica che riveste il contratto di assicurazione; tuttavia la compagnia assicurativa, in virtù del differente rapporto privatistico che sorge nei confronti dell’assicurato, qualora il danneggiato sia solo quest’ultimo, non è tenuta a risarcirlo per i casi di furto parziale o atti di vandalismo cagionati sul mezzo e non coperti dal contratto di assicurazione.
Per questi motivi sarebbe sempre meglio controllare se la propria RC auto copra anche i casi di furto parziale e atti di vandalismo (attenzione perché alcune polizze, pur coprendo gli atti di vandalismo, poi nelle clausole escludono i risarcimenti collegati al rinvenimento di auto rubate).
Se così non fosse, qualora si subisse il furto di un auto assicurata solo contro il furto totale, il vero colpo di fortuna sarebbe quello di non ritrovare mai più l’autovettura. In caso contrario, oltre a non ricevere alcun risarcimento, l’assicurato dovrebbe anche pagare i costi di demolizione dell’autovettura rivenuta ma completamente sventrata. Una beffa che si può evitare con accortezza e stipulando una polizza completa, priva di clausole vessatorie.
Avv. Felice Raimondo
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Note
- Art. 193 del Codice della Strada – Obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile – “I veicoli a motore senza guida di rotaie, compreso i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi”
- Cassazione, sez. III Civile, sentenza 6 novembre 2014 – 17 marzo 2015, n. 5192
- Cassazione Civile, sez. III, 17/05/1999, n. 4798 e Cassaz. n. 11977 del 18-12-1990
- Trib. Milano, sent. del 30.11.2005
- “Con riferimento alla specifica problematica in questione, se si considera l’ambito dei rapporti tra assicuratore ed assicurato, si deve ritenere che il legislatore, nel dettare la particolare disciplina in esame (L. 990 e segg.) non abbia affatto inteso derogare al principio che colui che compie intenzionalmente un atto dannoso deve pagare in prima persona le conseguenza di esso, con la conseguenza che non è consentito ad alcuno assicurarsi per le conseguenze di un proprio fatto intenzionale; e che pertanto deve ritenersi nulla anche nel campo dell’assicurazione obbligatoria (sempre limitatamente ai predetti rapporti) l’eventuale clausola che garantisca la copertura assicurativa anche per fatti dolosi dell’assicurato (mentre deve ritenersi valida la clausola che la garantisca per fatti dolosi non dell’assicurato ma di persone del fatto delle quali l’assicurato deve rispondere; v. sopra quanto esposto sul punto).
Le particolarità di detta disciplina riguardano invece solo l’ambito dei rapporti tra assicuratore e danneggiato: l’allarme sociale suscitato dalla gravità e frequenza degli incidenti connessi con la circolazione dei veicoli e natanti e la conseguente diffusamente sentita esigenza di predisporre in ogni caso una adeguata tutela dei danneggiati, hanno indotto il legislatore ad assicurare al danneggiato un risarcimento sempre e comunque (in linea generale), persino nell’ipotesi che un contratto assicurativo non sia mai stato stipulato (art. 19 lett. b) ovvero che il veicolo investitore sia rimasto sconosciuto (art. 19 lett. a), lo hanno cioè indotto ad aggiungere alla disciplina privatistica concernente i rapporti tra i contraenti (assicurato ed assicuratore) una disciplina di natura pubblicistica che, proprio in quanto volta alla tutela del danneggiato, si distacca in larga misura dalla predetta disciplina privatistica, ed in rilevante misura prescinde dal contenuto del contratto assicurativo eventualmente stipulato e dalla stessa sussistenza di un contratto […]
Appare opportuno aggiungere per completezza che il sorgere di detta particolare disciplina a tutela del danneggiato non ha fatto venir meno il vigore dei principi di carattere civilistico con riferimento ai rapporti tra assicuratore ed assicurato (nell’ambito dei quali anche gli interessi dell’assicuratore debbono trovare adeguata tutela); ed appare pertanto coerente con quanto sinora esposto il fatto che, una volta avvenuto il pagamento previsto dalla legge in favore del danneggiato, nell’ipotesi di cui all’art. 18 cit. l’assicuratore ha verso la propria controparte contrattuale (l’assicurato) il diritto di rivalsa disciplinato dal secondo comma di tale norma (e quindi ad es. qualora l’assicurato abbia provocato dolosamente i danni, l’assicuratore deve anzitutto pagare al danneggiato in base alla L. 990 e segg.; ma poi, dato che avrebbe avuto contrattualmente, e comunque ex art. 1917 cit., il diritto di rifiutare la propria prestazione ha diritto di rivalersi sull’assicurato); mentre nell’ipotesi di cui all’art. 19 L. cit. l’impresa designata ha l’azione di regresso ed il diritto di surroga previsti dall’art. 29″.